Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2025, proposto da
IG UI, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rosario Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, n. 1129/2024 dell’8 marzo 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
Premesso che, con l’azionata sentenza n. 1129/2024 dell’8 marzo 2024, il Tribunale di Napoli Nord ha così disposto:
“ 1. condanna il M.I.U.R. all’assegnazione in favore di parte ricorrente della "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2. compensa le spese ”;
Considerato che:
- con il presente ricorso, IG UI agiva per l’ottemperanza alla predetta sentenza;
- con memoria del 24 gennaio 2026, tuttavia, lo stesso ricorrente ha rappresentato che, “ nelle more del presente giudizio, il Ministero resistente ha dato esecuzione al giudicato, provvedendo alla riattivazione/ricarica dei benefici sulla piattaforma "Carta Docente" (con accredito intervenuto dopo la riapertura della piattaforma del 19.11.2025) ”, e ha pertanto chiesto a questo Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite;
Ritenuto che, in mancanza di prova dell’intervenuto adempimento, la memoria della parte ricorrente deve intendersi quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, compensando le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NG AR GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA AN, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA AN | NG AR GU |
IL SEGRETARIO