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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3628/2023 RG promosso da
(c.f. ), nato a [...]ò (PD) il 10.4.1940, Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pio De
Giovanni (c.f. ), con studio in Foggia alla via Roberto Ruffilli 1, PEC: C.F._2
fax 0881/365891 Email_1 attore in opposizione contro
(c.f. e p.IVA: ), con sede legale corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Piove di Sacco (PD), in via Breo n. 75, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Raffaele Bucci (c.f.: ; pec: fax: C.F._4 Email_2
041.415238) e Alberto Cacciavillani (c.f.: ; pec: C.F._5
fax: 041.41528), entrambi del Foro di Venezia, Email_3 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori, nel loro recapito professionale in Dolo
(VE), in via Cairoli 129
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1092/2023
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1092/2023 con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 27.500,00 di cui alle fatture n.
91/2022 e n. 15/2023, quale residuo saldo dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il
13.12.2021 con la convenuta opposta Controparte_1
1 Quest'ultima resiste.
2. Con provvedimento in data 20.11.2023, questo tribunale “rilevato che in sede monitoria la convenuta opposta ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1092/2023 per la somma capitale di euro 27.500,00 a titolo di pagamento delle fatture n. 91/2022 e n. 15/2023, quale residuo saldo dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 13.12.2021 con l'attore opponente;
ritenuto che, allo stato degli Parte_1 atti ed in via sommaria, il motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata ultimazione dei lavori, non sia fondato su prova scritta né sia di pronta soluzione, considerando anche la genericità del motivo stesso (l'attore opponente non ha precisato i lavori asseritamente non effettuati;
la convenuta-opposta ha inoltre depositato il doc. D); lo stesso deve dirsi per il ritardo nella ultimazione degli stessi, non avendo l'attore opponente allegato quali eventuali danni ciò avrebbe causato;
- ritenuto che, allo stato degli atti ed in via sommaria, lo stesso debba dirsi per i motivi di opposizione concernenti il fatto che: a) la pavimentazione di cui al punto 1 dell'allegato al contratto d'appalto (“nuova pavimentazione”) non è stata realizzata dalla società opposta bensì da ditta terza;
b) la ristrutturazione della scala di cui al punto 3 del suddetto allegato non risulta eseguita a regola d'arte (vizio rimasto del tutto generico, non essendo mai stato specificato;
c) quanto ai punti 5 e 6 del medesimo allegato, la società opposta si è limitata ad eseguire la realizzazione di parete divisoria;
a divellere le piastrelle dei due bagni e a formare le “tracce” per il passaggio degli impianti: per tali opere viene contabilizzata la somma di euro 21.800,00 oltre IVA;
d) la ditta incaricata per gli impianti idraulici e del gas non ha potuto rilasciare la dichiarazione di conformità in quanto le parti di cappotto in corrispondenza della condotta del gas non sono state realizzate a regola d'arte; segnatamente, la nicchia in corrispondenza alla condotta del gas non è ben rifinita e sigillata con adeguata malta e sigillatura che n'è compromette la sicurezza e la conformità ai requisiti di legge (il contrario sembra emergere dal doc. E prodotto dalla convenuta opposta); ritenuto che si fondi invece su prova scritta il motivo di opposizione concernente il fatto – pacifico tra le parti – che la convenuta opposta trattiene ancora presso Controparte_1 di sé sia la somma di euro 10.000,00 versata alla data di sottoscrizione del cit. contratto di appalto, sia l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata - sempre dall'attore opponente - a titolo di cauzione per l'impiego di mezzi e servizi. Nell'art. 11 del cit. contratto di appalto
13.12.2021, è infatti testualmente scritto: “Acconto 10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”.
Considerando che, come espressamente sostenuto dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati, è difficile comprendere per quale motivo detta somma non debba essere restituita all'attore opponente. Lo stesso deve dirsi per l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata da quest'ultimo a titolo di cauzione, considerando – anche in tal caso – che, come
2 espressamente affermato dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati. Allo stato degli atti ed in via sommaria, l'attore opponente sembra quindi debitore di euro 20.000,00; ritenuto quindi che, allo stato degli atti ed in via sommaria, la convenuta opposta, la quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di euro 27.500,00, sia creditrice di soli euro
7.500,00; ritenuto di formulare alle parti - ex art. 185 bis c.p.c. - la proposta conciliativa di definire la controversia col pagamento di tale somma di euro 7.500,00 alla convenuta opposta, oltre alle spese di giudizio pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
- precisato infine che, in difetto di accettazione della presente proposta conciliativa, l'unica istanza istruttoria ammessa sarà una ctu che avrà per oggetto esclusivamente i citt. punti a), c) e d) dei motivi di opposizione e l'eventuale relativa somma di cui l'attore opponente sia creditore a tale titolo;
P Q M
visto l'art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la sola somma di euro 7.500,00 oltre interessi. Visto l'art. 185 bis c.p.c., propone alle parti di definire la controversia col pagamento di euro 7.500,00 alla convenuta opposta, oltre alle spese di giudizio pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Concede loro termine fino al
23.12.2023 per dichiarare se aderire o meno alla presente proposta conciliativa. Respinta ogni istanza istruttoria, ammette solo la CTU di cui in motivazione, riservando l'eventuale conferimento dell'incarico”.
Questo è dunque il testo dell'ordinanza 20.11.2023.
3. Con il successivo provvedimento 29.01.2024, questo tribunale “preso atto che il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo;
premesso che nell'ordinanza ex art. 648
c.p.c. del 20.11.2023 questo tribunale ha “ritenuto che si fondi invece su prova scritta il motivo di opposizione concernente il fatto – pacifico tra le parti – che la convenuta opposta
[...] trattiene ancora presso di sé sia la somma di euro 10.000,00 versata Controparte_1 alla data di sottoscrizione del cit. contratto di appalto, sia l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata - sempre dall'attore opponente - a titolo di cauzione per l'impiego di mezzi e servizi.
Nell'art. 11 del cit. contratto di appalto 13.12.2021, è infatti testualmente scritto: “Acconto
10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”. Considerando che, come espressamente sostenuto dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati, è difficile comprendere per quale motivo detta somma non debba essere restituita all'attore opponente. Lo stesso deve dirsi per l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata da quest'ultimo a titolo di cauzione, considerando
– anche in tal caso – che, come espressamente affermato dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati. Allo stato degli atti ed in via sommaria, l'attore opponente sembra quindi debitore di euro 20.000,00”; lette le difese contenute nella nota della convenuta opposta in data 21.12.2023, ribadite all'udienza dell'11.01.2024;
ritenuto che
, in effetti, risulti dimostrato solo un bonifico di euro 10.000,00 effettuato dall'attore opponente in data 30.12.2021 (v. doc.
b di quest'ultimo), sia pure con la causale “cauzione per l'impiego di mezzi e servizi” (mentre
3 nell'art. 11 del contratto di appalto 13.12.2021 viene espressamente menzionato “Acconto
10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”): bonifico quietanzato dalla convenuta opposta il
31.12.2021 (v. suo doc. C) con espresso riferimento alla caparra confirmatoria prevista dall'art. 5 del contratto di appalto (art. 5 in realtà inconferente); ritenuto che, nonostante dette incongruenze, debba in effetti considerarsi avvenuto solo il pagamento della cit. somma di euro 10.000,00 da parte dell'attore opponente, e non di complessivi euro 20.000,00 (come ritenuto invece nella cit. ordinanza 20.11.2023), anche perché la somma di euro 10.000,00 prevista nell'art. 11 del contratto di appalto non è stata ivi quietanzata, né l'attore opponente ha dedotto prove orali volte a dimostrare il suo pagamento in contanti;
ritenuto peraltro che, nonostante ciò, l'istanza ex artt. 186 bis e ter c.p.c. ora avanzata dalla convenuta opposta, non possa essere accolta, sia in quanto - sotto il primo profilo - difetta in radice, il requisito della non contestazione, sia in quanto la relativa ordinanza darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi;
ritenuto di ammettere la ctu già indicata nella cit. ordinanza
20.11.2023, con reiezione di ogni altra istanza istruttoria, in quanto quelle testimoniali articolate solo dall'attore opponente sono superflue e/o inammissibili ex art. 244 c.p.c. a causa della sua genericità, anche perché talune circostanze devono essere provate documentalmente;
ricordato che l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, grava sull'appaltatore (v. Cass., sez. VI-2, ord. 4.01.2019, n. 98); dato infine atto che alla cit. udienza dell'11.01.2024 è stato dato concordemente atto che i lavori sono stati ultimati, con la conseguenza che la cit. somma di euro 10.000,00 pagata dall'attore opponente dovrebbe essergli restituita, come espressamente previsto dal cit. art. 11 del contratto di appalto, il quale, come detto, testualmente prevede “importo che verrà restituito al termine dei lavori”;
P Q M
respinge l'istanza ex artt. 186 bis e ter c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta. Ammette solo ctu, formulando il seguente quesito: “letti gli atti, tenuto conto della documentazione prodotta e delle difese di entrambe le parti, ispezionati i luoghi, effettui il ctu ogni accertamento relativo ai punti a), c) e d) di cui all'ordinanza 20.11.2023, precisando infine sia le singole relative somme di cui la convenuta opposta è tuttora creditrice a tale titolo, sia quella finale considerando tutte le fatture azionate in sede monitoria, detraendo la somma di euro
10.000,00”.
Questo è dunque il testo della cit. ordinanza 29.01.2024.
4. Fallita la conciliazione;
depositata la ctu da parte del geom. ; previo Controparte_2 deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
5. Tutto ciò premesso e richiamato il contenuto delle due cit. ordinanze 20.11.2023 e
29.01.2024, questo tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dagli esiti della ctu del geom. , il cui elaborato, privo di vizi logici, ha approfonditamente risposto ai quesiti CP_2
4 posti, prendendo altresì in considerazione le osservazioni critiche mosse dai consulenti delle parti.
In sintesi, la ctu ha concluso che, detratta la caparra di euro 10.000,00, la
[...]
è attualmente creditrice di euro 15.465,00 (va infatti rilevato che, come Controparte_1 accertato anche dal ctu a pag. 16, i bonifici allegati dal sono illeggibili, sicché manca Pt_1 la prova del pagamento di complessivi euro 132.868,94).
Puntualizzato che, nonostante la procedura esecutiva instaurata da quest'ultima, allo stato degli atti non risulta dimostrato che sia avvenuto alcun pagamento, tale è la somma dovuta da . Parte_1
Il decreto ingiuntivo, essendo stato emesso per la maggior somma di euro 27.500,00, va quindi revocato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza sostanziale del . Pt_1
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 1092/2023.
Condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 15.465,00 con interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.
Lo condanna inoltre a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese di ctu a carico dello stesso . Parte_1
Padova, 17 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3628/2023 RG promosso da
(c.f. ), nato a [...]ò (PD) il 10.4.1940, Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pio De
Giovanni (c.f. ), con studio in Foggia alla via Roberto Ruffilli 1, PEC: C.F._2
fax 0881/365891 Email_1 attore in opposizione contro
(c.f. e p.IVA: ), con sede legale corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Piove di Sacco (PD), in via Breo n. 75, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Raffaele Bucci (c.f.: ; pec: fax: C.F._4 Email_2
041.415238) e Alberto Cacciavillani (c.f.: ; pec: C.F._5
fax: 041.41528), entrambi del Foro di Venezia, Email_3 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori, nel loro recapito professionale in Dolo
(VE), in via Cairoli 129
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1092/2023
MOTIVAZIONE
1. ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
1092/2023 con cui gli è stato ingiunto il pagamento di euro 27.500,00 di cui alle fatture n.
91/2022 e n. 15/2023, quale residuo saldo dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il
13.12.2021 con la convenuta opposta Controparte_1
1 Quest'ultima resiste.
2. Con provvedimento in data 20.11.2023, questo tribunale “rilevato che in sede monitoria la convenuta opposta ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1092/2023 per la somma capitale di euro 27.500,00 a titolo di pagamento delle fatture n. 91/2022 e n. 15/2023, quale residuo saldo dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato il 13.12.2021 con l'attore opponente;
ritenuto che, allo stato degli Parte_1 atti ed in via sommaria, il motivo di opposizione relativo alla dedotta mancata ultimazione dei lavori, non sia fondato su prova scritta né sia di pronta soluzione, considerando anche la genericità del motivo stesso (l'attore opponente non ha precisato i lavori asseritamente non effettuati;
la convenuta-opposta ha inoltre depositato il doc. D); lo stesso deve dirsi per il ritardo nella ultimazione degli stessi, non avendo l'attore opponente allegato quali eventuali danni ciò avrebbe causato;
- ritenuto che, allo stato degli atti ed in via sommaria, lo stesso debba dirsi per i motivi di opposizione concernenti il fatto che: a) la pavimentazione di cui al punto 1 dell'allegato al contratto d'appalto (“nuova pavimentazione”) non è stata realizzata dalla società opposta bensì da ditta terza;
b) la ristrutturazione della scala di cui al punto 3 del suddetto allegato non risulta eseguita a regola d'arte (vizio rimasto del tutto generico, non essendo mai stato specificato;
c) quanto ai punti 5 e 6 del medesimo allegato, la società opposta si è limitata ad eseguire la realizzazione di parete divisoria;
a divellere le piastrelle dei due bagni e a formare le “tracce” per il passaggio degli impianti: per tali opere viene contabilizzata la somma di euro 21.800,00 oltre IVA;
d) la ditta incaricata per gli impianti idraulici e del gas non ha potuto rilasciare la dichiarazione di conformità in quanto le parti di cappotto in corrispondenza della condotta del gas non sono state realizzate a regola d'arte; segnatamente, la nicchia in corrispondenza alla condotta del gas non è ben rifinita e sigillata con adeguata malta e sigillatura che n'è compromette la sicurezza e la conformità ai requisiti di legge (il contrario sembra emergere dal doc. E prodotto dalla convenuta opposta); ritenuto che si fondi invece su prova scritta il motivo di opposizione concernente il fatto – pacifico tra le parti – che la convenuta opposta trattiene ancora presso Controparte_1 di sé sia la somma di euro 10.000,00 versata alla data di sottoscrizione del cit. contratto di appalto, sia l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata - sempre dall'attore opponente - a titolo di cauzione per l'impiego di mezzi e servizi. Nell'art. 11 del cit. contratto di appalto
13.12.2021, è infatti testualmente scritto: “Acconto 10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”.
Considerando che, come espressamente sostenuto dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati, è difficile comprendere per quale motivo detta somma non debba essere restituita all'attore opponente. Lo stesso deve dirsi per l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata da quest'ultimo a titolo di cauzione, considerando – anche in tal caso – che, come
2 espressamente affermato dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati. Allo stato degli atti ed in via sommaria, l'attore opponente sembra quindi debitore di euro 20.000,00; ritenuto quindi che, allo stato degli atti ed in via sommaria, la convenuta opposta, la quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di euro 27.500,00, sia creditrice di soli euro
7.500,00; ritenuto di formulare alle parti - ex art. 185 bis c.p.c. - la proposta conciliativa di definire la controversia col pagamento di tale somma di euro 7.500,00 alla convenuta opposta, oltre alle spese di giudizio pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
- precisato infine che, in difetto di accettazione della presente proposta conciliativa, l'unica istanza istruttoria ammessa sarà una ctu che avrà per oggetto esclusivamente i citt. punti a), c) e d) dei motivi di opposizione e l'eventuale relativa somma di cui l'attore opponente sia creditore a tale titolo;
P Q M
visto l'art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la sola somma di euro 7.500,00 oltre interessi. Visto l'art. 185 bis c.p.c., propone alle parti di definire la controversia col pagamento di euro 7.500,00 alla convenuta opposta, oltre alle spese di giudizio pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Concede loro termine fino al
23.12.2023 per dichiarare se aderire o meno alla presente proposta conciliativa. Respinta ogni istanza istruttoria, ammette solo la CTU di cui in motivazione, riservando l'eventuale conferimento dell'incarico”.
Questo è dunque il testo dell'ordinanza 20.11.2023.
3. Con il successivo provvedimento 29.01.2024, questo tribunale “preso atto che il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo;
premesso che nell'ordinanza ex art. 648
c.p.c. del 20.11.2023 questo tribunale ha “ritenuto che si fondi invece su prova scritta il motivo di opposizione concernente il fatto – pacifico tra le parti – che la convenuta opposta
[...] trattiene ancora presso di sé sia la somma di euro 10.000,00 versata Controparte_1 alla data di sottoscrizione del cit. contratto di appalto, sia l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata - sempre dall'attore opponente - a titolo di cauzione per l'impiego di mezzi e servizi.
Nell'art. 11 del cit. contratto di appalto 13.12.2021, è infatti testualmente scritto: “Acconto
10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”. Considerando che, come espressamente sostenuto dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati, è difficile comprendere per quale motivo detta somma non debba essere restituita all'attore opponente. Lo stesso deve dirsi per l'ulteriore somma di euro 10.000,00 versata da quest'ultimo a titolo di cauzione, considerando
– anche in tal caso – che, come espressamente affermato dalla stessa convenuta opposta, i lavori sono terminati. Allo stato degli atti ed in via sommaria, l'attore opponente sembra quindi debitore di euro 20.000,00”; lette le difese contenute nella nota della convenuta opposta in data 21.12.2023, ribadite all'udienza dell'11.01.2024;
ritenuto che
, in effetti, risulti dimostrato solo un bonifico di euro 10.000,00 effettuato dall'attore opponente in data 30.12.2021 (v. doc.
b di quest'ultimo), sia pure con la causale “cauzione per l'impiego di mezzi e servizi” (mentre
3 nell'art. 11 del contratto di appalto 13.12.2021 viene espressamente menzionato “Acconto
10.000,00 € … alla firma del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, importo che verrà restituito al termine dei lavori”): bonifico quietanzato dalla convenuta opposta il
31.12.2021 (v. suo doc. C) con espresso riferimento alla caparra confirmatoria prevista dall'art. 5 del contratto di appalto (art. 5 in realtà inconferente); ritenuto che, nonostante dette incongruenze, debba in effetti considerarsi avvenuto solo il pagamento della cit. somma di euro 10.000,00 da parte dell'attore opponente, e non di complessivi euro 20.000,00 (come ritenuto invece nella cit. ordinanza 20.11.2023), anche perché la somma di euro 10.000,00 prevista nell'art. 11 del contratto di appalto non è stata ivi quietanzata, né l'attore opponente ha dedotto prove orali volte a dimostrare il suo pagamento in contanti;
ritenuto peraltro che, nonostante ciò, l'istanza ex artt. 186 bis e ter c.p.c. ora avanzata dalla convenuta opposta, non possa essere accolta, sia in quanto - sotto il primo profilo - difetta in radice, il requisito della non contestazione, sia in quanto la relativa ordinanza darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi;
ritenuto di ammettere la ctu già indicata nella cit. ordinanza
20.11.2023, con reiezione di ogni altra istanza istruttoria, in quanto quelle testimoniali articolate solo dall'attore opponente sono superflue e/o inammissibili ex art. 244 c.p.c. a causa della sua genericità, anche perché talune circostanze devono essere provate documentalmente;
ricordato che l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, grava sull'appaltatore (v. Cass., sez. VI-2, ord. 4.01.2019, n. 98); dato infine atto che alla cit. udienza dell'11.01.2024 è stato dato concordemente atto che i lavori sono stati ultimati, con la conseguenza che la cit. somma di euro 10.000,00 pagata dall'attore opponente dovrebbe essergli restituita, come espressamente previsto dal cit. art. 11 del contratto di appalto, il quale, come detto, testualmente prevede “importo che verrà restituito al termine dei lavori”;
P Q M
respinge l'istanza ex artt. 186 bis e ter c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta. Ammette solo ctu, formulando il seguente quesito: “letti gli atti, tenuto conto della documentazione prodotta e delle difese di entrambe le parti, ispezionati i luoghi, effettui il ctu ogni accertamento relativo ai punti a), c) e d) di cui all'ordinanza 20.11.2023, precisando infine sia le singole relative somme di cui la convenuta opposta è tuttora creditrice a tale titolo, sia quella finale considerando tutte le fatture azionate in sede monitoria, detraendo la somma di euro
10.000,00”.
Questo è dunque il testo della cit. ordinanza 29.01.2024.
4. Fallita la conciliazione;
depositata la ctu da parte del geom. ; previo Controparte_2 deposito degli scritti difensivi finali, la causa passa ora in decisione.
5. Tutto ciò premesso e richiamato il contenuto delle due cit. ordinanze 20.11.2023 e
29.01.2024, questo tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dagli esiti della ctu del geom. , il cui elaborato, privo di vizi logici, ha approfonditamente risposto ai quesiti CP_2
4 posti, prendendo altresì in considerazione le osservazioni critiche mosse dai consulenti delle parti.
In sintesi, la ctu ha concluso che, detratta la caparra di euro 10.000,00, la
[...]
è attualmente creditrice di euro 15.465,00 (va infatti rilevato che, come Controparte_1 accertato anche dal ctu a pag. 16, i bonifici allegati dal sono illeggibili, sicché manca Pt_1 la prova del pagamento di complessivi euro 132.868,94).
Puntualizzato che, nonostante la procedura esecutiva instaurata da quest'ultima, allo stato degli atti non risulta dimostrato che sia avvenuto alcun pagamento, tale è la somma dovuta da . Parte_1
Il decreto ingiuntivo, essendo stato emesso per la maggior somma di euro 27.500,00, va quindi revocato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza sostanziale del . Pt_1
P Q M
accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 1092/2023.
Condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 15.465,00 con interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.
Lo condanna inoltre a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Pone infine anche le spese di ctu a carico dello stesso . Parte_1
Padova, 17 febbraio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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