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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6802/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 6802/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
13/11/2021 da
(c.f. ), residente a[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna COMPOSTELLA e Gianluca COMPOSTELLA, del Foro di
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bassano del Grappa (VI) - Via Vittorelli n.
17, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._2
AS (VI) in Via Pennar n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo BAU', del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in AS (VI) - Vicolo degli Orti n. 12/a, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: usucapione.
All'udienza del 14.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
1. CONCLUSIONI ATTRICE:
1 2. L'avv. COMPOSTELLA precisa le conclusioni come da propri atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o eccezioni ed insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. CONCLUSIONI CONVENUTA:
4. Il procuratore della convenuta, nel ribadire e quanto dedotto e argomentato in atti così precisa le proprie CONCLUSIONI:
5. voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire:
6. NEL MERITO:
7. rigettare le domande tutte svolte da nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
siccome inammissibili nonché infondate sia in fatto che in diritto.
[...]
8. IN OGNI CASO:
9. Condannare la SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
10. Con rifusione delle spese di lite e competenze professionali.
11. IN VIA ISTRUTTORIA:
12. senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede di poter provare per interrogatorio della SI.ra e per testi le circostanze già dedotte e non ammesse, se ed in quanto contestate Parte_1
e non già provate documentalmente:
13. 1) Vero che il mappale n. 350 sub 1-2-3 (già 350) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata, nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
14. 2) Vero che il mappale n. 196 sub 1-2-3 (già 196) è stato acquistato il 18.12.1972 da , PE padre dell'attrice e marito della convenuta, in costanza di matrimonio? Si rammostri al teste il documento n. 3 di parte attrice.
15. 3) Vero che il mappale n. 196 sub 1-2-3 (già 196) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
16. 4) Vero che il mappale 197 sub 1-2-3 (già 197) è stato acquistato il 12.07.1979 da e PE
, coniugi in comunione legale dei beni? Si rammostri al teste il documento n. 5 di Controparte_1 parte attrice.
2 17. 5) Vero che il mappale n. 197 sub 1-2-3 (già 197) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata.
18. 6) Vero che i fabbricati rurali (mappali 196 e 197) acquistati da e PE CP_1
costituiscono un unico corpo con il mappale 350? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del
[...] fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
19. 7) Vero che già a far data dal 1975 il SI. , muratore di professione, ha iniziato a PE ristrutturare i mappali 350 e 196 lavorando nelle ore serali, nei fine settimana e nei periodi invernali quando l'attività edilizia era ferma?
20. 8) Vero che la ristrutturazione venne completata negli anni 1984 e 1985 successivamente all'acquisto del mappale 196?
21. 9) Vero che l'intero fabbricato composto dai mappali nn. 350-197-196 venne suddiviso in tre piani, ognuno con entrata indipendente? le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
22. 10) Vero che nel 1986 la SI.ra , IG di e , Parte_1 PE Controparte_1 chiedeva ai genitori di concederle, in comodato gratuito, uno degli appartamenti ristrutturati per potervi abitare con la propria famiglia?
23. 11) Vero che entrambi i genitori accolsero positivamente la richiesta della IG e concordavano che la stessa abitasse a titolo di comodate gratuito l'appartamento centrale identificato dai mappali n. 350 sub 2 + 197 sub 2 + 196 sub 2? le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
24. 12) Vero che gli altri due appartamenti (piano terra e piano secondo), negli anni immediatamente successivi alla ristrutturazione del 1984-1985, venivano locati a turisti in estate e che, in particolare l'appartamento al piano terra veniva utilizzato dalla cugina della SI.ra , Controparte_1 Pt_2
, nel mese di agosto?
[...] Per_ 25. 13) Vero che negli anni successivi, anche a seguito della nascita delle figlie e Per_2 avvenuta rispettivamente nel 1990 e 1995, l'appartamento al prima piano risultava piccolo per le eSIenze della famiglia, così e , su richiesta della IG , PE Controparte_1 Pt_1 concedevano in comodato gratuito alla stessa l'intero stabile realizzando una scala interna in modo da unire il primo al secondo piano?
3 26. 14) Vero che la scala interna è stata costruita da con l'aiuto dei figli e PE CP_2
e del genero ? CP_3 Per_4
27. 15) Vero che la concessione dell'immobile in uso gratuito alla IG dal 1986 è sempre stata riportata nelle dichiarazione dei redditi del SI. e della SI.ra ? PE Controparte_1
28. 16) Vero che il mappale 167 identifica un appezzamento di terreno di proprietà della SI.ra
[...]
alla stessa pervenuto in eredità dalla zia nel 1991? Si rammostri al teste Controparte_1 Controparte_4 il documento n. 1 di parte attrice, le foto sub 3-4 del documento 8 di parte attrice e il documento n. 19 di parte convenuta?
29. 17) Vero che prima di allora il terreno di cui al mappale 167 era stato utilizzato come orto dalla SI.ra
? Controparte_4
30. 18) Vero che alla morte di quest'ultima, avvenuta nel 1991, la SI.ra , in Controparte_1 accordo con il marito, aveva presentato al Comune di AS la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un garage interrato sul mappale 167? Si rammostri al teste il documento n. 6 di parte attrice
31. 19) Vero che il Comune di AS dopo aver notificato l'avvio del procedimento amministrativo in merito alla domanda presentata ed a seguito dell'integrazione del progetto, aveva successivamente rilasciato la relativa concessione a condizione che il garage fosse legato da vincolo pertinenziale ai mappali 196-197-350 ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89 disponendo che fosse sottoscritto atto notarile nelle forme di legge? Si rammostri al teste il documento n. 6 di parte attrice.
32. 20) Vero che la Concessione edilizia veniva rilasciata in favore di e Controparte_1 [...]
ovvero della proprietaria del mappale 350, del proprietario del mappale 196 e dei comproprietari Per_1 del mappale 197? Si rammostri al teste il documento n. 15 di parte convenuta e le foto n.
3-4 di parte attrice documento n. 8.
33. 21) Vero che il vincolo pertinenziale veniva costituito da e , Controparte_1 PE ciascuno per le proprie quote e proprietà, con atto notaio di AS del 9 aprile 1998 n. 85.407 di Per_5
Rep. Si rammostri al teste il documento n. 15 di parte convenuta e le foto n.
3-4 di parte attrice documento n. 8.
34. 22) Vero che il garage veniva edificato da ? PE
35. 23) Vero che a seguito della realizzazione del garage sul mappale 167, e PE [...]
, su richiesta della IG , hanno concesso alla stessa, in comodato gratuito, Controparte_1 Pt_1
4 l'utilizzo del garage di pertinenza dell'abitazione già concessa precedentemente in comodato e del terreno pertinenziale?
36. 24) Vero che il terreno identificato con mappale 278 è pervenuto alla SI.ra Controparte_1 per successione della zia deceduta il 02/12/1992? Si rammostri al teste il documento n. Controparte_4
20 di parte attrice.
37. 25) Vero che il mappale 278 identifica un terreno nelle vicinanze al mappale n. 350 e all'abitazione di proprietà della convenuta ? Si rammostrino al teste le foto n.
5-6 di parte attrice Controparte_1 documento n. 8.
38. 26) Vero che nei primi anni 2000 il terreno è stato oggetto di interventi di miglioria fondiaria e che in occasione dei lavori di ampliamento del vicino , la parte più scoscesa del terreno è Parte_3 stata riempita con materiali inerti?
39. 27) Vero che l'intervento è stata realizzato su incarico della SI.ra da parte Controparte_1 del marito che si è avvalso dell'ausilio della ditta di sbancamenti “Serse Benetti” di PE
AS?
40. 28) Vero che allo sfalcio dell'erba del mappale 278 ha provveduto, sino alla sua morte avvenuta nel
2010, il SI. con l'aiuto figlio e qualche volta del genero ? PE CP_2 Per_4
41. 29) Vero che dopo la morte di , la SI.ra ha incaricato di PE Controparte_1 provvedere allo sfalcio di tutti i terreni di cui era proprietaria e/o comproprietaria, tra cui anche il mappale
278, il SInor e che questi vi ha provveduto sino al 2020? Controparte_5
42. 30) Vero che la SI.ra ed il marito hanno concesso alla IG Controparte_1 PE
, in comodato gratuito, l'utilizzo, dapprima dell'appartamento al primo piano (anno 1986) e Pt_1 successivamente, con la nascita delle figlie (anni 90-95), anche degli altri due appartamenti e successivamente nel 1998-1999 sempre in comodato gratuito l'utilizzo del garage interrato realizzato sul mappale 167?
43. 31) Vero che la SI.ra non ha precluso alla IG nemmeno l'accesso al Controparte_1 mappale 278 finitimo al mappale 350?
44. 32) Vero che in data 11.08.2010 si è aperta la successione di marito di PE CP_1
e padre di ? Si rammostri al teste il doc n. 3 di parte convenuta.
[...] Parte_1
45. 33) Vero che in assenza di testamento, nei beni in capo al de cuius sono succeduti pro quota agli eredi legittimi ovvero la moglie in ragione di 1/3 (3/9) e i tre figli , Controparte_1 CP_6
5 e in ragione degli ulteriori 2/3 (2/9 ciascuno)? Si rammostri al teste il Parte_1 Controparte_7 documento n. 3 di parte convenuta.
46. 34) Vero che la SI.ra ha incaricato il proprio tecnico di fiducia, Geom. Parte_1 Persona_6 di AS, di provvedere a redigere “un giudizio di stima dei beni ricadenti in successione del SI.
[...]
”? Per_1
47. 35) Vero che gli altri coeredi , e hanno aderito Controparte_1 Controparte_7 CP_6 alla richiesta della IG e sorella ed hanno anch'essi confermato l'incarico al Geom. ? Per_6
48. 36) Vero che nel mese di aprile 2014 il Geom. ha sottoscritto e consegnato ai eredi la Per_6
Perizia di stima allegata sub doc n. 14 di parte convenuta? Si rammostri al teste il documento n. 14 di parte convenuta
49. *
50. Si indicano a testi i SIg.ri:
51. res.te a Belluno in Via Fiammoi 112/L; res.te ad AS (VI) in Via Controparte_7 CP_6
Pennar n. 79; res.te a Belluno in Via Fiammoi 112/L; res.te ad Controparte_8 Controparte_5
AS (VI) in Via Pennar n. 23; res.te ad AS (VI) in Via Pennar n. 252, Controparte_9 CP_10
res.te ad AS (VI) in Via Brigata Piemonte n. 21; res.te ad AS (VI) in Via
[...] CP_11
Pennar n. 321.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 22/10/2021, ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale la SI.ra esponendo che: Controparte_1
- l'attrice godeva e possedeva, uti dominus, da oltre vent'anni, comportandosi nei confronti di chiunque come unica e sola proprietaria, i beni immobili in Comune di AS (VI), censiti catastalmente al NCEU
Foglio 8, m.n. 196 sub. 1, piano T, m.n. 196 sub. 2, piano 1, m.n. 196 sub. 3, piano 2; m.n. 197 sub. 1, piano T, m.n. 197 sub. 2, piano 1, m.n. 197 sub. 3, piano 2; m.n. 350 sub. 1, piano T, m.n. 350 sub. 2, piano 1, m.n. 350 sub. 3, piano 2; al Catasto Terreni, Foglio 7, m.n. 167 prato;
al Catasto Terreni, Foglio
8, m.n. 278 prato;
- gli immobili erano catastalmente intestati alla convenuta per il diritto di piena Controparte_1 proprietà mm.nn. 350 sub 1-2-3, m.n. 167 e m.n. 278, e cointestati alla medesima per il diritto di proprietà nella misura di 6/9 i mm.nn. 196 sub 1-2-3, per il diritto di proprietà nella misura di 3/9 i mm.nn.
197 sub 1-2-3;
6 - i mappali n. 197 e 196 in particolare erano porzione di un'unica abitazione, costituita anche dal m.n.
350, costituente un unicum strutturale da sempre in uso esclusivo dell'attrice e dei suoi familiari;
- il m.n. 167 era un appezzamento di terreno recintato e coltivato ad orto, con garage sottostante costruito a cura e spese dell'attrice nel 1998, peraltro non risultando censito al catasto fabbricati nonostante fossero state da tempo iniziate le relative pratiche amministrative;
- il m.n. 278 risultava un appezzamento di terreno edificabile attiguo agli altri mappali da oltre vent'anni delimitato da recinzione di proprietà dell'attrice, la quale tra l'altro ne coltivava da sempre una parte adibita ad orto, tagliandone l'erba sulla restante parte;
- almeno a far data dal 1986 l'attrice, unitamente ai propri familiari, aveva sempre goduto e posseduto uti dominus i suddetti immobili, in modo pacifico, pubblico, continuato, non interrotto né contestato, provvedendo anche al pagamento di tutte le utenze di detti immobili, costituenti un'unica abitazione, nonché delle fatture per la costruzione del garage;
- sussistevano pertanto tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per la dichiarazione di usucapione, ma nondimeno i tentativi di raggiungere una composizione bonaria in sede di mediazione non sortivano effetto, rendendosi così necessaria la presente azione giudiziaria.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva di accertare il proprio acquisto per usucapione per l'intero diritto di proprietà quanto ai mappali nn. 350 sub 1-2-3, al mappale 167 ed al mappale n. 278, nella misura di 6/9 quanto ai mm.nn. 196 sub 1-2-3, nella misura di 3/9 quanto ai mm.nn. 197 sub 1-2-3, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della relativa sentenza.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta 11.03.2022, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna altresì dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata da lite temeraria.
Premetteva di essere la madre di , la quale ultima era comproprietaria in quota dei beni (di Parte_1 alcuni beni) oggetto della domanda di usucapione con la medesima madre nonché con i fratelli CP_6
e , a cui i beni erano pervenuti in successione del padre (e coniuge di
[...] Controparte_7 [...]
, successione apertasi in data 11.08.2010. Controparte_1 PE
La convenuta, riepilogati e documentati gli atti (negoziali e/o successori) attraverso cui i beni immobili in questione erano divenuti in titolarità dei rispettivi intestatari catastali, in punto di diritto deduceva:
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di usucapione per il profilo in cui, come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione, non era configurabile un'usucapione da esercizio del possesso su quote ideali indivise dello stesso bene;
7 - nel merito, l'infondatezza della domanda di usucapione per insussistenza dei presupposti di legge.
A tal ultimo riguardo SInificava come il genitore avesse consentito alla IG, ossia PE all'odierna attrice, in comodato gratuito, il godimento dell'appartamento al primo piano del contesto immobiliare, e successivamente, con la nascita delle figlie della stessa, degli altri due appartamenti, anche quanto al garage interrato realizzato nel 1998/1999 sul mappale 167.
Allo stesso modo, la convenuta non aveva precluso all'attrice l'accesso al mappale 278, finitimo al mappale 350.
Tutto ciò per spirito di solidarietà e condivisione familiare, ossia per un motivo che non avrebbe potuto dare legittimo titolo ad un acquisto della proprietà per usucapione, che invece presupponeva che la relazione col bene conseguisse ad un atto volontario di apprensione e non derivasse da un atto di concessione o di tolleranza da parte del proprietario.
Il fatto che della manutenzione ordinaria del bene a destinazione abitativa concesso in comodato si fosse fatta carico l'attrice, al pari delle spese delle utenze sopportate da quella, discendeva dalla volontà di non gravare di ulteriori oneri chi già concedeva in comodato gratuito un complesso di beni, nonché per evitare di dover pagare utenze con tariffa maggiorata per le seconde case.
In realtà i coniugi mai si erano disinteressati dei beni immobili in questione, ed il garage interrato CP_1 sul mappale 167 era stato realizzato dai medesimi, che avevano fatto richiesta di concessione edilizia, avevano provveduto a pagare le relative forniture, ed avevano altresì sottoscritto la costituzione del vincolo pertinenziale sul garage a favore degli attigui beni immobili ad uso abitativo richiesto dal
Comune.
I coniugi avevano inoltre sempre provveduto a corrispondere le imposte e contributi di legge CP_1 gravanti sugli immobili, ad inserire gli stessi beni nelle proprie dichiarazioni dei redditi nonché a farsi carico delle relative dichiarazioni fiscali / tributarie.
Mai per altro verso era esistito un qualche animus possidendi in capo all'attrice, la quale mai aveva contestato le quote di titolarità o rivendicato particolare diritti su taluni immobili in sede di pratiche successorie, dando anzi incarico, unitamente ai congiunti (madre e fratelli), ad un tecnico di fiducia, il geom. , di redigere “un giudizio di stima di beni caduti in successione del SI. Controparte_12
”, condotta incompatibile con le pretese di acquisto a titolo di usucapione ora avanzate PE con la presente azione.
8 Così come era in contraddizione con tali pretese la volontà espressa con la raccomandata A.R.
22.01.2015 inviata dal legale dell'attrice, in nome e per conto della stessa, con richiesta di divisione della comunione sul medesimo compendio immobiliare.
Le domande di usucapione erano in definitiva infondate e meritevoli di rigetto.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi con assunzione di prove per testi oltre che con interpello dell'attrice.
Completata l'istruttoria orale, all'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***********
Le domande di usucapione proposte dall'attrice vanno rigettate per i motivi che vengono brevemente ad esporsi.
Pare opportuno, in primo luogo, sinteticamente riepilogare caratteristiche e provenienza dei beni immobili oggetto della pretesa usucapione, essenzialmente costituiti da un fabbricato e da alcuni terreni.
Quanto ai primi (fabbricato), trattasi appunto di un fabbricato ad uso abitativo, costituito dai mappali nn.
197 e 196, che formano, come premette parte attrice, un unicum strutturale quali porzioni di un'unica abitazione, unitamente al m.n. 350.
In particolare:
- il mappale 350 era già ab origine nella proprietà esclusiva della SI.ra (si Controparte_1 trattava di un'unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra);
- il mappale 197 veniva acquistato in data 18.12.1972 da (padre dell'attrice e coniuge PE della convenuta) e consisteva, secondo la descrizione dell'atto di compravendita, in “un fabbricato rurale sito in c.da Pennar in cattivo stato di manutenzione e bisognoso di profondi restauri anche nelle strutture” (cfr. doc. 3 parte attrice);
- il mappale 196 veniva acquistato in data 12.07.1979 da e da e PE Controparte_1 si trattava, sempre secondo la descrizione dell'atto di compravendita, “di un fabbricato in c.da Pennar, di piani tre e tre vani sovrastanti l'uno all'altro, in pessimo stato di manutenzione” (cfr. doc. 2 parte attrice).
Non è contestato, e risulta comunque confermato dagli atti (e indirettamente dalle stesse rappresentazioni e allegazioni delle parti), che l'intenzione dei coniugi fosse stata quella di riunire le
9 suddette unità immobiliari e ristrutturarle per farne un complesso da utilizzare a fini abitativi per il loro nucleo familiare.
Quanto invece ai terreni:
- il mappale n. 167 costituisce un appezzamento di terreno, in proprietà della convenuta CP_1
, è già appartenuto alla zia della stessa, SI.ra (cfr. atto di divisione e
[...] Controparte_4 compravendita, doc. 1 parte attrice);
- il mappale n. 278 costituisce un appezzamento di terreno adiacente al mappale n. 350; questo terreno era pervenuto alla convenuta iure successionis dalla zia deceduta in data 02.12.1992. Controparte_4
Tanto brevemente puntualizzato, l'attrice rivendica l'intervenuto acquisto, per il diritto di piena proprietà, dei mm.nn. 350 sub 1-2-3, del m.n. 167 e del m.n. 278, ossia di quelli in piena ed esclusiva proprietà della convenuta, ma solo pro quota quanto ai mm.nn. 196 sub 1-2-3 (in misura di 6/9) ed ai mm.nn. 197 sub 1-2-3 (in misura di 3/9).
Tali ultimi immobili (196 e 197) risultano invero cointestati, derivando dalla successione del comune genitore (nonché coniuge della convenuta) (cfr. doc. 5 parte attrice), anche ai fratelli PE
e , ai quali (alle cui quote di comproprietà) curiosamente l'attrice però non CP_6 Controparte_7 estende la domanda di usucapione, pur trovandosi costoro nella medesima condizione della madre, ossia dell'odierna convenuta: ove si fosse inverata la fattispecie dell'usucapione, atteso che in tesi dell'attrice l'usucapione rinviene titolo costitutivo in un possesso (pacifico, pubblico, indisturbato, continuato) iniziato sin dal 1986 e sino alla morte del dante causa , avvenuta in data PE
11.08.2010, l'acquisto a titolo originario già si sarebbe a quel tempo perfezionato per l'intero immobile.
Parte convenuta deduce (con una certa ragione) l'inammissibilità in parte qua della domanda di usucapione in quanto (secondo la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte) non sarebbe configurabile un'usucapione per esercizio del possesso su quote ideali indivise del medesimo bene.
Ma l'incongruenza a base della tesi attorea è in primo luogo di carattere logico, e per ciò stesso già indebolisce (almeno in riferimento alle unità immobiliari costituenti il fabbricato di abitazione o porzione dello stesso) la pretese di usucapione, dal momento che neppure viene spiegato il motivo per cui l'acquisto a titolo originario da usucapione avrebbe “colpito” solo ed esclusivamente la quota materna
(peraltro appunto una quota ideale indivisa), e non anche quella degli altri successibili (ossia i due fratelli dell'attrice).
10 Ora, all'interrogatorio formale l'attrice ha fornito (sempre in riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo) dichiarazioni a ben vedere di carattere confessorio, da cui è dato desumere l'inconfigurabilità di un acquisto a titolo originario per usucapione in capo alla stessa.
Interrogata sui capitoli 10) e 11) della memoria istruttoria avversaria, volti in tesi di parte convenuta a dimostrare che la messa a disposizione di detti immobili (in particolare dei mappali n. 350 sub 2 + 197 sub 2 + 196 sub 2) sarebbe avvenuta a titolo di comodato gratuito da parte dei genitori, ha invero dichiarato:
“…Le cose non si sono svolte proprio come indicato in capitolo, nel senso che non ho chiesto io ai miei genitori di occupare l'immobile ma è stato mio padre, essendo venuto a conoscenza che cercavo un appartamento in locazione ove andare a vivere insieme a mio marito, a dirmi se volevo occupare questo immobile. Sono rimasta un po' sorpresa ed ho accettato. Ricordo che dopo circa 15 giorni, era il periodo di Pasqua, mio padre mi diede le chiavi.
ADR mio padre mi diede le chiavi di tutti e tre gli appartamenti che erano abbastanza piccoli;
io ho occupato quello centrale al primo piano mentre ho messo nel locale al piano terra lavatrice, biciclette, stendini ecc. mentre l'armadio, che era abbastanza alto e per altezza non entrava nei locali al primo piano ed al piano terra , l'ho collocato nell'appartamento al secondo piano che era quello di altezza maggiore.
…Erano stati i miei genitori, come detto, ad offrirmi di occupare l'immobile in questione.”.
In realtà tali affermazioni (a prescindere da un'esplicita richiesta dell'attrice di ottenere dai genitori in comodato gratuito l'abitazione, negata dal coniuge della stessa , ed invece Controparte_13 sostanzialmente confermata dal fratello, nonché, sia pur de relato, dalla cognata Controparte_7
risultano piuttosto inequivoco riscontro del fatto che i genitori avessero inteso Controparte_8 beneficiare uno dei figli (nella fattispecie appunto che sapevano alla ricerca di un alloggio Parte_1 per la sua nuova famiglia) proprio in ragione e per effetto dei rapporti di solidarietà ed accondiscendenza
(e quindi di tolleranza) che si instaurano all'interno di un nucleo familiare.
Ma un tale comportamento non potrebbe costituire l'occasione e l'origine di un possesso valido ad usucapionem, ma solo di un diritto personale tendenzialmente precario, a meno di non rinvenire nelle condotte delle parti fatti nuovi ed ulteriori, nel caso di specie non ravvisabili né dimostrati.
In tal senso non potrebbero essere valorizzati né il lungo tempo (svariati anni) della detenzione, essendo abituale nelle famiglie che simili situazioni vengano a protrarsi (o possano protrarsi) sino all'evento (in
11 genere apertura delle pratiche successorie) che rende di norma non più differibile la sistemazione dei rapporti di diritto tra le parti (i successori), di solito con la formale divisione dei beni dell'asse.
E non a caso, come puntualmente deduce la convenuta, successivamente alla morte del padre, l'attrice dava incarico, unitamente agli altri congiunti (madre e fratelli), ad un tecnico di fiducia (geom. Per_6
di AS) di redigere “un giudizio di stima di beni caduti in successione del SI. ”
[...] PE
(cfr. doc. 14 convenuta).
Al riguardo l'attrice, all'interpello, ha dichiarato “Quando è morto mio padre fu deciso di comune accordo coi miei fratelli e mia madre a quale geom. rivolgersi per le varie pratiche di successione, tra cui anche la stima degli immobili”.
Nella perizia di stima (redatta e consegnata agli eredi erano appunto ricompresi gli immobili CP_1 mappali nn. 196 sub 1-2-3 e 197 sub 1-2-3 (ora poco coerentemente oggetto della domanda di usucapione).
Condotta appunto anch'essa nel complesso incompatibile con la pretesa di acquisto a titolo di usucapione avanzata proponendo la presente azione.
E neppure potrebbe giovare all'usucapione la circostanza che l'attrice si fosse fatta carico nel tempo degli oneri di manutenzione delle unità immobiliari occupate, al pari delle spese delle utenze (suo doc.
9), corrispondendo all'id quoad plerumque accidit che tali oneri vengano sopportati da chi materialmente usufruisce dei beni, in modo da non gravare di ulteriore sacrificio economico su chi, per mero spirito familiare, già aveva concesso a titolo gratuito il complesso di beni, nonché (come pure spiega la convenuta) al fine di evitare di dover pagare le utenze con tariffa maggiorata per le seconde case.
Per altro verso, la convenuta ed il coniuge risultano aver sempre regolarmente PE denunziato e corrisposto al Fisco imposte e tributi (quali ICI, IMU) relativi agli immobili di cui gli stessi erano intestatari, precisando nelle relative dichiarazioni che gli immobili che qui interessano risultavano concessi in uso gratuito alla IG (cfr. docc. 4/13 bis nonché 23, 24 convenuta). Pt_1
Quanto al mappale n. 167 (su cui veniva eretto il garage interrato al servizio dell'unità abitativa), la relativa domanda per il rilascio della corrispondente concessione edilizia (cfr. doc. 6 attrice) era stata sottoscritta e presentata da e , ed il Comune aveva rilasciato la PE Controparte_1 chiesta concessione a condizione (sempre doc. 6) che il garage fosse legato da vincolo pertinenziale alle unità abitative mappali nn. 196, 197, 350.
12 Il fatto che di tale terreno e del pertinenziale garage abbia fatto in concreto uso l'attrice non potrebbe quindi rappresentare fatto costitutivo autonomo dell'usucapione, le sorti dell'immobile in oggetto non potendo tenersi disgiunte da quelle dell'attigua abitazione cui accedeva pertinenzialmente.
Anche per il garage ed il sovrastante terreno potrebbe in definitiva individuarsi il solo corpus ma non anche il necessario animus possidendi indispensabile per affermare l'acquisto a titolo di usucapione.
Quanto infine al terreno mappale n. 278, il teste (non parente ed estraneo alle parti, Controparte_5 della cui piena attendibilità per ciò stesso non sarebbe dato dubitare), ha dichiarato come sino alla morte di per lo sfalcio dell'erba si “arrangiavano loro”, ossia , il figlio ed il genero PE Per_1 CP_2
, mentre dopo la morte del marito la convenuta aveva incaricato di provvedere allo sfalcio del Per_4 terreno proprio il , il quale tra l'altro ha riferito di aver eseguito dette operazioni, due volte CP_5
l'anno, sino all'anno 2020.
Dichiarazioni testimoniali, peraltro, non incompatibili con quanto sul punto riconosciuto in sede di interpello dall'attrice, e neppure adeguatamente contraddette dalle generiche affermazioni rese in proposito dai testi attorei, in particolare dal menzionato marito dell'attrice, . Controparte_13
Del resto, altro teste (egualmente estraneo alle parti in contesa e pienamente attendibile), ossia direttore del caseificio Pennar, ha riferito che agli interventi di miglioria fondiaria sul Controparte_9 medesimo terreno, che presentava un avvallamento, aveva sicuramente contribuito al PE pari degli altri confinanti alla strada che era stata acquistata dagli stessi così come dal caseificio Pennar.
In conclusione, coordinando in una prospettiva unitaria e di sintesi gli elementi logici e probatori acquisiti e le argomentazioni sopra svolte, non è dato ravvisare in capo all'attrice, per alcuno dei beni per cui è causa, una condizione di possesso idonea a secondare le domande di usucapione dalla stessa proposte.
Domande che vanno pertanto rigettate.
***********
Così definita la lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato, complessità media, importi tariffari medi) seguono il criterio ordinario di soccombenza dell'attrice.
Va pure accolta di domanda di condanna di quest'ultima per responsabilità aggravata (lite temeraria) ex art. 96 c.p.c. per aver agito con colpa grave, per di più contro la genitrice nonché eludendo il fatto che per parte dei medesimi beni immobili (rientranti nell'asse ereditario del defunto genitore) aveva inizialmente avviato con i congiunti nonché coeredi (madre e fratelli) le attività tecnico-preparatorie (cfr.
13 menzionato incarico al perito geom. di stima dei beni) per addivenire ad un'amichevole divisione Per_6
(cfr. pure missiva 22.01.2015 legale , doc. 15 convenuta). Parte_1
Il danno da responsabilità aggravata non potrebbe che essere oggetto di valutazione equitativa.
Risulta al riguardo congruo liquidare tale danno rapportandolo ad un importo (in moneta attuale) pari all'incirca alla percentuale del 5% dei compensi professioni liquidati secondo tabella a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attrice;
II) condanna l'attrice alla rifusione alla convenuta delle spese processuali, liquidate in € 34,00 per anticipazioni, € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile;
III) condanna l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta, liquidato in € 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in Vicenza, il 5 settembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
14
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 6802/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
13/11/2021 da
(c.f. ), residente a[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna COMPOSTELLA e Gianluca COMPOSTELLA, del Foro di
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Bassano del Grappa (VI) - Via Vittorelli n.
17, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._2
AS (VI) in Via Pennar n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo BAU', del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in AS (VI) - Vicolo degli Orti n. 12/a, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: usucapione.
All'udienza del 14.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
1. CONCLUSIONI ATTRICE:
1 2. L'avv. COMPOSTELLA precisa le conclusioni come da propri atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o eccezioni ed insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. CONCLUSIONI CONVENUTA:
4. Il procuratore della convenuta, nel ribadire e quanto dedotto e argomentato in atti così precisa le proprie CONCLUSIONI:
5. voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire:
6. NEL MERITO:
7. rigettare le domande tutte svolte da nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
siccome inammissibili nonché infondate sia in fatto che in diritto.
[...]
8. IN OGNI CASO:
9. Condannare la SI.ra ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
10. Con rifusione delle spese di lite e competenze professionali.
11. IN VIA ISTRUTTORIA:
12. senza con ciò voler invertire l'onere della prova, si chiede di poter provare per interrogatorio della SI.ra e per testi le circostanze già dedotte e non ammesse, se ed in quanto contestate Parte_1
e non già provate documentalmente:
13. 1) Vero che il mappale n. 350 sub 1-2-3 (già 350) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata, nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
14. 2) Vero che il mappale n. 196 sub 1-2-3 (già 196) è stato acquistato il 18.12.1972 da , PE padre dell'attrice e marito della convenuta, in costanza di matrimonio? Si rammostri al teste il documento n. 3 di parte attrice.
15. 3) Vero che il mappale n. 196 sub 1-2-3 (già 196) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
16. 4) Vero che il mappale 197 sub 1-2-3 (già 197) è stato acquistato il 12.07.1979 da e PE
, coniugi in comunione legale dei beni? Si rammostri al teste il documento n. 5 di Controparte_1 parte attrice.
2 17. 5) Vero che il mappale n. 197 sub 1-2-3 (già 197) è costituito da una unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 e la planimetria richiamata.
18. 6) Vero che i fabbricati rurali (mappali 196 e 197) acquistati da e PE CP_1
costituiscono un unico corpo con il mappale 350? Si rammostrino al teste le foto n. 1 e 2 del
[...] fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
19. 7) Vero che già a far data dal 1975 il SI. , muratore di professione, ha iniziato a PE ristrutturare i mappali 350 e 196 lavorando nelle ore serali, nei fine settimana e nei periodi invernali quando l'attività edilizia era ferma?
20. 8) Vero che la ristrutturazione venne completata negli anni 1984 e 1985 successivamente all'acquisto del mappale 196?
21. 9) Vero che l'intero fabbricato composto dai mappali nn. 350-197-196 venne suddiviso in tre piani, ognuno con entrata indipendente? le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
22. 10) Vero che nel 1986 la SI.ra , IG di e , Parte_1 PE Controparte_1 chiedeva ai genitori di concederle, in comodato gratuito, uno degli appartamenti ristrutturati per potervi abitare con la propria famiglia?
23. 11) Vero che entrambi i genitori accolsero positivamente la richiesta della IG e concordavano che la stessa abitasse a titolo di comodate gratuito l'appartamento centrale identificato dai mappali n. 350 sub 2 + 197 sub 2 + 196 sub 2? le foto n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice doc n. 8 nonché la planimetria del doc 14 di parte convenuta.
24. 12) Vero che gli altri due appartamenti (piano terra e piano secondo), negli anni immediatamente successivi alla ristrutturazione del 1984-1985, venivano locati a turisti in estate e che, in particolare l'appartamento al piano terra veniva utilizzato dalla cugina della SI.ra , Controparte_1 Pt_2
, nel mese di agosto?
[...] Per_ 25. 13) Vero che negli anni successivi, anche a seguito della nascita delle figlie e Per_2 avvenuta rispettivamente nel 1990 e 1995, l'appartamento al prima piano risultava piccolo per le eSIenze della famiglia, così e , su richiesta della IG , PE Controparte_1 Pt_1 concedevano in comodato gratuito alla stessa l'intero stabile realizzando una scala interna in modo da unire il primo al secondo piano?
3 26. 14) Vero che la scala interna è stata costruita da con l'aiuto dei figli e PE CP_2
e del genero ? CP_3 Per_4
27. 15) Vero che la concessione dell'immobile in uso gratuito alla IG dal 1986 è sempre stata riportata nelle dichiarazione dei redditi del SI. e della SI.ra ? PE Controparte_1
28. 16) Vero che il mappale 167 identifica un appezzamento di terreno di proprietà della SI.ra
[...]
alla stessa pervenuto in eredità dalla zia nel 1991? Si rammostri al teste Controparte_1 Controparte_4 il documento n. 1 di parte attrice, le foto sub 3-4 del documento 8 di parte attrice e il documento n. 19 di parte convenuta?
29. 17) Vero che prima di allora il terreno di cui al mappale 167 era stato utilizzato come orto dalla SI.ra
? Controparte_4
30. 18) Vero che alla morte di quest'ultima, avvenuta nel 1991, la SI.ra , in Controparte_1 accordo con il marito, aveva presentato al Comune di AS la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un garage interrato sul mappale 167? Si rammostri al teste il documento n. 6 di parte attrice
31. 19) Vero che il Comune di AS dopo aver notificato l'avvio del procedimento amministrativo in merito alla domanda presentata ed a seguito dell'integrazione del progetto, aveva successivamente rilasciato la relativa concessione a condizione che il garage fosse legato da vincolo pertinenziale ai mappali 196-197-350 ai sensi dell'art. 9 della legge 122/89 disponendo che fosse sottoscritto atto notarile nelle forme di legge? Si rammostri al teste il documento n. 6 di parte attrice.
32. 20) Vero che la Concessione edilizia veniva rilasciata in favore di e Controparte_1 [...]
ovvero della proprietaria del mappale 350, del proprietario del mappale 196 e dei comproprietari Per_1 del mappale 197? Si rammostri al teste il documento n. 15 di parte convenuta e le foto n.
3-4 di parte attrice documento n. 8.
33. 21) Vero che il vincolo pertinenziale veniva costituito da e , Controparte_1 PE ciascuno per le proprie quote e proprietà, con atto notaio di AS del 9 aprile 1998 n. 85.407 di Per_5
Rep. Si rammostri al teste il documento n. 15 di parte convenuta e le foto n.
3-4 di parte attrice documento n. 8.
34. 22) Vero che il garage veniva edificato da ? PE
35. 23) Vero che a seguito della realizzazione del garage sul mappale 167, e PE [...]
, su richiesta della IG , hanno concesso alla stessa, in comodato gratuito, Controparte_1 Pt_1
4 l'utilizzo del garage di pertinenza dell'abitazione già concessa precedentemente in comodato e del terreno pertinenziale?
36. 24) Vero che il terreno identificato con mappale 278 è pervenuto alla SI.ra Controparte_1 per successione della zia deceduta il 02/12/1992? Si rammostri al teste il documento n. Controparte_4
20 di parte attrice.
37. 25) Vero che il mappale 278 identifica un terreno nelle vicinanze al mappale n. 350 e all'abitazione di proprietà della convenuta ? Si rammostrino al teste le foto n.
5-6 di parte attrice Controparte_1 documento n. 8.
38. 26) Vero che nei primi anni 2000 il terreno è stato oggetto di interventi di miglioria fondiaria e che in occasione dei lavori di ampliamento del vicino , la parte più scoscesa del terreno è Parte_3 stata riempita con materiali inerti?
39. 27) Vero che l'intervento è stata realizzato su incarico della SI.ra da parte Controparte_1 del marito che si è avvalso dell'ausilio della ditta di sbancamenti “Serse Benetti” di PE
AS?
40. 28) Vero che allo sfalcio dell'erba del mappale 278 ha provveduto, sino alla sua morte avvenuta nel
2010, il SI. con l'aiuto figlio e qualche volta del genero ? PE CP_2 Per_4
41. 29) Vero che dopo la morte di , la SI.ra ha incaricato di PE Controparte_1 provvedere allo sfalcio di tutti i terreni di cui era proprietaria e/o comproprietaria, tra cui anche il mappale
278, il SInor e che questi vi ha provveduto sino al 2020? Controparte_5
42. 30) Vero che la SI.ra ed il marito hanno concesso alla IG Controparte_1 PE
, in comodato gratuito, l'utilizzo, dapprima dell'appartamento al primo piano (anno 1986) e Pt_1 successivamente, con la nascita delle figlie (anni 90-95), anche degli altri due appartamenti e successivamente nel 1998-1999 sempre in comodato gratuito l'utilizzo del garage interrato realizzato sul mappale 167?
43. 31) Vero che la SI.ra non ha precluso alla IG nemmeno l'accesso al Controparte_1 mappale 278 finitimo al mappale 350?
44. 32) Vero che in data 11.08.2010 si è aperta la successione di marito di PE CP_1
e padre di ? Si rammostri al teste il doc n. 3 di parte convenuta.
[...] Parte_1
45. 33) Vero che in assenza di testamento, nei beni in capo al de cuius sono succeduti pro quota agli eredi legittimi ovvero la moglie in ragione di 1/3 (3/9) e i tre figli , Controparte_1 CP_6
5 e in ragione degli ulteriori 2/3 (2/9 ciascuno)? Si rammostri al teste il Parte_1 Controparte_7 documento n. 3 di parte convenuta.
46. 34) Vero che la SI.ra ha incaricato il proprio tecnico di fiducia, Geom. Parte_1 Persona_6 di AS, di provvedere a redigere “un giudizio di stima dei beni ricadenti in successione del SI.
[...]
”? Per_1
47. 35) Vero che gli altri coeredi , e hanno aderito Controparte_1 Controparte_7 CP_6 alla richiesta della IG e sorella ed hanno anch'essi confermato l'incarico al Geom. ? Per_6
48. 36) Vero che nel mese di aprile 2014 il Geom. ha sottoscritto e consegnato ai eredi la Per_6
Perizia di stima allegata sub doc n. 14 di parte convenuta? Si rammostri al teste il documento n. 14 di parte convenuta
49. *
50. Si indicano a testi i SIg.ri:
51. res.te a Belluno in Via Fiammoi 112/L; res.te ad AS (VI) in Via Controparte_7 CP_6
Pennar n. 79; res.te a Belluno in Via Fiammoi 112/L; res.te ad Controparte_8 Controparte_5
AS (VI) in Via Pennar n. 23; res.te ad AS (VI) in Via Pennar n. 252, Controparte_9 CP_10
res.te ad AS (VI) in Via Brigata Piemonte n. 21; res.te ad AS (VI) in Via
[...] CP_11
Pennar n. 321.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 22/10/2021, ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale la SI.ra esponendo che: Controparte_1
- l'attrice godeva e possedeva, uti dominus, da oltre vent'anni, comportandosi nei confronti di chiunque come unica e sola proprietaria, i beni immobili in Comune di AS (VI), censiti catastalmente al NCEU
Foglio 8, m.n. 196 sub. 1, piano T, m.n. 196 sub. 2, piano 1, m.n. 196 sub. 3, piano 2; m.n. 197 sub. 1, piano T, m.n. 197 sub. 2, piano 1, m.n. 197 sub. 3, piano 2; m.n. 350 sub. 1, piano T, m.n. 350 sub. 2, piano 1, m.n. 350 sub. 3, piano 2; al Catasto Terreni, Foglio 7, m.n. 167 prato;
al Catasto Terreni, Foglio
8, m.n. 278 prato;
- gli immobili erano catastalmente intestati alla convenuta per il diritto di piena Controparte_1 proprietà mm.nn. 350 sub 1-2-3, m.n. 167 e m.n. 278, e cointestati alla medesima per il diritto di proprietà nella misura di 6/9 i mm.nn. 196 sub 1-2-3, per il diritto di proprietà nella misura di 3/9 i mm.nn.
197 sub 1-2-3;
6 - i mappali n. 197 e 196 in particolare erano porzione di un'unica abitazione, costituita anche dal m.n.
350, costituente un unicum strutturale da sempre in uso esclusivo dell'attrice e dei suoi familiari;
- il m.n. 167 era un appezzamento di terreno recintato e coltivato ad orto, con garage sottostante costruito a cura e spese dell'attrice nel 1998, peraltro non risultando censito al catasto fabbricati nonostante fossero state da tempo iniziate le relative pratiche amministrative;
- il m.n. 278 risultava un appezzamento di terreno edificabile attiguo agli altri mappali da oltre vent'anni delimitato da recinzione di proprietà dell'attrice, la quale tra l'altro ne coltivava da sempre una parte adibita ad orto, tagliandone l'erba sulla restante parte;
- almeno a far data dal 1986 l'attrice, unitamente ai propri familiari, aveva sempre goduto e posseduto uti dominus i suddetti immobili, in modo pacifico, pubblico, continuato, non interrotto né contestato, provvedendo anche al pagamento di tutte le utenze di detti immobili, costituenti un'unica abitazione, nonché delle fatture per la costruzione del garage;
- sussistevano pertanto tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per la dichiarazione di usucapione, ma nondimeno i tentativi di raggiungere una composizione bonaria in sede di mediazione non sortivano effetto, rendendosi così necessaria la presente azione giudiziaria.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva di accertare il proprio acquisto per usucapione per l'intero diritto di proprietà quanto ai mappali nn. 350 sub 1-2-3, al mappale 167 ed al mappale n. 278, nella misura di 6/9 quanto ai mm.nn. 196 sub 1-2-3, nella misura di 3/9 quanto ai mm.nn. 197 sub 1-2-3, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrizione della relativa sentenza.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva la convenuta con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta 11.03.2022, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con condanna altresì dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata da lite temeraria.
Premetteva di essere la madre di , la quale ultima era comproprietaria in quota dei beni (di Parte_1 alcuni beni) oggetto della domanda di usucapione con la medesima madre nonché con i fratelli CP_6
e , a cui i beni erano pervenuti in successione del padre (e coniuge di
[...] Controparte_7 [...]
, successione apertasi in data 11.08.2010. Controparte_1 PE
La convenuta, riepilogati e documentati gli atti (negoziali e/o successori) attraverso cui i beni immobili in questione erano divenuti in titolarità dei rispettivi intestatari catastali, in punto di diritto deduceva:
- in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di usucapione per il profilo in cui, come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione, non era configurabile un'usucapione da esercizio del possesso su quote ideali indivise dello stesso bene;
7 - nel merito, l'infondatezza della domanda di usucapione per insussistenza dei presupposti di legge.
A tal ultimo riguardo SInificava come il genitore avesse consentito alla IG, ossia PE all'odierna attrice, in comodato gratuito, il godimento dell'appartamento al primo piano del contesto immobiliare, e successivamente, con la nascita delle figlie della stessa, degli altri due appartamenti, anche quanto al garage interrato realizzato nel 1998/1999 sul mappale 167.
Allo stesso modo, la convenuta non aveva precluso all'attrice l'accesso al mappale 278, finitimo al mappale 350.
Tutto ciò per spirito di solidarietà e condivisione familiare, ossia per un motivo che non avrebbe potuto dare legittimo titolo ad un acquisto della proprietà per usucapione, che invece presupponeva che la relazione col bene conseguisse ad un atto volontario di apprensione e non derivasse da un atto di concessione o di tolleranza da parte del proprietario.
Il fatto che della manutenzione ordinaria del bene a destinazione abitativa concesso in comodato si fosse fatta carico l'attrice, al pari delle spese delle utenze sopportate da quella, discendeva dalla volontà di non gravare di ulteriori oneri chi già concedeva in comodato gratuito un complesso di beni, nonché per evitare di dover pagare utenze con tariffa maggiorata per le seconde case.
In realtà i coniugi mai si erano disinteressati dei beni immobili in questione, ed il garage interrato CP_1 sul mappale 167 era stato realizzato dai medesimi, che avevano fatto richiesta di concessione edilizia, avevano provveduto a pagare le relative forniture, ed avevano altresì sottoscritto la costituzione del vincolo pertinenziale sul garage a favore degli attigui beni immobili ad uso abitativo richiesto dal
Comune.
I coniugi avevano inoltre sempre provveduto a corrispondere le imposte e contributi di legge CP_1 gravanti sugli immobili, ad inserire gli stessi beni nelle proprie dichiarazioni dei redditi nonché a farsi carico delle relative dichiarazioni fiscali / tributarie.
Mai per altro verso era esistito un qualche animus possidendi in capo all'attrice, la quale mai aveva contestato le quote di titolarità o rivendicato particolare diritti su taluni immobili in sede di pratiche successorie, dando anzi incarico, unitamente ai congiunti (madre e fratelli), ad un tecnico di fiducia, il geom. , di redigere “un giudizio di stima di beni caduti in successione del SI. Controparte_12
”, condotta incompatibile con le pretese di acquisto a titolo di usucapione ora avanzate PE con la presente azione.
8 Così come era in contraddizione con tali pretese la volontà espressa con la raccomandata A.R.
22.01.2015 inviata dal legale dell'attrice, in nome e per conto della stessa, con richiesta di divisione della comunione sul medesimo compendio immobiliare.
Le domande di usucapione erano in definitiva infondate e meritevoli di rigetto.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'istruttoria aveva a svolgersi con assunzione di prove per testi oltre che con interpello dell'attrice.
Completata l'istruttoria orale, all'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***********
Le domande di usucapione proposte dall'attrice vanno rigettate per i motivi che vengono brevemente ad esporsi.
Pare opportuno, in primo luogo, sinteticamente riepilogare caratteristiche e provenienza dei beni immobili oggetto della pretesa usucapione, essenzialmente costituiti da un fabbricato e da alcuni terreni.
Quanto ai primi (fabbricato), trattasi appunto di un fabbricato ad uso abitativo, costituito dai mappali nn.
197 e 196, che formano, come premette parte attrice, un unicum strutturale quali porzioni di un'unica abitazione, unitamente al m.n. 350.
In particolare:
- il mappale 350 era già ab origine nella proprietà esclusiva della SI.ra (si Controparte_1 trattava di un'unità abitativa di tre stanze poste su tre piani sovrastanti l'una all'altra);
- il mappale 197 veniva acquistato in data 18.12.1972 da (padre dell'attrice e coniuge PE della convenuta) e consisteva, secondo la descrizione dell'atto di compravendita, in “un fabbricato rurale sito in c.da Pennar in cattivo stato di manutenzione e bisognoso di profondi restauri anche nelle strutture” (cfr. doc. 3 parte attrice);
- il mappale 196 veniva acquistato in data 12.07.1979 da e da e PE Controparte_1 si trattava, sempre secondo la descrizione dell'atto di compravendita, “di un fabbricato in c.da Pennar, di piani tre e tre vani sovrastanti l'uno all'altro, in pessimo stato di manutenzione” (cfr. doc. 2 parte attrice).
Non è contestato, e risulta comunque confermato dagli atti (e indirettamente dalle stesse rappresentazioni e allegazioni delle parti), che l'intenzione dei coniugi fosse stata quella di riunire le
9 suddette unità immobiliari e ristrutturarle per farne un complesso da utilizzare a fini abitativi per il loro nucleo familiare.
Quanto invece ai terreni:
- il mappale n. 167 costituisce un appezzamento di terreno, in proprietà della convenuta CP_1
, è già appartenuto alla zia della stessa, SI.ra (cfr. atto di divisione e
[...] Controparte_4 compravendita, doc. 1 parte attrice);
- il mappale n. 278 costituisce un appezzamento di terreno adiacente al mappale n. 350; questo terreno era pervenuto alla convenuta iure successionis dalla zia deceduta in data 02.12.1992. Controparte_4
Tanto brevemente puntualizzato, l'attrice rivendica l'intervenuto acquisto, per il diritto di piena proprietà, dei mm.nn. 350 sub 1-2-3, del m.n. 167 e del m.n. 278, ossia di quelli in piena ed esclusiva proprietà della convenuta, ma solo pro quota quanto ai mm.nn. 196 sub 1-2-3 (in misura di 6/9) ed ai mm.nn. 197 sub 1-2-3 (in misura di 3/9).
Tali ultimi immobili (196 e 197) risultano invero cointestati, derivando dalla successione del comune genitore (nonché coniuge della convenuta) (cfr. doc. 5 parte attrice), anche ai fratelli PE
e , ai quali (alle cui quote di comproprietà) curiosamente l'attrice però non CP_6 Controparte_7 estende la domanda di usucapione, pur trovandosi costoro nella medesima condizione della madre, ossia dell'odierna convenuta: ove si fosse inverata la fattispecie dell'usucapione, atteso che in tesi dell'attrice l'usucapione rinviene titolo costitutivo in un possesso (pacifico, pubblico, indisturbato, continuato) iniziato sin dal 1986 e sino alla morte del dante causa , avvenuta in data PE
11.08.2010, l'acquisto a titolo originario già si sarebbe a quel tempo perfezionato per l'intero immobile.
Parte convenuta deduce (con una certa ragione) l'inammissibilità in parte qua della domanda di usucapione in quanto (secondo la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte) non sarebbe configurabile un'usucapione per esercizio del possesso su quote ideali indivise del medesimo bene.
Ma l'incongruenza a base della tesi attorea è in primo luogo di carattere logico, e per ciò stesso già indebolisce (almeno in riferimento alle unità immobiliari costituenti il fabbricato di abitazione o porzione dello stesso) la pretese di usucapione, dal momento che neppure viene spiegato il motivo per cui l'acquisto a titolo originario da usucapione avrebbe “colpito” solo ed esclusivamente la quota materna
(peraltro appunto una quota ideale indivisa), e non anche quella degli altri successibili (ossia i due fratelli dell'attrice).
10 Ora, all'interrogatorio formale l'attrice ha fornito (sempre in riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo) dichiarazioni a ben vedere di carattere confessorio, da cui è dato desumere l'inconfigurabilità di un acquisto a titolo originario per usucapione in capo alla stessa.
Interrogata sui capitoli 10) e 11) della memoria istruttoria avversaria, volti in tesi di parte convenuta a dimostrare che la messa a disposizione di detti immobili (in particolare dei mappali n. 350 sub 2 + 197 sub 2 + 196 sub 2) sarebbe avvenuta a titolo di comodato gratuito da parte dei genitori, ha invero dichiarato:
“…Le cose non si sono svolte proprio come indicato in capitolo, nel senso che non ho chiesto io ai miei genitori di occupare l'immobile ma è stato mio padre, essendo venuto a conoscenza che cercavo un appartamento in locazione ove andare a vivere insieme a mio marito, a dirmi se volevo occupare questo immobile. Sono rimasta un po' sorpresa ed ho accettato. Ricordo che dopo circa 15 giorni, era il periodo di Pasqua, mio padre mi diede le chiavi.
ADR mio padre mi diede le chiavi di tutti e tre gli appartamenti che erano abbastanza piccoli;
io ho occupato quello centrale al primo piano mentre ho messo nel locale al piano terra lavatrice, biciclette, stendini ecc. mentre l'armadio, che era abbastanza alto e per altezza non entrava nei locali al primo piano ed al piano terra , l'ho collocato nell'appartamento al secondo piano che era quello di altezza maggiore.
…Erano stati i miei genitori, come detto, ad offrirmi di occupare l'immobile in questione.”.
In realtà tali affermazioni (a prescindere da un'esplicita richiesta dell'attrice di ottenere dai genitori in comodato gratuito l'abitazione, negata dal coniuge della stessa , ed invece Controparte_13 sostanzialmente confermata dal fratello, nonché, sia pur de relato, dalla cognata Controparte_7
risultano piuttosto inequivoco riscontro del fatto che i genitori avessero inteso Controparte_8 beneficiare uno dei figli (nella fattispecie appunto che sapevano alla ricerca di un alloggio Parte_1 per la sua nuova famiglia) proprio in ragione e per effetto dei rapporti di solidarietà ed accondiscendenza
(e quindi di tolleranza) che si instaurano all'interno di un nucleo familiare.
Ma un tale comportamento non potrebbe costituire l'occasione e l'origine di un possesso valido ad usucapionem, ma solo di un diritto personale tendenzialmente precario, a meno di non rinvenire nelle condotte delle parti fatti nuovi ed ulteriori, nel caso di specie non ravvisabili né dimostrati.
In tal senso non potrebbero essere valorizzati né il lungo tempo (svariati anni) della detenzione, essendo abituale nelle famiglie che simili situazioni vengano a protrarsi (o possano protrarsi) sino all'evento (in
11 genere apertura delle pratiche successorie) che rende di norma non più differibile la sistemazione dei rapporti di diritto tra le parti (i successori), di solito con la formale divisione dei beni dell'asse.
E non a caso, come puntualmente deduce la convenuta, successivamente alla morte del padre, l'attrice dava incarico, unitamente agli altri congiunti (madre e fratelli), ad un tecnico di fiducia (geom. Per_6
di AS) di redigere “un giudizio di stima di beni caduti in successione del SI. ”
[...] PE
(cfr. doc. 14 convenuta).
Al riguardo l'attrice, all'interpello, ha dichiarato “Quando è morto mio padre fu deciso di comune accordo coi miei fratelli e mia madre a quale geom. rivolgersi per le varie pratiche di successione, tra cui anche la stima degli immobili”.
Nella perizia di stima (redatta e consegnata agli eredi erano appunto ricompresi gli immobili CP_1 mappali nn. 196 sub 1-2-3 e 197 sub 1-2-3 (ora poco coerentemente oggetto della domanda di usucapione).
Condotta appunto anch'essa nel complesso incompatibile con la pretesa di acquisto a titolo di usucapione avanzata proponendo la presente azione.
E neppure potrebbe giovare all'usucapione la circostanza che l'attrice si fosse fatta carico nel tempo degli oneri di manutenzione delle unità immobiliari occupate, al pari delle spese delle utenze (suo doc.
9), corrispondendo all'id quoad plerumque accidit che tali oneri vengano sopportati da chi materialmente usufruisce dei beni, in modo da non gravare di ulteriore sacrificio economico su chi, per mero spirito familiare, già aveva concesso a titolo gratuito il complesso di beni, nonché (come pure spiega la convenuta) al fine di evitare di dover pagare le utenze con tariffa maggiorata per le seconde case.
Per altro verso, la convenuta ed il coniuge risultano aver sempre regolarmente PE denunziato e corrisposto al Fisco imposte e tributi (quali ICI, IMU) relativi agli immobili di cui gli stessi erano intestatari, precisando nelle relative dichiarazioni che gli immobili che qui interessano risultavano concessi in uso gratuito alla IG (cfr. docc. 4/13 bis nonché 23, 24 convenuta). Pt_1
Quanto al mappale n. 167 (su cui veniva eretto il garage interrato al servizio dell'unità abitativa), la relativa domanda per il rilascio della corrispondente concessione edilizia (cfr. doc. 6 attrice) era stata sottoscritta e presentata da e , ed il Comune aveva rilasciato la PE Controparte_1 chiesta concessione a condizione (sempre doc. 6) che il garage fosse legato da vincolo pertinenziale alle unità abitative mappali nn. 196, 197, 350.
12 Il fatto che di tale terreno e del pertinenziale garage abbia fatto in concreto uso l'attrice non potrebbe quindi rappresentare fatto costitutivo autonomo dell'usucapione, le sorti dell'immobile in oggetto non potendo tenersi disgiunte da quelle dell'attigua abitazione cui accedeva pertinenzialmente.
Anche per il garage ed il sovrastante terreno potrebbe in definitiva individuarsi il solo corpus ma non anche il necessario animus possidendi indispensabile per affermare l'acquisto a titolo di usucapione.
Quanto infine al terreno mappale n. 278, il teste (non parente ed estraneo alle parti, Controparte_5 della cui piena attendibilità per ciò stesso non sarebbe dato dubitare), ha dichiarato come sino alla morte di per lo sfalcio dell'erba si “arrangiavano loro”, ossia , il figlio ed il genero PE Per_1 CP_2
, mentre dopo la morte del marito la convenuta aveva incaricato di provvedere allo sfalcio del Per_4 terreno proprio il , il quale tra l'altro ha riferito di aver eseguito dette operazioni, due volte CP_5
l'anno, sino all'anno 2020.
Dichiarazioni testimoniali, peraltro, non incompatibili con quanto sul punto riconosciuto in sede di interpello dall'attrice, e neppure adeguatamente contraddette dalle generiche affermazioni rese in proposito dai testi attorei, in particolare dal menzionato marito dell'attrice, . Controparte_13
Del resto, altro teste (egualmente estraneo alle parti in contesa e pienamente attendibile), ossia direttore del caseificio Pennar, ha riferito che agli interventi di miglioria fondiaria sul Controparte_9 medesimo terreno, che presentava un avvallamento, aveva sicuramente contribuito al PE pari degli altri confinanti alla strada che era stata acquistata dagli stessi così come dal caseificio Pennar.
In conclusione, coordinando in una prospettiva unitaria e di sintesi gli elementi logici e probatori acquisiti e le argomentazioni sopra svolte, non è dato ravvisare in capo all'attrice, per alcuno dei beni per cui è causa, una condizione di possesso idonea a secondare le domande di usucapione dalla stessa proposte.
Domande che vanno pertanto rigettate.
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Così definita la lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore indeterminato, complessità media, importi tariffari medi) seguono il criterio ordinario di soccombenza dell'attrice.
Va pure accolta di domanda di condanna di quest'ultima per responsabilità aggravata (lite temeraria) ex art. 96 c.p.c. per aver agito con colpa grave, per di più contro la genitrice nonché eludendo il fatto che per parte dei medesimi beni immobili (rientranti nell'asse ereditario del defunto genitore) aveva inizialmente avviato con i congiunti nonché coeredi (madre e fratelli) le attività tecnico-preparatorie (cfr.
13 menzionato incarico al perito geom. di stima dei beni) per addivenire ad un'amichevole divisione Per_6
(cfr. pure missiva 22.01.2015 legale , doc. 15 convenuta). Parte_1
Il danno da responsabilità aggravata non potrebbe che essere oggetto di valutazione equitativa.
Risulta al riguardo congruo liquidare tale danno rapportandolo ad un importo (in moneta attuale) pari all'incirca alla percentuale del 5% dei compensi professioni liquidati secondo tabella a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande dell'attrice;
II) condanna l'attrice alla rifusione alla convenuta delle spese processuali, liquidate in € 34,00 per anticipazioni, € 10.860,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15,00%, Iva e Cpa come per legge sull'imponibile;
III) condanna l'attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a favore della convenuta, liquidato in € 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in Vicenza, il 5 settembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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