Articolo 337 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 336Articolo 338
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 337.
(Attivita' di consulenza
da parte degli enti pubblici non economici)
((1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996