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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6664/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 6664 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla via Vetriera a Chiaia, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valeria Formicola, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Napoli alla via Parco Margherita n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Raimondi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Marco Scotti Galletta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del Parte_1
liquidatore p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120210043493734000, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 569.324,47, dovuta alla in qualità di garante pubblico per il Controparte_3 finanziamento alle piccole e medie imprese, secondo la disciplina prevista dall'art.2 co.100 lett.a della L.23/12/96 n.662
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'invalidità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo posta elettronica e proveniente da un indirizzo dell'ente della riscossione non corrispondente a quello indicato negli elenchi pubblici;
2) l'illegittimità della cartella, stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità per tardività delle eccezioni Controparte_1 formulate dall'opponente.
Si costituiva eccependo la validità della Controparte_2 cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, anche in assenza di un titolo esecutivo.
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sul motivo di inammissibilità della presente opposizione.
Le parti opposte, infatti, hanno lamentato l'inammissibilità della doglianza inerente alla notifica della cartella di pagamento n. 07120210043493734000, giacché la stessa, avendo ad oggetto un vizio formale dell'atto impositivo, doveva essere proposta ai sensi dell'art. 617, comma primo,
c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Sul punto, si precisa che la parte opponente ha notificato l'atto di citazione il giorno 13.06.2022, ossia entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data 24.05.2022. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità va respinta.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, l'opponente ha lamentato l'inesistenza della cartella di pagamento, conseguente al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto mediante posta elettronica certificata. In particolare, l'opponente ha evidenziato che l'indirizzo di posta elettronica non corrisponde a taluno di quelli indicati negli elenchi pubblici.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, di recente, precisato che la notifica della cartella effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non indicato nei pubblici registri è, in ogni caso, valida ed efficace, purché la notifica sia avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica che consenta al destinatario di riconoscere il soggetto del mittente e compiere le proprie opportune difese, senza alcuna incertezza circa la provenienza della e-mail e dell'oggetto.
In particolare, i giudici di legittimità, sull'argomento, hanno sostenuto che la stringente regola dell'art.
3-bis, comma primo, l. n. 53/1994, il quale impone di impiegare gli indirizzi contenuti nei registri pubblici, costituisce un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.
Per quanto riguarda, invece, le notifiche effettuate dalla pubblica amministrazione è richiesto un minor formalismo rispetto all'individuazione dell'indirizzo del mittente, mentre un maggior rigore è necessario con riferimento all'indirizzo del destinatario.
Peraltro, la Corte di Cassazione rileva pure che, laddove lo stesso destinatario contesti la validità della notifica per il vizio concernente la mera correttezza dell'indirizzo del mittente, non può essere messo in dubbio che la cartella sia giunta a conoscenza del destinatario. Tale eccezione rappresenta, di fatto, il riconoscimento dell'avvenuta ricezione dell'atto impositivo. Ne consegue che il vizio è, in ogni caso, sanato in base al principio del raggiungimento dello scopo (Cass. Ord. n. 26682 del 14 ottobre 2024).
Considerato che, nel caso oggetto del presente giudizio, l'indirizzo del mittente rinviava espressamente all'ente riscossore e che, certamente, l'opponente ha avuto conoscenza della cartella di pagamento, in questa sede impugnata, l'eccezione non va accolta.
In secondo luogo, la parte opponente ha anche contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del Fondo di Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005.
Si rammenta che in virtù di Controparte_3
convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva come la difesa opponente sostenga l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale stante la natura privatistica del rapporto, sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. La difesa opponente evidenzia, infatti, che non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non sarebbe pianamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. In particolare, avendo- il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario -natura privatistica, necessariamente anche al rapporto di , subentrato all'istituto di credito concedente, dovrà riconoscersi CP_2 medesima natura, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, il quale, appunto, dispone “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
[…] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ”.
Tuttavia, la tesi articolata da parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile ricondurre le entrate che centrale intende CP_2
recuperare nella categoria di quelle di natura pubblicistica.
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123 . L'articolo stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, al fideiussore, non confluiscono tra le entrate proprie di , Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Dunque, tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di , CP_2 in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve, quindi, concludere che abbia recuperato tali CP_2 somme dall'impresa debitrice in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa dall'odierno opponente. Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6664/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre rimborso delle Controparte_3
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 6664 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.;
TRA
, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla via Vetriera a Chiaia, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valeria Formicola, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Napoli alla via Parco Margherita n. 18, presso lo studio dell'Avv. Annamaria
Raimondi, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTA
E
; in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Marco Scotti Galletta, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la in persona del Parte_1
liquidatore p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07120210043493734000, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 569.324,47, dovuta alla in qualità di garante pubblico per il Controparte_3 finanziamento alle piccole e medie imprese, secondo la disciplina prevista dall'art.2 co.100 lett.a della L.23/12/96 n.662
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) l'invalidità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo posta elettronica e proveniente da un indirizzo dell'ente della riscossione non corrispondente a quello indicato negli elenchi pubblici;
2) l'illegittimità della cartella, stante l'impossibilità di ricorrere alla riscossione a mezzo ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo.
L si costituiva, eccependo l'inammissibilità per tardività delle eccezioni Controparte_1 formulate dall'opponente.
Si costituiva eccependo la validità della Controparte_2 cartella, in considerazione dell'ammissibilità della riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito oggetto del presente giudizio, anche in assenza di un titolo esecutivo.
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi sul motivo di inammissibilità della presente opposizione.
Le parti opposte, infatti, hanno lamentato l'inammissibilità della doglianza inerente alla notifica della cartella di pagamento n. 07120210043493734000, giacché la stessa, avendo ad oggetto un vizio formale dell'atto impositivo, doveva essere proposta ai sensi dell'art. 617, comma primo,
c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Sul punto, si precisa che la parte opponente ha notificato l'atto di citazione il giorno 13.06.2022, ossia entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data 24.05.2022. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità va respinta.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, l'opponente ha lamentato l'inesistenza della cartella di pagamento, conseguente al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, avvenuto mediante posta elettronica certificata. In particolare, l'opponente ha evidenziato che l'indirizzo di posta elettronica non corrisponde a taluno di quelli indicati negli elenchi pubblici.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, di recente, precisato che la notifica della cartella effettuata a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non indicato nei pubblici registri è, in ogni caso, valida ed efficace, purché la notifica sia avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica che consenta al destinatario di riconoscere il soggetto del mittente e compiere le proprie opportune difese, senza alcuna incertezza circa la provenienza della e-mail e dell'oggetto.
In particolare, i giudici di legittimità, sull'argomento, hanno sostenuto che la stringente regola dell'art.
3-bis, comma primo, l. n. 53/1994, il quale impone di impiegare gli indirizzi contenuti nei registri pubblici, costituisce un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati.
Per quanto riguarda, invece, le notifiche effettuate dalla pubblica amministrazione è richiesto un minor formalismo rispetto all'individuazione dell'indirizzo del mittente, mentre un maggior rigore è necessario con riferimento all'indirizzo del destinatario.
Peraltro, la Corte di Cassazione rileva pure che, laddove lo stesso destinatario contesti la validità della notifica per il vizio concernente la mera correttezza dell'indirizzo del mittente, non può essere messo in dubbio che la cartella sia giunta a conoscenza del destinatario. Tale eccezione rappresenta, di fatto, il riconoscimento dell'avvenuta ricezione dell'atto impositivo. Ne consegue che il vizio è, in ogni caso, sanato in base al principio del raggiungimento dello scopo (Cass. Ord. n. 26682 del 14 ottobre 2024).
Considerato che, nel caso oggetto del presente giudizio, l'indirizzo del mittente rinviava espressamente all'ente riscossore e che, certamente, l'opponente ha avuto conoscenza della cartella di pagamento, in questa sede impugnata, l'eccezione non va accolta.
In secondo luogo, la parte opponente ha anche contestato la facoltà dell'Istituto che agisce per conto del Fondo di Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005.
Si rammenta che in virtù di Controparte_3
convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione del
Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.
Fatte queste dovute premesse, si osserva come la difesa opponente sostenga l'inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale stante la natura privatistica del rapporto, sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. La difesa opponente evidenzia, infatti, che non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non sarebbe pianamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. In particolare, avendo- il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario -natura privatistica, necessariamente anche al rapporto di , subentrato all'istituto di credito concedente, dovrà riconoscersi CP_2 medesima natura, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, il quale, appunto, dispone “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
[…] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ”.
Tuttavia, la tesi articolata da parte opponente, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.
Nel caso di specie, ben è possibile ricondurre le entrate che centrale intende CP_2
recuperare nella categoria di quelle di natura pubblicistica.
Ciò sembra trovare conferma all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123 . L'articolo stabilisce che: “Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2”.
Dalla norma si desume che le somme di cui si chiede la restituzione all'impresa beneficiaria o, come in questo caso, al fideiussore, non confluiscono tra le entrate proprie di , Controparte_2
ma sono destinate a ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia, al fine di poter reimpiegare le medesime somme per agevolare altre imprese nell'accesso ai finanziamenti. Dunque, tali entrate non possono che avere natura di diritto pubblico;
d'altro canto, lo stesso intervento di , CP_2 in qualità di gestore del fondo, è finalizzato, sin dall'origine, ad assolvere ad un interesse generale, peraltro, facendo uso di risorse pubbliche.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2 detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023).
In ragione di quanto evidenziato, si deve, quindi, concludere che abbia recuperato tali CP_2 somme dall'impresa debitrice in forza di un rapporto pubblicistico, con conseguente infondatezza dell'eccezione promossa dall'odierno opponente. Alla luce di quanto osservato, l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6664/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 15.659,00 oltre rimborso delle Controparte_3
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.06.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo