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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunziato ex artt.281-terdecies e 281-bis c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 8350/24 R.G.
TRA con sede in Salerno alla Via Parte_1
Lungomare Colombo n.ri 307/319, codice fiscale e partita IVA in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa giusta mandato reso in calce al Parte_1 presente atto dall'avv. Sergio Gambardella;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui ope legis, domicilia in
Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n.58;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Salerno;
; ; ; ; CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
; CP_7
RESISTENTI
* * *
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c. la Parte_1 formulava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario del 28.10.2024, comunicato in data 28.10.2024, emesso dal Tribunale Penale di
Nocera Inferiore, relativo al fascicolo penale R.G. n. 1993/2012.
Il ricorrente premetteva che:
1 - in data 22.11.2011 i Carabinieri della Compagnia di Salerno – Controparte_8
affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Fiat Punto
[...] targato BH977CG sottoposto a sequestro penale preventivo;
- il ricorrente, in conformità a quanto disposto dai Carabinieri, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
- in data 13.10.2018, i Carabinieri, in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale Penale di
Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento recante r.g. 1993/2012, provvedevano a redigere verbale di dissequestro e contestuale restituzione al sig. quale erede di Parte_2 [...]
; il veicolo veniva quindi consegnato in pari data dal custode giudiziario all'avente diritto;
Per_1
- il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 17.06.2015, in data
21.11.2018, in data 11.02.2022 ed in data 04.01.2024,chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità, conformemente a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con il D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 22.11.2011 al 13.10.2018, in complessivi 1.672,35 oltre iva;
- con provvedimento del 28 ottobre 2024, comunicato nello stesso giorno al ricorrente, il Tribunale
Penale di Nocera Inferiore, dott.ssa Apicella, rigettava la richiesta di liquidazione del compenso per la custodia del veicolo Fiat Punto tg. BH977CG avanzata dalla ditta con la seguente Pt_1 motivazione: “Attesa l'attestazione redatta dal funzionario preposto deducente che alcuna istanza di liquidazione della ditta è risultata depositata e registrata, si rigetta l'istanza non Pt_1 rilevandosi i presupposti oggettivi per la liquidazione.”.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Salerno di:
Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'erroneità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del
28.10.2024, reso dal Tribunale Penale di Nocera Inferiore, dott.ssa Apicella, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1993/2012, comunicato in data 28 ottobre 2024, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode giudiziario l'indennità di custodia per l'opera prestata dal
22.11.2011 al 13.10.2018 per l'importo di € 1.672,35 oltre iva oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
Il giudice designato provvedeva a fissare l'udienza del 22.09.2025 di comparizione assegnando alle parti resistenti termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della predetta udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte ricorso e decreto entro il termine di giorni trenta anteriori al predetto termine ultimo di costituzione della parte convenuta.
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
2 Con ordinanza depositata in data 10.10.2025 il Giudice sollevava la questione dell'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, rinviando al 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Sostituita l'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 170 del d.P.R. n.115/2002 in materia di spese di giustizia prevede che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011”.
L'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011, dopo aver precisato, al comma 1, che “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, al comma 2 dispone che “Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Vero è che, come osservato dal ricorrente nella note depositate in data 15.10.2025, l'invocato principio del foro erariale costituisce criterio di competenza territoriale generale e inderogabile e che, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la deroga al foro erariale è infatti ammessa solo in presenza di specifiche disposizioni legislative che determinino la competenza territoriale sulla base di elementi manifestamente incompatibili con la regola del foro erariale……In assenza di una disposizione derogatoria espressa, trova piena applicazione la disciplina del foro erariale…” (cfr. Cass. sent. n. 25440/2020).
Va però evidenziato che proprio il combinato disposto delle su riportate norme costituisce una delle disposizioni derogatorie espresse al principio del foro erariale. A tale riguardo, tra le tante, si richiama l'ordinanza n. 26791/2011 che ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento emesso, in quel caso in sede di liquidazione delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 168 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è
“sottratta alla regola del foro erariale, in quanto la disciplina delle spese di giustizia fissa, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dalla previsione secondo cui il decreto è emesso dal magistrato che procede ed è opponibile innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente”.
Sulla base di tali considerazioni deve ribadirsi l'incompetenza di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, presso cui risulta incardinato il magistrato che ha emesso il procedimento impugnato.
Nulla sulle spese.
PQM
3 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, pronunciando nel giudizio n. 8350/24 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale essendo competente il Tribunale di Nocera
Inferiore ed assegna alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore;
2) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Salerno, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunziato ex artt.281-terdecies e 281-bis c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 8350/24 R.G.
TRA con sede in Salerno alla Via Parte_1
Lungomare Colombo n.ri 307/319, codice fiscale e partita IVA in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa giusta mandato reso in calce al Parte_1 presente atto dall'avv. Sergio Gambardella;
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui ope legis, domicilia in
Salerno al C.so Vittorio Emanuele, n.58;
RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Salerno;
; ; ; ; CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
; CP_7
RESISTENTI
* * *
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c. la Parte_1 formulava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario del 28.10.2024, comunicato in data 28.10.2024, emesso dal Tribunale Penale di
Nocera Inferiore, relativo al fascicolo penale R.G. n. 1993/2012.
Il ricorrente premetteva che:
1 - in data 22.11.2011 i Carabinieri della Compagnia di Salerno – Controparte_8
affidavano in custodia giudiziale alla ditta odierna ricorrente il veicolo Fiat Punto
[...] targato BH977CG sottoposto a sequestro penale preventivo;
- il ricorrente, in conformità a quanto disposto dai Carabinieri, trasportava il veicolo sopra descritto dal luogo del sequestro alla propria depositeria dove provvedeva alla sua custodia;
- in data 13.10.2018, i Carabinieri, in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale Penale di
Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento recante r.g. 1993/2012, provvedevano a redigere verbale di dissequestro e contestuale restituzione al sig. quale erede di Parte_2 [...]
; il veicolo veniva quindi consegnato in pari data dal custode giudiziario all'avente diritto;
Per_1
- il custode giudiziario, con istanze depositate rispettivamente in data 17.06.2015, in data
21.11.2018, in data 11.02.2022 ed in data 04.01.2024,chiedeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di trasporto e custodia del veicolo oggetto di sequestro, quantificando la relativa indennità, conformemente a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con il D.M. n. 265/2006, per il periodo dal 22.11.2011 al 13.10.2018, in complessivi 1.672,35 oltre iva;
- con provvedimento del 28 ottobre 2024, comunicato nello stesso giorno al ricorrente, il Tribunale
Penale di Nocera Inferiore, dott.ssa Apicella, rigettava la richiesta di liquidazione del compenso per la custodia del veicolo Fiat Punto tg. BH977CG avanzata dalla ditta con la seguente Pt_1 motivazione: “Attesa l'attestazione redatta dal funzionario preposto deducente che alcuna istanza di liquidazione della ditta è risultata depositata e registrata, si rigetta l'istanza non Pt_1 rilevandosi i presupposti oggettivi per la liquidazione.”.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Salerno di:
Accertare e dichiarare per i suesposti motivi, l'erroneità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnato provvedimento di rigetto della liquidazione del compenso al custode giudiziario del
28.10.2024, reso dal Tribunale Penale di Nocera Inferiore, dott.ssa Apicella, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1993/2012, comunicato in data 28 ottobre 2024, con ogni consequenziale declaratoria di revoca e modifica e per l'effetto, in applicazione del D.M. 265/2006, liquidare in favore del custode giudiziario l'indennità di custodia per l'opera prestata dal
22.11.2011 al 13.10.2018 per l'importo di € 1.672,35 oltre iva oltre interessi moratori maturati dalle richieste all'effettivo soddisfo;
Il giudice designato provvedeva a fissare l'udienza del 22.09.2025 di comparizione assegnando alle parti resistenti termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della predetta udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte ricorso e decreto entro il termine di giorni trenta anteriori al predetto termine ultimo di costituzione della parte convenuta.
Nessuno si costituiva per la parte resistente.
2 Con ordinanza depositata in data 10.10.2025 il Giudice sollevava la questione dell'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, rinviando al 21.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Sostituita l'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 170 del d.P.R. n.115/2002 in materia di spese di giustizia prevede che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011”.
L'art. 15 del D.Lgs. n.150/2011, dopo aver precisato, al comma 1, che “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, al comma 2 dispone che “Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Vero è che, come osservato dal ricorrente nella note depositate in data 15.10.2025, l'invocato principio del foro erariale costituisce criterio di competenza territoriale generale e inderogabile e che, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la deroga al foro erariale è infatti ammessa solo in presenza di specifiche disposizioni legislative che determinino la competenza territoriale sulla base di elementi manifestamente incompatibili con la regola del foro erariale……In assenza di una disposizione derogatoria espressa, trova piena applicazione la disciplina del foro erariale…” (cfr. Cass. sent. n. 25440/2020).
Va però evidenziato che proprio il combinato disposto delle su riportate norme costituisce una delle disposizioni derogatorie espresse al principio del foro erariale. A tale riguardo, tra le tante, si richiama l'ordinanza n. 26791/2011 che ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento emesso, in quel caso in sede di liquidazione delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 168 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è
“sottratta alla regola del foro erariale, in quanto la disciplina delle spese di giustizia fissa, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dalla previsione secondo cui il decreto è emesso dal magistrato che procede ed è opponibile innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente”.
Sulla base di tali considerazioni deve ribadirsi l'incompetenza di questo Tribunale, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, presso cui risulta incardinato il magistrato che ha emesso il procedimento impugnato.
Nulla sulle spese.
PQM
3 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, pronunciando nel giudizio n. 8350/24 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale essendo competente il Tribunale di Nocera
Inferiore ed assegna alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore;
2) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Salerno, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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