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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO in persona del Giudice designato, dr.ssa Paola Elefante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1387/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cuneo, presso lo studio dell'avv. Claudio Parte_1
Bonelli, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione.
PARTE A T T R I C E
C O N T R O con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. Rita Laura Bruno, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.
PARTE C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 19.09.2023 notificava atto di pignoramento immobiliare nei Parte_2 confronti di , odierno attore, in forza del contratto di mutuo agrario a rogito Notaio Parte_1
Dott. di Torino in data 31.05.2018, rep. n.26921, racc. n.19789, e del contratto di Persona_1 mutuo fondiario, anch'esso a rogito Notaio Dott. di Torino in data 31.05.2018, rep. Persona_1
n.26922, racc. n.19790; la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta a ruolo al numero di RG Es.
Immobiliari 104/2023 del Tribunale di Cuneo.
2. L'esecutato, in data 19.03.2024, presentava opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi deducendo l'insussistenza di validi titoli esecutivi, trattandosi nella specie di mutuo agrario condizionato e privo di causa, e comunque la nullità del mutuo per illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, nonché la violazione dell'art. 38 TUB, e chiedendo in via interinale di sospendersi l'esecutorietà e l'efficacia dei titoli esecutivi dedotti in giudizio e, conseguentemente, l'esecuzione immobiliare. La si opponeva a dette istanze. CP_1
pagina 1 di 6 3. Con ordinanza del 15.05.2024, il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali e fissando termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della stessa, per l'inizio del giudizio di merito.
4. Con atto di citazione notificato in data 10.06.2024, introduceva il giudizio di Parte_1 merito riformulando le medesime argomentazioni già svolte nanti il GE, e precisamente sostenendo che i contratti di mutuo sarebbero condizionati e che il mutuo agrario sarebbe stato “concesso per una finalità diversa da quella per la quale è stato stipulato, utilizzato in realtà per consolidare, con garanzia ipotecaria, un debito a breve, non assistito da alcuna garanzia reale”, erogato per somma superiore al limite di cui all'art.38 TUB. Contestava inoltre la legittimità del sistema di ammortamento “alla francese”, deducendo la possibile violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza, la violazione degli obblighi di pubblicità ex art. 117 c. 6 TUB ed art. 116 TUB da parte della l'insufficiente CP_1 indicazione del piano di ammortamento, l'applicazione di un tasso superiore a quello contrattuale, con ipotizzata violazione degli artt. 1283 e 1284 cc. e dell'art.117 TUB, la mancanza del piano di ammortamento.
Si costituiva in giudizio instando per la reiezione delle domande avversarie in Parte_2 quanto infondate in fatto e diritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024, il giudice, viste le istanze istruttorie formulate da parte attrice, ritenutane l'inammissibilità e l'irrilevanza non ammetteva le prove dedotte e fissava udienza al 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti attraverso il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta a decisione.
*
Va preliminarmente ribadita la inammissibilità dei mezzi di prova dedotti da parte attrice, richiamando sul punto le motivazioni già svolte in ordinanza 11.12.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Nel merito, l'opposizione deve essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di opposizione, il sostiene che l'esecuzione immobiliare non è fondata su Pt_1 validi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., in quanto i contratti di mutuo (agrario e fondiario) intercorsi tra le parti sarebbero condizionati;
pertanto, il mutuatario sostiene di non aver mai avuto la disponibilità delle somme erogate a titolo di mutuo.
Occorre rilevare che la creditrice ha agito in sede esecutiva sulla base di un contratto di mutuo agrario e di un ulteriore contratto di mutuo fondiario, in forza dei quali sono state erogate a favore del le Pt_1 somme di euro 110.000,00 (mutuo agrario) e di euro 45.000,00 (mutuo fondiario).
In entrambi i casi è documentale (doc. 01-02 comparsa di costituzione) che il mutuatario ha avuto la disponibilità delle somme concesse a titolo di mutuo, attraverso l'accreditamento delle somme nel conto corrente intestato al mutuatario n. 10/18598 presso la filiale di Mondovì della CP_1
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 5968/2025), “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
pagina 2 di 6 assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”
Pertanto, sulla base dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione di restituire la somma mutuata che è stata posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con una semplice operazione contabile;
i patti accessori attengono all'estrinsecazione delle facoltà tipiche del mutuatario di disporre della somma mutuata e non possono incidere sull'obbligazione assunta e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
Posto ciò, non può accogliersi la tesi dell'opponente e pertanto deve ritenersi che i contratti di mutuo agrario e fondiario, posti a fondamento dell'esecuzione immobiliare, costituiscono validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c. L'opponente afferma inoltre che il mutuo agrario sarebbe stato “concesso per una finalità diversa da quella per la quale è stato concesso, utilizzato in realtà per consolidare, con garanzia ipotecaria, un debito breve, non assistito da alcuna garanzia reale”, per tale ragione insiste nella declaratoria di nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1418 c.c.
Ai sensi dell'art. 43 TUB il mutuo agrario è un mutuo di scopo concesso ad imprenditori agricoli e finalizzato all'esercizio delle attività agricole e zootecniche e a quelle ad esse connesse e collaterali.
Nel caso in esame, il mutuo agrario era finalizzato all'acquisto di terreni e fabbricati, e, nello specifico, il mutuatario ha effettivamente acquistato con atto del notaio del 31.05.2018 (rep. n. 26921 raccolta n.
19789) un “fondo di ettari 1 arte 83 e centiare 59 sito nel Comune di Clavesana”.
Sulla base dei documenti in atti, ed anche degli estratti del conto corrente n.10/18598 di parte attrice, emerge infatti: l'avvenuto accredito in data 31.5.2018 sul conto corrente n.10/18598 in capo al sig.
presso la Filiale di Mondovì della Banca, dell'importo erogato con il mutuo agrario, pari ad Pt_1 euro 110.000, sotto deduzione dell'imposta e delle spese (doc. n.12 attore); b) l'effettiva destinazione di tale somma all'acquisto immobiliare, con corresponsione, sempre in data 31.5.2018, di assegno di euro 80.000,00 ai soggetti venditori e “giroconto” di euro 30.000,00 a favore del medesimo sig.
imputato a “compromesso” come da annotazione a mano riportata sul documento (doc. n.12, Pt_1 cit.).
Né risulta provato quanto ulteriormente dedotto dal vale a dire che la somma mutuata sia Pt_1 andata ad estinguere una cambiale agraria, essendo documentato invece che una cambiale agraria, peraltro di soli euro 10.000,00, sia stata pagata dal sig. solo nel successivo mese di giugno Pt_1
(doc. n.13 attore).
Pertanto, a fronte delle risultanze documentali evidenziate, non risulta alcuna prova contraria a sostengo di quanto afferma l'odierna parte attrice. Inoltre, con riferimento all'asserito difetto di causa, nulla quaestio sul contratto di mutuo fondiario, atteso che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, ed è pertanto lecito il contratto, anche ove stipulato per sanare debiti pregressi (il che, nel caso di specie, non risulta neppure provato), come affermato dalla S.C. con sentenza n. 19282 del 19 giugno 2014.
Il deduce inoltre la violazione dell'art. 38 TUB, in quanto, a suo dire, l'ammontare del mutuo Pt_1 fondiario sarebbe superiore all'80% del valore su cui è iscritta l'ipoteca.
Come è noto, l'art. 38, 2° comma TUB prescrive, nel mutuo fondiario, che l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate. pagina 3 di 6 Nel caso in esame parte attrice sostiene la violazione della disposizione in quanto il mutuo fondiario sarebbe stato concesso per il 100% del valore dell'immobile oggetto di ipoteca.
Tale circostanza appare smentita sulla base della documentazione in atti: ed invero, in primo luogo,
l'importo erogato con il contratto di mutuo fondiario è di € 45.000,00 e non di € 110.000,00, come invece sostiene parte attrice nell'atto di citazione (p. 13), pertanto, ictu oculi, è insussistente il superamento del limite di finanziabilità; inoltre, come evidenziato anche dal G.E. con l'ordinanza del
15.50.2024, “anche sommando le erogazioni di cui ai contratti azionati, entrambi garantiti non solo da immobili in capo al mutuatario, ma anche da cespiti di proprietà di un terzo datore di ipoteca” non sussiste la violazione dell'art. 38 secondo comma TUB. Ciò appare confermato anche dalla CTU nel frattempo depositata nella procedura esecutiva immobiliare, la quale ha stimato il valore degli immobili pignorati in una somma (€ 231.700,00) di gran lunga superiore all'importo erogato con i due contratti di mutuo.
Va, infine ed in ogni caso, rilevato che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 33719/2022), ha statuito che l'eventuale violazione dell'articolo 38 comma secondo TUB, - come visto, in questo caso insussistente – non comporta né la nullità del contratto di mutuo in quanto il limite di finanziabilità non è riconducibile ad un elemento essenziale del contratto stesso, né tanto meno alla sua riqualificazione in contratto di mutuo ordinario.
Sulla base delle argomentazioni ivi esposte anche tale motivo di opposizione appare infondato e va disatteso.
Da ultimo, parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo con riferimento al c.d. ammortamento alla francese comportante, in tesi, capitalizzazione composta degli interessi e violazione degli obblighi di pubblicità.
È pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, il quale è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di una quota di capitale e una quota di interessi decrescenti in quanto calcolati solo sulla base del capitale residuo, cioè quello ancora da restituire;
per tale motivo, la giurisprudenza ha escluso che tale forma di ammortamento possa comportare l'applicazione di anatocismo e quindi la violazione dell'art. 1283 c.c.
Con sentenza n. 15130/2024, la C.S. a S.U. ha affermato il principio per cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto non può ritenersi invalido il contratto di mutuo a tasso fisso laddove non contenga un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento, posto che, secondo la S.C., la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso d'interesse predeterminato.
Nella specie, le (peraltro generiche) censure mosse da parte opponente appaiono del tutto smentite dalla documentazione in atti;
invero, dai contratti di mutuo emerge che sia nel mutuo agrario che nel mutuo pagina 4 di 6 fondiario sono state espressamente disciplinate le condizioni normative ed economiche dei rapporti, tra le quali: il tasso di interesse nominale (c.d. TAN), il tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG); la tipologia di rata (costante); la periodicità delle rate (mensile); il numero di rate (360) e la tipologia di tasso, non variabile (come erroneamente affermato dal ma fisso (art.3 contratti – doc. nn.1-2). Pt_1
Né appare fondata la tesi di parte opponente che contesta una insufficiente indicazione del piano di ammortamento: ed infatti ad entrambi i contratti di mutuo sono allegati i rispettivi piani di ammortamento, risultando così pienamente soddisfatta la garanzia del contraente di comprendere e di operare un controllo delle condizioni applicate.
Infine, priva di fondamento appare l'ulteriore censura relativa alla asserita sussistenza di un effetto anatocistico nei piani di ammortamento “alla francese”.
A parte il fatto che nella specie le doglianze attoree appaiono del tutto generiche e scollegate con il caso concreto e con i rapporti azionati dalla banca, si osserva come, in via generale, la giurisprudenza di legittimità e di merito escluda che l'ammortamento alla francese produca anatocismo.
Con la richiamata pronuncia (15130/2024) la Cassazione ha infatti precisato che il maggior costo determinato dagli interessi, non è riconducibile al fenomeno degli “interessi su interessi” (cd. anatocistici) ma al fatto che il piano concordato tra le parti prevede una restituzione ritardata del capitale per assicurare una rata costante per il cliente;
tali interessi, quindi, sono un “compenso” per il creditore (mutuante) che vede la restituzione del capitale in proprio favore differita nel tempo. Pertanto, non esistendo il fenomeno degli “interessi su interessi” non vi sono impatti né sul TAN (Tasso annuo nominale) né sul TAEG (Tasso annuo effettivo globale).
Recependo tale principio, anche la giurisprudenza di merito (Trib. Torino, Sentenza 24.07.2024) ha affermato che “Il piano di ammortamento “alla francese”, infatti, non comporta una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e, pertanto, non è in contrasto con il divieto di anatocismo nè viola i doveri di trasparenza. Si tratta di meccanismo che prevede il rimborso del finanziamento mediante rate costanti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, v. punto 3 dell'art. 5 del contratto di mutuo) è via via decrescente. L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata, mentre il metodo
“alla francese”, comportando che gli interessi vengano calcolati unicamente sul residuo capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, non applica interessi sugli interessi pregressi (unica ipotesi di effetto anatocistico). Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce... Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. È vero che tale metodo comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi la produzione di maggiori interessi ma non ha nulla a che fare con il divieto di anatocismo”. Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore
(da 52.001 a 260.000), dell'attività professionale restata (fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale) nei valori minimi in considerazione della natura delle parti e della non particolare complessità delle questioni trattate. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare iniziata dalla Parte_1 con atto di pignoramento notificato in data 19.09.2023; Parte_2
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 7052,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 14/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Paola Elefante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO in persona del Giudice designato, dr.ssa Paola Elefante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1387/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cuneo, presso lo studio dell'avv. Claudio Parte_1
Bonelli, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione.
PARTE A T T R I C E
C O N T R O con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. Rita Laura Bruno, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.
PARTE C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 19.09.2023 notificava atto di pignoramento immobiliare nei Parte_2 confronti di , odierno attore, in forza del contratto di mutuo agrario a rogito Notaio Parte_1
Dott. di Torino in data 31.05.2018, rep. n.26921, racc. n.19789, e del contratto di Persona_1 mutuo fondiario, anch'esso a rogito Notaio Dott. di Torino in data 31.05.2018, rep. Persona_1
n.26922, racc. n.19790; la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta a ruolo al numero di RG Es.
Immobiliari 104/2023 del Tribunale di Cuneo.
2. L'esecutato, in data 19.03.2024, presentava opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi deducendo l'insussistenza di validi titoli esecutivi, trattandosi nella specie di mutuo agrario condizionato e privo di causa, e comunque la nullità del mutuo per illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, nonché la violazione dell'art. 38 TUB, e chiedendo in via interinale di sospendersi l'esecutorietà e l'efficacia dei titoli esecutivi dedotti in giudizio e, conseguentemente, l'esecuzione immobiliare. La si opponeva a dette istanze. CP_1
pagina 1 di 6 3. Con ordinanza del 15.05.2024, il G.E. respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali e fissando termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della stessa, per l'inizio del giudizio di merito.
4. Con atto di citazione notificato in data 10.06.2024, introduceva il giudizio di Parte_1 merito riformulando le medesime argomentazioni già svolte nanti il GE, e precisamente sostenendo che i contratti di mutuo sarebbero condizionati e che il mutuo agrario sarebbe stato “concesso per una finalità diversa da quella per la quale è stato stipulato, utilizzato in realtà per consolidare, con garanzia ipotecaria, un debito a breve, non assistito da alcuna garanzia reale”, erogato per somma superiore al limite di cui all'art.38 TUB. Contestava inoltre la legittimità del sistema di ammortamento “alla francese”, deducendo la possibile violazione dell'obbligo di informazione e trasparenza, la violazione degli obblighi di pubblicità ex art. 117 c. 6 TUB ed art. 116 TUB da parte della l'insufficiente CP_1 indicazione del piano di ammortamento, l'applicazione di un tasso superiore a quello contrattuale, con ipotizzata violazione degli artt. 1283 e 1284 cc. e dell'art.117 TUB, la mancanza del piano di ammortamento.
Si costituiva in giudizio instando per la reiezione delle domande avversarie in Parte_2 quanto infondate in fatto e diritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2024, il giudice, viste le istanze istruttorie formulate da parte attrice, ritenutane l'inammissibilità e l'irrilevanza non ammetteva le prove dedotte e fissava udienza al 13.03.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti attraverso il deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta a decisione.
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Va preliminarmente ribadita la inammissibilità dei mezzi di prova dedotti da parte attrice, richiamando sul punto le motivazioni già svolte in ordinanza 11.12.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Nel merito, l'opposizione deve essere respinta per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di opposizione, il sostiene che l'esecuzione immobiliare non è fondata su Pt_1 validi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., in quanto i contratti di mutuo (agrario e fondiario) intercorsi tra le parti sarebbero condizionati;
pertanto, il mutuatario sostiene di non aver mai avuto la disponibilità delle somme erogate a titolo di mutuo.
Occorre rilevare che la creditrice ha agito in sede esecutiva sulla base di un contratto di mutuo agrario e di un ulteriore contratto di mutuo fondiario, in forza dei quali sono state erogate a favore del le Pt_1 somme di euro 110.000,00 (mutuo agrario) e di euro 45.000,00 (mutuo fondiario).
In entrambi i casi è documentale (doc. 01-02 comparsa di costituzione) che il mutuatario ha avuto la disponibilità delle somme concesse a titolo di mutuo, attraverso l'accreditamento delle somme nel conto corrente intestato al mutuatario n. 10/18598 presso la filiale di Mondovì della CP_1
Come sostenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 5968/2025), “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e
pagina 2 di 6 assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”
Pertanto, sulla base dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione di restituire la somma mutuata che è stata posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con una semplice operazione contabile;
i patti accessori attengono all'estrinsecazione delle facoltà tipiche del mutuatario di disporre della somma mutuata e non possono incidere sull'obbligazione assunta e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
Posto ciò, non può accogliersi la tesi dell'opponente e pertanto deve ritenersi che i contratti di mutuo agrario e fondiario, posti a fondamento dell'esecuzione immobiliare, costituiscono validi titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c. L'opponente afferma inoltre che il mutuo agrario sarebbe stato “concesso per una finalità diversa da quella per la quale è stato concesso, utilizzato in realtà per consolidare, con garanzia ipotecaria, un debito breve, non assistito da alcuna garanzia reale”, per tale ragione insiste nella declaratoria di nullità del contratto per difetto di causa ex art. 1418 c.c.
Ai sensi dell'art. 43 TUB il mutuo agrario è un mutuo di scopo concesso ad imprenditori agricoli e finalizzato all'esercizio delle attività agricole e zootecniche e a quelle ad esse connesse e collaterali.
Nel caso in esame, il mutuo agrario era finalizzato all'acquisto di terreni e fabbricati, e, nello specifico, il mutuatario ha effettivamente acquistato con atto del notaio del 31.05.2018 (rep. n. 26921 raccolta n.
19789) un “fondo di ettari 1 arte 83 e centiare 59 sito nel Comune di Clavesana”.
Sulla base dei documenti in atti, ed anche degli estratti del conto corrente n.10/18598 di parte attrice, emerge infatti: l'avvenuto accredito in data 31.5.2018 sul conto corrente n.10/18598 in capo al sig.
presso la Filiale di Mondovì della Banca, dell'importo erogato con il mutuo agrario, pari ad Pt_1 euro 110.000, sotto deduzione dell'imposta e delle spese (doc. n.12 attore); b) l'effettiva destinazione di tale somma all'acquisto immobiliare, con corresponsione, sempre in data 31.5.2018, di assegno di euro 80.000,00 ai soggetti venditori e “giroconto” di euro 30.000,00 a favore del medesimo sig.
imputato a “compromesso” come da annotazione a mano riportata sul documento (doc. n.12, Pt_1 cit.).
Né risulta provato quanto ulteriormente dedotto dal vale a dire che la somma mutuata sia Pt_1 andata ad estinguere una cambiale agraria, essendo documentato invece che una cambiale agraria, peraltro di soli euro 10.000,00, sia stata pagata dal sig. solo nel successivo mese di giugno Pt_1
(doc. n.13 attore).
Pertanto, a fronte delle risultanze documentali evidenziate, non risulta alcuna prova contraria a sostengo di quanto afferma l'odierna parte attrice. Inoltre, con riferimento all'asserito difetto di causa, nulla quaestio sul contratto di mutuo fondiario, atteso che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, ed è pertanto lecito il contratto, anche ove stipulato per sanare debiti pregressi (il che, nel caso di specie, non risulta neppure provato), come affermato dalla S.C. con sentenza n. 19282 del 19 giugno 2014.
Il deduce inoltre la violazione dell'art. 38 TUB, in quanto, a suo dire, l'ammontare del mutuo Pt_1 fondiario sarebbe superiore all'80% del valore su cui è iscritta l'ipoteca.
Come è noto, l'art. 38, 2° comma TUB prescrive, nel mutuo fondiario, che l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate. pagina 3 di 6 Nel caso in esame parte attrice sostiene la violazione della disposizione in quanto il mutuo fondiario sarebbe stato concesso per il 100% del valore dell'immobile oggetto di ipoteca.
Tale circostanza appare smentita sulla base della documentazione in atti: ed invero, in primo luogo,
l'importo erogato con il contratto di mutuo fondiario è di € 45.000,00 e non di € 110.000,00, come invece sostiene parte attrice nell'atto di citazione (p. 13), pertanto, ictu oculi, è insussistente il superamento del limite di finanziabilità; inoltre, come evidenziato anche dal G.E. con l'ordinanza del
15.50.2024, “anche sommando le erogazioni di cui ai contratti azionati, entrambi garantiti non solo da immobili in capo al mutuatario, ma anche da cespiti di proprietà di un terzo datore di ipoteca” non sussiste la violazione dell'art. 38 secondo comma TUB. Ciò appare confermato anche dalla CTU nel frattempo depositata nella procedura esecutiva immobiliare, la quale ha stimato il valore degli immobili pignorati in una somma (€ 231.700,00) di gran lunga superiore all'importo erogato con i due contratti di mutuo.
Va, infine ed in ogni caso, rilevato che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 33719/2022), ha statuito che l'eventuale violazione dell'articolo 38 comma secondo TUB, - come visto, in questo caso insussistente – non comporta né la nullità del contratto di mutuo in quanto il limite di finanziabilità non è riconducibile ad un elemento essenziale del contratto stesso, né tanto meno alla sua riqualificazione in contratto di mutuo ordinario.
Sulla base delle argomentazioni ivi esposte anche tale motivo di opposizione appare infondato e va disatteso.
Da ultimo, parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo con riferimento al c.d. ammortamento alla francese comportante, in tesi, capitalizzazione composta degli interessi e violazione degli obblighi di pubblicità.
È pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, il quale è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di una quota di capitale e una quota di interessi decrescenti in quanto calcolati solo sulla base del capitale residuo, cioè quello ancora da restituire;
per tale motivo, la giurisprudenza ha escluso che tale forma di ammortamento possa comportare l'applicazione di anatocismo e quindi la violazione dell'art. 1283 c.c.
Con sentenza n. 15130/2024, la C.S. a S.U. ha affermato il principio per cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto non può ritenersi invalido il contratto di mutuo a tasso fisso laddove non contenga un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento, posto che, secondo la S.C., la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso d'interesse predeterminato.
Nella specie, le (peraltro generiche) censure mosse da parte opponente appaiono del tutto smentite dalla documentazione in atti;
invero, dai contratti di mutuo emerge che sia nel mutuo agrario che nel mutuo pagina 4 di 6 fondiario sono state espressamente disciplinate le condizioni normative ed economiche dei rapporti, tra le quali: il tasso di interesse nominale (c.d. TAN), il tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG); la tipologia di rata (costante); la periodicità delle rate (mensile); il numero di rate (360) e la tipologia di tasso, non variabile (come erroneamente affermato dal ma fisso (art.3 contratti – doc. nn.1-2). Pt_1
Né appare fondata la tesi di parte opponente che contesta una insufficiente indicazione del piano di ammortamento: ed infatti ad entrambi i contratti di mutuo sono allegati i rispettivi piani di ammortamento, risultando così pienamente soddisfatta la garanzia del contraente di comprendere e di operare un controllo delle condizioni applicate.
Infine, priva di fondamento appare l'ulteriore censura relativa alla asserita sussistenza di un effetto anatocistico nei piani di ammortamento “alla francese”.
A parte il fatto che nella specie le doglianze attoree appaiono del tutto generiche e scollegate con il caso concreto e con i rapporti azionati dalla banca, si osserva come, in via generale, la giurisprudenza di legittimità e di merito escluda che l'ammortamento alla francese produca anatocismo.
Con la richiamata pronuncia (15130/2024) la Cassazione ha infatti precisato che il maggior costo determinato dagli interessi, non è riconducibile al fenomeno degli “interessi su interessi” (cd. anatocistici) ma al fatto che il piano concordato tra le parti prevede una restituzione ritardata del capitale per assicurare una rata costante per il cliente;
tali interessi, quindi, sono un “compenso” per il creditore (mutuante) che vede la restituzione del capitale in proprio favore differita nel tempo. Pertanto, non esistendo il fenomeno degli “interessi su interessi” non vi sono impatti né sul TAN (Tasso annuo nominale) né sul TAEG (Tasso annuo effettivo globale).
Recependo tale principio, anche la giurisprudenza di merito (Trib. Torino, Sentenza 24.07.2024) ha affermato che “Il piano di ammortamento “alla francese”, infatti, non comporta una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e, pertanto, non è in contrasto con il divieto di anatocismo nè viola i doveri di trasparenza. Si tratta di meccanismo che prevede il rimborso del finanziamento mediante rate costanti composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, v. punto 3 dell'art. 5 del contratto di mutuo) è via via decrescente. L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata, mentre il metodo
“alla francese”, comportando che gli interessi vengano calcolati unicamente sul residuo capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, non applica interessi sugli interessi pregressi (unica ipotesi di effetto anatocistico). Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce... Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. È vero che tale metodo comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi la produzione di maggiori interessi ma non ha nulla a che fare con il divieto di anatocismo”. Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere respinta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore
(da 52.001 a 260.000), dell'attività professionale restata (fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale) nei valori minimi in considerazione della natura delle parti e della non particolare complessità delle questioni trattate. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare iniziata dalla Parte_1 con atto di pignoramento notificato in data 19.09.2023; Parte_2
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 7052,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 14/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Paola Elefante
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