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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/09/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 170/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2024 da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Menapace,
Lucia Bobbio e Francesca Parotto del foro di Pt_1
- appellante - contro
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Segretario Regionale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mucciolo del foro di Roma
- appellata -
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante : Parte_1
“• in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
310/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, Giudice dott.ssa 2
Segna, nell'ambito del giudizio sub R.G. 1548/2023, depositata in cancelleria in data 13 marzo 2024, mai notificata;
• accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate già dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellata Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento adita:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- accertata, per quanto sopra esposto, la totale infondatezza del proposto appello rigettarlo, confermando la sentenza impugnata;
- con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP.”
FATTO
1. - Con ricorso monitorio di data 20 aprile 2023, l'
[...]
Contr
(di seguito Controparte_1 chiedeva la condanna della (di seguito Parte_1
) al pagamento di Euro 42.201,39, quale saldo del corrispettivo Parte_1 dovuto in forza del contratto d'appalto stipulato in data 20 maggio 2022, avente ad oggetto il servizio per l'accoglienza notturna rivolto a persone senza fissa dimora, poichè era stata versata la minor somma di Euro
66.123,61 sul corrispettivo pattuito di Euro 108.325,00.
Avverso il decreto la Provincia proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2023. L'opponente riferiva che, per il servizio Contr eseguito, a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 108.325,00, aveva rendicontato spese effettivamente sostenute per la minor somma di 3
Contr Contr Euro 66.123,61, che la aveva corrisposto;
ciononostante, la pretendeva il pagamento del residuo.
Precisava che la significativa riduzione dei costi effettivamente sostenuti dall'associazione rispetto al preventivo era dovuta all'utilizzo di volontari nell'espletamento del servizio. Contr Affermava che la era un'associazione senza scopo di lucro, sicché poteva chiedere solo un compenso corrispondente alle spese effettivamente sostenute;
e che, in ogni caso, trattandosi di associazione di volontariato, si applicava l'art. 33 D.Lgs. n. 117/2017, secondo cui “per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”. Aggiungeva che, secondo costante giurisprudenza, l'ente pubblico può versare corrispettivi alle associazioni per i servizi svolti solo previa presentazione del rendiconto delle spese, che devono essere controllate dall'amministrazione.
Sosteneva quindi che, in ragione della natura giuridica dell'associazione, della natura di pubblica amministrazione della committente, dell'oggetto del contratto (relativo all'affidamento di un servizio assistenziale), la Parte_1 non poteva pagare un importo superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
diversamente, avrebbe realizzato un ingiustificato Contr arricchimento della si sarebbe esposta a responsabilità erariale.
Chiariva che la previsione di cui all'art. 8, comma 3, del capitolato speciale, secondo cui il corrispettivo contrattuale rimaneva fisso e invariabile, era finalizzata a delimitare il limite massimo della spesa riconoscibile alla CRI. Ad ogni modo, il preventivo di spesa presentato dall'associazione costituiva parte integrante del contratto e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del capitolato, il contratto prevaleva sul capitolato.
Evidenziava, ancora, come la ricostruzione prospettata fosse corroborata dalle modalità di pagamento del compenso pattuite agli artt. 2 del contratto e
12 del capitolato speciale, in base ai quali il versamento del saldo del corrispettivo era subordinato all'attività di rendicontazione dell'associazione Contr e all'attività di controllo da parte della
Invocava altresì l'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, alla luce del quale, tenuto conto della 4
natura delle parti contrattuali - una pubblica amministrazione e un'associazione senza scopo di lucro - il contratto doveva essere interpretato conformemente alle proprie prospettazioni.
L' Controparte_1 si costituiva, precisando di svolgere anche attività che prevedono un utile, che viene destinato agli scopi istituzionali, e sostenendo che il contratto doveva essere considerato quale ordinario contratto di appalto, con assunzione del rischio di impresa a carico dell'appaltatore, come emergeva dalla clausola 8, tanto che mai veniva citato il D.Lg. 117/2017, che disciplina gli enti del Terzo settore. In ogni caso, l'art. 33, comma 3 di tale decreto consente a tali enti di svolgere attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'art. 6, e per questa non vale l'obbligo di ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
2. - Con sentenza pubblicata in data 13 marzo 2024 il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di lite.
Rilevava che l'esistenza del contratto era documentalmente provata, che il corrispettivo pattuito era pari ad Euro 108.325,00, e che era pacifico che la Contr avesse pagato la minor somma di Euro 66.123,61.
Negava che avesse alcun rilievo la natura dell'associazione: l'assenza di uno scopo di lucro comportava semplicemente che l'ente non poteva avere come finalità principale la realizzazione di profitto e non poteva ripartire gli utili tra gli associati, ma non precludeva ad esso l'esercizio di attività commerciale. Contr Riteneva quindi che la fosse contrattualmente obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello la Parte_1
.
[...]
L' Controparte_1 si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante afferma la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di motivare sulle argomentazioni proposte a sostegno dell'opposizione, e, in particolare, sulla mancata rendicontazione di 5
spese, il cui pagamento determinerebbe un ingiustificato arricchimento di Contr Neppure avrebbe preso posizione sull'applicazione dell'art. 33, comma
3, D.Lg. 117/2017, per il quale spetta alle organizzazioni di volontariato solo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Ripropone quindi tali argomentazioni in questa sede.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza, nella parte in cui non ha considerato che l'infondatezza della pretesa di controparte emergerebbe dal contratto di appalto, dal capitolato speciale, nonché dalle modalità di corresponsione del compenso pattuite.
In particolare, dal combinato disposto degli artt. 8, comma 3, e 13 del capitolato speciale e dell'art. 2 del contratto risulterebbe che il pagamento del corrispettivo era articolato in due fasi: il versamento di una parte al momento dell'avvio di erogazione del servizio, e la corresponsione del saldo.
Quest'ultima era espressamente subordinata alla rendicontazione da parte di Contr e all'attività di controllo da parte della stazione appaltante. In Contr adempimento di quanto pattuito, la ha pagato alla controparte quanto effettivamente speso e rendicontato, come espressamente disposto nel capitolato speciale.
Ribadisce che il versamento di maggiori somme comporterebbe un ingiustificato arricchimento della ed avrebbe esposto la CP_1
a responsabilità erariale. Parte_1
Richiama il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Osserva la Corte quanto segue.
4.1 - I due motivi di appello, data la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, fermo restando, quanto al primo motivo, il noto principio per cui il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale. 6
4.2 - Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente interpretato la volontà delle parti, escludendo che il corrispettivo dell'appaltatore consistesse nel solo rimborso delle spese documentate.
Estremamente chiare sono la clausola 2 del contratto, per la quale “La
Provincia si obbliga a corrispondere all' , a fronte dell'esecuzione del Parte_2 servizio descritto nel precedente art. 1 (uno), l'importo totale di Euro
108.325,00 …, come risulta dall'offerta economica …”; la clausola 3.4 del Contr capitolato, che pone a carico di “intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto di questo contratto”; la clausola 8.3 del medesimo capitolato, per la quale “il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio Contr rischio da in base a propri calcoli, indagini e stime e rimane quindi fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi Contr carico tessa di ogni relativo rischio e/o alea”.
A fronte di questo inequivoco dato letterale, la tesi per cui il corrispettivo consisteva nel solo rimborso delle spese documentate va rigettata.
Essa si fonda solo sul richiamo alla clausola 12 del capitolato, che Contr subordina il pagamento del saldo “alla presentazione, da parte di della seguente documentazione: - relazione complessiva dell'attività svolta con una tabella riepilogativa delle singole voci di spesa sostenute”. Si tratta però di pattuizione avente chiare finalità conoscitive, dato che richiede anche una
“indicazione della spesa sostenuta per l'acquisto di generi alimentari” e una
“relazione sull'attività svolta dal personale”; sicchè tale dato non può sovvertire la lettera delle clausole sopra trascritte.
4.3 – La richiama, per escludere che la pattuizione possa avere Parte_1
Contr contemplato un lucro in favore di la sua natura di ente del Terzo settore, cui è estraneo lo scopo di lucro, come previsto dal D.Lgs. 117/2017.
CRI è in effetti “organizzazione di volontariato” ai sensi dell'art. 32, in quanto svolge “prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo
5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.” 7
Ritiene quindi l'appellante che il contratto vada interpretato alla luce dell'art. 33, comma 3, per il quale “Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.” Contr Per suo verso, esclude l'applicabilità del D.Lgs. 117/2017, e in ogni caso richiama l'eccezione finale del comma 3 dell'art. 33, per il quale tale regola vale “salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”. Contr Ritiene questa Corte del tutto evidente che all'attività di si applichi il
D.Lgs. 117/2017. Altrettanto evidente è che l'attività di accoglienza notturna rivolta a persone senza fissa dimora rientra nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5, e, in particolare, negli “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni” considerati nella lett. a) di tale disposizione.
E' anche vero che le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 (CRI appartiene a questa categoria) possono ricevere per l'attività di interesse generale prestata soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale attività può essere però svolta anche quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6, e, quindi, così come le “attività diverse” previste da tale disposizione, secondo quanto disposto con D.M. 107/2021, “tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.
Il Consiglio di Stato ha operato una chiara distinzione fra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, le stesse attività (“salvo che tale attività…”, recita la disposizione), ma svolte quali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 33, comma 3 (e quindi nei limiti quantitativi di cui al D.M.
107/2021), e le “attività diverse” di cui all'art. 6, che in questo caso non vengono in considerazione (Sez. III, sentenza n. 6211/2024). Contr può quindi svolgere le attività di cui all'art. 5, anche concordando un corrispettivo superiore al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.
Perchè le attività possano definirsi “secondarie”, deve però necessariamente 8
rispettare le condizioni stabilite dal D.M. 107/2021: i relativi ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente, o al 66% dei costi complessivi, questi ultimi calcolati secondo il comma 3; mentre sarebbe fuori luogo un'indagine relativa alla strumentalità, dato che, come sopra detto, si tratta delle stesse attività di cui all'art. 5.
Che le attività di interesse generale di cui all'art. 5 possano essere svolte anche dietro versamento di corrispettivi che superano i costi effettivi è confermato anche dall'art. 79, comma 2, che considera tali attività di natura commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
La normativa relativa agli enti del Terzo settore non può quindi essere considerata quale utile criterio per ricostruire la volontà delle parti, dato che Contr consente a di pattuire un compenso ulteriore rispetto al semplice rimborso spese, che non va a costituire un indebito arricchimento in suo favore.
Non sono agli atti elementi che consentano di riscontrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 107/2021. In ogni caso, l'art. 4 istituisce un apposito meccanismo per il caso di violazione, con l'obbligo per l'ente di effettuare apposita segnalazione all'ufficio competente del Registro unico nazionale, e recuperare, nell'esercizio successivo, il superamento avvenuto, pena la cancellazione dal Registro.
4.4 – Ritiene infine l'appellante che il fatto che una delle parti sia una pubblica amministrazione attribuirebbe particolare rilevanza, in forza dell'interpretazione secondo buona fede, alla previsione per cui, prima del pagamento, è necessaria una rendicontazione delle spese.
Come sopra detto, le clausole contrattuali riguardanti la determinazione del corrispettivo sono di cristallina chiarezza, mentre quella riguardante l'obbligo di rendicontazione può essere interpretata anche diversamente da come vorrebbe l'appellante: una piena informativa sull'attività svolta, sulle risorse impiegate e sulle spese sostenute può essere di notevole utilità per l'amministrazione al fine di valutare per la sua prossima attività contrattuale se l'offerta sia congrua, e se ricorrere a procedure competitive anziché all'affidamento diretto.
5. - La sentenza merita quindi integrale conferma. 9
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00 ed una complessità media, e ridotti al minimo per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo state assunte prove.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta,
[...] confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.469,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2024 da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Menapace,
Lucia Bobbio e Francesca Parotto del foro di Pt_1
- appellante - contro
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del Segretario Regionale pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mucciolo del foro di Roma
- appellata -
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
In punto: riforma della sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante : Parte_1
“• in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
310/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, Giudice dott.ssa 2
Segna, nell'ambito del giudizio sub R.G. 1548/2023, depositata in cancelleria in data 13 marzo 2024, mai notificata;
• accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, revocare l'opposto decreto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate già dall'odierna appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellata Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento adita:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
- accertata, per quanto sopra esposto, la totale infondatezza del proposto appello rigettarlo, confermando la sentenza impugnata;
- con condanna dell'appellante alle spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP.”
FATTO
1. - Con ricorso monitorio di data 20 aprile 2023, l'
[...]
Contr
(di seguito Controparte_1 chiedeva la condanna della (di seguito Parte_1
) al pagamento di Euro 42.201,39, quale saldo del corrispettivo Parte_1 dovuto in forza del contratto d'appalto stipulato in data 20 maggio 2022, avente ad oggetto il servizio per l'accoglienza notturna rivolto a persone senza fissa dimora, poichè era stata versata la minor somma di Euro
66.123,61 sul corrispettivo pattuito di Euro 108.325,00.
Avverso il decreto la Provincia proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2023. L'opponente riferiva che, per il servizio Contr eseguito, a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 108.325,00, aveva rendicontato spese effettivamente sostenute per la minor somma di 3
Contr Contr Euro 66.123,61, che la aveva corrisposto;
ciononostante, la pretendeva il pagamento del residuo.
Precisava che la significativa riduzione dei costi effettivamente sostenuti dall'associazione rispetto al preventivo era dovuta all'utilizzo di volontari nell'espletamento del servizio. Contr Affermava che la era un'associazione senza scopo di lucro, sicché poteva chiedere solo un compenso corrispondente alle spese effettivamente sostenute;
e che, in ogni caso, trattandosi di associazione di volontariato, si applicava l'art. 33 D.Lgs. n. 117/2017, secondo cui “per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”. Aggiungeva che, secondo costante giurisprudenza, l'ente pubblico può versare corrispettivi alle associazioni per i servizi svolti solo previa presentazione del rendiconto delle spese, che devono essere controllate dall'amministrazione.
Sosteneva quindi che, in ragione della natura giuridica dell'associazione, della natura di pubblica amministrazione della committente, dell'oggetto del contratto (relativo all'affidamento di un servizio assistenziale), la Parte_1 non poteva pagare un importo superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
diversamente, avrebbe realizzato un ingiustificato Contr arricchimento della si sarebbe esposta a responsabilità erariale.
Chiariva che la previsione di cui all'art. 8, comma 3, del capitolato speciale, secondo cui il corrispettivo contrattuale rimaneva fisso e invariabile, era finalizzata a delimitare il limite massimo della spesa riconoscibile alla CRI. Ad ogni modo, il preventivo di spesa presentato dall'associazione costituiva parte integrante del contratto e, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del capitolato, il contratto prevaleva sul capitolato.
Evidenziava, ancora, come la ricostruzione prospettata fosse corroborata dalle modalità di pagamento del compenso pattuite agli artt. 2 del contratto e
12 del capitolato speciale, in base ai quali il versamento del saldo del corrispettivo era subordinato all'attività di rendicontazione dell'associazione Contr e all'attività di controllo da parte della
Invocava altresì l'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, alla luce del quale, tenuto conto della 4
natura delle parti contrattuali - una pubblica amministrazione e un'associazione senza scopo di lucro - il contratto doveva essere interpretato conformemente alle proprie prospettazioni.
L' Controparte_1 si costituiva, precisando di svolgere anche attività che prevedono un utile, che viene destinato agli scopi istituzionali, e sostenendo che il contratto doveva essere considerato quale ordinario contratto di appalto, con assunzione del rischio di impresa a carico dell'appaltatore, come emergeva dalla clausola 8, tanto che mai veniva citato il D.Lg. 117/2017, che disciplina gli enti del Terzo settore. In ogni caso, l'art. 33, comma 3 di tale decreto consente a tali enti di svolgere attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'art. 6, e per questa non vale l'obbligo di ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
2. - Con sentenza pubblicata in data 13 marzo 2024 il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di lite.
Rilevava che l'esistenza del contratto era documentalmente provata, che il corrispettivo pattuito era pari ad Euro 108.325,00, e che era pacifico che la Contr avesse pagato la minor somma di Euro 66.123,61.
Negava che avesse alcun rilievo la natura dell'associazione: l'assenza di uno scopo di lucro comportava semplicemente che l'ente non poteva avere come finalità principale la realizzazione di profitto e non poteva ripartire gli utili tra gli associati, ma non precludeva ad esso l'esercizio di attività commerciale. Contr Riteneva quindi che la fosse contrattualmente obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello la Parte_1
.
[...]
L' Controparte_1 si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
3.1 - Con il primo motivo l'appellante afferma la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di motivare sulle argomentazioni proposte a sostegno dell'opposizione, e, in particolare, sulla mancata rendicontazione di 5
spese, il cui pagamento determinerebbe un ingiustificato arricchimento di Contr Neppure avrebbe preso posizione sull'applicazione dell'art. 33, comma
3, D.Lg. 117/2017, per il quale spetta alle organizzazioni di volontariato solo il rimborso delle spese sostenute e documentate. Ripropone quindi tali argomentazioni in questa sede.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza, nella parte in cui non ha considerato che l'infondatezza della pretesa di controparte emergerebbe dal contratto di appalto, dal capitolato speciale, nonché dalle modalità di corresponsione del compenso pattuite.
In particolare, dal combinato disposto degli artt. 8, comma 3, e 13 del capitolato speciale e dell'art. 2 del contratto risulterebbe che il pagamento del corrispettivo era articolato in due fasi: il versamento di una parte al momento dell'avvio di erogazione del servizio, e la corresponsione del saldo.
Quest'ultima era espressamente subordinata alla rendicontazione da parte di Contr e all'attività di controllo da parte della stazione appaltante. In Contr adempimento di quanto pattuito, la ha pagato alla controparte quanto effettivamente speso e rendicontato, come espressamente disposto nel capitolato speciale.
Ribadisce che il versamento di maggiori somme comporterebbe un ingiustificato arricchimento della ed avrebbe esposto la CP_1
a responsabilità erariale. Parte_1
Richiama il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Osserva la Corte quanto segue.
4.1 - I due motivi di appello, data la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, fermo restando, quanto al primo motivo, il noto principio per cui il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale. 6
4.2 - Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente interpretato la volontà delle parti, escludendo che il corrispettivo dell'appaltatore consistesse nel solo rimborso delle spese documentate.
Estremamente chiare sono la clausola 2 del contratto, per la quale “La
Provincia si obbliga a corrispondere all' , a fronte dell'esecuzione del Parte_2 servizio descritto nel precedente art. 1 (uno), l'importo totale di Euro
108.325,00 …, come risulta dall'offerta economica …”; la clausola 3.4 del Contr capitolato, che pone a carico di “intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto di questo contratto”; la clausola 8.3 del medesimo capitolato, per la quale “il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio Contr rischio da in base a propri calcoli, indagini e stime e rimane quindi fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi Contr carico tessa di ogni relativo rischio e/o alea”.
A fronte di questo inequivoco dato letterale, la tesi per cui il corrispettivo consisteva nel solo rimborso delle spese documentate va rigettata.
Essa si fonda solo sul richiamo alla clausola 12 del capitolato, che Contr subordina il pagamento del saldo “alla presentazione, da parte di della seguente documentazione: - relazione complessiva dell'attività svolta con una tabella riepilogativa delle singole voci di spesa sostenute”. Si tratta però di pattuizione avente chiare finalità conoscitive, dato che richiede anche una
“indicazione della spesa sostenuta per l'acquisto di generi alimentari” e una
“relazione sull'attività svolta dal personale”; sicchè tale dato non può sovvertire la lettera delle clausole sopra trascritte.
4.3 – La richiama, per escludere che la pattuizione possa avere Parte_1
Contr contemplato un lucro in favore di la sua natura di ente del Terzo settore, cui è estraneo lo scopo di lucro, come previsto dal D.Lgs. 117/2017.
CRI è in effetti “organizzazione di volontariato” ai sensi dell'art. 32, in quanto svolge “prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo
5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.” 7
Ritiene quindi l'appellante che il contratto vada interpretato alla luce dell'art. 33, comma 3, per il quale “Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.” Contr Per suo verso, esclude l'applicabilità del D.Lgs. 117/2017, e in ogni caso richiama l'eccezione finale del comma 3 dell'art. 33, per il quale tale regola vale “salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”. Contr Ritiene questa Corte del tutto evidente che all'attività di si applichi il
D.Lgs. 117/2017. Altrettanto evidente è che l'attività di accoglienza notturna rivolta a persone senza fissa dimora rientra nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5, e, in particolare, negli “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni” considerati nella lett. a) di tale disposizione.
E' anche vero che le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 32 (CRI appartiene a questa categoria) possono ricevere per l'attività di interesse generale prestata soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tale attività può essere però svolta anche quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6, e, quindi, così come le “attività diverse” previste da tale disposizione, secondo quanto disposto con D.M. 107/2021, “tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.
Il Consiglio di Stato ha operato una chiara distinzione fra le attività di interesse generale di cui all'art. 5, le stesse attività (“salvo che tale attività…”, recita la disposizione), ma svolte quali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 33, comma 3 (e quindi nei limiti quantitativi di cui al D.M.
107/2021), e le “attività diverse” di cui all'art. 6, che in questo caso non vengono in considerazione (Sez. III, sentenza n. 6211/2024). Contr può quindi svolgere le attività di cui all'art. 5, anche concordando un corrispettivo superiore al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.
Perchè le attività possano definirsi “secondarie”, deve però necessariamente 8
rispettare le condizioni stabilite dal D.M. 107/2021: i relativi ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente, o al 66% dei costi complessivi, questi ultimi calcolati secondo il comma 3; mentre sarebbe fuori luogo un'indagine relativa alla strumentalità, dato che, come sopra detto, si tratta delle stesse attività di cui all'art. 5.
Che le attività di interesse generale di cui all'art. 5 possano essere svolte anche dietro versamento di corrispettivi che superano i costi effettivi è confermato anche dall'art. 79, comma 2, che considera tali attività di natura commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
La normativa relativa agli enti del Terzo settore non può quindi essere considerata quale utile criterio per ricostruire la volontà delle parti, dato che Contr consente a di pattuire un compenso ulteriore rispetto al semplice rimborso spese, che non va a costituire un indebito arricchimento in suo favore.
Non sono agli atti elementi che consentano di riscontrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 107/2021. In ogni caso, l'art. 4 istituisce un apposito meccanismo per il caso di violazione, con l'obbligo per l'ente di effettuare apposita segnalazione all'ufficio competente del Registro unico nazionale, e recuperare, nell'esercizio successivo, il superamento avvenuto, pena la cancellazione dal Registro.
4.4 – Ritiene infine l'appellante che il fatto che una delle parti sia una pubblica amministrazione attribuirebbe particolare rilevanza, in forza dell'interpretazione secondo buona fede, alla previsione per cui, prima del pagamento, è necessaria una rendicontazione delle spese.
Come sopra detto, le clausole contrattuali riguardanti la determinazione del corrispettivo sono di cristallina chiarezza, mentre quella riguardante l'obbligo di rendicontazione può essere interpretata anche diversamente da come vorrebbe l'appellante: una piena informativa sull'attività svolta, sulle risorse impiegate e sulle spese sostenute può essere di notevole utilità per l'amministrazione al fine di valutare per la sua prossima attività contrattuale se l'offerta sia congrua, e se ricorrere a procedure competitive anziché all'affidamento diretto.
5. - La sentenza merita quindi integrale conferma. 9
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00 ed una complessità media, e ridotti al minimo per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo state assunte prove.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 310/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta,
[...] confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.469,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 9 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo