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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 9 gennaio 2025, chiamata la causa n°14320/2023 R.G., innanzi al
Giudice, dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti.
È altresì presente il dott. per la pratica professionale presso lo studio Persona_1
Randazzo.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive comparse conclusionali e a tutti gli ati di causa, contestando le difese contrarie.
L'Avv. Agueci chiede la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., dichiarando di averle anticipate e di non avere percepito compensi professionali finora.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione, dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°14320 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
il primo a Palermo il 09/01/1970, c.f. la seconda a
[...] C.F._1
Palermo il 20/07/1974, c.f. entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Emanuele Randazzo in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
il primo a NI (PA) il 21.04.1931, C.F. , la seconda a
[...] C.F._3
2 Borgetto (PA) il 14.11.1938, C.F. entrambi rappresentati e C.F._4
difesi dall'Avv. Alessandro Agueci per mandato in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni.
mediante la lettura, all'udienza del 9 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,
alle ore 15.40, del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dai ricorrenti;
2) Condanna i ricorrenti, e , alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese processuali in favore dei resistenti, e Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre al 15% per spese general, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Giova premettere che con atto di citazione notificato in data 15.11.2023, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale da parte dei resistenti e la loro conseguente condanna al risarcimento dai danni subiti,
lamentando l'esistenza di gravi vizi all'immobile condotto in locazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 gennaio 2024
si sono costituiti i resistenti contestando le circostanze rappresentate dai ricorrenti,
chiedendo in via preliminare il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio,
ed opponendosi all'ammissione delle domande formulate perché coperte dal
3 giudicato verificatosi a seguito della precedente convalida di sfratto per morosità
intervenuta tra le parti il 2 dicembre 2022.
Con Ordinanza del 19 giugno 2024 è stato mutato il rito da ordinario a speciale locatizio e successivamente posta la causa in decisione con discussione orale all'udienza odierna.
All'esito dell'istruttoria della causa, meramente documentale, è emerso che le domande formulate dai ricorrenti siano infondate e vadano pertanto rigettate.
Infatti, così come eccepito da parte resistente, le domande proposte dai ricorrenti devono ritenersi coperte dal giudicato verificatosi a seguito della convalida di sfratto per morosità intervenuta tra le parti il 2.12.2022.
Sul punto si rileva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata. (Cass. Civ. Ord. n. 8116/2020).
In particolare, è stato affermato che l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale sulla risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio.
Ne consegue che, in applicazione dei principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione, le domande formulate dai ricorrenti non possono essere accolte.
Per il principio della soccombenza, i ricorrenti devono rifondere i resistenti delle spese processuali che si liquidano sulla base dei parametri indicati dal D.M.
4 147/2022, nella misura media, considerate le questioni trattate e l'istruttoria espletata.
Così è deciso in Palermo il 9.01.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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