TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1740/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli naturali”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Viceconte;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.9.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) ha intrattenuto una relazione more uxorio con la signora
[...]
per circa 15 anni;
b) dalla loro unione erano nati due figli ( Controparte_1 Persona_1
il 10.7.2012 e il 16.9.2015), regolarmente riconosciuti da ambo i
[...] Persona_2
genitori; c) la residenza familiare era stata stabilità presso un'unità immobiliare di proprietà del
, sita in Laino Castello al Corso Europa n. 82/3F; d) la convivenza era sempre stata Pt_1
caratterizzata da concordia, condivisione, dedizione ai figli e sostegno reciproco, almeno fino all'aprile del 2024, allorquando la ha incominciato ad intraprendere dei viaggi verso la CP_1 Romania (a suo dire per prendersi cura della madre gravemente ammalata), salvo poi allontanarsi nuovamente dalla casa familiare nel luglio 2024 e non fare più ritorno in Italia, se non per circa 2/3 giorni agli inizi di dicembre 2024 al fine di portare via alcuni suoi effetti personali e senza nemmeno alloggiare presso la casa familiare (vedasi dichiarazione del ricorrente, rese all'udienza dell'11.4.2025); e) il ricorrente svolge attività di lavoro autonomo come meccanico riparatore di auto e soccorso stradale, percependo un reddito netto annuo di circa € 12.000,00, mentre la resistente sarebbe percettrice di contributi vari per complessivi € 4.000,00 circa;
f) i figli risultano ben inseriti nel contesto ambientale e scolastico dove vivono, amorevolmente accuditi e seguiti dal padre, anche con l'ausilio della nonna paterna e di altri stretti congiunti.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'affido condiviso dei predetti minori, con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre, con obbligo - a carico di quest'ultima - di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'assegno mensile di €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, la resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025 si procedeva all'ascolto del ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione, si dava corso alla discussione orale all'esito della quale il
Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Muovendo dalla domanda con cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione del regime dell'affido condiviso per i figli minori e (entrambi nati dalla Persona_1 Persona_2
ormai cessata relazione more uxorio intercorsa con la resistente), ritiene questo Tribunale che - non essendo emerse serie controindicazioni a tale forma di affido ovvero elementi tali da far ritenere che tale opzione possa produrre effetti pregiudizievoli a danno dei minori - si debba disporre in conformità a quanto richiesto dall'istante, sulla base dei principi codificati dai novellati artt. 337 ter e ss. c.c.
Ed infatti, pur a fronte del fatto che la resistente, già da alcuni mesi, si è stabilmente trasferita in
Romania (come plasticamente dimostrato che lì si è regolarmente perfezionato l'iter notificatorio del ricorso introduttivo del presente giudizio), cionondimeno costituisce circostanza pacifica, giacché ammessa dallo stesso ricorrente, che la ha continuato a conservare contatti CP_1
telefonici quotidiani con i propri figli, anche a mezzo videochiamate.
Come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte, “l'affidamento condiviso del minore costituisce la regola, anche nel caso di rilevante distanza geografica tra la residenza del figlio e quella del genitore non collocatario, alla quale è possibile derogare, in favore dell'affidamento esclusivo, soltanto nel caso in cui si ravvisi un pregiudizio per l'interesse del minore, ovvero, in presenza di circostanze talmente gravi da compromettere il benessere e lo sviluppo psicofisico del figlio, alla luce di una manifesta carenza e comprovata inidoneità genitoriale”; ed ancora, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n. 6535).
Detto altrimenti, le risultanze che legittimano il giudice a derogare al regime preferenziale dell'affido condiviso e ad optare per un modello di affidamento differente (quale, appunto, quello
“esclusivo” o “superesclusivo”) non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ., 29 marzo 2012, n. 5108).
Di siffatta carenza o inidoneità educativa da parte dei genitori odierne parti in causa non è emersa prova nel presente procedimento.
Avendo, poi, la prole continuato a vivere con il padre presso l'originaria casa familiare sita in Laino
Castello al Corso Europa n. 82/3F, di proprietà del - profilo, quest'ultimo, che rende Pt_1 evidentemente ultroneo ogni provvedimento in ordine all'assegnazione della casa - va disposto il collocamento dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Persona_2
presso il padre, con cui continueranno a vivere e coabitare presso la predetta abitazione.
Sotto tale profilo va, poi, osservato come, a parere di questo Collegio, manifestamente superfluo appaia l'ascolto del minore (di anni 12) - ed ancor più del minore infradodicenne Persona_1
(di anni 9), per il quale non è in alcun modo emersa l'esistenza di elementi che Persona_2
ne lascino ragionevolmente presumere il raggiungimento della capacità di discernimento - alla luce del documentato stabile trasferimento della madre in Romania e della mancata emersione del benché minimo elemento che deponga in senso contrario al collocamento degli stessi presso il genitore odierno istante.
Data la notevole distanza che separa i figli (residenti in [...]) dalla madre (residente in
Romania), pare opportuno disporre che i contatti tra i primi e la resistente avvengano tramite comunicazioni telefoniche e/o videochiamate quotidiane, da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00, salvo preventivo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle prioritarie esigenze ed impegni dei minori.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, dispone che la resistente - in ipotesi di ritorno, anche temporaneo, in Italia - faccia visita ai figli secondo gli accordi da assumere con il ricorrente, tenendo conto delle prioritarie esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché della volontà dei minori.
2. Quanto, poi, al profilo concernente il contributo al mantenimento del figli minori da parte della madre, va premesso che - ai sensi dell'art. 316 bis c.c. - “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo…”, mentre l'art. 337 ter, comma 4 c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (…)”.
L'art. 337 septies, comma 1 c.c. per i figli maggiorenni prevede poi che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. - che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale - il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Ed infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. D'altra parte, in termini generali, va osservato che la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c. non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Ciò premesso - sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti, e tenuto conto della circostanza che parte ricorrente ha dichiarato di riscuotere integralmente l'assegno unico spettante per legge - ritiene questo Tribunale che l'odierna resistente, trentaseienne, debba versare la complessiva somma mensile di € 300,00 in favore di , quale contributo al Parte_1
mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il cinque di ogni mese e salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e di concorrere per metà ad ogni eventuale spesa straordinaria riguardante la prole (previo accordo con il ricorrente e con successiva rendicontazione), non potendo i genitori in alcun modo sottrarsi, anche a prescindere dalla loro capacità reddituale, alla corresponsione di un assegno di mantenimento che sovvenga almeno alle fondamentali esigenze di vita dei figli, essendo loro onere attivarsi al massimo delle proprie possibilità onde reperire le risorse necessarie al sostentamento della prole.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione della natura del presente giudizio si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1740/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della resistente.
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1 Per_2
che continueranno a vivere con il padre presso la casa familiare, con facoltà della madre di
[...]
mantenere contatti con la prole e fare visita agli stessi secondo le modalità illustrate al punto 1 di parte motiva.
3) Fissa nell'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
l'assegno dovuto da a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli minori e da versarsi entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Persona_2
mese in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo con la resistente e con successiva rendicontazione.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
5) Dispone che, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1740/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli naturali”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Viceconte;
- ricorrente -
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.9.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) ha intrattenuto una relazione more uxorio con la signora
[...]
per circa 15 anni;
b) dalla loro unione erano nati due figli ( Controparte_1 Persona_1
il 10.7.2012 e il 16.9.2015), regolarmente riconosciuti da ambo i
[...] Persona_2
genitori; c) la residenza familiare era stata stabilità presso un'unità immobiliare di proprietà del
, sita in Laino Castello al Corso Europa n. 82/3F; d) la convivenza era sempre stata Pt_1
caratterizzata da concordia, condivisione, dedizione ai figli e sostegno reciproco, almeno fino all'aprile del 2024, allorquando la ha incominciato ad intraprendere dei viaggi verso la CP_1 Romania (a suo dire per prendersi cura della madre gravemente ammalata), salvo poi allontanarsi nuovamente dalla casa familiare nel luglio 2024 e non fare più ritorno in Italia, se non per circa 2/3 giorni agli inizi di dicembre 2024 al fine di portare via alcuni suoi effetti personali e senza nemmeno alloggiare presso la casa familiare (vedasi dichiarazione del ricorrente, rese all'udienza dell'11.4.2025); e) il ricorrente svolge attività di lavoro autonomo come meccanico riparatore di auto e soccorso stradale, percependo un reddito netto annuo di circa € 12.000,00, mentre la resistente sarebbe percettrice di contributi vari per complessivi € 4.000,00 circa;
f) i figli risultano ben inseriti nel contesto ambientale e scolastico dove vivono, amorevolmente accuditi e seguiti dal padre, anche con l'ausilio della nonna paterna e di altri stretti congiunti.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'affido condiviso dei predetti minori, con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita della madre, con obbligo - a carico di quest'ultima - di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'assegno mensile di €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, la resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025 si procedeva all'ascolto del ricorrente;
ritenuta la causa matura per la decisione, si dava corso alla discussione orale all'esito della quale il
Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Muovendo dalla domanda con cui parte ricorrente ha invocato l'applicazione del regime dell'affido condiviso per i figli minori e (entrambi nati dalla Persona_1 Persona_2
ormai cessata relazione more uxorio intercorsa con la resistente), ritiene questo Tribunale che - non essendo emerse serie controindicazioni a tale forma di affido ovvero elementi tali da far ritenere che tale opzione possa produrre effetti pregiudizievoli a danno dei minori - si debba disporre in conformità a quanto richiesto dall'istante, sulla base dei principi codificati dai novellati artt. 337 ter e ss. c.c.
Ed infatti, pur a fronte del fatto che la resistente, già da alcuni mesi, si è stabilmente trasferita in
Romania (come plasticamente dimostrato che lì si è regolarmente perfezionato l'iter notificatorio del ricorso introduttivo del presente giudizio), cionondimeno costituisce circostanza pacifica, giacché ammessa dallo stesso ricorrente, che la ha continuato a conservare contatti CP_1
telefonici quotidiani con i propri figli, anche a mezzo videochiamate.
Come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte, “l'affidamento condiviso del minore costituisce la regola, anche nel caso di rilevante distanza geografica tra la residenza del figlio e quella del genitore non collocatario, alla quale è possibile derogare, in favore dell'affidamento esclusivo, soltanto nel caso in cui si ravvisi un pregiudizio per l'interesse del minore, ovvero, in presenza di circostanze talmente gravi da compromettere il benessere e lo sviluppo psicofisico del figlio, alla luce di una manifesta carenza e comprovata inidoneità genitoriale”; ed ancora, “l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n. 6535).
Detto altrimenti, le risultanze che legittimano il giudice a derogare al regime preferenziale dell'affido condiviso e ad optare per un modello di affidamento differente (quale, appunto, quello
“esclusivo” o “superesclusivo”) non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ., 29 marzo 2012, n. 5108).
Di siffatta carenza o inidoneità educativa da parte dei genitori odierne parti in causa non è emersa prova nel presente procedimento.
Avendo, poi, la prole continuato a vivere con il padre presso l'originaria casa familiare sita in Laino
Castello al Corso Europa n. 82/3F, di proprietà del - profilo, quest'ultimo, che rende Pt_1 evidentemente ultroneo ogni provvedimento in ordine all'assegnazione della casa - va disposto il collocamento dei minori (nato il [...]) e (nato il [...]) Persona_1 Persona_2
presso il padre, con cui continueranno a vivere e coabitare presso la predetta abitazione.
Sotto tale profilo va, poi, osservato come, a parere di questo Collegio, manifestamente superfluo appaia l'ascolto del minore (di anni 12) - ed ancor più del minore infradodicenne Persona_1
(di anni 9), per il quale non è in alcun modo emersa l'esistenza di elementi che Persona_2
ne lascino ragionevolmente presumere il raggiungimento della capacità di discernimento - alla luce del documentato stabile trasferimento della madre in Romania e della mancata emersione del benché minimo elemento che deponga in senso contrario al collocamento degli stessi presso il genitore odierno istante.
Data la notevole distanza che separa i figli (residenti in [...]) dalla madre (residente in
Romania), pare opportuno disporre che i contatti tra i primi e la resistente avvengano tramite comunicazioni telefoniche e/o videochiamate quotidiane, da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00, salvo preventivo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle prioritarie esigenze ed impegni dei minori.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, dispone che la resistente - in ipotesi di ritorno, anche temporaneo, in Italia - faccia visita ai figli secondo gli accordi da assumere con il ricorrente, tenendo conto delle prioritarie esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché della volontà dei minori.
2. Quanto, poi, al profilo concernente il contributo al mantenimento del figli minori da parte della madre, va premesso che - ai sensi dell'art. 316 bis c.c. - “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo…”, mentre l'art. 337 ter, comma 4 c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (…)”.
L'art. 337 septies, comma 1 c.c. per i figli maggiorenni prevede poi che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. - che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale - il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Ed infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. D'altra parte, in termini generali, va osservato che la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c. non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Ciò premesso - sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti, e tenuto conto della circostanza che parte ricorrente ha dichiarato di riscuotere integralmente l'assegno unico spettante per legge - ritiene questo Tribunale che l'odierna resistente, trentaseienne, debba versare la complessiva somma mensile di € 300,00 in favore di , quale contributo al Parte_1
mantenimento della prole (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il cinque di ogni mese e salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e di concorrere per metà ad ogni eventuale spesa straordinaria riguardante la prole (previo accordo con il ricorrente e con successiva rendicontazione), non potendo i genitori in alcun modo sottrarsi, anche a prescindere dalla loro capacità reddituale, alla corresponsione di un assegno di mantenimento che sovvenga almeno alle fondamentali esigenze di vita dei figli, essendo loro onere attivarsi al massimo delle proprie possibilità onde reperire le risorse necessarie al sostentamento della prole.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite, in ragione della natura del presente giudizio si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1740/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della resistente.
2) Dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_1 Per_2
che continueranno a vivere con il padre presso la casa familiare, con facoltà della madre di
[...]
mantenere contatti con la prole e fare visita agli stessi secondo le modalità illustrate al punto 1 di parte motiva.
3) Fissa nell'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
l'assegno dovuto da a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1
figli minori e da versarsi entro il giorno 5 di ogni Persona_1 Persona_2
mese in favore del ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, previo accordo con la resistente e con successiva rendicontazione.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
5) Dispone che, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola