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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/07/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1230/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBA ANTONIO e Parte_1 CP_1
[...] ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_2
VALERIA
Resistente
Nonché
Controparte_3
[...]
Resistente – contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' del 21.05.2019, comunicato tramite PEC, con il CP_2 quale l'Istituto rigettava l'istanza di valorizzazione della posizione assicurativa, adducendo un debito contributivo di € 4.112,85 riferito agli anni 1994, 1995, 1996,
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. Con tale atto, l' intimava altresì il pagamento delle CP_2 somme indicate. Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare: CP_2
– l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla società di cartolarizzazione, cessionaria del credito contributivo;
– la carenza di interesse ad agire, in assenza di formali atti di riscossione quali cartelle di pagamento, avvisi di addebito o intimazioni;
– nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva.
Nonostante ritualmente evocata in giudizio, la
[...]
rimaneva contumace. Controparte_4
Nelle more del giudizio, con ordinanza istruttoria, il Giudice invitava parte ricorrente a integrare il contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattandosi di litisconsorte necessario in quanto attuale titolare della posizione giuridica sostanziale oggetto di causa. Parte ricorrente non ottemperava alla prescrizione giudiziale.
L'opposizione deve essere rigettata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “in caso di cessione del credito da parte dell'ente previdenziale a una società di cartolarizzazione, quest'ultima diviene titolare del credito contributivo oggetto del giudizio, e il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, pena la nullità insanabile del procedimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 10183/2022; Cass. civ., Sez. Un., n. 14815/2006).
2 La mancata ottemperanza all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez.
Lav., n. 23942/2015).
Tale vizio assorbe ogni ulteriore questione, preliminare o di merito, sollevata dalle parti.
Stante la natura processuale della decisione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 04/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1230/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBA ANTONIO e Parte_1 CP_1
[...] ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_2
VALERIA
Resistente
Nonché
Controparte_3
[...]
Resistente – contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' del 21.05.2019, comunicato tramite PEC, con il CP_2 quale l'Istituto rigettava l'istanza di valorizzazione della posizione assicurativa, adducendo un debito contributivo di € 4.112,85 riferito agli anni 1994, 1995, 1996,
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. Con tale atto, l' intimava altresì il pagamento delle CP_2 somme indicate. Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare: CP_2
– l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla società di cartolarizzazione, cessionaria del credito contributivo;
– la carenza di interesse ad agire, in assenza di formali atti di riscossione quali cartelle di pagamento, avvisi di addebito o intimazioni;
– nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva.
Nonostante ritualmente evocata in giudizio, la
[...]
rimaneva contumace. Controparte_4
Nelle more del giudizio, con ordinanza istruttoria, il Giudice invitava parte ricorrente a integrare il contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattandosi di litisconsorte necessario in quanto attuale titolare della posizione giuridica sostanziale oggetto di causa. Parte ricorrente non ottemperava alla prescrizione giudiziale.
L'opposizione deve essere rigettata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “in caso di cessione del credito da parte dell'ente previdenziale a una società di cartolarizzazione, quest'ultima diviene titolare del credito contributivo oggetto del giudizio, e il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti, pena la nullità insanabile del procedimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 10183/2022; Cass. civ., Sez. Un., n. 14815/2006).
2 La mancata ottemperanza all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., Sez.
Lav., n. 23942/2015).
Tale vizio assorbe ogni ulteriore questione, preliminare o di merito, sollevata dalle parti.
Stante la natura processuale della decisione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 04/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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