CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MA PA Di MA Presidente
2) dott. Michele De MA Consigliere
3) dott. ER RE Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato GERMANÀ Parte_1
NC
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
IA MA
- Appellato - All'udienza del 9/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 858/2023 del 13.10.2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta con ricorso depositato il 16.12.2021 da Parte_1
, diretta a sentir dichiarare insussistente e comunque irripetibile l'importo
[...] di € 2.837,42 la cui restituzione gli era stata chiesta dall' dapprima con CP_1 raccomandata del 5.02.2018 (ricevuta il 20.02.2018) e successivamente sollecitata con raccomandata del 19.06.2020 (ricevuta l'1.07.2020); rilevando che l'indebito scaturiva dall'erogazione di somme a titolo di assegno sociale e maggiorazione sociale nel periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017, non dovute in relazione alla percezione, da parte del , di redditi da pensione VOART n. 33042683, in Pt_1 godimento dal novembre 2016, e di una pensione da invalidità civile da parte della di lui coniuge, osservava che l' aveva tempestivamente proceduto al recupero, CP_1 conformemente al disposto di cui all'art. 13 della L. n. 412/1991.
Pag.1 Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale Parte_1 censura la sentenza di primo grado sotto diversi concorrenti profili:
- in primo luogo, deduce, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l'iniziativa dell' diretta al recupero dell'indebito, evidenziando che, CP_1 con la raccomandata del 5.12.2018, lo stesso aveva proceduto al ricalcolo dell'assegno sociale sin dal 1.07.2015, ben oltre il termine di decadenza annuale di cui all'art. 13 L. n. 412/1991, norma applicabile nella fattispecie;
- in secondo luogo, lamenta che il Tribunale aveva omesso di considerare che l' non aveva provato la sussistenza dell'indebito - a suo dire derivante dal CP_1 superamento, da parte del pensionato, dei limiti di reddito - né aveva dedotto alcunché in ordine al dolo del percettore;
sotto tale ultimo profilo, anzi, soggiunge che, essendo dipeso l'errore unicamente dall' , era comunque preclusa la CP_2 ripetizione di ogni importo in tesi indebitamente erogato, neppure se richiesto entro l'anno;
- in terzo luogo, contesta il quantum della pretesa avversaria, neppure indicata in modo preciso dall' che, nelle due citate missive, aveva chiesto la CP_2 restituzione di importi diversi (€ 4.561,96 nella raccomandata del 5.12.2018 ed € 2.837,40, in quella del 19.06.2020). L' costituendosi in giudizio, ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 9/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** L'appello è infondato. Appare pregiudiziale esaminare il motivo di appello con cui il Pt_1 contesta la sussistenza dell'indebito, asserendo che l' non avrebbe, in CP_1 particolare, dato prova della titolarità, in capo al coniuge dell'appellante, della prestazione da invalidità civile. Deve anzitutto osservarsi che il motivo non tiene conto dei consolidati arresti di legittimità secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (v. ex multis, Cass. n. 2739 del 11/02/2016); ne consegue che spettava piuttosto al dimostrare di essere Pt_1 in possesso, anche per il 2017, dei requisiti reddituali utili al conseguimento dell'assegno sociale e delle connesse maggiorazioni, nella stessa misura già percepita in precedenza, prova che l'appellante non ha fornito.
Pag.2 Per di più l' ha comunque documentato, già nel giudizio di primo CP_1 grado, la percezione, da parte del coniuge dell'appellante, di una prestazione assistenziale dal gennaio 2017, mentre, d'altro canto, nessuna contestazione l'appellante ha sollevato circa il godimento, a decorrere dal mese di novembre 2016, della pensione VOART n. 33042683, anch'essa in ogni caso, documentata dall' CP_1
Nella comprovata sussistenza dell'indebito, deve ancora puntualizzarsi che esso riguarda esclusivamente i ratei corrisposti nell'anno 2017, come si evince chiaramente dall'inequivoco tenore del sollecito del 19.06.2020, il cui diverso importo rispetto alla precedente comunicazione del 5.12.2018 – come chiarito dall' – è proprio dipeso dalla riduzione della richiesta – effettuata in CP_2 autotutela dall'ente - alle sole rate del 2017, con esclusione di quelle erogate in precedenza. Venendo al secondo aspetto, occorre rammentare che, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021, la Corte di Cassazione (con orientamento ormai consolidato e già condiviso da questa Corte), ha affermato che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre CP_1
a carico del , affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede Controparte_3
l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle CP_1 assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione
Pag.3 dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale (o, come accade nel caso che occupa, della sua maggiorazione sociale), “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va dunque verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost.; tale sistema è retto dal principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008) la ripetizione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
esso comporta che, per quanto attiene all'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti reddituali, il diritto a ripetere le somme versate si perfeziona solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019). In caso di ripetizione dell'assegno sociale, i principi sopra ricordati devono, inoltre, coordinarsi con la particolare disciplina di tale prestazione. Infatti, l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria: “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Nel caso che occupa, l' sulla scorta delle dichiarazioni reddituali del CP_1 pensionato, ha tempestivamente proceduto all'azione di recupero (rectius di conguaglio), notificando la comunicazione di indebito con raccomandata del 5.02.2018 (ricevuta il 20.02.2018 e successivamente sollecitata con raccomandata del 19.06.2020, ricevuta l'1.07.2020), per i ratei corrisposti nell'anno 2017, in quanto effettuata entro il termine del mese di luglio dell'anno successivo a quello in cui poteva essere effettuata la verifica reddituale (2018).
Pag.4 Ne consegue la legittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione e di recupero dell'indebito. Appare opportuno aggiungere che in siffatto contesto nessuna rilevanza assume la condotta (dolosa o meno) del percipiente, in merito alla quale nulla peraltro è stato dedotto dall' CP_1
Conclusivamente la sentenza di primo grado va confermata, seppur con diversa motivazione. Nonostante la soccombenza l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c, in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 858/2023 resa il 13.03.2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 9/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER RE MA PA Di MA
Pag.5