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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/09/2024, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Gop avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 800887/2013 ed avente ad oggetto: proprietà.
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), residente a [...] alla Frazione S. Croce, Via
Vittorio Emanuele n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Verrillo, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in ES AU (CE) al viale Trieste n. 26 è elettivamente domiciliata.
ATTRICE
E
Controparte 1 (C.F.: C.F. 2 Controparte_2 (C.F.: C.F. 3 [...]
C.F.: C.F. 4 PA 3 C.F. 5 ) e (C.F.: PA 2
), tutti residenti in [...] PA 4
Ferrigno n. 17, rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Parente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in Marano di Napoli (NA) alla via S.
Squillace n. 4 sono elettivamente domiciliati, nonché dall'avv. Andrea Crispino, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi,
chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello "svolgimento del processo", salvo richiamarlo ove necessario ai fini di una migliore comprensione della decisione.
Con atto di citazione ritualmente rinnovato ex art. 164 co.1 c.p.c. e notificato il 13.12.2013, la sig.ra
PA 1 , premesso di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione sito in zona
,
agricola nel tenimento del Comune di ES AU (CE), alla Frazione Cascano, Via per Cascano, riportato in catasto fabbricati al foglio 117, p.lla 5019, sub. 1, z.c. 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, oggetto di recente ristrutturazione;
di essere l'immobile di sua proprietà confinante con un rudere di fabbricato ad uso deposito-stalla, riportato in catasto urbano al foglio 117, p.lla 5018, sub. 1 con
[... consistenza mq. 22, di proprietà dei sig.ri Parte 2 Controparte 1 ' Controparte_2 '
; di essere ricorsa al Tribunale per l'emanazione di PA 5 e PA_4
provvedimenti di urgenza atti a evitare un grave danno alla sua proprietà derivante dalla situazione di situazione di pericolo e crollo del rudere-stalla; di aver il Tribunale con ordinanza del 28/5/13 accolto la richiesta ed ordinato l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del rudere-stalla secondo le modalità indicate dal CTU nominato;
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
Co PA_2 Controparte_2 e [...] i sigg. PA 4 Controparte_1 dichiari il Tribunale adito che sussiste PA 5, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
la violazione dell'art. 810 cc. e confermi il provvedimento emesso nella fase cautelare;
- condanni il
Tribunale di S. Maria C.V., Sezione distaccata di IN, i convenuti al risarcimento dei danni causati
[...] e quindi al pagamento della somma complessiva di € 7.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o ritenuta equa dal Giudicante;
- in via istruttoria,
ammetta il Tribunale adito consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta determinazione e quantificazione dei danni subiti dall'attrice; - ponga il Giudice adito le spese e i compensi professionali per l'attività
giudiziale ex D.M. 2/7/2012, n. 140, oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a carico dei soccombenti, con attribuzione al procuratore anticipatario".
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta con domanda
[... riconvenzionale,si costituivano i sig.ri Controparte_1
, PA_4 PA_2 Parte_5 , chiedendo innanzitutto in via principale il rigetto della domanda CP 2 e attorea, di cui paventavano l'infondatezza in fatto e in diritto. I convenuti, premettendo che l'attrice "è stata essa stessa a determinare fatti ed eventi che,
sicuramente compromettendo una situazione di vetustà oggettivamente e notoriamente interessante entrambi gli immobili avrebbero, invece, dovuto imporre la necessità per la stessa,
ovvero per i suoi aventi causa, di adottare ogni misura utile a prevenire e ad evitare di danneggiare le proprietà limitrofe...", chiedevano in via principale all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare
"le cause effettive del crollo della parete nord del terraneo di proprietà dei convenuti, nonché
l'assenza di ogni causa di infiltrazione o fenomeno di umidità proveniente dal muro divisorio di confine tra le due proprietà" e di condannare parte attrice "al risarcimento dei danni per il ripristino del tetto e della parete nord del terraneo danneggiato".
Contestualmente, i comparenti spiegavano domanda riconvenzionale finalizzata ad “- accertare e dichiarare la comproprietà dei convenuti Controparte_1 Parte 2 PA 4
Controparte_2 della corte comune e, in particolare, dell'aia che si trova sul e PA 5
,
fondo "Bosco della Croce", nonché del largo di are 1,18 che si trova accanto il terraneo in loro
PA 1 (già di [...] proprietà esclusiva e di fianco la casa colonica in proprietà di
CP_3 ), il tutto secondo la consistenza ad essi pervenuta e come avente accesso pedonale e carrabile e con mezzi di ogni tipo, dallo stradone interpoderale esistente alla Frazione Cascano,
sviluppantesi dalla strada provinciale Via per Cascano, e attraverso il fondo in proprietà di [...] Parte 1 (già di Controparte_3 ); - accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, e con ogni mezzo, degli stessi convenuti CP_1 Pt 4 e CP 2 attraverso il fondo di Parte 1 (e già di Controparte_3 ) avente accesso dallo stradone interpoderale esistente alla Frazione Cascano, sviluppantesi dalla strada provinciale Via per Cascano, e antistante l'accesso del terraneo in questione e per il comodo accesso allo stesso;
-ordinare alla Sig.ra [...] Parte 1 il ripristino dello stato dei luoghi alterato e, per l'effetto, l'immediata consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso alla corte comune, allo slargo di are 1,18 che si trova accanto il terraneo in loro proprietà esclusiva e di fianco la casa colonica in proprietà di [...]
[... Parte 1 (già di Controparte_3 ), e agli immobili in proprietà dei predetti CP_1 Pt 4 e
CP 2. Chiedevano altresì, condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni per il ripristino del tetto e della parete nord del terraneo danneggiato, da imputarsi alle opere di ristrutturazione e di riconsolidamento all'immobile di proprietà della sig.ra PA 1 . In subordine, chiedevano accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio pedonale, carrabile e con ogni mezzo attraverso il fondo di PA 1 e per l'effetto il ripristino dello stato dei luoghi alterato e l'immediata consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso alla corte comune. All'udienza del 28.10.2015 il Giudice acquisiva il fascicolo del procedimento cautelare R.G. 823/2011,
e all'udienza del 04.06.2016, concedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., come richiesti dalle parti,
per il deposito di note istruttorie.
Espletata l'istruttoria e prova per testi, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta in parte qua, per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della richiesta di parte attrice è l'accertamento della violazione dell'art. 810 c.c. con conferma del provvedimento emesso nella fase cautelare, nonché il conseguente risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua piovana arrecati al suo fabbricato dall'adiacente rudere di proprietà
dei comparenti.
Quanto al primo profilo della domanda di parte attrice, va precisato che “Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è
richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, cod. civ., è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo
-...-
sufficiente, valida ed efficace quella iniziale;
in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare (infrannualità dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere" (Cass. n. 12511/2011; conf. Cass. n.
22589/2020.
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha fornito prova di essere proprietaria dell'immobile a tutela del quale era stata proposta l'azione di danno temuto, come da documentazione versata in atti, e dunque della legittimità dell'azione intrapresa a tutela di detta proprietà, tutela accordata nella fase cautelare ove veniva ordinato ai resistenti di mettere in sicurezza l'adiacente immobile di loro proprietà entro il termine di mesi due dalla comunicazione dell'ordinanza resa.
Invero, è stato accertato che nelle more del presente giudizio, i convenuti hanno già provveduto a dare attuazione all'ordinanza cautelare ed eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile, sia pure non ottemperandovi tempestivamente, posto che è stato provato che detti lavori di messa in sicurezza venivano ultimati soltanto nel 2015, come confermato dai testi escussi. Per quanto infatti risultino prodotti in atti la tempestiva Denuncia di Inizio Attività presentata al
Comune di ES AU in data 17.07.2013, la successiva integrazione del 24.07.2013, nonché la di Comunicazione di Inizio Lavori del 02.08.2013 inoltrata in data 09.08.2013 per l'esecuzione delle opere provvisionali disposte dal Tribunale in via di urgenza, le stesse sono state eseguite solo alla fine del 2015, ovvero in pendenza del presente giudizio, come da ulteriore documentazione versata in atti dagli stessi convenuti, quali le comunicazioni di inizio (30.11.2015) e di fine lavori
(27.01.2016). Anche i testi escussi hanno confermato che le opere di consolidamento e messa in sicurezza venivano realizzate solo a decorrere dal 2015. Nello specifico il teste Testimone 1
,
riferiva che i lavori erano iniziati il 02.12.2015, circostanza confermata dall'altro teste Tes_2
[...] tecnico di parte ricorrente, il quale riferiva che vi erano state sollecitazioni poiché dopo l'ordinanza i lavori tardavano ad iniziare e che erano stati poi effettuati a fine 2015; circostanza non smentita dal teste di parte resistente Testimone 3 , il quale si limitava a precisare che nel 2013
,
erano stati apposti i teloni, ma non rammentava quando poi erano stati effettuati i lavori, ricordando solo che ciò avveniva solo dopo l'ottenimento della licenza.
Per quanto i lavori disposti con l'ordinanza siano stati tardivamente realizzati, non è stato tuttavia provato che gli stessi non siano stati effettuati secondo le indicazioni del CTU ing. Per_1 nominato nella fase cautelare.
Sul punto le deposizioni sono apparse generiche e contrastanti, atteso che il teste di parte ricorrente Testimone 1 si limitava a riferire che i lavori erano stati eseguiti senza rispettare le prescrizioni
,
previste dalla ctu, mentre il teste IM 3 , pur non potendo riferire se le riparazioni fossero state eseguite secondo la ctu, precisava che in ogni caso i lavori erano stati effettuati così come autorizzati dal CP_4
L'ordinanza va dunque confermata in parte de qua in ordine alla violazione di cui all'art. 810 c.c.,
essendo stata provata la denunziata lesione del diritto di parte istante, di cui veniva richiesta la tutela in fase cautelare. Va da sé, che essendo stata fornita la prova della realizzazione delle opere di messa in scurezza dell'immobile di parte convenuta, alcun provvedimento teso all'eliminazione della fonte di pericolo ed alle cause dell'accertato danno potrà essere emesso.
Di contro, sussiste pieno diritto di parte istante al risarcimento del danno come accertato in sede di ctu nella fase cautelare.
Segnatamente, l'istante agisce per una somma complessiva di euro 7.000,00, che include in primo luogo il costo dei lavori indispensabili per rendere nuovamente agibili i locali di sua proprietà, pari ad € 1.502,80, come da relazione tecnica a firma del Dott. Ing. IM 2 A tale somma,
viene aggiunto l'importo derivante dal mancato utilizzo per tre anni consecutivi dell'immobile de quo a dire dell'istante, da sempre abitato dai suoi genitori -quantificato in € 150,00 mensili,- corrispondente al canone di locazione per un immobile ubicato nella stessa zona e con le stesse caratteristiche, per un ammontare complessivo di € 5.400,00.
La pretesa risarcitoria si articola, dunque, in entrambe le componenti patrimoniale e non patrimoniale, come ammesso espressamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danni da infiltrazioni.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "quando un immobile subisce dei danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua, è possibile domandare in pagamento due componenti del danno subito: quella patrimoniale e quella non patrimoniale. La limitazione del diritto di proprietà di un immobile è infatti suscettibile di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la mancata utilizzabilità dell'immobile ha compresso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione" (SSUU. 2611/2017; Cass. 33439/2019).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda attorea, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno di natura patrimoniale, sia meritevole di accoglimento, avendo parte attrice esaustivamente assolto l'onus probandi che, in materia di danni derivanti da infiltrazioni d'acqua,
segue le coordinate di cui all'art. 2051 c.c.
La predetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati e quindi, il proprietario dell'immobile dal quale l'infiltrazione promana - individua un
-
criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, "sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima" (SSUU n. 20943/2022).
Ebbene, dal comparto istruttorio prodotto in giudizio non solo risulta provata l'esistenza del pregiudizio materiale all'immobile di proprietà della sig.ra Pt 1, ma risulta altresì confortato il nesso eziologico tra il ristagno di acqua piovana, dovuto allo stato di fatiscenza del terraneo dei convenuti, privo di copertura, e l'umidità dannosamente assorbita dalle pareti del fabbricato dell'attrice.
Persona 2 espletata nel Sul punto, dirimente è innanzitutto la c.t.u. a firma dell'ingegnere corso della fase cautelare che ha anteceduto il presente giudizio di merito.
Leggesi infatti nella relazione peritale che il locale di proprietà oltre a PA 6
,
costituire fonte di pericolo per l'adiacente fabbricato della sig.ra Pt_1 stante la minaccia di crollo
,
improvviso, "in caso di piogge, essendo privo di copertura, raccoglie la quasi totalità delle acque piovane sul suo piano di calpestio in terra battuta, e le trasferisce tramite preferenziali canali sotterranei anche al fabbricato adiacente, provocando estese ed intense macchie di umidità, con conseguenti distaccamenti di intonaci nella parete del fabbricato adiacente, di proprietà Pt 1 ”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che hanno costituito, peraltro, l'addentellato probatorio del provvedimento cautelare del 28.5.2013 che ordinava ai convenuti la messa in sicurezza del terraneo,
sono da condividersi integralmente, in quanto frutto di analitici accertamenti che hanno consentito,
in maniera incontrovertibile, di identificare nel raccoglimento di acqua piovana all'interno dell'obsoleto fabbricato dei convenuti, la causa effettiva dell'umidità lamentata dall'istante.
Pertanto, ritiene la scrivente che deve senz'altro accogliersi la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, che si liquida in euro 1.500,00 a corpo, pari al costo delle opere di ripristino della proprietà Pt 1, come accertato dal c.t.u. nella fase cautelare.
Priva di fondamento è invece la richiesta di un maggior ristoro avanzata da parte attrice, a detta della quale "il costo va aggiornato almeno fino al tutto il 2017 considerato che a tale data, come sopra detto, l'immobile presentava ancora tracce di umidità diffusa come da perizia del Dott. Ing. Tes_2 del 2/5/2016 e le successive testimonianze rese nel 2017. Tali danni risultano ulteriormente aggravati anche dalla circostanza che i convenuti hanno colpevolmente ritardato l'inizio dei lavori ordinati all'esito della fase cautelare, lavori che sono stati eseguiti anche in modo non conforme e senza alcuna Direzione dei lavori tale da non impedire le infiltrazioni nell'immobile di proprietà attorea".
Tali circostanze non sono state sufficientemente provate.
Invero, le perizie dell'ing. Tes_2 - da ultima, quella datata 02.05.2016 -, dalle quali si evince che le opere di messa in sicurezza sarebbero state realizzate in modo ingiustificatamente tardivo e senza rispettare le prescrizioni della c.t.u., con conseguente peggioramento dello stato dei luoghi ·
vengono smentite dalle dichiarazioni dei testi dei comparenti, che hanno esposto fatti completamente diversi.
Questi ultimi hanno rappresentato che i lavori di messa in sicurezza avevano subito un significativo rallentamento in quanto la sig.ra Pt_1 aveva chiuso l'accesso alla corte comune, apponendovi un cancello con lucchetto di cui non aveva mai fornito la chiave, ostacolando in tal modo il passaggio carrabile e la celere esecuzione dei lavori. In particolare, il sig. Testimone 3 fratello della
,
- escusso all'udienza del 29.03.2017 - ha riferito che a causa della convenuta PA 4
chiusura della corte comune "i materiali sono stati trasportati a mano e in spalla, attraverso il passaggio pedonale".
D'altronde, contraddittorie sul punto sono anche le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, in particolar modo quelle del sig. IM_1 - anch'egli escusso marito della PA 1
nella suddetta udienza -, il quale, nonostante abbia addebitato ai convenuti il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ha confermato che "la chiave del cancello non è mai stata consegnata perché i convenuti non avevano il diritto di passaggio", e che la moglie ha creato "un nuovo stradone largo 1,20 m", che certamente non poteva consentire il passaggio di automezzi. Orbene, considerato che nella relazione peritale si dà atto che "il trasporto di materiale con mezzi meccanici può avvenire solo attraverso il viale carrabile", il cui accesso come provato era stato interdetto ai convenuti, e che “l'attuale passaggio comune pedonale comune, di larghezza 1.20mt.
circa, in sostituzione del vecchio stradone pedonale, non consente il passaggio di mezzi meccanici, se non di piccole dimensioni", nessun danno ulteriore viene quindi riconosciuto all'attrice se non quello accertato dalla c.t.u. della fase cautelare.
Relativamente alla richiesta risarcimento del danno non patrimoniale da mancato utilizzo abitativo dell'immobile, la stessa deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che il danno da mancato godimento presenta, tra le altre, la caratteristica della 'conseguenzialità'. Trattasi di una figura di danno che non
è 'in re ipsa', ma il pregiudizio risarcibile è dato dal cd. danno-conseguenza derivante dall'evento lesivo, che è l'unico danno risarcibile e che deve essere desunto da circostanze allegate, in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno-evento e il pregiudizio derivatone (SSUU
n.33645 e n.33659 del 2022).
Escluso, dunque, ogni qualsivoglia automatismo nel risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, l'onere probatorio risulta ancora più pregnante allorquando il pregiudizio lamentato dal soggetto si sostanzi nel mancato utilizzo di un immobile adibito a privata dimora.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la configurabilità di un danno non patrimoniale per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane deve essere pienamente dimostrata, in giudizio, non a mezzo di mere presunzioni, ma per mezzo del sigillo di una vera e propria "prova" (Cass. 31233/2018).
Tanto è necessario in quanto, trattandosi di dimora familiare, il pregiudizio che ne discende si riflette su valori fondamentali della persona umana, costituzionalmente riconosciuti. In forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce della Corte Edu, il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli individuati ex art. 2 della
Costituzione, la cui tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2
Cost., deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Dunque, il mancato utilizzo abitativo, impattando sui diritti fondamentali dell'uomo, non può
prescindere dalla prova che l'immobile danneggiato sia adibito effettivamente a privata dimora, e che a causa dell'evento lesivo sia venuta meno tale destinazione. Ebbene, nel caso di specie, la circostanza per cui l'immobile della sig.ra Pt 1 era stato da sempre abitato dai suoi genitori, che a causa dei danni da umidità avevano dovuto lasciare tale privata dimora, non è suffragata da alcun elemento probatorio.
In effetti, nessun valore probante può riconoscersi alle dichiarazioni rese dall'ingegnere Tes_2 all'udienza del 13.10.2017, il quale ha riferito approssimativamente che "l'immobile è stato utilizzato, e ciò posso dire per aver visto alcune foto mostratemi dall'attrice per farmi vedere come il fabbricato era in origine, foto che corrispondono più o meno a trent'anni fa perché il figlio della sig.ra
Pt 1 raffigurato in foto, che oggi ha trentacinque anni, giocava con il nonno all'età di tre o quattro anni".
Ma l'utilizzo abitativo dell'immobile appare proprio escluso dalle affermazioni del teste sig. _4
[...] , fratello dell'attrice escusso all'udienza del 15.01.2018 -, il quale ha asserito che nel
-
fabbricato de quo "non vi è energia elettrica e non c'è mai stata". Lo stesso teste di parte attorea
IM 1 , coniuge della sig.ra Pt 1, riferiva che l'immobile era stato abitato non continuativamente dai suoceri e dal figlio in quanto accudivano gli animali ed utilizzavano il forno per il pane. Non vi è prova, dunque, che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale dall'attrice ed in precedenza dai suoi genitori. Peraltro, la circostanza che l'immobile fosse adibito ad abitazione,
pare essere smentita dalla deposizione del teste di parte convenuta Testimone 3 , il quale riferiva che la casa dell'attrice non era abitata trattandosi di casa colonica abbandonata, ribadendo poi che "la casa della sig.ra Pt 1 è sempre stata disabitata e senza porte".
Pertanto, sulla scorta di tali risultanze, questo Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento del danno per mancato utilizzo del bene non può trovare accoglimento.
Infine, con riguardo alle domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti, queste devono,
invece, ritenersi inammissibili.
Giova sottolineare che dal punto di vista sostanziale, la domanda riconvenzionale deve essere fondata su fatti e circostanze che siano direttamente connessi alla domanda principale proposta dall'attore. Tale circostanza è confermata dalla prassi giurisprudenziale, secondo cui "la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo,
essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo [...] » (Cass., n. 27564/2011; Cass., n.
8207/2006).
Nel caso di specie, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti sono da ritenersi totalmente scollegate rispetto alla domanda risarcitoria promossa in via principale. Infatti, sia la domanda di accertamento della proprietà della corte comune, sia quella di accertamento della servitù pedonale e carrabile, afferiscono ad un thema decidendum completamente disgiunto rispetto alla domanda principale avente ad oggetto una pretesa risarcitoria, sicché non si ravvisa alcun collegamento obiettivo tra le domande.
Tale evenienza comporta, a parere della scrivente, l'impossibilità per le parti convenute di proporre le summenzionate istanze all'interno del giudizio de quo.
Alla luce di tali argomentazioni, le domande riconvenzionali devono essere dichiarate inammissibili.
Del resto, quand'anche questo Giudice volesse calare la propria indagine nel merito delle questioni proposte in via riconvenzionale, queste ultime sarebbero comunque da rigettare per mancanza di prova.
Con riguardo innanzitutto all'azione di accertamento della proprietà, giova ricordare che colui il quale agisca per ottenere l'accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes'>
(Cass. n. 1210/2017; conf. Cass. n. 11767/2019).
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Ebbene, nessuna prova viene fornita sul punto dai comparenti, che al di là di testimonianze di parte puntualmente smentite dalle dichiarazioni dei testi della Pt 1, non hanno prodotto alcun elemento probatorio dimostrativo del paventato diritto di proprietà.
Resta parimenti indimostrato il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, di cui i comparenti richiedono l'accertamento.
La Suprema Corte ha chiarito che colui che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c.,
ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. n. 18890/2014).
Anche in questo caso, la produzione probatoria dei convenuti in riconvenzionale si è esaurita nelle sole testimonianze di parte, che non trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi dell'attrice.
Neppure risulta provata l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo attoreo. Anche sul punto le testimonianze raccolte non consentono di ritenere provato il possesso continuativo ultraventennale ai fini dell'usucapione. Alla luce di quanto sin qui esposto, le spiegate domande riconvenzionali non possono trovare accoglimento, stante la mancanza di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma l'ordinanza cautelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.05.2013, emessa al termine del procedimento R.G. 823/2011;
- accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del danno e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €. 1.500,00 a corpo, oltre iva, oltre rivalutazione ed interessi;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna i convenuti sigg. Controparte_1 PA_4 PA 2 CP_2
'al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in
[...] e PA_5
complessivi € 2.815,00, di cui € 263,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 26/09/2024
II GOT
Avv. Angela Verolla
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV Sezione Civile, Gop avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 800887/2013 ed avente ad oggetto: proprietà.
TRA Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), residente a [...] alla Frazione S. Croce, Via
Vittorio Emanuele n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Verrillo, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio in ES AU (CE) al viale Trieste n. 26 è elettivamente domiciliata.
ATTRICE
E
Controparte 1 (C.F.: C.F. 2 Controparte_2 (C.F.: C.F. 3 [...]
C.F.: C.F. 4 PA 3 C.F. 5 ) e (C.F.: PA 2
), tutti residenti in [...] PA 4
Ferrigno n. 17, rappresentati e difesi dall'avv. Donatella Parente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in Marano di Napoli (NA) alla via S.
Squillace n. 4 sono elettivamente domiciliati, nonché dall'avv. Andrea Crispino, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta.
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE CONCLUSIONI
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi,
chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello "svolgimento del processo", salvo richiamarlo ove necessario ai fini di una migliore comprensione della decisione.
Con atto di citazione ritualmente rinnovato ex art. 164 co.1 c.p.c. e notificato il 13.12.2013, la sig.ra
PA 1 , premesso di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione sito in zona
,
agricola nel tenimento del Comune di ES AU (CE), alla Frazione Cascano, Via per Cascano, riportato in catasto fabbricati al foglio 117, p.lla 5019, sub. 1, z.c. 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, oggetto di recente ristrutturazione;
di essere l'immobile di sua proprietà confinante con un rudere di fabbricato ad uso deposito-stalla, riportato in catasto urbano al foglio 117, p.lla 5018, sub. 1 con
[... consistenza mq. 22, di proprietà dei sig.ri Parte 2 Controparte 1 ' Controparte_2 '
; di essere ricorsa al Tribunale per l'emanazione di PA 5 e PA_4
provvedimenti di urgenza atti a evitare un grave danno alla sua proprietà derivante dalla situazione di situazione di pericolo e crollo del rudere-stalla; di aver il Tribunale con ordinanza del 28/5/13 accolto la richiesta ed ordinato l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del rudere-stalla secondo le modalità indicate dal CTU nominato;
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
Co PA_2 Controparte_2 e [...] i sigg. PA 4 Controparte_1 dichiari il Tribunale adito che sussiste PA 5, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
la violazione dell'art. 810 cc. e confermi il provvedimento emesso nella fase cautelare;
- condanni il
Tribunale di S. Maria C.V., Sezione distaccata di IN, i convenuti al risarcimento dei danni causati
[...] e quindi al pagamento della somma complessiva di € 7.000,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o ritenuta equa dal Giudicante;
- in via istruttoria,
ammetta il Tribunale adito consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta determinazione e quantificazione dei danni subiti dall'attrice; - ponga il Giudice adito le spese e i compensi professionali per l'attività
giudiziale ex D.M. 2/7/2012, n. 140, oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a carico dei soccombenti, con attribuzione al procuratore anticipatario".
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta con domanda
[... riconvenzionale,si costituivano i sig.ri Controparte_1
, PA_4 PA_2 Parte_5 , chiedendo innanzitutto in via principale il rigetto della domanda CP 2 e attorea, di cui paventavano l'infondatezza in fatto e in diritto. I convenuti, premettendo che l'attrice "è stata essa stessa a determinare fatti ed eventi che,
sicuramente compromettendo una situazione di vetustà oggettivamente e notoriamente interessante entrambi gli immobili avrebbero, invece, dovuto imporre la necessità per la stessa,
ovvero per i suoi aventi causa, di adottare ogni misura utile a prevenire e ad evitare di danneggiare le proprietà limitrofe...", chiedevano in via principale all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare
"le cause effettive del crollo della parete nord del terraneo di proprietà dei convenuti, nonché
l'assenza di ogni causa di infiltrazione o fenomeno di umidità proveniente dal muro divisorio di confine tra le due proprietà" e di condannare parte attrice "al risarcimento dei danni per il ripristino del tetto e della parete nord del terraneo danneggiato".
Contestualmente, i comparenti spiegavano domanda riconvenzionale finalizzata ad “- accertare e dichiarare la comproprietà dei convenuti Controparte_1 Parte 2 PA 4
Controparte_2 della corte comune e, in particolare, dell'aia che si trova sul e PA 5
,
fondo "Bosco della Croce", nonché del largo di are 1,18 che si trova accanto il terraneo in loro
PA 1 (già di [...] proprietà esclusiva e di fianco la casa colonica in proprietà di
CP_3 ), il tutto secondo la consistenza ad essi pervenuta e come avente accesso pedonale e carrabile e con mezzi di ogni tipo, dallo stradone interpoderale esistente alla Frazione Cascano,
sviluppantesi dalla strada provinciale Via per Cascano, e attraverso il fondo in proprietà di [...] Parte 1 (già di Controparte_3 ); - accertare e dichiarare il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, e con ogni mezzo, degli stessi convenuti CP_1 Pt 4 e CP 2 attraverso il fondo di Parte 1 (e già di Controparte_3 ) avente accesso dallo stradone interpoderale esistente alla Frazione Cascano, sviluppantesi dalla strada provinciale Via per Cascano, e antistante l'accesso del terraneo in questione e per il comodo accesso allo stesso;
-ordinare alla Sig.ra [...] Parte 1 il ripristino dello stato dei luoghi alterato e, per l'effetto, l'immediata consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso alla corte comune, allo slargo di are 1,18 che si trova accanto il terraneo in loro proprietà esclusiva e di fianco la casa colonica in proprietà di [...]
[... Parte 1 (già di Controparte_3 ), e agli immobili in proprietà dei predetti CP_1 Pt 4 e
CP 2. Chiedevano altresì, condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni per il ripristino del tetto e della parete nord del terraneo danneggiato, da imputarsi alle opere di ristrutturazione e di riconsolidamento all'immobile di proprietà della sig.ra PA 1 . In subordine, chiedevano accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio pedonale, carrabile e con ogni mezzo attraverso il fondo di PA 1 e per l'effetto il ripristino dello stato dei luoghi alterato e l'immediata consegna delle chiavi del lucchetto del cancello di accesso alla corte comune. All'udienza del 28.10.2015 il Giudice acquisiva il fascicolo del procedimento cautelare R.G. 823/2011,
e all'udienza del 04.06.2016, concedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., come richiesti dalle parti,
per il deposito di note istruttorie.
Espletata l'istruttoria e prova per testi, prodotta documentazione e rassegnate le conclusioni, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura la riservava in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di note conclusive e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta in parte qua, per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della richiesta di parte attrice è l'accertamento della violazione dell'art. 810 c.c. con conferma del provvedimento emesso nella fase cautelare, nonché il conseguente risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua piovana arrecati al suo fabbricato dall'adiacente rudere di proprietà
dei comparenti.
Quanto al primo profilo della domanda di parte attrice, va precisato che “Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è
richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, cod. civ., è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo
-...-
sufficiente, valida ed efficace quella iniziale;
in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare (infrannualità dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere" (Cass. n. 12511/2011; conf. Cass. n.
22589/2020.
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha fornito prova di essere proprietaria dell'immobile a tutela del quale era stata proposta l'azione di danno temuto, come da documentazione versata in atti, e dunque della legittimità dell'azione intrapresa a tutela di detta proprietà, tutela accordata nella fase cautelare ove veniva ordinato ai resistenti di mettere in sicurezza l'adiacente immobile di loro proprietà entro il termine di mesi due dalla comunicazione dell'ordinanza resa.
Invero, è stato accertato che nelle more del presente giudizio, i convenuti hanno già provveduto a dare attuazione all'ordinanza cautelare ed eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile, sia pure non ottemperandovi tempestivamente, posto che è stato provato che detti lavori di messa in sicurezza venivano ultimati soltanto nel 2015, come confermato dai testi escussi. Per quanto infatti risultino prodotti in atti la tempestiva Denuncia di Inizio Attività presentata al
Comune di ES AU in data 17.07.2013, la successiva integrazione del 24.07.2013, nonché la di Comunicazione di Inizio Lavori del 02.08.2013 inoltrata in data 09.08.2013 per l'esecuzione delle opere provvisionali disposte dal Tribunale in via di urgenza, le stesse sono state eseguite solo alla fine del 2015, ovvero in pendenza del presente giudizio, come da ulteriore documentazione versata in atti dagli stessi convenuti, quali le comunicazioni di inizio (30.11.2015) e di fine lavori
(27.01.2016). Anche i testi escussi hanno confermato che le opere di consolidamento e messa in sicurezza venivano realizzate solo a decorrere dal 2015. Nello specifico il teste Testimone 1
,
riferiva che i lavori erano iniziati il 02.12.2015, circostanza confermata dall'altro teste Tes_2
[...] tecnico di parte ricorrente, il quale riferiva che vi erano state sollecitazioni poiché dopo l'ordinanza i lavori tardavano ad iniziare e che erano stati poi effettuati a fine 2015; circostanza non smentita dal teste di parte resistente Testimone 3 , il quale si limitava a precisare che nel 2013
,
erano stati apposti i teloni, ma non rammentava quando poi erano stati effettuati i lavori, ricordando solo che ciò avveniva solo dopo l'ottenimento della licenza.
Per quanto i lavori disposti con l'ordinanza siano stati tardivamente realizzati, non è stato tuttavia provato che gli stessi non siano stati effettuati secondo le indicazioni del CTU ing. Per_1 nominato nella fase cautelare.
Sul punto le deposizioni sono apparse generiche e contrastanti, atteso che il teste di parte ricorrente Testimone 1 si limitava a riferire che i lavori erano stati eseguiti senza rispettare le prescrizioni
,
previste dalla ctu, mentre il teste IM 3 , pur non potendo riferire se le riparazioni fossero state eseguite secondo la ctu, precisava che in ogni caso i lavori erano stati effettuati così come autorizzati dal CP_4
L'ordinanza va dunque confermata in parte de qua in ordine alla violazione di cui all'art. 810 c.c.,
essendo stata provata la denunziata lesione del diritto di parte istante, di cui veniva richiesta la tutela in fase cautelare. Va da sé, che essendo stata fornita la prova della realizzazione delle opere di messa in scurezza dell'immobile di parte convenuta, alcun provvedimento teso all'eliminazione della fonte di pericolo ed alle cause dell'accertato danno potrà essere emesso.
Di contro, sussiste pieno diritto di parte istante al risarcimento del danno come accertato in sede di ctu nella fase cautelare.
Segnatamente, l'istante agisce per una somma complessiva di euro 7.000,00, che include in primo luogo il costo dei lavori indispensabili per rendere nuovamente agibili i locali di sua proprietà, pari ad € 1.502,80, come da relazione tecnica a firma del Dott. Ing. IM 2 A tale somma,
viene aggiunto l'importo derivante dal mancato utilizzo per tre anni consecutivi dell'immobile de quo a dire dell'istante, da sempre abitato dai suoi genitori -quantificato in € 150,00 mensili,- corrispondente al canone di locazione per un immobile ubicato nella stessa zona e con le stesse caratteristiche, per un ammontare complessivo di € 5.400,00.
La pretesa risarcitoria si articola, dunque, in entrambe le componenti patrimoniale e non patrimoniale, come ammesso espressamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danni da infiltrazioni.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "quando un immobile subisce dei danni dovuti ad infiltrazioni d'acqua, è possibile domandare in pagamento due componenti del danno subito: quella patrimoniale e quella non patrimoniale. La limitazione del diritto di proprietà di un immobile è infatti suscettibile di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la mancata utilizzabilità dell'immobile ha compresso il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione" (SSUU. 2611/2017; Cass. 33439/2019).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda attorea, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno di natura patrimoniale, sia meritevole di accoglimento, avendo parte attrice esaustivamente assolto l'onus probandi che, in materia di danni derivanti da infiltrazioni d'acqua,
segue le coordinate di cui all'art. 2051 c.c.
La predetta norma, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati e quindi, il proprietario dell'immobile dal quale l'infiltrazione promana - individua un
-
criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, "sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima" (SSUU n. 20943/2022).
Ebbene, dal comparto istruttorio prodotto in giudizio non solo risulta provata l'esistenza del pregiudizio materiale all'immobile di proprietà della sig.ra Pt 1, ma risulta altresì confortato il nesso eziologico tra il ristagno di acqua piovana, dovuto allo stato di fatiscenza del terraneo dei convenuti, privo di copertura, e l'umidità dannosamente assorbita dalle pareti del fabbricato dell'attrice.
Persona 2 espletata nel Sul punto, dirimente è innanzitutto la c.t.u. a firma dell'ingegnere corso della fase cautelare che ha anteceduto il presente giudizio di merito.
Leggesi infatti nella relazione peritale che il locale di proprietà oltre a PA 6
,
costituire fonte di pericolo per l'adiacente fabbricato della sig.ra Pt_1 stante la minaccia di crollo
,
improvviso, "in caso di piogge, essendo privo di copertura, raccoglie la quasi totalità delle acque piovane sul suo piano di calpestio in terra battuta, e le trasferisce tramite preferenziali canali sotterranei anche al fabbricato adiacente, provocando estese ed intense macchie di umidità, con conseguenti distaccamenti di intonaci nella parete del fabbricato adiacente, di proprietà Pt 1 ”. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che hanno costituito, peraltro, l'addentellato probatorio del provvedimento cautelare del 28.5.2013 che ordinava ai convenuti la messa in sicurezza del terraneo,
sono da condividersi integralmente, in quanto frutto di analitici accertamenti che hanno consentito,
in maniera incontrovertibile, di identificare nel raccoglimento di acqua piovana all'interno dell'obsoleto fabbricato dei convenuti, la causa effettiva dell'umidità lamentata dall'istante.
Pertanto, ritiene la scrivente che deve senz'altro accogliersi la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, che si liquida in euro 1.500,00 a corpo, pari al costo delle opere di ripristino della proprietà Pt 1, come accertato dal c.t.u. nella fase cautelare.
Priva di fondamento è invece la richiesta di un maggior ristoro avanzata da parte attrice, a detta della quale "il costo va aggiornato almeno fino al tutto il 2017 considerato che a tale data, come sopra detto, l'immobile presentava ancora tracce di umidità diffusa come da perizia del Dott. Ing. Tes_2 del 2/5/2016 e le successive testimonianze rese nel 2017. Tali danni risultano ulteriormente aggravati anche dalla circostanza che i convenuti hanno colpevolmente ritardato l'inizio dei lavori ordinati all'esito della fase cautelare, lavori che sono stati eseguiti anche in modo non conforme e senza alcuna Direzione dei lavori tale da non impedire le infiltrazioni nell'immobile di proprietà attorea".
Tali circostanze non sono state sufficientemente provate.
Invero, le perizie dell'ing. Tes_2 - da ultima, quella datata 02.05.2016 -, dalle quali si evince che le opere di messa in sicurezza sarebbero state realizzate in modo ingiustificatamente tardivo e senza rispettare le prescrizioni della c.t.u., con conseguente peggioramento dello stato dei luoghi ·
vengono smentite dalle dichiarazioni dei testi dei comparenti, che hanno esposto fatti completamente diversi.
Questi ultimi hanno rappresentato che i lavori di messa in sicurezza avevano subito un significativo rallentamento in quanto la sig.ra Pt_1 aveva chiuso l'accesso alla corte comune, apponendovi un cancello con lucchetto di cui non aveva mai fornito la chiave, ostacolando in tal modo il passaggio carrabile e la celere esecuzione dei lavori. In particolare, il sig. Testimone 3 fratello della
,
- escusso all'udienza del 29.03.2017 - ha riferito che a causa della convenuta PA 4
chiusura della corte comune "i materiali sono stati trasportati a mano e in spalla, attraverso il passaggio pedonale".
D'altronde, contraddittorie sul punto sono anche le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, in particolar modo quelle del sig. IM_1 - anch'egli escusso marito della PA 1
nella suddetta udienza -, il quale, nonostante abbia addebitato ai convenuti il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ha confermato che "la chiave del cancello non è mai stata consegnata perché i convenuti non avevano il diritto di passaggio", e che la moglie ha creato "un nuovo stradone largo 1,20 m", che certamente non poteva consentire il passaggio di automezzi. Orbene, considerato che nella relazione peritale si dà atto che "il trasporto di materiale con mezzi meccanici può avvenire solo attraverso il viale carrabile", il cui accesso come provato era stato interdetto ai convenuti, e che “l'attuale passaggio comune pedonale comune, di larghezza 1.20mt.
circa, in sostituzione del vecchio stradone pedonale, non consente il passaggio di mezzi meccanici, se non di piccole dimensioni", nessun danno ulteriore viene quindi riconosciuto all'attrice se non quello accertato dalla c.t.u. della fase cautelare.
Relativamente alla richiesta risarcimento del danno non patrimoniale da mancato utilizzo abitativo dell'immobile, la stessa deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nell'affermare che il danno da mancato godimento presenta, tra le altre, la caratteristica della 'conseguenzialità'. Trattasi di una figura di danno che non
è 'in re ipsa', ma il pregiudizio risarcibile è dato dal cd. danno-conseguenza derivante dall'evento lesivo, che è l'unico danno risarcibile e che deve essere desunto da circostanze allegate, in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno-evento e il pregiudizio derivatone (SSUU
n.33645 e n.33659 del 2022).
Escluso, dunque, ogni qualsivoglia automatismo nel risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, l'onere probatorio risulta ancora più pregnante allorquando il pregiudizio lamentato dal soggetto si sostanzi nel mancato utilizzo di un immobile adibito a privata dimora.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che la configurabilità di un danno non patrimoniale per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane deve essere pienamente dimostrata, in giudizio, non a mezzo di mere presunzioni, ma per mezzo del sigillo di una vera e propria "prova" (Cass. 31233/2018).
Tanto è necessario in quanto, trattandosi di dimora familiare, il pregiudizio che ne discende si riflette su valori fondamentali della persona umana, costituzionalmente riconosciuti. In forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce della Corte Edu, il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli individuati ex art. 2 della
Costituzione, la cui tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2
Cost., deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Dunque, il mancato utilizzo abitativo, impattando sui diritti fondamentali dell'uomo, non può
prescindere dalla prova che l'immobile danneggiato sia adibito effettivamente a privata dimora, e che a causa dell'evento lesivo sia venuta meno tale destinazione. Ebbene, nel caso di specie, la circostanza per cui l'immobile della sig.ra Pt 1 era stato da sempre abitato dai suoi genitori, che a causa dei danni da umidità avevano dovuto lasciare tale privata dimora, non è suffragata da alcun elemento probatorio.
In effetti, nessun valore probante può riconoscersi alle dichiarazioni rese dall'ingegnere Tes_2 all'udienza del 13.10.2017, il quale ha riferito approssimativamente che "l'immobile è stato utilizzato, e ciò posso dire per aver visto alcune foto mostratemi dall'attrice per farmi vedere come il fabbricato era in origine, foto che corrispondono più o meno a trent'anni fa perché il figlio della sig.ra
Pt 1 raffigurato in foto, che oggi ha trentacinque anni, giocava con il nonno all'età di tre o quattro anni".
Ma l'utilizzo abitativo dell'immobile appare proprio escluso dalle affermazioni del teste sig. _4
[...] , fratello dell'attrice escusso all'udienza del 15.01.2018 -, il quale ha asserito che nel
-
fabbricato de quo "non vi è energia elettrica e non c'è mai stata". Lo stesso teste di parte attorea
IM 1 , coniuge della sig.ra Pt 1, riferiva che l'immobile era stato abitato non continuativamente dai suoceri e dal figlio in quanto accudivano gli animali ed utilizzavano il forno per il pane. Non vi è prova, dunque, che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale dall'attrice ed in precedenza dai suoi genitori. Peraltro, la circostanza che l'immobile fosse adibito ad abitazione,
pare essere smentita dalla deposizione del teste di parte convenuta Testimone 3 , il quale riferiva che la casa dell'attrice non era abitata trattandosi di casa colonica abbandonata, ribadendo poi che "la casa della sig.ra Pt 1 è sempre stata disabitata e senza porte".
Pertanto, sulla scorta di tali risultanze, questo Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento del danno per mancato utilizzo del bene non può trovare accoglimento.
Infine, con riguardo alle domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti, queste devono,
invece, ritenersi inammissibili.
Giova sottolineare che dal punto di vista sostanziale, la domanda riconvenzionale deve essere fondata su fatti e circostanze che siano direttamente connessi alla domanda principale proposta dall'attore. Tale circostanza è confermata dalla prassi giurisprudenziale, secondo cui "la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo,
essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", ai fini dell'economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo [...] » (Cass., n. 27564/2011; Cass., n.
8207/2006).
Nel caso di specie, le domande riconvenzionali proposte dai convenuti sono da ritenersi totalmente scollegate rispetto alla domanda risarcitoria promossa in via principale. Infatti, sia la domanda di accertamento della proprietà della corte comune, sia quella di accertamento della servitù pedonale e carrabile, afferiscono ad un thema decidendum completamente disgiunto rispetto alla domanda principale avente ad oggetto una pretesa risarcitoria, sicché non si ravvisa alcun collegamento obiettivo tra le domande.
Tale evenienza comporta, a parere della scrivente, l'impossibilità per le parti convenute di proporre le summenzionate istanze all'interno del giudizio de quo.
Alla luce di tali argomentazioni, le domande riconvenzionali devono essere dichiarate inammissibili.
Del resto, quand'anche questo Giudice volesse calare la propria indagine nel merito delle questioni proposte in via riconvenzionale, queste ultime sarebbero comunque da rigettare per mancanza di prova.
Con riguardo innanzitutto all'azione di accertamento della proprietà, giova ricordare che colui il quale agisca per ottenere l'accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes'>
(Cass. n. 1210/2017; conf. Cass. n. 11767/2019).
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento, comunque, nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione.
Ebbene, nessuna prova viene fornita sul punto dai comparenti, che al di là di testimonianze di parte puntualmente smentite dalle dichiarazioni dei testi della Pt 1, non hanno prodotto alcun elemento probatorio dimostrativo del paventato diritto di proprietà.
Resta parimenti indimostrato il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, di cui i comparenti richiedono l'accertamento.
La Suprema Corte ha chiarito che colui che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 c.c.,
ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. n. 18890/2014).
Anche in questo caso, la produzione probatoria dei convenuti in riconvenzionale si è esaurita nelle sole testimonianze di parte, che non trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi dell'attrice.
Neppure risulta provata l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo attoreo. Anche sul punto le testimonianze raccolte non consentono di ritenere provato il possesso continuativo ultraventennale ai fini dell'usucapione. Alla luce di quanto sin qui esposto, le spiegate domande riconvenzionali non possono trovare accoglimento, stante la mancanza di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma l'ordinanza cautelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28.05.2013, emessa al termine del procedimento R.G. 823/2011;
- accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del danno e per l'effetto condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di €. 1.500,00 a corpo, oltre iva, oltre rivalutazione ed interessi;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna i convenuti sigg. Controparte_1 PA_4 PA 2 CP_2
'al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in
[...] e PA_5
complessivi € 2.815,00, di cui € 263,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 26/09/2024
II GOT
Avv. Angela Verolla