CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/8/2022 del Tribunale del riesame di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Patrizia Mìcai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche richiamando la memoria depositata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/8/2022, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto da PE LL avverso l'ordinanza emessa il 20/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in relazione al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo plurimi vizi di motivazione del provvedimento. In primo luogo, si oti Penale Sent. Sez. 3 Num. 5464 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 contesta che il Tribunale non si sarebbe di fatto espresso in ordine all'idoneità in concreto degli arresti domiciliari, rafforzati .dal cd. braccialetto elettronico, in violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.; il mero richiamo all'ordinanza genetica (che, peraltro, conterrebbe sul punto un argomento del tutto carente), non integrerebbe una motivazione adeguata, specie a fronte di uno "sprovveduto come il LL" che si sarebbe fatto prendere "l'unica volta che ha tentato il colpaccio". Sotto diverso ma connesso profilo, il ricorso lamenta che l'ordinanza non indicherebbe le ragioni che escluderebbero l'idoneità di una misura cautelare meno afflittiva, in assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio;
anzi, l'unico argomento apparentemente speso - la mancanza di autodisciplina - risulterebbe manifestamente illogico, oltre che contraddittorio, specie alla luce del contenuto dell'interrogatorio, nel quale il LL avrebbe dichiarato di non voler aver più nulla a che fare con attività illecite come quella in esame. L'ordinanza, infine, risulterebbe illogica anche laddove richiamerebbe un "gruppo" criminale di cui il LL avrebbe fatto parte, in realtà mai provato,dato che il ricorrente avrebbe avuto contatti sempre con un solo soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso risulta infondato;
i vari motivi, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attenendo tutti al solo tema dell'adeguatezza della misura cautelare in atto, in assenza di contestazioni circa i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze di cautela. 4. Il Tribunale - che si è espresso quale giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha redatto al riguardo una motivazione del tutto solida e priva di illogicità manifeste, dunque non censurabile, con la quale ha esaminato diffusamente l'unico elemento di novità sottopostogli - l'interrogatorio di LL del 15/6/2022 - e ne ha riscontrato la palese inadeguatezza ad incidere sul severo quadro cautelare individuato nell'ordinanza genetica ed in quella del Tribunale del riesame del 1°/6/2022, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4.1. L'ordinanza impugnata, in particolare, ha riportato in modo analitico il contenuto dell'interrogatorio medesimo, con tutti i passaggi di rilievo, ed ha poi espresso - punto per punto - le proprie valutazioni, concludendo per la genericità o l'inverosimiglianza di molte delle circostanze che il LL aveva riferito. Inverosimile, ad esempio, è stato ritenuto il fatto che l'uomo avesse abbandonato sul retro di casa propria centinaia di grammi di cocaina, senza sorvegliarla, in attesa che andassero a prelevarla gli spacciatori;
ancora, che ad un "semplice custode" - come si è sempre qualificato il ricorrente - fossero stati consegnati 2 anche una pistola, dei proiettili e due bilancine di precisione. Palesemente illogico, tra l'altro, è stato poi ritenuto che trafficanti di stupefacenti di livello certamente non modesto, tali da movimentare decine di chili di sostanze differenti, avessero affidato all'appena conosciuto LL - a suo dire occasionalmente avvicinato da tale "Alain" - oltre 16 chili di droga da conservare, tra cui 4,3 chili di cocaina, dall'elevatissimo valore commerciale. Quest'ultima considerazione, unitamente al linguaggio criptico usato dal LL con i suoi interlocutori, espressione di un'attività non certo occasionale, ha quindi indotto il Tribunale a ritenere adeguatamente provato - almeno in sede cautelare - l'inserimento del ricorrente all'interno di un gruppo dedito al narcotraffico, l'unico in grado di avere la disponibilità di tali quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Ancora nel senso di uno stabile collegamento con contesti più ampi, ed al fine di cedere sostanza a terzi (premessa logica per le conclusioni in materia cautelare), l'ordinanza ha poi richiamato il fatto che una piccola parte della droga fosse stata trovata all'interno dell'armadietto del LL, sul posto di lavoro;
a riguardo, il Tribunale ha logicamente sottolineato che non appariva verosimile una appropriazione di stupefacente a fine di vendita (pacifico, in quanto ammesso), senza renderne conto ai suoi fornitori, trattandosi di ambienti criminali notoriamente pericolosi nei confronti di chi compia "sgarri" di tale natura. 4.2. Sempre nel segno di una costante attività di spaccio, alla quale la detenzione era chiaramente propedeutica, l'ordinanza ha infine citato la somma di 1.100 euro rinvenuta nello zainetto del LL al momento dell'arresto, e da lui giustificata con la differenza della somma di 1.500 euro che "Alain" gli aveva consegnato e che lui portava sempre con sé; a giudizio del Collegio del riesame, una tale giustificazione risulta del tutto inverosimile, dato che il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa e dispone certamente di un conto corrente bancario sul quale versare una somma contante, da ritenere, diversamente, il profitto di attività di spaccio di quella stessa sostanza rinvenuta nella sua disponibilità. 5. Alla luce di queste considerazioni, e di altre con le quali il Tribunale ha ulteriormente sminuito qualunque valenza difensiva delle dichiarazioni oggetto di interrogatorio, l'ordinanza ha dunque concluso che il ricorrente non aveva di fatto sottoposto alcun elemento di novità, idoneo a superare quel quadro cautelare già definito con i precedenti provvedimenti de libertate. Ha dunque trovato adeguata conferma un grave, concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, non avendo peraltro il LL dimostrato di aver reciso i legami con il gruppo criminale di collegamento per la fornitura, come da considerazioni già riportate, peraltro dopo soli 100 giorni circa dal proprio arresto. 3 6. In ordine, poi, alla custodia in carcere quale unica misura idonea a fronteggiare le medesime esigenze di cautela, l'ordinanza ha richiamato il precedente provvedimento dello stesso Tribunale del riesame, che aveva negato eguale adeguatezza agli arresti domiciliari, anche presso l'abitazione della compagna e mediante l'applicazione di presidi elettronici di controllo. Nell'occasione, in particolare, era stato evidenziato che il ricorrente aveva utilizzato proprio un'abitazione come luogo di detenzione dello stupefacente in esame, e che era stato trovato in possesso di numerosi telefoni cellulari, così da poter tenere contatti con gli ambienti del narcotraffico, in vista di ulteriori condotte di cessione, qualora non sottoposto al più rigoroso controllo carcerario. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 Il 9nsigliere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Patrizia Mìcai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche richiamando la memoria depositata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/8/2022, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto da PE LL avverso l'ordinanza emessa il 20/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in relazione al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo plurimi vizi di motivazione del provvedimento. In primo luogo, si oti Penale Sent. Sez. 3 Num. 5464 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/01/2023 contesta che il Tribunale non si sarebbe di fatto espresso in ordine all'idoneità in concreto degli arresti domiciliari, rafforzati .dal cd. braccialetto elettronico, in violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.; il mero richiamo all'ordinanza genetica (che, peraltro, conterrebbe sul punto un argomento del tutto carente), non integrerebbe una motivazione adeguata, specie a fronte di uno "sprovveduto come il LL" che si sarebbe fatto prendere "l'unica volta che ha tentato il colpaccio". Sotto diverso ma connesso profilo, il ricorso lamenta che l'ordinanza non indicherebbe le ragioni che escluderebbero l'idoneità di una misura cautelare meno afflittiva, in assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio;
anzi, l'unico argomento apparentemente speso - la mancanza di autodisciplina - risulterebbe manifestamente illogico, oltre che contraddittorio, specie alla luce del contenuto dell'interrogatorio, nel quale il LL avrebbe dichiarato di non voler aver più nulla a che fare con attività illecite come quella in esame. L'ordinanza, infine, risulterebbe illogica anche laddove richiamerebbe un "gruppo" criminale di cui il LL avrebbe fatto parte, in realtà mai provato,dato che il ricorrente avrebbe avuto contatti sempre con un solo soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso risulta infondato;
i vari motivi, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attenendo tutti al solo tema dell'adeguatezza della misura cautelare in atto, in assenza di contestazioni circa i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze di cautela. 4. Il Tribunale - che si è espresso quale giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - ha redatto al riguardo una motivazione del tutto solida e priva di illogicità manifeste, dunque non censurabile, con la quale ha esaminato diffusamente l'unico elemento di novità sottopostogli - l'interrogatorio di LL del 15/6/2022 - e ne ha riscontrato la palese inadeguatezza ad incidere sul severo quadro cautelare individuato nell'ordinanza genetica ed in quella del Tribunale del riesame del 1°/6/2022, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4.1. L'ordinanza impugnata, in particolare, ha riportato in modo analitico il contenuto dell'interrogatorio medesimo, con tutti i passaggi di rilievo, ed ha poi espresso - punto per punto - le proprie valutazioni, concludendo per la genericità o l'inverosimiglianza di molte delle circostanze che il LL aveva riferito. Inverosimile, ad esempio, è stato ritenuto il fatto che l'uomo avesse abbandonato sul retro di casa propria centinaia di grammi di cocaina, senza sorvegliarla, in attesa che andassero a prelevarla gli spacciatori;
ancora, che ad un "semplice custode" - come si è sempre qualificato il ricorrente - fossero stati consegnati 2 anche una pistola, dei proiettili e due bilancine di precisione. Palesemente illogico, tra l'altro, è stato poi ritenuto che trafficanti di stupefacenti di livello certamente non modesto, tali da movimentare decine di chili di sostanze differenti, avessero affidato all'appena conosciuto LL - a suo dire occasionalmente avvicinato da tale "Alain" - oltre 16 chili di droga da conservare, tra cui 4,3 chili di cocaina, dall'elevatissimo valore commerciale. Quest'ultima considerazione, unitamente al linguaggio criptico usato dal LL con i suoi interlocutori, espressione di un'attività non certo occasionale, ha quindi indotto il Tribunale a ritenere adeguatamente provato - almeno in sede cautelare - l'inserimento del ricorrente all'interno di un gruppo dedito al narcotraffico, l'unico in grado di avere la disponibilità di tali quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. Ancora nel senso di uno stabile collegamento con contesti più ampi, ed al fine di cedere sostanza a terzi (premessa logica per le conclusioni in materia cautelare), l'ordinanza ha poi richiamato il fatto che una piccola parte della droga fosse stata trovata all'interno dell'armadietto del LL, sul posto di lavoro;
a riguardo, il Tribunale ha logicamente sottolineato che non appariva verosimile una appropriazione di stupefacente a fine di vendita (pacifico, in quanto ammesso), senza renderne conto ai suoi fornitori, trattandosi di ambienti criminali notoriamente pericolosi nei confronti di chi compia "sgarri" di tale natura. 4.2. Sempre nel segno di una costante attività di spaccio, alla quale la detenzione era chiaramente propedeutica, l'ordinanza ha infine citato la somma di 1.100 euro rinvenuta nello zainetto del LL al momento dell'arresto, e da lui giustificata con la differenza della somma di 1.500 euro che "Alain" gli aveva consegnato e che lui portava sempre con sé; a giudizio del Collegio del riesame, una tale giustificazione risulta del tutto inverosimile, dato che il ricorrente svolge una regolare attività lavorativa e dispone certamente di un conto corrente bancario sul quale versare una somma contante, da ritenere, diversamente, il profitto di attività di spaccio di quella stessa sostanza rinvenuta nella sua disponibilità. 5. Alla luce di queste considerazioni, e di altre con le quali il Tribunale ha ulteriormente sminuito qualunque valenza difensiva delle dichiarazioni oggetto di interrogatorio, l'ordinanza ha dunque concluso che il ricorrente non aveva di fatto sottoposto alcun elemento di novità, idoneo a superare quel quadro cautelare già definito con i precedenti provvedimenti de libertate. Ha dunque trovato adeguata conferma un grave, concreto ed attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, non avendo peraltro il LL dimostrato di aver reciso i legami con il gruppo criminale di collegamento per la fornitura, come da considerazioni già riportate, peraltro dopo soli 100 giorni circa dal proprio arresto. 3 6. In ordine, poi, alla custodia in carcere quale unica misura idonea a fronteggiare le medesime esigenze di cautela, l'ordinanza ha richiamato il precedente provvedimento dello stesso Tribunale del riesame, che aveva negato eguale adeguatezza agli arresti domiciliari, anche presso l'abitazione della compagna e mediante l'applicazione di presidi elettronici di controllo. Nell'occasione, in particolare, era stato evidenziato che il ricorrente aveva utilizzato proprio un'abitazione come luogo di detenzione dello stupefacente in esame, e che era stato trovato in possesso di numerosi telefoni cellulari, così da poter tenere contatti con gli ambienti del narcotraffico, in vista di ulteriori condotte di cessione, qualora non sottoposto al più rigoroso controllo carcerario. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023 Il 9nsigliere estensore