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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2497 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Benevento al Viale degli Atlantici n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Roberto D'Andrea e Federica Caturano che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dall'avv.Ennio Loffredo ed elettivamente domiciliata presso la sede sociale della società convenuta sita in Apice alla contrada San Donato snc giusta procura al margine della memoria. CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -che lo stato di malattia era compatibile con la presenza in pizzeria;
-di trovarsi nell'attività di ristorazione non per lavorare, ma nella qualità di socio dell'associazione “La Dolce Vita” A.P.S.” che gestisce la “Pizzeria braceria 60/70”,;
-che non è corretta la contestazione del'art.45 del CCNL di riferimento;
-che la sanzione è sproporzionata;
-che è illegittima l'esclusione da socio. Tanto premesso ha chiesto di : “1) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque la nullità e/o annullabilità, del licenziamento comminato dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. , per la causali Parte_1 descritte in narrativa;
2) per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, L. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma 46, L. 92/12) e dell'art. 18, comma 7 (terzo periodo), L. 300/70, condannare la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , Parte_1 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ulteriori subiti dal ricorrente per l'illegittima esclusione da socio,da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;4) condannare la convenuta cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attri-buzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituita la con memoria depositata il 25.9.2023 chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Disposta CTU medico-legale, la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2.
è stato assunto dalla 1.12.2021 con contratto di lavoro a tempo Parte_1 CP_1 pieno ed indeterminato, con l'incarico di “facchino, addetto allo spostamento merci ed assimilati” (mod C2). Con lettera del 17 novembre 2022, la datrice di lavoro inviava al lavoratore una contestazione disciplinare con la quale è stato contestato che il ricorrente “ mentre era assente dal lavoro per malattia, dal 2 settembre e sino al 27 novembre, è stato visto nei giorni: 28 ottobre, 5 novembre e 13 novembre, a partire dalle 21.00 di sera e fino alle 24.00, prestare attività lavorativa in maniera continuativa, come cameriere provvisto di apposita divisa, presso la pizzeria-braceria “60/70” sita in via Fornillo – Calvi (BN)” . Il respingeva le contestazioni deducendo di non avere mai svolto attività Pt_1 lavorativa di tipo subordinato essendo presente presso la pizzeria solo in quanto socio dell'associazione . Ancora rappresentava che, proprio in ragione della tipologia di patologia sofferta e ben nota all'azienda, il medico curante gli aveva consigliato di non rimanere solo ed isolato, ma di trascorrere più ore possibili in compagnia di altre persone e soprattutto di amici e parenti. La datrice, ritenuto di non dovere accogliere le giustificazioni, intimava il licenziamento per giusta causa con lettera del 31.11.2022. 3. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro ha contestato al proprio dipendente che, mentre era assente per malattia, è stato visto lavorare come cameriere presso una pizzeria-braceria Il ricorrente, di contro, sostiene di non avere mai svolto attività lavorativa nella pizzeria rappresentando , invece, di esser stato presente in braceria affetto da depressione e tenuto conto che il medico curante gli aveva consigliato di trascorrere delle ore in compagnia con gli amici. A sostegno della legittimità del licenziamento la società documenta l'attività del
, durante il periodo di malattia, a mezzo di un report investigativo dal quale si Pt_1 evincerebbe che durante il periodo di malattia il ricorrente, prestava attività lavorativa in maniera continuativa come cameriere 4. In via preliminare, rileva il Tribunale la piena utilizzabilità del rapporto informativo elaborato dall'investigatore su mandato della datrice per verificare la Per_1 condizione di malattia del ricorrente. Sulla legittimità del ricorso al sistema delle investigazioni private soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 300/1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè con finalità di tutela del patrimonio aziendale – art. 2 – e di vigilanza dell'attività lavorativa – art. 3 –), ma che non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quali, nella specie, investigatori privati) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, così come il controllo da parte della guardie particolari giurate, anche quello degli investigatori privati, non può riguardare, in nessun caso, il mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (essendo l'adempimento dell'attività lavorativa riservato alla vigilanza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e sottratta alla suddetta vigilanza esterna), ma deve limitarsi all'accertamento di eventuali atti illeciti del lavoratore, non riconducibili appunto al mero inadempimento dell'obbligazione (v. Cass. 9167/2003). In presenza quindi dell'avvenuta perpetrazione di illeciti (e con la finalità di verificarne il contenuto) o semplicemente in ragione del sospetto di condotte illecite in corso di esecuzione, il datore di lavoro è legittimato ad avvalersi dell'opera di agenzie investigative (v. Cass. 3590/2011). In conclusione le garanzie degli artt. 2 e 3 citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in un caso speculare a quello in esame, che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. (Cass. 21.09.2016 n.18507;Cass. 26 novembre 2014 n. 25162; Cass. 3 maggio 2001 n. 6236). Ora, la simulazione dello stato di malattia, in quanto idonea, con artifici e raggiri, ad indurre in errore l'ente previdenziale ed il datore di lavoro sulla spettanza di una specifica indennità a tale titolo ed in quanto foriera di ingiusto profitto per il lavoratore e di conseguente danno patrimoniale per l'INPS e per il datore di lavoro, integra senz'altro gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), con la conseguenza che, al fine del suo accertamento, il datore di lavoro è sicuramente legittimato ad avvalersi della collaborazione di investigatori privati. Tanto chiarito in ordine alla piena legittimità della scelta datoriale di avvalersi dell'opera di un'agenzia di investigazione, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti, da parte del proprio dipendente, deve procedersi all'esame del documento in cui tale relazione è stata consacrata.
5. In punto di fatto all'esito delle indagini era stata formata una relazione che attestava il costante impegno lavorativo del ricorrente nel locale e senza alcun apparente impedimento o limitazione patologica. Orbene, nel rapporto investigativo, integrato da immagini fotografiche ad esso allegate, emerge che il ricorrente durante la malattia si trovava nella pizzeria. Tanto premesso occorre precisare che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. (cfr. da ultimo Cass. Sez. lav. 21 settembre 2016 n. 18507 ma anche Cass. 26 novembre 2014 n. 25162 ed ib. 3 maggio 2001 n. 6236). Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, ( tra le altre Cass. sez. lav., 21 aprile 2009, n. 9474 ) poi, l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa. (vedasi ex multis: Cass. 19.09.2017 n. 21667; 3.3.2015 n. 4237; Cass. 19.12.2006, n. 27104; Cass. 6.10.2005, n. 19414; Cass. 6.6.2005, n. 11747; Cass. 3.12.2002, n. 17128). Ancora in tema di compatibilità tra malattia e prestazione lavorativa la Suprema Corte di recente ha affermato, in un caso analogo (Cass. n. 10416 del 27.4.2017) che” lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche, nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che nel periodo della malattia, conseguente ad un trauma contusivo con enterite calcifica al calcagno sinistro, aveva svolto continuativamente attività lavorativa presso una pizzeria). Tale orientamento, tutt'altro che isolato, si pone nel solco di valutazioni consolidate della Corte di legittimità che censurano, confermando la sanzione espulsiva, in situazioni in cui l'assenza per malattia concorre con lo svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente. (in termini analoghi cfr. Cass. 17625 del 5.8.2014 secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, (cfr. conforme n.17128 del 3.12.2002 anche Cass. n. 6399 del 1995, n. 8165 del 1993)”. Infine deve chiarirsi che la giurisprudenza è oramai unanime nel ritenere che lo stato di malattia del dipendente non impedisce, in ogni caso, la possibilità di svolgere attività con esso compatibili, siano esse di carattere lavorativo o ricreativo,qualora le stesse non siano incompatibili o rallentino il processo di guarigione (cit. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9647/2021 del 13.04.2021; in senso conforme Corte di Cassazione, sentenza n. 15982/2016; cfr. Cass. 19.12.2000 n. 15916).
6. Tanto premesso in punto di diritto, al fine di verificare la legittimità della contestazione disciplinare, occorre acclarare lo svolgimento o meno di attività incompatibile con lo stato di malattia da parte del dipendente.
l'investigatore privato , ha confermato la relazione investigativa allegata Per_1 alla produzione di parte resistente e ha riferito: “non ricordo con esattezza la data, ma ricordo che si trovava all'interno di questo ristorante “60/70”, la sera e Pt_1 svolgeva attività di cameriere, portava i piatti in tavola, prendeva le ordinazioni e in determinati momenti andava anche alla cassa per rilasciare lo scontrino.ADR: non ricordo che si sia fermato dopo cena a brindare con i colleghi di lavoro. Mi ricordo i momenti essenziali della serata….ADR: nel ristorante c'erano due pizzaioli, una donna e poi il ricorrente. Sicuramente c'erano quattro persone che lavoravano compreso il ricorrente.ADR: da informazioni assunte nel Paese mi è stato detto che il ristorante era della moglie del ricorrente, ma non ho verificato perché non mi interessava.ADR: io ho fatto le mie rilevazioni sia dall'esterno del locale nel piazzale antistante, sia all'interno, in quanto sono entrato e ho mangiato una pizza.ADR: mi sembra che il ricorrente indossasse la stessa divisa, ovvero maglietta e pantalone scuro uguali a quella dei due pizzaioli. Della donna non ricordo”.
cognato del ricorrente, ha dichiarato: “ posso confermare che mio Testimone_1 cognato soffre di depressione da stress e che oltre al riposo gli è stata data anche una terapia. Tanto posso dire perché mi è capitato di accompagnarlo a fare terapia, una volta a San Giorgio del Sannio e un'altra volta al C.I.M. al Rione Ferrovia.ADR: confermo che proprio per la patologia che aveva, il medico di mio cognato ha detto ai familiari di non lasciarlo solo per periodi troppo lunghi. Tanto so perché ciò mi è stato riferito sia da mia suocera che da mio cognato stesso.ADR: stare in mezzo alla gente era una terapia prescritta dal medico;
perciò, mio cognato andava con la moglie alla pizzeria 60/70 per stare in compagnia dei soci e degli avventori della pizzeria.ADR: tanto so perché ci andavo anche io e mi capitava di vederlo;
ADR: nel ristorante c'è sicuramente un pizzaiolo e mi sembra di aver visto nei weekend personale di sala femminile. Negli altri giorni non so dire, perché io vado più nel fine settimana.ADR: a volte ho visto una, a volte due donne che lavoravano nel locale, oltre il pizzaiolo. Non sono persone che conosco, non hanno rapporti di parentela con il ricorrente o me. Preciso che la moglie del ricorrente l'ho vista nel locale, ma non con abiti da lavoro.ADR: non mi risulta che mio cognato abbia svolto attività lavorativa presso questo ristorante.ADR: che io ricordi, il ricorrente non indossava abiti da lavoro uguali a quelli indossati dai pizzaioli.ADR: quando ho visto il ricorrente al ristorante era perché capitava ad esempio che si sedesse con me, mia moglie e i nostri amici e consumasse qualcosa. Non prendeva le ordinazioni, ma questa era un'attività svolta dal cameriere. Non ricordo esattamente se si trattasse di un uomo o una donna, a volte uno a volte l'altra”.
, dipendente della da fine marzo 2020 a maggio 2020 ha riferito: Testimone_2 CP_1
“ADR: sono amico del ricorrente e ci frequentiamo abitualmente. Nel periodo in cui è stato licenziato so che il ricorrente aveva una forma depressiva acuta e seguiva una terapia. Io l'ho accompagnato un paio di volte a Benevento al CIM Centro di igiene Mentale vicino alla stazione.ADR: la moglie del ricorrente ha una pizzeria. Io frequento la pizzeria quando posso. Per quanto io sappia il ricorrente non ha mai lavorato nella pizzeria. In mia presenza non ha mai dato un aiuto alla moglie.ADR: io ho accompagnato il in pizzeria perché mi era stato chiesto di stargli accanto. Pt_1 Ma non l'ho mai visto lavorare. Quando andavamo in pizzeria lui stava con me al tavolo e consumavamo come clienti ADR. Nella pizzeria c'era un pizzaiolo e qualche cameriere. Non ricordo chi fossero i camerieri. Ricordo che c'erano un paio di camerieri, ricordo che erano di sesso femminile ma non ricordo bene perché è passato un po' di tempo ADR. Non ho mai visto il indossare abiti da lavoro. Non l'ho Pt_1 mai visto in mia presenza prendere ordinazioni.ADR: la moglie del ricorrente mi riferì che il era sotto terapia farmacologica e mi era stato consigliato di fargli fare Pt_1 vita sociale. Per questo motivo andavamo in pizzeria e lo accompagnavo al CIM. Per noi che lo conoscevamo si vedeva che era depresso in quanto non era come sempre.ADR: ricordo di averlo accompagnato al CIM nel 2022 ma non ricordo quando. Non ricordo se tra il 5 ed il 13 novembre 2022 o il 28 novembre 2022 sono stato nella pizzeria.ADR: il ricorrente è guarito ma non so quando. Non ricordo per quanto tempo io ho aiutato il ricorrente”.
, dipendente della fino al 31.12.2022 ha dichiarato: “.ADR io non mi Tes_3 CP_1 frequentavo con il ricorrente al di fuori del lavoro.ADR: non so se il ricorrente lavorava in pizzeria…io sono stato nella pizzeria della moglie del ricorrente . Io ho visto il in sala ma non lavorava. Era nella sala e girava per la pizzeria. Non ha Pt_1 preso ordinazione magari. L'ho visto portare qualche pizza se mancava una ragazza ma non l'ho mai visto in abiti da lavoro.ADR: il 28 ottobre 2022 ero in pizzeria insieme CP_ a e altri colleghi . Io sono stato più o meno dalle 21 alle 24. Il Parte_2 ricorrente in quell'occasione ci offrì uno spumante. Il non era a tavola con noi Pt_1 ma era presente in pizzeria. Il stava da solo e non faceva nulla. Stava nella sala Pt_1 oppure seduto accanto alla cassa . Non ha preso ordinazioni né andava in cucina.ADR riconosco la mia firma in calce alla dichiarazione del 14.11.2022 che mi viene esibita e ne confermo il contenuto….“quel giorno che ero in pizzeria il ha preso Pt_1 ordinazioni ma non per tutto il tempo. Confermo lil contenuto della dichiarazione del 14.11.2022. In quell'occasione quando mancava la ragazza lui ci ha portato sia da mangiare che da bere “. Ebbene come emerge dalle immagini, in data 5 novembre 2022, il era presente Pt_1 in pizzeria ed indossava una divisa composta da camicia bianca, cravatta e pantalone scuro con grembiule. È evidente dalle foto che il non si trovava con gli amici Pt_1 ma era impegnato in alcune attività (nelle immagini si vede che il ricorrente sparecchiava un tavolo). Tale circostanza è stata confermata dal teste presente in pizzeria. Per_1 In data 13 novembre il non indossava una divisa ma dalle foto emerge che si Pt_1 trovava vicino alla cassa (il teste ha dichiarato che il in determinati Per_1 Pt_1 momenti andava anche alla cassa per rilasciare lo scontrino.). Nonostante l'iniziale reticenza, il collega ha confermato la dichiarazione rilasciata Tes_3 nell'immediatezza al datore di lavoro nella quale aveva riferito di avere visto in data 28.10.2022 il prendere le ordinazioni non per tutto il tempo nonché portare da Pt_1 mangiare e bere al tavolo in assenza della cameriera. Irrilevanti le dichiarazioni dei testi e i quali da un lato hanno Tes_2 Tes_1 dichiarato di non avere mai visto il lavorare ma dall'altro non erano presenti i Pt_1 giorni oggetto della relazione investigativa . Pertanto, dalle dichiarazioni dei due testi non può con certezza escludersi che il nei giorni 5 e 28 ottobre nonché 14 Pt_1 novembre abbia lavorato in pizzeria. Deve, pertanto, concludersi che negli giorni di osservazione, il ricorrente ha svolto attività in pizzeria come cameriere. Per accertare la compatibilità delle attività svolte con le patologie sofferte dal è Pt_1 stato affidato l'incarico al CTU Dott. Persona_2 L'ausiliare ha chiarito che in data 02/09/2022 inizia per il un periodo di Pt_1 malattia per sindrome depressiva con attacchi di panico corredato dal certificato compilato dal dott. . Per_3 La diagnosi della malattia sulla scorta delle documentazioni sanitarie presenti nel fascicolo è “sindrome depressiva con forte componente ansiosa ed attacchi di panico”. Come ben evidenziato nella certificazione del 03/11/2022 il dott. così scrive: Per_3
“il quadro clinico è di tipo reattivo a stress lavorativi. Si consiglia continuare con attività sportive e di socializzazione e con il prosieguo della terapia farmacologica nonché psicoterapica”. Attività sportiva e socializzazione queste le indicazioni riportate sulla certificazione dello specialista, indicazioni che il signor dice di aver Pt_1 attuato: essere impegnato come cameriere in una attività di ristorazione gestita da una Associazione della quale lui stesso era socio era, secondo quanto ha dichiarato, “un modo di socializzare”. Dalla relazione investigativa e dalle dichiarazioni dei testi richiamati nei quesiti appare evidente che il signor ha svolto l'attività di Pt_1 cameriere in maniera continuativa durante i controlli investigativi e che tale attività, considerata secondo innumerevoli studi di settore, sia da considerarsi come fortemente stressante e comunque non certamente da consigliare come attività di socializzazione. Intrattenersi con gli amici nel locale quello sarebbe stato un modo valido di socializzare Un comportamento quello dell'istante inadeguato o meglio messo in atto per superficialità e che non poteva considerarsi compatibile con le condizioni di salute e che potenzialmente ha potuto pregiudicare e ritardarne la guarigione il signor Pt_1 come da documentazione medica agli atti a decorrere dal mese di settembre
[...] 2022 era affetto da “sindrome depressiva con forte componente ansiosa ed attacchi di panico – quadro clinico di tipo reattivo a stress lavorativi”. Tale quadro patologico non è da ritenersi compatibile con le attività svolte dall'istante come evidenziate dalla relazione investigativa e dalle deposizioni testimoniali in quanto potenzialmente in grado di pregiudicare e ritardare la guarigione ed il rientro al lavoro. Ritiene il Tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice. Ebbene anche alla luce della CTU deve ritenersi che le attività svolte dal fossero Pt_1 incompatibili con lo stato di malattia non essendo risultato che il nei giorni di Pt_1 osservazione fosse impegnato in attività di socializzazione. Invero, anche se solo nelle tre occasioni oggetto della relazione investigativa, risulta acclarato che il , Pt_1 sebbene in malattia, si trovava nella pizzeria, non in compagnia di amici e non per socializzare, bensì per aiutare nelle ordinarie attività della pizzeria. Non si spiega come mai addirittura, in data 5 novembre, il indossasse una divisa e fosse impegnato Pt_1 nell'attività della pizzeria svolgendo mansioni di cameriere. Correttamente l'azienda ha contestato l'art.45 avendo il violato gli obblighi di Pt_1 diligenza e correttezza nei confronti del datore di lavoro Invero, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, (cfr. Cass. 17625 del 5.8.2014 )”.
7. Pertanto ritenuto sussistente il fatto contestato sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo giuridico della illiceità del comportamento in quanto disciplinarmente rilevante, occorre esaminare la censura in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata. Il licenziamento disciplinare, come ogni altra sanzione di tal genere, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa dal dipendente (v. Cass., 28.10.2000 n. 14257; Cass., 26.9.2000 n. 12708; Cass., 18.2.2000 n. 1892), trattandosi, in sostanza, della più grave tra tutte le sanzioni irrogabili ed essendo perciò necessario che la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (v. Cass., 4.4.2000 n. 4138; Cass., 2.8.1996 n. 6984) ed essendo, inoltre, necessario che – previa valutazione di ogni aspetto del caso concreto sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico – il licenziamento si configuri tale da far venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il detto giudizio di proporzionalità non va effettuato in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza considerata, non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui è stata posta in essere, ai moventi ed all'intensità dell'elemento intenzionale (in tal senso si è condivisibilmente espressa cfr. Corte di Cassazione. 14.5.1998 n. 4881). Pertanto anche sul piano della proporzionalità della misura espulsiva il provvedimento di recesso appare adeguato alla valenza oggettiva e soggettiva della condotta. Invero non elide la natura disciplinare della condotta la circostanza che l'accertamento abbia riguardato solo 3 episodi. È evidente che l'investigatore si è recato nella pizzeria solo in tre occasioni ed in tutte le occasioni in cui è andato ha trovato il . Tale Pt_1 accertamento è sufficiente per potere ritenere che il abbia violato gli obblighi di Pt_1 correttezza e buonafede nei confronti del datore di lavoro. Difatti ritiene il Tribunale, che tenuto conto di quanto accertato dal CTU e da quanto risulta dai rilievi fotografici nonchè l'oggettiva gravità del comportamento integrano gli estremi della giusta causa di recesso, in quanto costituiscono inadempimento “notevole” degli obblighi assunti che non consentono la ordinaria prosecuzione del rapporto. L'espletamento della predetta attività extra-lavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea, quindi, a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell'adempimento dell'obbligazione, posto che il lavoratore ha svolto attività incompatibili con lo stato di malattia potenzialmente in grado di pregiudicare e ritardare la guarigione ed il rientro al lavoro. La condotta del ricorrente, pertanto, ha posto in dubbio la sua affidabilità circa lo scrupoloso perseguimento degli interessi della società ed inciso irrimediabilmente sulla fiducia che deve permeare i rapporti di lavoro subordinato, inibendo ogni possibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
1) rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€5.131,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge;
3) le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido nella misura di cui al separato decreto. Così deciso in Benevento, 3.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 23.6.2023 ha esposto: Parte_1
-di essere stato assunto dalla in data 1° dicembre con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno ed indeterminato, formalmente con l'incarico di “facchino, addetto allo spostamento merci ed assimilati” come socio lavoratore;
-che nel settembre del 2022 gli era stata diagnosticata una “depressione da stress” con frequenti episodi di attacchi di panico e tachicardia, con conseguente prescrizione di una terapia specifica oltre ad un periodo di riposo;
-che con nota del 17 novembre 2022, la datrice di lavoro ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza dal lavoro per malattia;
-di avere presentato controdeduzioni con nota pec del 19.11.2022 non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa di tipo subordinato;
-che proprio in ragione della tipologia di patologia sofferta il medico curante gli aveva consigliato di non rimanere solo ed isolato, ma di trascorrere più ore possibili in compagnia di altre persone e soprattutto di amici e parenti;
-di avere ricevuto in data 31.11.2022 la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa;
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2497 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Benevento al Viale degli Atlantici n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Roberto D'Andrea e Federica Caturano che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dall'avv.Ennio Loffredo ed elettivamente domiciliata presso la sede sociale della società convenuta sita in Apice alla contrada San Donato snc giusta procura al margine della memoria. CONVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -che lo stato di malattia era compatibile con la presenza in pizzeria;
-di trovarsi nell'attività di ristorazione non per lavorare, ma nella qualità di socio dell'associazione “La Dolce Vita” A.P.S.” che gestisce la “Pizzeria braceria 60/70”,;
-che non è corretta la contestazione del'art.45 del CCNL di riferimento;
-che la sanzione è sproporzionata;
-che è illegittima l'esclusione da socio. Tanto premesso ha chiesto di : “1) accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque la nullità e/o annullabilità, del licenziamento comminato dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. , per la causali Parte_1 descritte in narrativa;
2) per l'effetto, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, L. 223/91 (come modificato dall'art. 1, comma 46, L. 92/12) e dell'art. 18, comma 7 (terzo periodo), L. 300/70, condannare la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , Parte_1 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ulteriori subiti dal ricorrente per l'illegittima esclusione da socio,da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c.;4) condannare la convenuta cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attri-buzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituita la con memoria depositata il 25.9.2023 chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. Disposta CTU medico-legale, la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2.
è stato assunto dalla 1.12.2021 con contratto di lavoro a tempo Parte_1 CP_1 pieno ed indeterminato, con l'incarico di “facchino, addetto allo spostamento merci ed assimilati” (mod C2). Con lettera del 17 novembre 2022, la datrice di lavoro inviava al lavoratore una contestazione disciplinare con la quale è stato contestato che il ricorrente “ mentre era assente dal lavoro per malattia, dal 2 settembre e sino al 27 novembre, è stato visto nei giorni: 28 ottobre, 5 novembre e 13 novembre, a partire dalle 21.00 di sera e fino alle 24.00, prestare attività lavorativa in maniera continuativa, come cameriere provvisto di apposita divisa, presso la pizzeria-braceria “60/70” sita in via Fornillo – Calvi (BN)” . Il respingeva le contestazioni deducendo di non avere mai svolto attività Pt_1 lavorativa di tipo subordinato essendo presente presso la pizzeria solo in quanto socio dell'associazione . Ancora rappresentava che, proprio in ragione della tipologia di patologia sofferta e ben nota all'azienda, il medico curante gli aveva consigliato di non rimanere solo ed isolato, ma di trascorrere più ore possibili in compagnia di altre persone e soprattutto di amici e parenti. La datrice, ritenuto di non dovere accogliere le giustificazioni, intimava il licenziamento per giusta causa con lettera del 31.11.2022. 3. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro ha contestato al proprio dipendente che, mentre era assente per malattia, è stato visto lavorare come cameriere presso una pizzeria-braceria Il ricorrente, di contro, sostiene di non avere mai svolto attività lavorativa nella pizzeria rappresentando , invece, di esser stato presente in braceria affetto da depressione e tenuto conto che il medico curante gli aveva consigliato di trascorrere delle ore in compagnia con gli amici. A sostegno della legittimità del licenziamento la società documenta l'attività del
, durante il periodo di malattia, a mezzo di un report investigativo dal quale si Pt_1 evincerebbe che durante il periodo di malattia il ricorrente, prestava attività lavorativa in maniera continuativa come cameriere 4. In via preliminare, rileva il Tribunale la piena utilizzabilità del rapporto informativo elaborato dall'investigatore su mandato della datrice per verificare la Per_1 condizione di malattia del ricorrente. Sulla legittimità del ricorso al sistema delle investigazioni private soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. 300/1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè con finalità di tutela del patrimonio aziendale – art. 2 – e di vigilanza dell'attività lavorativa – art. 3 –), ma che non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quali, nella specie, investigatori privati) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, così come il controllo da parte della guardie particolari giurate, anche quello degli investigatori privati, non può riguardare, in nessun caso, il mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (essendo l'adempimento dell'attività lavorativa riservato alla vigilanza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e sottratta alla suddetta vigilanza esterna), ma deve limitarsi all'accertamento di eventuali atti illeciti del lavoratore, non riconducibili appunto al mero inadempimento dell'obbligazione (v. Cass. 9167/2003). In presenza quindi dell'avvenuta perpetrazione di illeciti (e con la finalità di verificarne il contenuto) o semplicemente in ragione del sospetto di condotte illecite in corso di esecuzione, il datore di lavoro è legittimato ad avvalersi dell'opera di agenzie investigative (v. Cass. 3590/2011). In conclusione le garanzie degli artt. 2 e 3 citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in un caso speculare a quello in esame, che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. (Cass. 21.09.2016 n.18507;Cass. 26 novembre 2014 n. 25162; Cass. 3 maggio 2001 n. 6236). Ora, la simulazione dello stato di malattia, in quanto idonea, con artifici e raggiri, ad indurre in errore l'ente previdenziale ed il datore di lavoro sulla spettanza di una specifica indennità a tale titolo ed in quanto foriera di ingiusto profitto per il lavoratore e di conseguente danno patrimoniale per l'INPS e per il datore di lavoro, integra senz'altro gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), con la conseguenza che, al fine del suo accertamento, il datore di lavoro è sicuramente legittimato ad avvalersi della collaborazione di investigatori privati. Tanto chiarito in ordine alla piena legittimità della scelta datoriale di avvalersi dell'opera di un'agenzia di investigazione, ai fini dell'accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti, da parte del proprio dipendente, deve procedersi all'esame del documento in cui tale relazione è stata consacrata.
5. In punto di fatto all'esito delle indagini era stata formata una relazione che attestava il costante impegno lavorativo del ricorrente nel locale e senza alcun apparente impedimento o limitazione patologica. Orbene, nel rapporto investigativo, integrato da immagini fotografiche ad esso allegate, emerge che il ricorrente durante la malattia si trovava nella pizzeria. Tanto premesso occorre precisare che le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. (cfr. da ultimo Cass. Sez. lav. 21 settembre 2016 n. 18507 ma anche Cass. 26 novembre 2014 n. 25162 ed ib. 3 maggio 2001 n. 6236). Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, ( tra le altre Cass. sez. lav., 21 aprile 2009, n. 9474 ) poi, l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa. (vedasi ex multis: Cass. 19.09.2017 n. 21667; 3.3.2015 n. 4237; Cass. 19.12.2006, n. 27104; Cass. 6.10.2005, n. 19414; Cass. 6.6.2005, n. 11747; Cass. 3.12.2002, n. 17128). Ancora in tema di compatibilità tra malattia e prestazione lavorativa la Suprema Corte di recente ha affermato, in un caso analogo (Cass. n. 10416 del 27.4.2017) che” lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche, nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che nel periodo della malattia, conseguente ad un trauma contusivo con enterite calcifica al calcagno sinistro, aveva svolto continuativamente attività lavorativa presso una pizzeria). Tale orientamento, tutt'altro che isolato, si pone nel solco di valutazioni consolidate della Corte di legittimità che censurano, confermando la sanzione espulsiva, in situazioni in cui l'assenza per malattia concorre con lo svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente. (in termini analoghi cfr. Cass. 17625 del 5.8.2014 secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, (cfr. conforme n.17128 del 3.12.2002 anche Cass. n. 6399 del 1995, n. 8165 del 1993)”. Infine deve chiarirsi che la giurisprudenza è oramai unanime nel ritenere che lo stato di malattia del dipendente non impedisce, in ogni caso, la possibilità di svolgere attività con esso compatibili, siano esse di carattere lavorativo o ricreativo,qualora le stesse non siano incompatibili o rallentino il processo di guarigione (cit. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9647/2021 del 13.04.2021; in senso conforme Corte di Cassazione, sentenza n. 15982/2016; cfr. Cass. 19.12.2000 n. 15916).
6. Tanto premesso in punto di diritto, al fine di verificare la legittimità della contestazione disciplinare, occorre acclarare lo svolgimento o meno di attività incompatibile con lo stato di malattia da parte del dipendente.
l'investigatore privato , ha confermato la relazione investigativa allegata Per_1 alla produzione di parte resistente e ha riferito: “non ricordo con esattezza la data, ma ricordo che si trovava all'interno di questo ristorante “60/70”, la sera e Pt_1 svolgeva attività di cameriere, portava i piatti in tavola, prendeva le ordinazioni e in determinati momenti andava anche alla cassa per rilasciare lo scontrino.ADR: non ricordo che si sia fermato dopo cena a brindare con i colleghi di lavoro. Mi ricordo i momenti essenziali della serata….ADR: nel ristorante c'erano due pizzaioli, una donna e poi il ricorrente. Sicuramente c'erano quattro persone che lavoravano compreso il ricorrente.ADR: da informazioni assunte nel Paese mi è stato detto che il ristorante era della moglie del ricorrente, ma non ho verificato perché non mi interessava.ADR: io ho fatto le mie rilevazioni sia dall'esterno del locale nel piazzale antistante, sia all'interno, in quanto sono entrato e ho mangiato una pizza.ADR: mi sembra che il ricorrente indossasse la stessa divisa, ovvero maglietta e pantalone scuro uguali a quella dei due pizzaioli. Della donna non ricordo”.
cognato del ricorrente, ha dichiarato: “ posso confermare che mio Testimone_1 cognato soffre di depressione da stress e che oltre al riposo gli è stata data anche una terapia. Tanto posso dire perché mi è capitato di accompagnarlo a fare terapia, una volta a San Giorgio del Sannio e un'altra volta al C.I.M. al Rione Ferrovia.ADR: confermo che proprio per la patologia che aveva, il medico di mio cognato ha detto ai familiari di non lasciarlo solo per periodi troppo lunghi. Tanto so perché ciò mi è stato riferito sia da mia suocera che da mio cognato stesso.ADR: stare in mezzo alla gente era una terapia prescritta dal medico;
perciò, mio cognato andava con la moglie alla pizzeria 60/70 per stare in compagnia dei soci e degli avventori della pizzeria.ADR: tanto so perché ci andavo anche io e mi capitava di vederlo;
ADR: nel ristorante c'è sicuramente un pizzaiolo e mi sembra di aver visto nei weekend personale di sala femminile. Negli altri giorni non so dire, perché io vado più nel fine settimana.ADR: a volte ho visto una, a volte due donne che lavoravano nel locale, oltre il pizzaiolo. Non sono persone che conosco, non hanno rapporti di parentela con il ricorrente o me. Preciso che la moglie del ricorrente l'ho vista nel locale, ma non con abiti da lavoro.ADR: non mi risulta che mio cognato abbia svolto attività lavorativa presso questo ristorante.ADR: che io ricordi, il ricorrente non indossava abiti da lavoro uguali a quelli indossati dai pizzaioli.ADR: quando ho visto il ricorrente al ristorante era perché capitava ad esempio che si sedesse con me, mia moglie e i nostri amici e consumasse qualcosa. Non prendeva le ordinazioni, ma questa era un'attività svolta dal cameriere. Non ricordo esattamente se si trattasse di un uomo o una donna, a volte uno a volte l'altra”.
, dipendente della da fine marzo 2020 a maggio 2020 ha riferito: Testimone_2 CP_1
“ADR: sono amico del ricorrente e ci frequentiamo abitualmente. Nel periodo in cui è stato licenziato so che il ricorrente aveva una forma depressiva acuta e seguiva una terapia. Io l'ho accompagnato un paio di volte a Benevento al CIM Centro di igiene Mentale vicino alla stazione.ADR: la moglie del ricorrente ha una pizzeria. Io frequento la pizzeria quando posso. Per quanto io sappia il ricorrente non ha mai lavorato nella pizzeria. In mia presenza non ha mai dato un aiuto alla moglie.ADR: io ho accompagnato il in pizzeria perché mi era stato chiesto di stargli accanto. Pt_1 Ma non l'ho mai visto lavorare. Quando andavamo in pizzeria lui stava con me al tavolo e consumavamo come clienti ADR. Nella pizzeria c'era un pizzaiolo e qualche cameriere. Non ricordo chi fossero i camerieri. Ricordo che c'erano un paio di camerieri, ricordo che erano di sesso femminile ma non ricordo bene perché è passato un po' di tempo ADR. Non ho mai visto il indossare abiti da lavoro. Non l'ho Pt_1 mai visto in mia presenza prendere ordinazioni.ADR: la moglie del ricorrente mi riferì che il era sotto terapia farmacologica e mi era stato consigliato di fargli fare Pt_1 vita sociale. Per questo motivo andavamo in pizzeria e lo accompagnavo al CIM. Per noi che lo conoscevamo si vedeva che era depresso in quanto non era come sempre.ADR: ricordo di averlo accompagnato al CIM nel 2022 ma non ricordo quando. Non ricordo se tra il 5 ed il 13 novembre 2022 o il 28 novembre 2022 sono stato nella pizzeria.ADR: il ricorrente è guarito ma non so quando. Non ricordo per quanto tempo io ho aiutato il ricorrente”.
, dipendente della fino al 31.12.2022 ha dichiarato: “.ADR io non mi Tes_3 CP_1 frequentavo con il ricorrente al di fuori del lavoro.ADR: non so se il ricorrente lavorava in pizzeria…io sono stato nella pizzeria della moglie del ricorrente . Io ho visto il in sala ma non lavorava. Era nella sala e girava per la pizzeria. Non ha Pt_1 preso ordinazione magari. L'ho visto portare qualche pizza se mancava una ragazza ma non l'ho mai visto in abiti da lavoro.ADR: il 28 ottobre 2022 ero in pizzeria insieme CP_ a e altri colleghi . Io sono stato più o meno dalle 21 alle 24. Il Parte_2 ricorrente in quell'occasione ci offrì uno spumante. Il non era a tavola con noi Pt_1 ma era presente in pizzeria. Il stava da solo e non faceva nulla. Stava nella sala Pt_1 oppure seduto accanto alla cassa . Non ha preso ordinazioni né andava in cucina.ADR riconosco la mia firma in calce alla dichiarazione del 14.11.2022 che mi viene esibita e ne confermo il contenuto….“quel giorno che ero in pizzeria il ha preso Pt_1 ordinazioni ma non per tutto il tempo. Confermo lil contenuto della dichiarazione del 14.11.2022. In quell'occasione quando mancava la ragazza lui ci ha portato sia da mangiare che da bere “. Ebbene come emerge dalle immagini, in data 5 novembre 2022, il era presente Pt_1 in pizzeria ed indossava una divisa composta da camicia bianca, cravatta e pantalone scuro con grembiule. È evidente dalle foto che il non si trovava con gli amici Pt_1 ma era impegnato in alcune attività (nelle immagini si vede che il ricorrente sparecchiava un tavolo). Tale circostanza è stata confermata dal teste presente in pizzeria. Per_1 In data 13 novembre il non indossava una divisa ma dalle foto emerge che si Pt_1 trovava vicino alla cassa (il teste ha dichiarato che il in determinati Per_1 Pt_1 momenti andava anche alla cassa per rilasciare lo scontrino.). Nonostante l'iniziale reticenza, il collega ha confermato la dichiarazione rilasciata Tes_3 nell'immediatezza al datore di lavoro nella quale aveva riferito di avere visto in data 28.10.2022 il prendere le ordinazioni non per tutto il tempo nonché portare da Pt_1 mangiare e bere al tavolo in assenza della cameriera. Irrilevanti le dichiarazioni dei testi e i quali da un lato hanno Tes_2 Tes_1 dichiarato di non avere mai visto il lavorare ma dall'altro non erano presenti i Pt_1 giorni oggetto della relazione investigativa . Pertanto, dalle dichiarazioni dei due testi non può con certezza escludersi che il nei giorni 5 e 28 ottobre nonché 14 Pt_1 novembre abbia lavorato in pizzeria. Deve, pertanto, concludersi che negli giorni di osservazione, il ricorrente ha svolto attività in pizzeria come cameriere. Per accertare la compatibilità delle attività svolte con le patologie sofferte dal è Pt_1 stato affidato l'incarico al CTU Dott. Persona_2 L'ausiliare ha chiarito che in data 02/09/2022 inizia per il un periodo di Pt_1 malattia per sindrome depressiva con attacchi di panico corredato dal certificato compilato dal dott. . Per_3 La diagnosi della malattia sulla scorta delle documentazioni sanitarie presenti nel fascicolo è “sindrome depressiva con forte componente ansiosa ed attacchi di panico”. Come ben evidenziato nella certificazione del 03/11/2022 il dott. così scrive: Per_3
“il quadro clinico è di tipo reattivo a stress lavorativi. Si consiglia continuare con attività sportive e di socializzazione e con il prosieguo della terapia farmacologica nonché psicoterapica”. Attività sportiva e socializzazione queste le indicazioni riportate sulla certificazione dello specialista, indicazioni che il signor dice di aver Pt_1 attuato: essere impegnato come cameriere in una attività di ristorazione gestita da una Associazione della quale lui stesso era socio era, secondo quanto ha dichiarato, “un modo di socializzare”. Dalla relazione investigativa e dalle dichiarazioni dei testi richiamati nei quesiti appare evidente che il signor ha svolto l'attività di Pt_1 cameriere in maniera continuativa durante i controlli investigativi e che tale attività, considerata secondo innumerevoli studi di settore, sia da considerarsi come fortemente stressante e comunque non certamente da consigliare come attività di socializzazione. Intrattenersi con gli amici nel locale quello sarebbe stato un modo valido di socializzare Un comportamento quello dell'istante inadeguato o meglio messo in atto per superficialità e che non poteva considerarsi compatibile con le condizioni di salute e che potenzialmente ha potuto pregiudicare e ritardarne la guarigione il signor Pt_1 come da documentazione medica agli atti a decorrere dal mese di settembre
[...] 2022 era affetto da “sindrome depressiva con forte componente ansiosa ed attacchi di panico – quadro clinico di tipo reattivo a stress lavorativi”. Tale quadro patologico non è da ritenersi compatibile con le attività svolte dall'istante come evidenziate dalla relazione investigativa e dalle deposizioni testimoniali in quanto potenzialmente in grado di pregiudicare e ritardare la guarigione ed il rientro al lavoro. Ritiene il Tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice. Ebbene anche alla luce della CTU deve ritenersi che le attività svolte dal fossero Pt_1 incompatibili con lo stato di malattia non essendo risultato che il nei giorni di Pt_1 osservazione fosse impegnato in attività di socializzazione. Invero, anche se solo nelle tre occasioni oggetto della relazione investigativa, risulta acclarato che il , Pt_1 sebbene in malattia, si trovava nella pizzeria, non in compagnia di amici e non per socializzare, bensì per aiutare nelle ordinarie attività della pizzeria. Non si spiega come mai addirittura, in data 5 novembre, il indossasse una divisa e fosse impegnato Pt_1 nell'attività della pizzeria svolgendo mansioni di cameriere. Correttamente l'azienda ha contestato l'art.45 avendo il violato gli obblighi di Pt_1 diligenza e correttezza nei confronti del datore di lavoro Invero, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, (cfr. Cass. 17625 del 5.8.2014 )”.
7. Pertanto ritenuto sussistente il fatto contestato sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo giuridico della illiceità del comportamento in quanto disciplinarmente rilevante, occorre esaminare la censura in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata. Il licenziamento disciplinare, come ogni altra sanzione di tal genere, deve rappresentare una conseguenza proporzionata alla violazione commessa dal dipendente (v. Cass., 28.10.2000 n. 14257; Cass., 26.9.2000 n. 12708; Cass., 18.2.2000 n. 1892), trattandosi, in sostanza, della più grave tra tutte le sanzioni irrogabili ed essendo perciò necessario che la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (v. Cass., 4.4.2000 n. 4138; Cass., 2.8.1996 n. 6984) ed essendo, inoltre, necessario che – previa valutazione di ogni aspetto del caso concreto sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico – il licenziamento si configuri tale da far venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. Il detto giudizio di proporzionalità non va effettuato in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza considerata, non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui è stata posta in essere, ai moventi ed all'intensità dell'elemento intenzionale (in tal senso si è condivisibilmente espressa cfr. Corte di Cassazione. 14.5.1998 n. 4881). Pertanto anche sul piano della proporzionalità della misura espulsiva il provvedimento di recesso appare adeguato alla valenza oggettiva e soggettiva della condotta. Invero non elide la natura disciplinare della condotta la circostanza che l'accertamento abbia riguardato solo 3 episodi. È evidente che l'investigatore si è recato nella pizzeria solo in tre occasioni ed in tutte le occasioni in cui è andato ha trovato il . Tale Pt_1 accertamento è sufficiente per potere ritenere che il abbia violato gli obblighi di Pt_1 correttezza e buonafede nei confronti del datore di lavoro. Difatti ritiene il Tribunale, che tenuto conto di quanto accertato dal CTU e da quanto risulta dai rilievi fotografici nonchè l'oggettiva gravità del comportamento integrano gli estremi della giusta causa di recesso, in quanto costituiscono inadempimento “notevole” degli obblighi assunti che non consentono la ordinaria prosecuzione del rapporto. L'espletamento della predetta attività extra-lavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea, quindi, a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell'adempimento dell'obbligazione, posto che il lavoratore ha svolto attività incompatibili con lo stato di malattia potenzialmente in grado di pregiudicare e ritardare la guarigione ed il rientro al lavoro. La condotta del ricorrente, pertanto, ha posto in dubbio la sua affidabilità circa lo scrupoloso perseguimento degli interessi della società ed inciso irrimediabilmente sulla fiducia che deve permeare i rapporti di lavoro subordinato, inibendo ogni possibilità di prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
1) rigetta il ricorso
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€5.131,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge;
3) le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido nella misura di cui al separato decreto. Così deciso in Benevento, 3.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato il 23.6.2023 ha esposto: Parte_1
-di essere stato assunto dalla in data 1° dicembre con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno ed indeterminato, formalmente con l'incarico di “facchino, addetto allo spostamento merci ed assimilati” come socio lavoratore;
-che nel settembre del 2022 gli era stata diagnosticata una “depressione da stress” con frequenti episodi di attacchi di panico e tachicardia, con conseguente prescrizione di una terapia specifica oltre ad un periodo di riposo;
-che con nota del 17 novembre 2022, la datrice di lavoro ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza dal lavoro per malattia;
-di avere presentato controdeduzioni con nota pec del 19.11.2022 non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa di tipo subordinato;
-che proprio in ragione della tipologia di patologia sofferta il medico curante gli aveva consigliato di non rimanere solo ed isolato, ma di trascorrere più ore possibili in compagnia di altre persone e soprattutto di amici e parenti;
-di avere ricevuto in data 31.11.2022 la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa;