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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. ,), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme, via Turati 13, presso lo studio dell'avv. Franco Mazzei, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE CONTRO già (C.F. - P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
con sede in Mestre (VE), via Terraglio, 63, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa già denominata Controparte_2
) (C.F. e P. IVA ), con sede legale in CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Marco Pesenti del foro di Milano, domicilio telematico come procura in atti;
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RESISTENTE OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da verbali in atti.
********************
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno
2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Lamezia Parte_1
Terme poiché il suo nominativo era stato segnalato dalla resistente, alla Centrale dei
Rischi della Banca d'TA a seguito del mancato pagamento di un debito contratto con CP_ la Findomestic Banca Spa e di cui la si era resa cessionaria. Deduceva in merito, di avere ottenuto dalla Findomestic Spa un prestito di 3.000,00 €, ma che tale debito era stato interamente rimborsato. Concludeva chiedendo la condanna dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni all'immagine subiti, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto e diritto ed in via preliminare di rito in via gradata, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, in favore del Tribunale di Venezia, nel cui circondario ha sede legale la resistente Controparte_1
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/10/2021, alla luce di quanto dedotto ed eccepito dalle parti, disponeva la conversione del rito da sommario in ordinario e assegna a parte attrice il termine di gg. 15 per proporre domanda di mediazione.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente documentale.
Indi la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia, avanzata dalla resistente , in Controparte_1
quanto nella specie prevale il foro del consumatore.
Invero, il codice del consumo (D.lgs 206/2005) dispone che il foro competente sia quello di residenza o di domicilio eletto dal consumatore. Si tratta di un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. La ratio, della suddetta normativa, risiede nella tutela del consumatore, quale soggetto particolarmente vulnerabile.
Quanto al merito si osserva quanto segue.
Priva di pregio è la doglianza di inesistenza del credito per cui il ricorrente è stato segnalato dalla convenuta, alla Centrale Rischi.
Sul punto, va infatti rilevato, che il credito per cui la convenuta ha inviato la segnalazione a sofferenza- per quanto documentato e provato nel corso del giudizio-, non afferisce a quello cui fa riferimento nel ricorso introduttivo la , “contratto Parte_1
di prestito personale n. 66781/20120235990111 di euro 3.000,00 da restituire in 48 rate mensili con Findomestic Banca S.p.a.”, bensì ad un contratto di apertura di credito n. 10032232087984, a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo, contratto sottoscritto il 17/11/2005, generando una pretesa creditoria pari ad € 5.493,00. Quanto al disconoscimento formulato dalla ricorrente, delle sottoscrizioni in calce al suddetto contratto (n. 10032232087984), è inammissibile, poiché, il contratto ha avuto da parte della stessa un principio di esecuzione (Trib
Lamezia n. 564/2021 e sent. n. 50/2024).
È pacifico per costante giurisprudenza di legittimità che, la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza, che, ove ciò avvenga in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede, la controparte sia tenuta a chiedere la verificazione
(Cass. 10849/2012).
Parimenti infondata è la richiesta di cancellazione dalla Centrale rischi e di risarcimento dei danni all'immagine.
Va innanzitutto osservato che nell'istruttoria di una richiesta di finanziamento risulta determinante la c.d. referenza creditizia del soggetto richiedente, ossia la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento, potendo essere positivo cioè di regolare adempimento dell'obbligazione assunta, ovvero negativo, nell'ipotesi di ritardi e/o insolvenze. Attraverso le banche dati, CRIF, gli istituti bancari e gli intermediari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati. La CRIF non può però conservare i dati ad libitum;
pertanto, le regole relative i dati di conservazione sono molto rigide, le informazioni del cattivo pagatore restano per un massimo di 36 mesi nel caso di morosità gravi con debiti non saldati alla fine della scadenza del contratto.
Diversa finalità e disciplina ha la Centrale Rischi di Banca d'TA (CR).
La Centrale Rischi è un organo di controllo statale che serve a monitorare la situazione relativa a prestiti e finanziamenti, e aiuta le banche a gestire bene il suo sistema di crediti evitando rischi e insolvenze;
pertanto, la CR è un database che raccoglie i debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario. In pratica, l'archivio riporta i dati che le parti intermediarie coinvolte trasmettono. Sono cioè le banche, le società finanziarie e gli altri possibili intermediari partecipanti alla CR che sono tenuti, per legge, a cedere le informazioni relative a crediti o garanzie concessi ai propri clienti. Le segnalazioni scattano quando l'importo del debito che il cliente deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30 mila euro. Si tratta della cosiddetta soglia di censimento (o soglia di rilevazione). Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito, cioè è in sofferenza. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla Banca dati denominata” Centrale dei Rischi” gestita dalla banca d'TA (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un insieme di norme (prevalentemente secondarie) stratificate. Secondo la giurisprudenza in materia, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi
l'inadempimento di una obbligazione del cliente e/o apposizione a sofferenza di un credito insoluto, è necessario stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede. L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (Cass. Civ., 09.02.2021, n. 3130).
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria svoltasi in corso di causa, nessuna prova in merito è stata fornita dall'attrice. Di contro, l'istituto bancario ha dimostrato di aver operato conformemente alle istruzioni della Banca d'TA, che prevedono il censimento dei crediti a sofferenza, nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili. Il passaggio a sofferenza della posizione debitoria e la conseguente segnalazione alla centrale dei rischi, è stata pertanto legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla Banca d'TA (circolare n. 139 del
1991).
L' ha provato invero, il presupposto sostanziale della Controparte_1
segnalazione negativa, ossia il mancato pagamento, nonchè il rispetto del requisito formale previsto dalla relativa disciplina, l'avviso alla ricorrente di data 14.06.2016, con cui le comunicava l'intenzione di dare continuità alla segnalazione a sofferenza già effettuata da parte della cedente SPV PROJECT 130: “ La informiamo inoltre, che, secondo quanto imposto dalla Circolare della Banca d'TA n.139 de ll'11 febbraio
1991, abbiamo provveduto a dare continuità alla segnalazione a sofferenza nella
Centrale dei Rischi della Sua posizione debitoria ad oggi sussistente”.
Alla luce di quanto sopra, la segnalazione a sofferenza effettuata dalla società convenuta deve ritenersi legittima. Assorbita ogni altra richiesta.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, in punto di an, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• Spese di lite compensate.
Lamezia Terme, 07.01.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito