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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 83 di RACL dell'anno 2020, proposta da
, C. F. Parte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p. t., rappresentato e difeso, nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Stefania Sotgia, C.F. (pec C.F._1
E
, e Alessandro Doa, C. F. Email_1
(pec t fax 070 C.F._2 Email_3
6009621), in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Rep. Persona_1
80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari via Delitala 2,
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
Avv. VALERIA PAU, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f. , quale C.F._3
1 procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Quartu Sant'Elena alla Via Sardegna n. 59, ed al cui numero di fax 1782255744
o indirizzo di posta elettronica certificata: intende Email_4
ricevere le comunicazioni di rito
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, l'avv. Valeria Pau, professionista iscritta all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari, chiamava in giudizio l' CP_1
(causa Rg 2950/17), proponendo opposizione avverso l'avviso bonario notificato alla medesima in data 1.7.2016, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva il pagamento di €
2.810,27, a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Separata dei Liberi
Professionisti per l'anno 2010.
A sostegno della domanda, eccepiva l'insussistenza e comunque la prescrizione della pretesa impositiva.
L' , in giudizio, rappresentava l'infondatezza delle avverse censure. CP_1
Di seguito, l'odierna appellata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2017 00039599 07, notificato, per le medesime ragioni, alla medesima il 12.1.2018, ribadendo, da un lato, le difese svolte nel primo giudizio e, da altro lato, eccependo l'inammissibilità del provvedimento predetto per violazione dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 46/99.
Nel costituirsi in Giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, CP_1
svolgendo le proprie difese. La causa veniva istruita con produzioni documentali ed il
Tribunale, con sentenza n. 311 del 26-2-2020 ha accolta l'opposizione, ritenendo prescritto il credito ed individuando il giorno di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione nel 16-6-2011.
Propone appello l' , affermando che il giorno di decorrenza era successivo, CP_1
poiché il DPCM 12-5-2011 aveva prorogato almeno al 6-7-2011 il termine per il pagamento delle imposte sui redditi e, di conseguenza, per il versamento della contribuzione, per cui la diffida sarebbe stata tempestiva. Ha inoltre sostenuto che la
2 mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avrebbe dato luogo ad un occultamento doloso del credito.
Si è costituita in giudizio la appellata, argomentando su tutti i profili del merito e proponendo appello incidentale, per sentir affermare che l' non aveva diritto di CP_1
iscriverla negli elenchi della gestione separata.
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : CP_1
1) In accoglimento dell'odierno appello, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto infondato;
2) Rigettare l'appello incidentale.
2) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata ed appellante incidentale:
-IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
-IN VIA PRINCIPALE: respingere l'avversa impugnazione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la statuizione di I grado nella parte in cui ritiene non dovuti i contributi in favore della gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 L 335/1995 relativamente alla annualità 2010 in quanto prescritti;
-IN VIA SUBORDINATA nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill. ma Corte ritenesse fondato l'appello dell' , ridurre comunque le sanzioni così come applicate CP_1 dall' per i motivi esposti al capo D) del presente atto;
CP_2
-IN VIA INCIDENTALE: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce il difetto di legittimazione passiva di e l'obbligo relativo alla CP_3
iscrizione del sottoscritto avvocato alla Gestione Separata;
CP_1
-Con vittoria di spese, competenze ed accessori del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa dell'appellata ripropone in modo diffuso i termini di diritto del problema dell'esistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata, anche con
3 riguardo a profili in cui sembra esistere una giurisprudenza abbastanza consolidata. I motivi dell'appello dell' , come già evidenziato, sono circoscritti all'affermazione CP_1
che la prescrizione non era decorsa poiché il termine per il pagamento delle imposte era stato prorogato e l'atto interruttivo era pervenuto prima del decorso del termine.
Questa Corte ritiene che la decisione della controversia possa essere adottata con l'applicazione del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata ( in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.SSUU 20932/2011, 24883/2008, 29523/2008). Si deve, inoltre, puntualizzare che l'applicabilità del principio della “ragione più liquida” viene in ogni caso a postulare che quest'ultima, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni pure sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio, laddove, il principio in questione non potrà operare nell'ipotesi in cui le diverse “ragioni” si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili.
In questo senso, il giudizio può essere definito partendo dall'esame dell'appello incidentale proposto, il quale implica l'accertamento dell'esistenza del diritto dell' CP_1 di iscrivere l'appellata alla gestione separata, ancorato all'affermato difetto di abitualità
e prevalenza dell'attività, come fatto oggetto dell'appello incidentale.
Al riguardo, questa Corte richiama i risultati già raggiunti dalla giurisprudenza riguardo al problema generale dell'obbligo di iscrizione, in relazione ai quali è sufficiente richiamare Cass. sez. L n. 24047-2022 e 4419-2021, per soffermarsi successivamente sullo specifico presupposto dello svolgimento di attività continuativa e prevalente, di cui all'art. 2, 26° l. 335-1995, in relazione al quale si afferma: “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività
4 professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.” (Cass.
4419-2021, sopra richiamata).
Per quanto riguarda la presenza di tale requisito, esso è un presupposto della pretesa avanzata dall' ed è apprezzabile d'ufficio, come ricorda tra tutte Cass. sez. CP_1
L n. 27531-2023: “Nel caso di specie, non solo le contestazioni in ordine all'abitualità sono state introdotte nel dibattito processuale fin dal primo grado, come diffusamente espone il professionista con il supporto della riproduzione degli stralci più significativi degli atti processuali, ma attengono ad aspetti che il giudice è tenuto a valutare d'ufficio, nella disamina del merito della domanda proposta.”
Al riguardo, l' appellante ha unicamente dedotto che l'appellata era stata Pt_1
iscritta alla gestione separata in quanto aveva conseguito un reddito da attività professionale che risultava dalla dichiarazione dei redditi, pur senza compilare il quadro
RR della dichiarazione stessa. Nessuna allegazione ulteriore viene fatta con riguardo all'abitualità e continuatività dell'attività professionale svolta, che non può essere desunta a posteriori dal solo fatto della percezione di un reddito o del superamento, da parte di quest'ultimo, della soglia di rilevanza degli €. 5.000,00 (vedi giurisprudenza sopra richiamata).
Da nessun elemento allegato dall' o comunque risultante agli atti risulta CP_1 che l'appellata avesse, con decisione ex ante, impostato lo svolgimento di un'attività professionale in modo organizzato e continuativo. L'attività professionale (vedi iscrizione all'Albo) era sostanzialmente agli inizi. Non vi è traccia di reddito percepito nel 2009, il primo anno d'iscrizione, ed il reddito percepito nel 2010, di €. 6.000,00
5 imponibili circa, in ogni caso era insufficiente alle esigenze di sostentamento autonomo ed è inverosimile che, con tali limiti di reddito, l'appellata potesse sostenere anche il costo di un'organizzazione destinata all'esercizio della professione, anche se consociata ad altri professionisti, cosa di cui peraltro non vi è notizia. E' altrettanto inverosimile che l'attività potesse considerarsi continuativa, poiché gli importi limitati percepiti non dimostrano un afflusso continuativo di proventi professionali. In definitiva, anche a seguito della valutazione “a contrario” dei pochi fatti documentati in causa, neppure di provenienza , nessun elemento indica che l'attività venisse svolta in modo abituale CP_1
e continuativo, ancorché non prevalente.
Tale carenza probatoria di base ricade sull' , cui spettava l'onere al CP_1 riguardo, per cui, in definitiva, non è dimostrata l'abitualità e continuatività dell'attività professionale svolta e, di conseguenza, non sussiste il presupposto per l'iscrizione alla gestione separata dell'appellata. Il motivo di appello incidentale, pertanto, deve essere accolto e da tale accoglimento deriva il superamento di qualsiasi questione relativa alla prescrizione ed alle molteplici ulteriori questioni interpretative su cui l'appellata insiste nel corpo della memoria difensiva.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti, in considerazione della diversità delle motivazioni tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, basate su presupposti diversi, il che ha giustificato la proposizione dell'appello principale. La sentenza appellata deve essere parzialmente riformata, sulla base dei diversi motivi sopra esposti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto dall' . CP_1
Accoglie l'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante incidentale non doveva essere iscritta alla gestione separata per l'anno in contestazione.
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante principale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
6 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 20-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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