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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 9.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7988/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Greco presso cui elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza accolta dall' resistente, ha esposto di essere stata informata con CP_1 comunicazione del 27.2.2025 della revoca della suddetta prestazione sulla base della seguente motivazione: “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 c. 8, D.L. n.
4/2019 e succ. mod.) – Lista AL3)”, con la conseguenza che le veniva richiesto di restituire l'importo di € 6715,00, indebitamente percepito dal mese di novembre 2021 al mese di ottobre
2022.
Parte ricorrente sosteneva che la pretesa dell' fosse illegittima ed infondata, atteso che la CP_1 mancata comunicazione riguardava un rapporto di lavoro in capo ad un membro del nucleo della ricorrente, il marito, la quale circostanza non aveva comportato alcuna variazione del reddito familiare.
Tanto premesso, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti di età, sociali ed economici per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca, con condanna dell' al ripristino del beneficio. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 27.2.2025, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento per “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.) - Lista AL3”.
Ciò posto, questa essendo la motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della revoca del beneficio, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.L. n. 4/2019 “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, CP_1 comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”. Orbene, è pacifico che l'omessa comunicazione di variazione occupazionale attiene al rapporto di lavoro instaurato dal marito dell'istante nell'anno 2022.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la prospettazione contenuta in ricorso allorquando si assume che l'onere di comunicazione suesposto non trovi applicazione in caso in cui il cambio di lavoro non abbia comportato alcuna variazione del reddito familiare.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la mancata incidenza sul reddito familiare non incide sulla sussistenza dell'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale della variazione occupazionale ex art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019. Detta variazione, infatti, si verifica nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Ne consegue che, essendosi realizzata la variazione occupazionale in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal superamento del periodo di prova, era onere di parte ricorrente comunicare all'Istituto detta variazione occupazionale entro 30 giorni, come testualmente prescritto dall'art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019, “a pena di decadenza dal beneficio”. Pertanto, la scrivente ritiene rispondente a norma di legge l'esercizio del potere di revoca della prestazione così come espletato dall' che resiste. CP_1
La domanda non può dunque essere accolta.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così decide:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 10.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 9.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7988/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Greco presso cui elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza accolta dall' resistente, ha esposto di essere stata informata con CP_1 comunicazione del 27.2.2025 della revoca della suddetta prestazione sulla base della seguente motivazione: “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 c. 8, D.L. n.
4/2019 e succ. mod.) – Lista AL3)”, con la conseguenza che le veniva richiesto di restituire l'importo di € 6715,00, indebitamente percepito dal mese di novembre 2021 al mese di ottobre
2022.
Parte ricorrente sosteneva che la pretesa dell' fosse illegittima ed infondata, atteso che la CP_1 mancata comunicazione riguardava un rapporto di lavoro in capo ad un membro del nucleo della ricorrente, il marito, la quale circostanza non aveva comportato alcuna variazione del reddito familiare.
Tanto premesso, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti di età, sociali ed economici per il riconoscimento del diritto al reddito di cittadinanza, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca, con condanna dell' al ripristino del beneficio. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento del 27.2.2025, con il quale veniva revocato il beneficio in godimento per “Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.) - Lista AL3”.
Ciò posto, questa essendo la motivazione addotta dall'ente convenuto a fondamento della revoca del beneficio, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.L. n. 4/2019 “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, CP_1 comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”. Orbene, è pacifico che l'omessa comunicazione di variazione occupazionale attiene al rapporto di lavoro instaurato dal marito dell'istante nell'anno 2022.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la prospettazione contenuta in ricorso allorquando si assume che l'onere di comunicazione suesposto non trovi applicazione in caso in cui il cambio di lavoro non abbia comportato alcuna variazione del reddito familiare.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la mancata incidenza sul reddito familiare non incide sulla sussistenza dell'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale della variazione occupazionale ex art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019. Detta variazione, infatti, si verifica nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Ne consegue che, essendosi realizzata la variazione occupazionale in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal superamento del periodo di prova, era onere di parte ricorrente comunicare all'Istituto detta variazione occupazionale entro 30 giorni, come testualmente prescritto dall'art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019, “a pena di decadenza dal beneficio”. Pertanto, la scrivente ritiene rispondente a norma di legge l'esercizio del potere di revoca della prestazione così come espletato dall' che resiste. CP_1
La domanda non può dunque essere accolta.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così decide:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 10.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli