Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/04/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4023 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente Contrada Petrolo, Villaggio C.F._1
Zafferia, elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro, n. 57, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ASSUNTA (C.F.:
[...]
), pec: fax: C.F._2 Email_1
0906415720, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]sc C.F._3
A/4, ed elettivamente domiciliato in Messina alla Via San Domenico Savio
Is. 255/B, presso lo studio dell'avv. PICCOLO CECILIA (C.F.
; pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
19.10.2023, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale con erano nate due figlie, in data Controparte_1
21.09.2005 a Messina ed in data 12.01.2011 a Messina Persona_1
che la convivenza tra le parti era cessata e le figlie Persona_2
erano rimaste a vivere con lei mentre il veva mostrato scarso CP_1
interesse per la prole e, sin dalla cessazione della convivenza, non aveva corrisposto alcunché per il mantenimento delle figlie;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa, mentre la figlia , da poco maggiorenne, Per_1
non aveva ancora conseguito l'autonomia economica;
che ella era riuscita a provvedere alle esigenze delle figlie solo grazie all'aiuto dei propri genitori;
che ella riteneva, comunque, importante assicurare alle figlie un rapporto con il padre e per tale motivo non si opponeva all'affidamento condiviso della minore tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto Per_2
l'affidamento condiviso della figlia minore, che fossero disciplinati i tempi di permanenza della figlia con il padre e che fosse posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € Controparte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 09/15.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'11.07.2024 il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente, benché ritualmente comparso, non si
2 era costituito, e con ordinanza fuori udienza resa nella medesima data, dichiarata la contumacia di provvedeva ai sensi Controparte_1
dell'art. 473 bis .22 c.p.c. come segue: “Affida la figlia minore Per_2
nata a Messina in data [...], ad [...] i genitori in
[...]
maniera condivisa, prevedendo che la stessa continui a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé: a) per due giorni a settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00, da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minori;
inoltre, di tenerla con sé b) durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto di accordo, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori;
3) dispone che possa esercitare separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
3 mantenimento delle due figlie mediante il pagamento di un assegno mensile complessivo di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF”; disponeva, inoltre, l'acquisizione di informazioni da parte del
Servizio Sociale del Comune di Messina sulle attuali condizioni socio familiari di vita della minore nonché da parte Persona_2
dell' di Messina e dell'Agenzia delle Entrate di Messina sulla CP_2
situazione contributiva e previdenziale nonché sui redditi dichiarati da
Controparte_1
Con comparsa depositata il 12.12.2024, si costituiva CP_1
, il quale non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso
[...]
della figlia con collocamento privilegiato presso la madre e con diritto per il padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate da parte ricorrente nel piano genitoriale depositato, ma osservava che egli era stato licenziato nel mese di marzo 2024 dalla SRL SEMPLIF.
[...]
ed era disoccupato, essendo cessata anche la indennità Controparte_3
NASPI, sicché per il mantenimento delle figlie non poteva versare una somma superiore a € 100,00 per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come già stabilito nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c..
Osservava, in ogni caso, che egli aveva sempre esercitato le responsabilità genitoriale sia durate la convivenza delle parti che dopo la cessazione della convivenza, e che era stato costretto ad allontanarsi per esigenze di lavoro, ma ciò non aveva compromesso il rapporto con le figlie.
All'udienza del 09.01.2025, acquisita la documentazione richiesta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive istante ed il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione,
4 assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 473 bis .28 c.p.c. termine fino a sessanta giorni prima della successiva udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
successivo termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
successivo termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
Alla successiva udienza del 10.04.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento della figlia minore nata Persona_2
a Messina il 12.01.2011, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono
5 riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso della minore, che è stato chiesto, peraltro, da entrambe le parti. Infatti, gli accertamenti compiuti dal
Servizio Sociale del Comune di Messina hanno consentito di verificare che non sussistono ragioni di pregiudizio per la minore e che entrambi i genitori si mostrano attenti e disponibili ad educare la figlia, che frequenta regolarmente il padre. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, d'altronde, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata, essendo pacifico che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione della minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre, appare opportuno prevedere degli incontri che assicurino una adeguata presenza di entrambe le figure genitoriali, indispensabile per la formazione serena ed equilibrata della personalità della figlia, ed a tal fine
6 può essere confermata la disciplina contenuta nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. emessa l'11.07.2024.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la minore si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e della figlia.
Riguardo al mantenimento delle due figlie, due figlie, la maggiorenne nata a [...] in data [...] e la Persona_1
minorenne nata a [...] in data [...], Persona_2
costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010
n. 9300). Inoltre, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto
7 maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). Infine va sottolineato che il genitore è legittimato (in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento) ad ottenere iure proprio dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente e che non sia ancora in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. civ. 19.01.2007 n. 1146; Cass. civ. 28.06.1994 n.
6215).
Nella fattispecie in esame non è, comunque, contestato che entrambe le figlie debbano ancora essere mantenute dai genitori, in quanto anche la figlia maggiorenne non ha ancora conseguito l'autonomia Per_1
economica, ed è altresì pacifico che, vivendo entrambe le figlie insieme alla madre, che si fa carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, debba essere posto a carico del 'obbligo di corrispondere un assegno CP_1
affinché contribuisca al loro mantenimento. Invero, il contrasto tra le parti verte esclusivamente sulla quantificazione di detto assegno.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della figlia, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire
8 nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299).
9 Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025).
Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché, quando i genitori siano sprovvisti di reddito, la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa e che per far fronte ai bisogni delle figlie aveva dovuto ricorrente al sostegno dei propri genitori. Nondimeno, anche il resistente ha evidenziato di essere disoccupato, e dalla documentazione acquisita risulta che lo stesso dal luglio 2024 non percepisce più neppure l'indennità NASPI;
peraltro, anche nei periodi in cui il CP_1
svolgeva attività lavorativa le sue entrate erano ridottissime.
Alla luce di quanto sopra, ritiene, allora, il collegio che l'assegno stabilito a carico del per il mantenimento delle figlie con CP_1
l'ordinanza dell'11.07.2024, pari a complessivi € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, sia congrua. Inoltre entrambi i genitori dovranno partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF.
Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le pese processuali.
P.Q.M.
10 Visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti ed acquisito il parere del pubblico ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) affida la figlia minore nata a Messina in [...] Persona_2
12.01.2011, ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che la stessa continui a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé: a) per due giorni a settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00, da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minori;
inoltre, di tenerla con sé b) durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minori, oppure, in difetto di accordo, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il
31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione
11 concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori;
2) dispone che possa esercitare Parte_1
separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento delle due figlie mediante il pagamento di un assegno mensile complessivo di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime figlie, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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