TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38367/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
E
Controparte_2
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).
L'appello, con il quale l'avv. censura la decisione del giudice di pace di compensare Parte_1
le spese del grado, è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione a intimazione di pagamento rilevando l'ente creditore non aveva obiettato alcunché in merito alla eccezione sollevata dalla opponente in merito al difetto di notifica della cartella e dei verbali sottesi, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92
c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal
4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
D.L.).
2 Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese “tenuto conto dell'attività svolta, della eccezione suscettibile di disamina in autotutela, delle questioni interpretative trattate e del rito, a fondamento della pronuncia”.
In realtà, la questione di merito è risultata fondata per la parte opponente, mentre per quanto concerne la questione dell'autotutela, si tratta di una facoltà del contribuente e non di un suo obbligo, sicché non può farsi discendere la compensazione delle spese dalla mera circostanza che l'interessato abbia creduto opportuno difendersi subito in sede contenziosa senza previamente tentare la via dell'autotutela in sede amministrativa.
Dunque il giudice di prime cure avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo e del presente grado dovranno essere sostenute dal ed in solido tra loro in Controparte_2 CP_3
quanto soccombenti (il difetto di notifica riguarda sia l'ente creditore che la concessionaria della riscossione).
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 174,00), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza gravata, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il ed in solido tra Controparte_2 CP_3
loro, a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio che liquida, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro 43 per spese vive, spese generali (15%), IVA e Cassa, fermo il resto;
- condanna altresì il ed in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 CP_3
del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 330,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se pagato, spese generali (15%), IVA e Cassa.
3 Roma, 14 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38367/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
E
Controparte_2
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).
L'appello, con il quale l'avv. censura la decisione del giudice di pace di compensare Parte_1
le spese del grado, è fondato e va accolto.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione a intimazione di pagamento rilevando l'ente creditore non aveva obiettato alcunché in merito alla eccezione sollevata dalla opponente in merito al difetto di notifica della cartella e dei verbali sottesi, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice. L'art. 92
c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal
4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
D.L.).
2 Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese “tenuto conto dell'attività svolta, della eccezione suscettibile di disamina in autotutela, delle questioni interpretative trattate e del rito, a fondamento della pronuncia”.
In realtà, la questione di merito è risultata fondata per la parte opponente, mentre per quanto concerne la questione dell'autotutela, si tratta di una facoltà del contribuente e non di un suo obbligo, sicché non può farsi discendere la compensazione delle spese dalla mera circostanza che l'interessato abbia creduto opportuno difendersi subito in sede contenziosa senza previamente tentare la via dell'autotutela in sede amministrativa.
Dunque il giudice di prime cure avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo e del presente grado dovranno essere sostenute dal ed in solido tra loro in Controparte_2 CP_3
quanto soccombenti (il difetto di notifica riguarda sia l'ente creditore che la concessionaria della riscossione).
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co. 1
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 174,00), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza gravata, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il ed in solido tra Controparte_2 CP_3
loro, a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio che liquida, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in euro 280,00 per compensi professionali, oltre euro 43 per spese vive, spese generali (15%), IVA e Cassa, fermo il resto;
- condanna altresì il ed in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese Controparte_2 CP_3
del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 330,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato se pagato, spese generali (15%), IVA e Cassa.
3 Roma, 14 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4