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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 478/2025 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione "anche al di fuori" di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura "cautelare" comune agli altri mezzi di istruzione preventiva.
Va poi considerata la ratio dell'art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l'acquisizione
(indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso;
presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
Va ricordato inoltre che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice,
nell'ambito di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, e dunque non in sede del procedimento qui attivato.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto.
Nel caso di specie, da un lato, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente che ha affidato i lavori ad altra impresa vi è da valutare il mutamento dello stato dei luoghi che potrebbe, rebus sic stantibus e previo ogni eventuale approfondimento in sede di merito, rendere superflua, ai fini di accertare quanto dedotto da parte ricorrente, l'espletamento di una Ctu.
Va poi osservato che il resistente, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Rilevato che è espressamente previsto dalla norma il tentativo di conciliazione delle parti va osservato, da un lato, che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità; da ciò derivando, a monte, l'impossibilità di ammettere o ritenere precedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella instauranda lite (soprattutto, come nel caso di specie la parte cui vengono addebitate le responsabilità).
Dall'altro lato va osservato che mancando ab origine uno degli elementi essenziali per il perfezionamento della fattispecie prevista dalla norma ( e cioè il tentativo di conciliazione tra le parti) l'espletamento della consulenza non può ritenersi ammissibile pena il mancato rispetto della ratio delle norma.
Pagina 1 D'altronde la contumacia della parte resistente rappresenta un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire conciliative laddove, appunto, la possibile composizione di interessi contrastanti non può prescindere dalla presenza e dall'assenso dei soggetti titolari.
Alla luce di tali motivazioni, ed in assenza della parte nei cui confronti si sarebbero fatte valere le risultanze della consulenza tecnica preventiva, il ricorso è inammissibile.
Nulla a disporre sulle spese.
P. T. M.
Visto l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da Villa Davide Carlo;
nulla a disporre sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Busto Arsizio, 01/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025 osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione "anche al di fuori" di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura "cautelare" comune agli altri mezzi di istruzione preventiva.
Va poi considerata la ratio dell'art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l'acquisizione
(indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell'eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso;
presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
Va ricordato inoltre che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice,
nell'ambito di un'istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, e dunque non in sede del procedimento qui attivato.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto.
Nel caso di specie, da un lato, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente che ha affidato i lavori ad altra impresa vi è da valutare il mutamento dello stato dei luoghi che potrebbe, rebus sic stantibus e previo ogni eventuale approfondimento in sede di merito, rendere superflua, ai fini di accertare quanto dedotto da parte ricorrente, l'espletamento di una Ctu.
Va poi osservato che il resistente, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Rilevato che è espressamente previsto dalla norma il tentativo di conciliazione delle parti va osservato, da un lato, che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità; da ciò derivando, a monte, l'impossibilità di ammettere o ritenere precedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella instauranda lite (soprattutto, come nel caso di specie la parte cui vengono addebitate le responsabilità).
Dall'altro lato va osservato che mancando ab origine uno degli elementi essenziali per il perfezionamento della fattispecie prevista dalla norma ( e cioè il tentativo di conciliazione tra le parti) l'espletamento della consulenza non può ritenersi ammissibile pena il mancato rispetto della ratio delle norma.
Pagina 1 D'altronde la contumacia della parte resistente rappresenta un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire conciliative laddove, appunto, la possibile composizione di interessi contrastanti non può prescindere dalla presenza e dall'assenso dei soggetti titolari.
Alla luce di tali motivazioni, ed in assenza della parte nei cui confronti si sarebbero fatte valere le risultanze della consulenza tecnica preventiva, il ricorso è inammissibile.
Nulla a disporre sulle spese.
P. T. M.
Visto l'art. 696 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso presentato da Villa Davide Carlo;
nulla a disporre sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Busto Arsizio, 01/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2