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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/08/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello ConSIliere
Dott.ssa Angela Giunta ConSIliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 465\2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Mercantini, 5, presso lo studio dell'Avv. Mario Ostorero e dell'Avv. Margherita Ostorero che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Assunta Confente e Violetta Zancan elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Torino, Via Susa 42, giusta procura in atti;
APPELLATO (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Stefano CP_2 C.F._3
Vaccino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via A. Fabro n. 8, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita per tutti motivi esposti nel presente atto, rigettata ogni contraria eccezione od istanza,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2023 emessa dal Tribunale di Torino,
III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Raffaella Bosco, nell'ambito del giudizio R.G. n.
23531/2020, depositata in cancelleria in data 27.02.2023, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la sussistenza di vizio della volontà consistente nel consenso carpito con dolo e/o dato per errore e per l'effetto pronunciare l'annullamento della scrittura privata datata 18.12.2015 (qui prodotta come doc. 6) sottoscritta dai SInori e PT CP_2 con ogni conseguenza in punto risarcimento, in solido tra loro, del relativo danno;
- accertato il colpevole inadempimento del SInor , condannare il medesimo ad CP_1 adempiere alle obbligazioni assunte nella scrittura privata datata 18.12.2015 (qui prodotta come doc. GN , della somma di euro 308.000 a titolo di Parte_1 mantenimento della medesima e dei figli minori, nonchè di euro 555.000 per gli ulteriori danni di cui in narrativa;
-in subordine si chiede la risoluzione per inadempimento della scrittura intercorsa tra i SIg.
e 18.12.2015 di cui al doc. 5; PT CP_1
In ogni caso, e particolarmente nel caso di risoluzione della scrittura di cui al doc. 5 tra
e , condannare in ogni caso i SIg. e in solido tra loro, CP_1 PT CP_1 CP_2 al risarcimento dei danni subito dall'attrice che allo stato si quantificano nella complessiva somma di euro 900.000, ovvero nella diversa e anche superiore somma che dovesse emergere in corso di causa nonché al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. dichiarare tenuto e condannare il SInor a titolo di adempimento della scrittura del 18 dicembre 2015 (doc. 5) CP_1
o in alternativa i SInori e , in solido tra loro, a titolo di CP_1 CP_2 risarcimento del danno, al pagamento a favore della GN di ogni e Parte_1 qualsiasi importo che l'Agenzia delle Entrate richiederà alla medesima in considerazione della vendita della prima casa e del mancato acquisto di altra casa nei termini di legge, riservando la relativa quantificazione.
in via istruttoria
ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti in narrativa nonché sui capi che verranno dedotti nel prosieguo del giudizio ed ammettere altresì eventuale CTU finalizzata ad accertare il valore del diritto di abitazione della casa familiare.
Con il favore delle spese tutte di lite, oltre rimborso delle spese generali e oneri di legge e oltre al rimborso delle spese di eventuale CTU e del consulente di parte.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
revocare altresì la condanna inflitta ex art. 96, I co., c.p.c. all'odierna appellante in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che quando la GN ha conosciuto il SI. era titolare dell'ufficio PT CP_1 di mediazione creditizia Finsettimo, con sede in piazza Vittorio Veneto 3 a Settimo Torinese facente parte del gruppo Tecnocasa (si indicano a testi e;
Testimone_1 Testimone_2
2. Vero che il SI. quando ha chiesto alla SI.ra di sposarlo e di lavorare CP_1 PT per lui era, e lo è tuttora, un imprenditore, titolare ed amministratore di società e presidente di cooperative;
5. Vero che, con la nascita dei gemelli, il ha chiesto alla GN di cessare CP_1 PT la sua attività alla Finsettimo per dedicarsi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei bambini (indica a testi e;
Testimone_3 Testimone_2
7. Vero che l'immobile sito in Torino Strada Sant'Anna 41 tra il 2008 e il 2009 fu oggetto di una ristrutturazione decisa e integralmente pagata dal SI. , che scelse i materiali e le CP_1 imprese senza confrontarsi con la madre CP_2
8. Vero che il SInor si occupò personalmente ed esclusivamente delle trattative per la CP_1 vendita dell'immobile di Strada Sant'Anna, lui solo intrattenne i rapporti con l'acquirente, sempre qualificandosi come il proprietario della casa (a teste , Testimone_4 residente in [...]);
18. Vero che i coniugi, nel dicembre 2015, assistiti dai rispettivi difensori, all'epoca l'avv.
Marinella Bosco per la deducente e l'avv. Giovanni Dionisio per il marito, avviavano delle trattative finalizzate a trovare una soluzione consensuale delle situazioni personali ed economiche pendenti;
22. Vero che il SI. aveva assicurato che il denaro prestato alla sorella CP_1 Per_1 sarebbe stato trattenuto da lei: cfr. messaggio del che in data 15.12.2015 la CP_1 rassicurava con un “prendi tutto stai serena”;
23. Vero che il denaro cui il fa riferimento nel suddetto messaggio del 15 dicembre è CP_1 quello per cui la SI.ra madre del , ha poi intentato causa, all'esito della CP_2 CP_1 quale è stata emessa la sentenza prodotta dalla convenuta come doc. 7; CP_2
29. Vero che fu solo il SInor ad intrattenere i contatti e a condurre le trattative con il CP_1 SInor finalizzati alla vendita dell'immobile di via Carlo Alberto 59 e sempre Pt_2 qualificandosi con il come proprietario della casa;
Pt_2
A testi si indicano, su tutti i capitoli, oltre alle persone indicate nei singoli capitoli di prova:
, , domiciliati in Torino, Testimone_5 Testimone_6 Testimone_2 CP_3
e residenti in [...].
[...] CP_4
- ammettere CTU al fine di determinare il valore locativo e di conseguenza del diritto di abitazione dell'immobile di via Carlo Alberto dalla data del rilascio fino alla presumibile data in cui i figli avranno raggiunto la loro indipendenza economica e che si indica nel ventiseiesimo anno di età.”. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO MARZO AB:
“Piaccia alla Corte Ill.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con il favore delle spese”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello, previa discussione orale ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis, comma 1, c.p.c. in quanto ictu oculi inammissibile e manifestamente infondato per le ragioni in atto
NEL MERITO
RIGETTARE l'odierno appello
In via Istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla parte appellante ammettere i capitoli di prova dedotti da queste difesa con la memoria 183
c.p.c., comma 6, n. 2, che ivi si riportano:
1. in data 20/04/2016 veniva concluso atto di compravendita a rogito del Notaio Per_2 tra le parti , agente in atto quale procuratrice speciale della SI.ra
[...] CP_2
(procura speciale del 18/12/2015 autenticata a firma del medesimo Parte_1
Notaio gamba), e (rammostrare al teste il doc. 13 prodotto CP_1 Persona_3 da questa difesa).
2. l'intervento del SI. nel suddetto atto –come specificato dal notaio -era CP_1 Per_2 finalizzato affinché lo stesso esprimesse il proprio consenso all'alienazione del bene facente parte del fondo patrimoniale, stante la costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. da parte degli ex coniugi e al quale il suddetto immobile veniva conferito;
CP_1 PT
(rammostrare al teste il doc. 13 prodotto da questa difesa); 3. nell'atto di compravendita del 20/04/2016 si dava altresì atto della presenza della clausola derogatoria inerita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 31/03/2015 in relazione alla autorizzazione giudiziale di cui all'art. 169 c.c. in caso di alienazione dei beni conferiti al fondo (rammostrare al teste il doc. 13 prodotto da questa difesa).
4. la GN , nei giorni immediatamente successivi alla pronuncia della Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino, n. 3595/2020, nella causa tra lei e la GN CP_2 richiedeva al proprio datore di lavoro di modificare il proprio contratto di collaborazione, interponendo fittiziamente una società intesta alla di lei madre specificatamente dichiarando che era per evitare pignoramenti.
5. attualmente la GN si fa versare Parte_1 le somme a lei spettanti, su un conto corrente intestato alla di lei madre.
6. la GN ha ceduto un proprio credito nascente da sentenza alla Parte_1 GN , dipendente dell'attuale compagno della GN notaio Persona_4 PT
di Torino. Tes_5
7. la GN , ha ceduto in pegno alla GN , Parte_1 Persona_4 dipendente del suo compagno, il notaio le proprie quote della società CALFAS – Tes_5
Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, nell'immediatezza della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Torino, n. 3595/2020.
Si indicano a testi
, con Studio in Corso Rodolfo Montevecchio, 40, 10129 Torino TO, Tes_7 Persona_2 sui capitoli da 1 a 3.
legale rappresentante della società Bartolini e Mauri di Torino sul capitolo di Testimone_8 prova 4 e 5.
, residente in [...] sui capi di prova 6 e 7.” Persona_4
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, anche per il primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di ottenere l'annullamento - ai sensi degli artt. 1427 CP_1 CP_2 c.c. per dolo ovvero per errore indotto da dolo - della scrittura privata datata 18.12.2015 sottoscritta da e e per ottenere la condanna di Parte_1 CP_2 CP_1 all'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata del 18.12.2015
[...] sottoscritta dal medesimo e dalla SI.ra (ed in subordine la sua Parte_1 risoluzione), con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte di alla scrittura contenente gli accordi di CP_1 separazione.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie. CP_1
Si costituiva in giudizio anche che chiedeva il rigetto delle domande attoree e CP_2 la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.
Con sentenza n. 842/2023 emessa il 24.02.23 e pubblicata il 27.02.2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti ed al pagamento in favore della convenuta della CP_2 somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso tale provvedimento chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
In data 06.06.23 si sono costituiti in giudizio con distinte comparse di costituzione i SI.ri e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 CP_2 impugnata.
All'udienza del 21.09.23 il ConSIliere Istruttore, ritenuto che le richieste di prova orale contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello non sono correlate ai motivi d'impugnazione proposti, sicché non possono trovare accoglimento, fissava al 12.06.25 udienza per la remissione della causa in decisione.
All'udienza del 12.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio e al fine di ottenere Parte_1 CP_1 CP_2
l'annullamento per dolo e/o errore indotto da dolo della scrittura privata del 18.12.2015 (doc. 6 allegato in primo grado), con cui ha dichiarato che l'immobile sito in via Carlo Alberto è soltanto a lei formalmente intestato essendone proprietaria effettiva la suocera CP_2 ed ha acconsentito alla relativa vendita;
la condanna di all'adempimento delle CP_1 obbligazioni di cui alla scrittura privata del 18.12.2015 (doc. 5 allegato in primo grado), in subordine la risoluzione per inadempimento di quest'ultima scrittura ed, infine, ha chiesto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte di della CP_1 scrittura privata contenente gli accordi di separazione.
Come riferito nella sentenza impugnata, la SI.ra rappresenta di essere stata indotta PT dal marito a firmare la scrittura privata del 18.12.2015 con cui si impegnava a vendere la casa coniugale a lei intestata, conferendo, in pari data, procura a vendere alla suocera CP_2
convinta che avrebbe adempiuto alle condizioni di separazione
[...] CP_1 consensuale che, oltre a disciplinare i rapporti con i figli, regolavano la situazione patrimoniale tra i coniugi.
La situazione patrimoniale era regolata nei termini seguenti:
▪ il SInor si impegnava a versare alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 1.500,00, facendosi, altresì, carico dei costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare, pari ad € 1.340,00, nonché delle spese condominiali e di riscaldamento, per un esborso di euro 3.200,00 mensili circa;
▪ quanto all'assegno per la moglie, tenuto conto del fatto che la GN da anni PT risultava assunta presso le varie società del marito –l'ultima in ordine di tempo la In
Time S.p.A.- con uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese, il marito si impegnava a garantirle, qualora tale rapporto di lavoro fosse venuto a mancare, un assegno di mantenimento pari a quanto da lei percepito in base al CUD 2015;
▪ si impegnava a rifondere alla le somme richieste dall'Agenzia CP_1 PT delle Entrate nel caso in cui ella non fosse riuscita a comprare, nei tempi previsti dalla
Legge per poter godere dei benefici fiscali, un'altra prima casa;
▪ L'ex coniuge si impegnava a versare alla moglie, contestualmente alla stipula dell'atto di vendita della casa familiare, l'importo utile per portare il saldo del suo conto corrente ad euro 65.000,00. Sennonchè, conclusa la vendita e incassato il prezzo, versava alla moglie la CP_1 somma pattuita per portare il saldo del suo conto ad euro 65.000,00 corrispondendo l'importo di euro 45.000,00 circa, ma non adempiva nessun'altra delle obbligazioni assunte.
Infatti, interrompeva il versamento dei 1.500,00 euro pattuiti per il mantenimento dei figli e versava la minor somma di euro 400,00 mensili;
interrompeva il versamento del 50% di sua competenza delle spese straordinarie;
licenziava la moglie e non le pagava l'assegno di mantenimento di euro 2.000,00 circa che si era impegnato a corrisponderle laddove il rapporto di lavoro si fosse per qualsiasi motivo interrotto.
Parte attrice in primo grado esponeva che a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data
11.07.2017 il Presidente con provvedimento del 01.08.2017 stabiliva che il SInor CP_1 versasse alla moglie la somma di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento per i figli.
In tesi di parte attrice, il comportamento del era stato dolosamente preordinato e CP_1 finalizzato unicamente a recuperare la disponibilità della casa familiare, che invece certamente sarebbe stata assegnata alla moglie convivente con due figli piccoli.
Inoltre, il Marzo aveva indotto la ad affittare una casa prestigiosa per ospitare i figli, PT con la promessa di aiutarla con l'affitto; cosa che invece non aveva poi fatto, costringendola a spostarsi in un più modesto alloggio ed a sopportare ingenti spese di trasloco e sistemazione della casa di via San Secondo.
Parte attrice quantificava così i danni subiti:
▪ € 504.000,00 per perdita del diritto di abitazione della causa coniugale
▪ € 40.000,00 per costo traslochi e sistemazione casa in affitto
▪ €11.505,43 per spese legali sostenute
▪ Costi per la sanzione dell'Agenzia delle Entrate
▪ 57.900 per assegno mantenimento dei figli
▪ € 250.000,00 per assegno alla moglie dovuto a seguito del licenziamento.
Il convenuto si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le domande CP_1 attoree. In fatto, rappresentava di essersi impegnato a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 1.500,00 al mese, oltre ai costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari a euro 1.340,00 al mese, nonché le spese condominiali e di riscaldamento. Il convenuto deduceva di avere sempre corrisposto la somma di euro 1500,00 al mese per i figli
(salvo un certo periodo in cui aveva corrisposto una somma inferiore, con successivo pagamento degli arretrati). Aggiungeva di aver sempre corrisposto le somme dovute per il mutuo e le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare. Nulla era quindi dovuto a tale titolo
Aggiungeva, inoltre, di essersi impegnato a portare il saldo del conto corrente della moglie n.63187 presso la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00 e che tale condizione era stata rispettata. Pertanto, nulla era dovuto a tale titolo.
Con riguardo al rapporto di lavoro, il Marzo, dava atto che la SI.ra era stata PT regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società In Time di cui era
Amministratore e di essersi impegnato, nel caso in cui il rapporto lavorativo fosse venuto a mancare o si fosse ridotto, a integrare la mensilità sino all'importo percepito in base al CUD
2015, cioè circa euro 2000,00 al mese.
Sennonché, la non si presentava a lavoro, costringendo la società a licenziarla. Il PT licenziamento non veniva impugnato. In sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla riconosceva alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento, avendo la stessa PT rinunciato alla relativa domanda.
Parte convenuta precisava che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati decisi dal Tribunale
e poi dalla Corte D'appello non avendo le parti potuto raggiungere l'iniziale accordo perché nel frattempo la situazione di fatto era mutata. In sede giudiziale era stato, pertanto, riconosciuto un assegno a favore dei figli di € 1.500,00 e nulla alla SI.ra PT
Il convenuto con riguardo alla domanda di annullamento della scrittura privata sottoscritta da e contestava che il consenso non era stata estorto con dolo e che PT CP_2 [...] non indicava l'errore in cui sarebbe incorsa. Aggiungeva, inoltre, che la scrittura Parte_1 privata con cui le parti hanno previsto le loro condizioni di separazione, non è un contratto difettando di ogni efficacia in mancanza di omologazione del giudice e che l'eventuale contestato inadempimento del alle condizioni di separazione non integra un vizio della CP_1 volontà in sede di conclusione dell'accordo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado anche la SI.ra la quale, nel contestare CP_2 le domande di parte attrice, deduceva che la scrittura privata del 18.12.2015 non è invalida in quanto non viziata da alcun errore. Aggiungeva che non vi è alcun collegamento negoziale con l'altra scrittura con cui in pari data i coniugi hanno regolato le condizioni di separazione.
La convenuta eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva CP_2 rispetto alla domanda di risarcimento danni per mancato rispetto delle condizioni di separazione giudiziale sottoscritte dal Marzo.
Alla luce di quanto dedotto ed argomentato chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di parte attrice al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Torino ha rigettato integralmente le domande attoree condannando parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti ed, altresì, al pagamento in favore di della somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c. CP_2
Il Giudice di primo grado ha osservato che è pacifico che in data Parte_1
18.12.2015 ha sottoscritto due scritture private:
“A) Una scrittura privata firmata anche dal e dalla con cui la CP_1 CP_2 PT riconosce che l'immobile di Via Carlo Alberto n. 59 – devoluto nel fondo patrimoniale ex art.
167 c.c. – a lei formalmente intestato, era di proprietà esclusiva della SI.ra e quindi si CP_2 impegnava a cedere l'immobile, dando contestualmente procura a vendere alla suocera e convenendo che il ricavato sarebbe stato trattenuto dalla CP_2
B) Una ulteriore scrittura con il Marzo che prevedeva le condizioni patrimoniali e non, in vista della separazione consensuale”.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi sostenuta da è che Parte_1 CP_1 le avrebbe fatto credere con artifici e raggiri, che se lei avesse acconsentito a vendere
[...]
l'immobile di via Carlo Alberto, avrebbe ottenuto le condizioni di separazione sottoscritte in pari data. In particolare, il Giudice di primo grado osserva che ha Parte_1 sostenuto di essere stata indotta dal a firmare la scrittura del 18.12.2015 con cui si CP_1 impegnava a vendere la casa di Via Carlo Alberto 59 ed a versare il ricavato alla CP_2 convinta che il marito avrebbe adempiuto alle condizioni di separazione sottoscritte in pari data.
Secondo la prospettazione dell'attrice tutta l'operazione era stata ordita dolosamente dal marito per evitare l'assegnazione della casa coniugale a lei ed ai figli minori, con la preordinata idea di non adempiere alle condizioni di separazione. non avrebbe, pertanto, mai acconsentito alla vendita della sua casa, Parte_1 rinunciando alla relativa assegnazione in sede di separazione, se avesse sospettato che il marito sarebbe venuto meno agli accordi.
Il Tribunale ha osservato che la tesi sostenuta dalla presupporre un collegamento PT negoziale tra le due scritture: il le avrebbe fatto credere con artifici e raggiri, che se lei CP_1 avesse acconsentito a vendere l'immobile di via Carlo Alberto, avrebbe ottenuto quelle condizioni di separazione sottoscritte in pari data. Questo artifizio avrebbe viziato la volontà contrattuale della nel momento genetico in cui gli accordi collegati venivano PT concepiti.
Per tali motivi, l'attrice ha chiesto l'annullamento della scrittura privata in data 18.12.2015 sottoscritta da e per vizio della volontà, e cioè perché caduta in errore o PT CP_2 comunque ingannata dal marito ed il risarcimento del danno per mancato adempimento della scrittura contenente gli accordi di separazione.
Il Tribunale osserva, per quanto riguarda la domanda di annullamento della scrittura privata del
18.12.2015, fondata sul presupposto che la volontà della sarebbe stata viziata nel PT momento genetico in cui le due scritture collegate venivano sottoscritte, che tale domanda non può essere accolta perché non vi è nessun collegamento tra le due scritture private e non vi è stato alcun vizio della volontà in capo alla PT
Sul punto, il Giudice di primo grado ha osservato che dall'esame e dalla lettura delle due scritture private in questione emerge come si sia in presenza di due atti diversi, oltre che dal punto di vista soggettivo, anche per natura, oggetto, e vincolatività e che non può sussistere nessun vincolo sinallagmatico tra l'adempimento dell'uno (vendita dell'immobile della CP_2
e quello dell'altro (accordi di separazione),
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture sulla base di una pluralità di elementi elencati nel dettaglio alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) ed, in definitiva, ha ritenuto non dimostrata l'affermazione secondo cui l'impegno a vendere l'immobile ed il riconoscimento dell'appartenenza dell'alloggio alla suocera sarebbero il corrispettivo delle condizioni di separazione ottenute dal marito.
Il Giudice di primo grado, escluso, quindi, il vincolo negoziale tra le due scritture, ha ritenuto priva di fondamento la tesi di parte attrice secondo cui la scrittura del 18.12.2015, sottoscritta da e sarebbe da ritenersi annullabile per la sussistenza di un vizio di volontà PT CP_2 in capo a la quale sarebbe stata convinta a sottoscrivere tale scrittura in Parte_1 virtù dei raggiri operati da Tali artifici sarebbero consistiti nell'averle fatto Controparte_1 credere di ottenere condizioni di separazione che, però, già il marito preordinava di non adempiere
Il Tribunale osserva che l'inesistenza del collegamento negoziale tra i due atti esclude già di per sè che per accertare la validità della scrittura del 18.12.2015 e quindi della dichiarazione confessoria della e del suo impegno a vendere l'immobile di via Carlo Alberto, “sia PT necessario indagare e discutere sulla sorte che hanno avuto le condizioni di separazione tra i coniugi e sul motivo per cui sia fallita la separazione consensuale;
o che si debba verificare quale sia stato l'assetto patrimoniale tra gli stessi oggetto di definizione giudiziale, prima in
Tribunale e poi in Appello”.
Per quanto concerne, poi, il vizio della volontà, il Tribunale ha osservato che la domanda di annullamento della scrittura del 18.12.2015, per vizio della volontà, impone comunque di valutare la sussistenza del vizio lamentato anche rispetto all'atto in sé e cioè a prescindere dal collegamento con l'accordo sulla separazione.
Sul punto, il Tribunale osserva che parte attrice ha sottoscritto la dichiarazione confessoria e l'impegno a vendere l'immobile con piena volontà e consapevolezza e che l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà.
Infatti, osserva il Tribunale, è circostanza pacifica in giudizio, che fosse Parte_1 intestataria solo formale dell'immobile di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo.
Sotto questo profilo, il Giudice di prime cure osserva che poco importa, sebbene le parti ne discutano, se i fondi fossero stati forniti direttamente dalla suocera, SI.ra o CP_2 indirettamente dal marito, imprenditore che non intendeva comparire come intestatario del bene. Ciò in quanto la provenienza dei fondi per l'acquisto della casa di via Carlo Alberto, è rispetto alla res inter alios acta. PT
D'altronde, osserva il Tribunale non è mai sorta questione tra la ed il figlio sulla effettiva CP_2 proprietà della casa, non avendo mai rivendicato, né nei confronti della madre CP_1
- né tantomeno nei confronti della moglie - di essere lui il proprietario effettivo dell'immobile. Il Giudice di prime cure osserva, quindi, che con la scrittura del 18.12.2015, la ha PT dichiarato una circostanza vera, e che nessun errore vi è stato, tantomeno causato dal dolo di
, nella dichiarazione confessoria resa dalla CP_1 PT
Il Giudice di prime cure osserva che non può nemmeno ritenersi che sia stato carpito con dolo il consenso della a vendere l'immobile e lasciare il ricavato alla Ciò in PT CP_2 quanto, è da escludersi che il dolo possa configurarsi nella promessa di ottenere particolari condizioni di separazione, atteso che trattasi di accordo del tutto indipendente e la PT non ha dimostrato alcun altro raggiro o artifizio ai suoi danni orchestrato dal marito.
Il Tribunale osserva che l'unico errore in cui è incorsa parte attrice è stato, semmai, un errore di valutazione e/o di previsione, atteso che la vicenda descritta dall'attrice fa presumere, in effetti, “che ella abbia sinceramente pensato di restituire bonariamente l'immobile alla suocera perché sufficientemente tutelata dalle condizioni concessele dal marito.”
Tuttavia, questa valutazione soggettiva, osserva il Giudice di prime cure, “attiene alla sfera dei motivi che hanno influenzato il processo di formazione della sua volontà contrattuale;
motivi che per come sono poi andati i fatti si sono dimostrati errati”.
Sennonché l'errore sul motivo, in cui è incorsa parte attrice non è determinante per le sorti del contratto e non ne determina l'annullamento.
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda di annullamento della scrittura in data
18.12.2015.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, il Giudice rileva che parte attrice dopo aver sostenuto l'invalidità, per dolo ovvero per errore indotto da dolo, della scrittura del
18 dicembre 2015 con la quale aveva acconsentito alla vendita dell'immobile di via Carlo
Alberto, ha tuttavia precisato di non aver interesse alla caducazione di quest'atto, ma piuttosto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e dei quali erano da ritenersi responsabili, in via contrattuale o extracontrattuale, tanto il marito, quanto la suocera.
Il Tribunale, procedendo all'esame delle domande risarcitorie, la ha ritenuto infondate.
In particolare, per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita della possibilità di godere dell'assegnazione della casa familiare (il cui valore locativo è indicato dapprima in € 2.000,00
e successivamente in 2.654,00 mensili) per un ammontare complessivo di € 504.000,00 il
Giudice di primo grado osserva che il pregiudizio che la afferma di aver patito per PT aver accondisceso a vendere la casa coniugale non può essere ascritto ad alcuna responsabilità né contrattuale, né extracontrattuale del marito o della suocera.
A tal fine, il Giudice di prime cure sottolinea che il riconoscimento della proprietà della casa coniugale in capo alla suocera e la decisione di conferirle la procura a vendere ed a trattenere il ricavato della vendita, è un atto unilaterale della pienamente valido per i motivi sopra PT esposti, rispetto al quale non sussiste alcun collegamento o sinallagmaticità rispetto agli accordi di separazione con il Marzo.
A ciò si aggiunge l'ulteriore argomentazione secondo cui il fatto non contestato che la PT fosse solo intestataria formale dell'immobile, che invece apparteneva alla le avrebbe CP_2 precluso di poterne godere in futuro come casa coniugale.
Per quanto riguarda i danni asseritamente patiti per costi di trasloco e sistemazione della nuova abitazione, il Tribunale osserva che anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento, in quanto la spesa affrontata per traslocare dalla casa di via Carlo
Alberto, e sistemare una nuova abitazione è stata una spesa necessaria e conseguente alla vendita dell'immobile, non imputabile ad un comportamento illecito del o della CP_1 CP_2 ma piuttosto alle contingenze di fatto.
Analogamente anche i costi dell'ulteriore trasloco dalla prima abitazione affittata, perché troppo costosa, osserva il Tribunale, non possono essere imputati a . Infatti, sebbene CP_1 questi avesse conSIliato alla moglie di prendere un appartamento più di lusso per i figli, la scelta in definitiva è stata di che ha sottoscritto il contratto di affitto. Parte_1
Per quanto concerne le spese legali sostenute dall'attrice per i vari giudizi in cui è stata coinvolta la famiglia, il Giudice di primo grado rileva che la è stata parte di vari giudizi che PT hanno coinvolto sia il marito che la suocera e che, tuttavia, il regime delle spese legali viene deciso nei singoli giudizi rispetto al principio della soccombenza, ed eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; mentre non esiste un autonomo danno risarcibile fuori dal giudizio per essere stata costretta a difendersi o per aver intentato liti giudiziarie.
Infine, parte attrice ha chiesto la condanna generica di controparte a risarcirle il danno che avrebbe patito per sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla perdita della prima casa ed al mancato acquisto di una casa nel termine di legge.
In particolare, con memoria 29.10.2021, parte attrice depositava “avviso 1” e “avviso 2” (dc.
47 e 48) relativi alle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate a seguito della vendita della prima casa e del mancato acquisto di altra prima casa nel termine di legge, pari alla somma di
€ 7.364,91 dovuta sul contratto di mutuo, oltre a € 22.594,05 sulla compravendita e così complessivamente € 29.958,96 .
Il Tribunale non ha accolto la domanda osservando che, come già sopra motivato, gli accordi di separazione che prevedevano tra l'altro l'impegno del a tenere indenne la moglie da CP_1 questi costi, non sono stati omologati e non sono divenuti cogenti.
Venuto meno quell'accordo tra i coniugi, il Giudice di prime cure osserva che non sussiste alcuna altra fonte obbligatoria da cui desumere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del o della nella vicenda relativa alla vendita dell'immobile di CP_1 CP_2
Via Carlo Alberto, e vieppiù per l'impossibilità della di acquistare un nuovo alloggio PT in tempo per evitare le sanzioni.
Per quanto riguarda gli ulteriori crediti vantati da e scaturenti dall'asserito Parte_1 inadempimento di rispetto alle condizioni di separazione compendiate nella CP_1 scrittura privata del 18.12.2015, il Tribunale osserva che parte attrice ha chiesto:
- la condanna del convenuto al versamento delle somme dovute per i bambini e la moglie, quantomeno dalla data in cui è insorto il suo inadempimento fino alla data in cui è intervenuta la statuizione del Presidente del Tribunale e, nel prosieguo, per la differenza di importi tra quanto egli si era obbligato e quanto poi statuito giudizialmente
- la condanna al versamento della somma forfettariamente indicata in € 250.000,00 posto che la scrittura prevedeva il versamento di euro 2.000 mensili per la moglie ed è rimasta inadempiuta da maggio 2016.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate anche tali domande, osservando che la domanda attorea parte sempre dall'erroneo presupposto che l'accordo sottoscritto tra le parti, avente ad oggetto le condizioni di separazione, sia un contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. e come tale vincolante tra le parti.
Tale ricostruzione giuridica – osserva il Tribunale - non può essere condivisa poiché le condizioni di separazione possono essere proposte dai coniugi al Tribunale che le valuta e se ritenute congrue, le omologa. Prima della omologazione e del provvedimento presidenziale,
l'accordo dei coniugi non ha alcun valore cogente. L'accordo tra i coniugi evidentemente non potrebbe essere vantato come presupposto per l'ottenimento di un titolo giudiziale. Solo il provvedimento presidenziale e poi la sentenza, costituiscono titolo per agire contro il coniuge che non adempie alle condizioni di separazione.
Il Tribunale afferma, quindi, che non si può quindi ritenere che abbia commesso CP_1 alcun inadempimento nel non aver dato corso ad un accordo di separazione che non era ancora cogente tra i coniugi, per non essere stato omologato dal giudice e per essere ancora suscettibile di modifiche, come poi in effetti è avvenuto.
La separazione tra i coniugi, infatti, si è trasformata da consensuale in giudiziale, rimettendo al
Giudice la decisione sull'importo dell'assegno per i figli e sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla luce delle condizioni di fatto all'epoca accertate. Peraltro, in sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla ha riconosciuto alla SI.ra a tutolo di assegno di PT mantenimento avendo la stessa pacificamente rinunciato anche alla relativa domanda.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti.
Infine, il Tribunale ha, altresì, accolto la domanda ex art. 96, comma 1 c.p.c. formulata da liquidando in favore di quest'ultima la somma di € 1.000,00 atteso che CP_2
l'accusa di collusione ed artefici con il figlio non ha trovato il ben che minimo riscontro probatorio.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Preliminarmente, l'appellante nel procedere a ricostruire in fatto i termini della vicenda (cfr. pagg.
2-14 dell'atto di appello) evidenzia di aver contratto matrimonio concordatario in Torino il 25 giugno 2011 con il SInor e che prima del matrimonio e, precisamente CP_1 il 20 gennaio 2010, sono nati due gemelli, e . Aggiunge, inoltre, che il SI. Per_5 Per_6 era, ed è, un imprenditore, titolare ed amministratore di società e presidente di CP_1 cooperative (cfr. doc. 20 in I grado) che, deduce l'appellante, non ha mai avuto nulla di intestato per timore di eventuali creditori.
Tuttavia, successivamente, i coniugi e addivennero alla decisione di PT CP_1 separarsi ed avviarono le trattative finalizzate a trovare una soluzione consensuale delle situazioni personali ed economiche pendenti. Parte appellante deduce che, nel corso delle trattative, promise alla moglie che, laddove ella avesse acconsentito a CP_1 vendere la casa familiare, rinunciando alla proprietà, ma anche alla prevedibile assegnazione della medesima in sede di separazione in qualità di madre collocataria, egli le avrebbe versato somme a titolo di mantenimento proprio e dei figli e che quantificava in € 1.500,00 per i bambini ed € 2.000,00 per lei, oltre al pagamento delle spese condominiali;
In data 18.12.2015, i coniugi firmarono, dunque, una scrittura privata contenente, tra le altre cose, le condizioni della loro separazione consensuale, in cui si regolamentavano puntualmente i rapporti economici tra i coniugi (cfr. doc. 5 in I grado) ed in cui contestualmente davano atto del fatto che la casa coniugale sarebbe stata venduta e che gli aspetti inerenti la proprietà e la destinazione del ricavato della cessione sarebbero stati regolati separatamente.
In pari data, il 18.12.2015, la GN sottoscriveva una controdichiarazione PT predisposta dal (cfr. doc. 6 in I grado) relativamente alla casa coniugale di via Carlo CP_1
Alberto 59, con la quale affermava che quella casa era di esclusiva proprietà della suocera, SI.ra . Nella stessa data, rilasciava la procura a CP_2 Parte_1 vendere l'alloggio di via Carlo Alberto a favore della madre del SI. CP_1
Il ricorso per separazione consensuale (cfr. doc. 8 in I grado), contenente la scrittura privata firmata il 18 dicembre, veniva datato e depositato il successivo 22.02.2016.
Nelle suddette condizioni di separazione (cfr. doc. 5 in I grado) si prevedeva che: - il SInor si obbligava a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei gemelli, CP_1 la somma mensile di € 1.500,00, facendosi altresì carico dei costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 1.340,00 nonché delle spese condominiali e di riscaldamento, per un esborso di € 3.200,00 mensili circa;
- quanto all'assegno per la moglie, tenuto conto del fatto che la GN da anni risultava assunta presso le varie società del marito (con PT uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese) il marito si obbligava a garantirle, qualora tale rapporto di lavoro fosse venuto a mancare, un assegno di mantenimento pari a quanto da lei percepito in base al CUD 2015; il SI. si obbligava a rifondere alla GN CP_1 PT le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui ella non fosse riuscita a comprare, nei tempi previsti dalla Legge per poter godere dei benefici fiscali, un'altra prima casa;
-il SI.
inoltre, si obbligava a versare alla moglie, contestualmente alla stipula dell'atto di CP_1 vendita della casa familiare, l'importo utile per portare il saldo del conto corrente della SI.ra ad € 65.000,00. PT
Successivamente, reperì un immobile in Torino, via San Tommaso, 20, per CP_1 il quale la moglie sottoscrisse un contratto di locazione per la durata di tre anni a far data dal 01.03.2016 per un canone mensile di € 900,00 ove la stessa si trasferì a vivere con i minori (cfr. doc. 10 in I grado);
Depositato il ricorso per separazione consensuale, il SI. chiese alla GN CP_1
di dar corso agli impegni assunti. PT
In particolare, in forza della procura rilasciata da il 18 dicembre 2015, la Parte_1 suocera , quale procuratrice, vendette la casa familiare, con atto a rogito CP_2 notaio del 20.04.2016, incassando integralmente il prezzo di un milione e centomila Per_2 euro (cfr. doc. 12 in I grado) ed il fondo patrimoniale, di cui il suddetto immobile era l'unico bene, venne sciolto.
Inizialmente, per come deduce l'appellante, il SInor iniziò a dare corso agli accordi CP_1 contenuti nella seconda scrittura privata riguardante i rapporti economici tra i due coniugi.
Infatti, versò alla moglie la somma pari a € 45.000,00 circa, per portare il saldo CP_1 del conto corrente intestato all'esponente ad € 65.000,00.
L'appellante deduce che, però, dopo la vendita della casa coniugale, CP_1 interruppe il versamento della somma di € 1.500,00 pattuita per il mantenimento dei figli: dal mese di maggio 2016, infatti, versò unicamente la minor somma di euro 400,00 mensili ed interruppe altresì il versamento del 50% di sua competenza delle spese straordinarie (tra cui la costosa retta del Collegio San Giuseppe).
In data 01.06.2016, tramite messaggio (cfr. doc. 14 in I grado) il SI. comunicò alla CP_1 moglie il licenziamento dalla cooperativa e non corrispose l'assegno di mantenimento di euro
2.000,00 circa, che invece si era impegnato a corrispondere laddove quel rapporto di lavoro si fosse per qualsiasi motivo interrotto.
La GN ,
per questi motivi
, non avendo più risorse economiche a cui attingere, PT in data 22.10.2016 fu costretta a recedere dal contratto di locazione della casa di via San
Tommaso (cfr. doc. 16 in I grado) ed a sottoscrivere, a far data dal 01.01.2017, un nuovo contratto d'affitto per un immobile più piccolo ed economico, sito in una zona meno prestigiosa, per un canone inferiore (cfr. doc. 17 in I grado).
L'appellante sostiene, quindi, che, nel corso di un anno, ha dovuto sostenere i costi di ben due traslochi nonché le opere di ristrutturazione e le spese per l'arredamento di due immobili per sé
e per i figli, e precisamente: - spese per effettuare due traslochi per complessivi € 4.000,00 (cfr. doc. 31 in I grado); - spese per € 8.000,00 per imbiancare e ripristinare gli infissi dell'appartamento di Via San Tommaso;
- spese per € 10.000,00 per imbiancare e ripristinare i pavimenti dell'appartamento di via San Secondo;
- spese per € 2.500,00 per ristrutturare il bagno del suddetto appartamento;
- spese per l'acquisto della cucina, costata € 4.000,00 e gli armadi costati € 5.000,00 realizzati su misura per il primo appartamento e non asportabili.
Inoltre, il SI. rifiutava di partecipare all'udienza presidenziale fissata a seguito del CP_1 deposito del ricorso per separazione consensuale e la GN era costretta a PT
depositare ricorso per separazione giudiziale datato 30.12.2016 (cfr. doc. 15 in I grado). Nel frattempo, il SInor ha continuato a versare solo € 400,00 per il mantenimento dei CP_1
bambini e nulla per la moglie.
A seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 11.07.2017, il Presidente, con provvedimento del 01.08.2017 (cfr. doc. 35 in I grado), stabilì che il SInor versasse CP_1 alla moglie la somma di € 1.500,00 a titolo di mantenimento per i figli.
non avendo dunque acquistato, a seguito della vendita della precedente Parte_1 abitazione, una nuova prima casa nei termini di legge, rileva di aver ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate le relative sanzioni, pari alla somma di € 7.364,91 dovuta sul contratto di mutuo, oltre a quella € 22.594,05 sulla compravendita e così complessivamente € 29.958,96 (cfr. doc.ti
“avviso 1” e “avviso 2” prodotti con la 47 e 48 in I grado).
Ciò premesso in fatto, l'appellante articola avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi di censura.
Innanzitutto, deduce l'errata valutazione delle prove ed emergenze Parte_1 istruttorie e censura la sentenza nella parte in cui ha omesso ogni motivazione in merito alla non ammissione delle prove testimoniali, nonostante l'istanza istruttoria fosse stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, nel corso del giudizio, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti da e necessari per avere un quadro Parte_1 completo della realtà. Pertanto, parte appellante ribadisce anche in sede di appello l'istanza di ammissione dei suddetti mezzi di prova.
Per quanto riguarda le singole parti della sentenza oggetto di impugnazione, parte appellante con il primo motivo di appello, impugna il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di annullamento della scrittura privata datata 18.12.2015, ritenendo non sussistente un collegamento negoziale tra le due scritture ed insussistente alcun vizio della volontà in capo a
Parte_1
Per quanto riguarda il collegamento negoziale, l'appellante osserva che a pagina 8, al secondo e terzo capoverso, nella sentenza impugnata, si sostiene erroneamente che il collegamento negoziale non può sussistere sia perché i soggetti firmatari delle scritture private sono diversi, sia perché non sussiste alcun esplicito collegamento negoziale. Parte appellante deduce che il collegamento tra le due scritture, per le modalità e le tempistiche con cui sono state redatte, è da qualificarsi come collegamento di natura bilaterale, funzionale e su base volontaria. In tesi di parte appellante, il sinallagma è da ricostruirsi nei seguenti termini: la SI.ra
[...]
riconosceva la proprietà dell'immobile al marito (tramite la di lui madre) ed in Parte_1 cambio otteneva un congruo sostentamento per sé stessa e per i figli.
L'appellante osserva che le due parti delle obbligazioni dovevano necessariamente essere separate in quanto, , imprenditore, non poteva intestarsi direttamente un CP_1 immobile, volendo far figurare la madre come proprietaria alternativa alla moglie, per converso la suocera vivendo unicamente della propria pensione di insegnante, non avrebbe CP_2 potuto riconoscere un corrispettivo in denaro, mentre ben avrebbe potuto CP_1 garantire a una rendita mensile, per come pattuita sotto forma di Parte_1 mantenimento della stessa e dei figli.
L'appellante richiama, in particolare, il punto 10 delle condizioni di separazione in cui le parti prevedono l'impegno di a rifondere alla moglie le somme eventualmente CP_1 richieste dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui ella avesse venduto l'immobile di Via Carlo
Alberto senza riuscire a ricomprare, nell'anno successivo, una nuova prima casa.
Tale clausola, afferma l'appellante, non sarebbe stata inserita qualora non ci fosse stato un parallelo e connesso atto in cui dichiarava di non essere proprietaria del Parte_1 bene.
Parte appellante si duole anche del fatto che a pag. 8, ult. punto, il Tribunale ha affermato che le due scritture hanno un oggetto teleologicamente diverso. L'appellante osserva, invece, che lo scopo delle due scritture era unico, vale a dire costituire un rapporto sinallagmatico di cosa contro prezzo: la restituzione dell'immobile in cambio di un congruo mantenimento.
Parte appellante contesta, altresì, l'affermazione secondo cui la scrittura avente ad oggetto le condizioni coniugali, quantomeno per la parte relativa agli accordi patrimoniali, non impegnasse definitivamente i coniugi, indipendentemente dalle statuizioni del Tribunale. afferma che non si può negare l'immediata validità delle pattuizioni Parte_1 concluse tra coniugi ed aventi ad oggetto le disposizioni patrimoniali per la famiglia e per i minori.
L'appellante contesta, altresì, l'affermazione a pag. 9, terzo punto, della sentenza impugnata secondo cui l'immobile oggetto di causa non era mai stato di proprietà dell'attrice anche se così appariva formalmente e che la legittima proprietaria ben avrebbe potuto CP_2 reclamarne la restituzione con un giudizio volto ad accertarne l'intestazione fittizia in capo alla nuora.
L'appellante contesta che l'immobile era di proprietà della in virtù di atto notarile del PT
10.12.2014 e che nell'atto di acquisto non emergeva che il denaro utilizzato per l'acquisto era di proprietà della Anzi per l'acquisto era stato acceso anche un mutuo intestato ai CP_2 coniugi, ivi compresa quindi Parte_1
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere, sulla base di una dichiarazione riportata dall'esponente in una scrittura estrapolata da un contesto, che l'immobile era da considerarsi unicamente di proprietà della SI.ra CP_2
Ciò sarebbe stato confutato dalle numerose dichiarazioni testimoniali che non sono state ammesse. L'appellante afferma che ha sempre agito come se l'immobile CP_1 fosse suo, interfacciandosi in prima persona sia con l'acquirente, che con gli agenti immobiliari, che con il Notaio al quale ha espressamente commissionato la costituzione del fondo Tes_5 patrimoniale a tutela dei propri interessi economici.
Per quanto concerne il mancato riconoscimento del vizio della volontà, parte appellante afferma di non rinnegare di aver sottoscritto la dichiarazione confessoria, ma di rivendicare l'esistenza del nesso eziologico tra le due scritture, redatte lo stesso giorno e connesse da elementi fondamentali, come il pagamento della sanzione dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'eventuale mancato riacquisto di una prima casa da parte della nei termini PT di legge. Né la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto potrebbe considerarsi res inter alios acta, per come ritenuto nella sentenza impugnata, perché l'immobile era intestato alla per rogito notarile regolarmente trascritto. L'appellante aggiunge che la somma PT utilizzata per l'acquisto dell'immobile, non coperta dal mutuo, non essendo rivendicata da nessuna delle parti, ben poteva essere considerata una donazione indiretta. L'appellante afferma che per rendersi conto della sussistenza del vizio della volontà non occorre avere riguardo al contenuto delle due scritture singolarmente, occorrendo, invece, considerare le stesse come un unicum in cui, all'inadempimento dell'una consegue una violazione del rapporto sinallagmatico;
violazione che, in tesi di parte appellante, può comportare la richiesta di annullamento dell'altra.
Parte appellante deduce di aver acconsentito a cedere l'immobile soltanto per ottenere dal coniuge un sostentamento sufficiente per garantire a lei ed ai figli minori una vita dignitosa.
Questa sarebbe l'effettiva causa concreta che avrebbe indotto la SI.ra a PT sottoscrivere entrambi i contratti.
A tal fine, aggiunge che , immediatamente dopo la vendita dell'immobile, CP_1 aveva versato la somma di € 45.000,00 al fine di colmare la differenza tra quanto presente sul conto corrente della moglie e la somma di € 65.000,00, così parzialmente adempiendo agli accordi previsti dalla seconda scrittura privata. In tal modo, l'appellato aveva dato modo alla SI.ra di confidare nella buona fede contrattuale del coniuge, che tuttavia PT successivamente interruppe ogni adempimento legato agli impegni assunti (drastica riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli, mancato riconoscimento del contributo economico promesso alla moglie).
Da tale comportamento si evincerebbe come la sia stata indotta a sottoscrivere la PT scrittura sulla base del comportamento doloso posto in essere dal marito, che l'ha spinta a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso ad altre condizioni.
Parte appellante chiede, quindi, che in riforma della sentenza sia riconosciuto il vizio della volontà in capo alla SI.ra , in quanto sarebbe stata indotta a Parte_1 firmare la scrittura “confessoria” dietro la promessa, firmata dal marito, di ottenere un congruo mantenimento, promessa che quest'ultimo già sapeva che non avrebbe mai rispettato.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, l'appellante chiede, al paragrafo
B) dell'atto di appello, la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie sia con riferimento al danno per perdita della casa coniugale, sia per quanto riguarda le altre voci di danno indicate ai punti 2), 3) e 4) riportate a pag. 13 della sentenza. In particolare, l'appellante contesta la tesi del Tribunale dell'insussistenza di un collegamento tra le due scritture, richiamando la giurisprudenza di legittimità citata nel corpo del proprio atto di citazione in appello che ha riconosciuto il collegamento negoziale anche quando gli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti.
L'appellante ribadisce che la pretesa risarcitoria è legata all'inadempimento da parte di
[...]
delle condizioni economiche previste nella scrittura privata del 18.12.2015 connessa CP_1 con quella sottoscritta in pari data da tutte le parti coinvolte nel presente procedimento e che è stata rispettata.
chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna Parte_1 delle controparti al risarcimento dei danni già quantificati come in primo grado.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui a pag. 14 non ritiene fondati gli ulteriori crediti vantati dalla SI.ra PT
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare che la scrittura sottoscritta da
[...]
non costituisca un atto vincolante ed, in particolare, un vero e proprio contratto atto a CP_1 regolare i rapporti economici tra i coniugi, a prescindere dall'omologazione del Tribunale in sede di separazione.
Con un ultimo motivo di appello, infine, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore della convenuta Parte_1 al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. (pag. 16 della CP_2 sentenza impugnata), non sussistendone, invece, i presupposti.
osserva che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere le Parte_1 istanze istruttorie articolate da parte attrice e che avrebbero fatto emergere la malafede contrattuale adottata sinergicamente da madre e figlio a danno della ex artt. 1337 e PT
1338 c.c. L'appellante ribadisce, quindi, che stante la strettissima interconnessione tra i due contratti non si può escludere la responsabilità anche in capo alla per i danni subiti dalla CP_2
PT
Parte appellante chiede, quindi, ritenuto infondato il presupposto per l'irrogazione della sanzione ex art. 96 co. 1 c.p.c. che la sentenza impugnata venga riformata sul punto.
L'appellato nel costituirsi nel presente giudizio di appello contesta la CP_1 ricostruzione in fatto operata da parte appellante alle pagg. da 5 a 12 della propria comparsa di costituzione in appello e con specifico riguardo ai motivi di impugnazione eccepisce quanto segue.
Parte appellata osserva che la doglianza circa l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie è del tutto generica in quanto parte appellante non indica quali sarebbero tali prove.
Inoltre, la mancata ammissione delle prove testimoniale, in tesi di parte appellata, è da ritenersi corretta ed adeguatamente motivata da parte del Tribunale. In ogni caso, l'appellato richiama il contenuto della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ed osserva che l'appellante non specifica perché le prove testimoniali formulate da parte attrice in primo grado avrebbero, invece, dovuto essere considerate ammissibili. L'appellato procede, quindi, a contestare specificamente i capitoli di prova di cui parte attrice ha chiesto in primo grado l'ammissione
(cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione in appello).
Per quanto concerne i motivi di appello relativi al mancato accoglimento della domanda attorea di annullamento della scrittura privata del 18.12.2015, eccepisce CP_1 che del tutto correttamente il Giudice di primo grado, con ampia ed articolata motivazione, ha ritenuto insussistenti i requisiti del collegamento negoziale.
Parte appellata osserva che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non vi
è alcun esplicito collegamento negoziale che faccia ritenere subordinata la validità ed efficacia di una scrittura alla validità dell'altra, inoltre, nessuno dei due atti fa riferimento all'altro,
l'oggetto è molto diverso e non teleologicamente unico. Infine, i due atti hanno una valenza cogente diversa.
L'appellato deduce che le parti hanno sottoscritto due scritture distinte.
1.) Una scrittura privata, sottoscritta da e Parte_1 CP_2 [...]
, con cui riconosce che l'immobile di via Carlo Alberto è stato acquistato con CP_1 PT provvista esclusiva della SI.ra e quindi si impegna a cedere l'immobile convenendo CP_2 che il ricavato sarebbe stato trattenuto dalla SI.ra CP_2
2.) Una ulteriore scrittura, tra e che prevedeva le CP_1 Parte_1 condizioni in vista della separazione coniugale.
L'appellato osserva che la prima scrittura è un atto unilaterale, con il quale la SI.ra PT riconosce che l'immobile è stato acquistato con proventi esclusivi della SI.ra e quindi, CP_2 con tale atto – eccepisce l'appellato – è stato regolato un rapporto patrimoniale con la suocera, la quale ben avrebbe potuto reclamare la restituzione con un giudizio volto ad accertarne l'intestazione fittizia in capo alla nuora.
Sarebbe, quindi, corretta e non meritevole di censure l'affermazione del Tribunale secondo cui
“la non ha rinunciato a un diritto di proprietà in cambio di condizioni di separazione PT per lei vantaggiose, perché l'immobile non era mai stato di sua proprietà anche se così formalmente appariva”.
La seconda scrittura – afferma parte appellata – è, invece, un accordo in vista della separazione consensuale, che, per giurisprudenza costante acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione ed il quale prevedeva, da un punto di vista economico, le seguenti condizioni:
A) Il SI. si impegnava a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma CP_1 di euro 1500,00 al mese oltre ai costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari a euro 1340,00 al mese nonché le spese condominiali e di riscaldamento.
In ordine a tale pattuizione, l'appellato sostiene di aver sempre corrisposto la somma di euro
1500,00 al mese per i figli e che se in un certo periodo ha corrisposto una somma inferiore, successivamente ha corrisposto gli arretrati. Analogamente, anche le somme dovute per il mutuo, le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare- afferma l'appellato
- sono state regolarmente saldate da Marzo. Parte appellata osserva, che, pertanto, nulla è dovuto relativamente a tale titolo, atteso che l'accordo è stato rispettato.
B) Il SI. si impegnava a portare il saldo del conto corrente della moglie n. 63187 presso CP_1 la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00.
Anche tale condizione, osserva l'appellato, è stata rispettata.
Il SI. dato atto che la SI.ra era regolarmente assunta con contratto a tempo CP_1 PT indeterminato presso la società In Time di cui era amministratore, si impegnava, inoltre, nel caso in cui il rapporto lavorativo fosse venuto a mancare o si fosse ridotto, a integrare la mensilità sino all'importo percepito in base al CUD 2015, cioè circa euro 2000,00 al mese.
Questo sarebbe, in tesi di parte appellata, l'unico punto su cui le parti successivamente hanno discusso. Ciò in quanto, la SI.ra è stata licenziata per fatto a lei addebitabile PT
(essendosi rifiutata di prestare attività lavorativa, doc. 5 e 6 fascicolo di primo grado) e quindi non ha ricevuto la retribuzione di euro 2000,00 al mese. Peraltro, in sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla ha riconosciuto alla SI.ra
a tutolo di assegno di mantenimento avendo la stessa rinunciato anche alla PT relativa domanda (doc. 7 fascicolo di primo grado).
Parte appellata osserva che, pertanto, nulla sarebbe dovuto neppure a tale titolo.
osserva che l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha CP_1 considerato il sinallagma così costituito “la SI.ra riconosceva la proprietà PT dell'immobile al marito (per il tramite della di lui madre) ed in cambio otteneva un congruo sostentamento per sé stessa e per i figli, che le avrebbe concesso di vivere una vita dignitosa”.
La tesi di parte appellante sarebbe infondata, in quanto con la scrittura in Parte_1 esame non ha riconosciuto alcunché al marito, il quale non ha ottenuto niente dalla prima scrittura. Inoltre, l'appellato eccepisce che il SI. nell'accordo separativo non ha CP_1 riconosciuto alcun assegno di mantenimento alla moglie, se non nel caso in cui la stessa avesse perso l'attività lavorativa retribuita al momento in essere.
Parte appellata osserva, pertanto, che non vi è quindi alcun sinallagma tra le parti e tra le due scritture.
contesta l'affermazione dell'odierna appellante secondo cui lo scopo delle due CP_1 scritture era unico “ossia costituire un banale rapporto sinallagmatico di cosa contro prezzo: la restituzione dell'immobile in cambio di un congruo mantenimento”.
Sul punto, l'appellato osserva che l'immobile pacificamente non era della SI.ra e PT quindi la SI.ra poteva in ogni momento rivendicarlo e il mantenimento della moglie CP_2 nell'accordo non era previsto.
Per quanto riguarda l'affermazione di controparte che, citando alcune sentenze della Suprema
Corte, sostiene che il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto che le due scritture avrebbero avuto una valenza cogente diversa.
L'appellato eccepisce che nessuna delle sentenze richiamate da parte appellante afferma quanto la medesima vorrebbe sostenere e cioè che gli accordi transattivi relativi alle attribuzioni patrimoniali conclusi ai margini di un giudizio di separazione hanno natura negoziale e producono effetti senza necessità di essere sottoposti al giudice per l'omologazione.
Parte appellata osserva che la Corte di Cassazione (penale e non civile) con sentenza n.5236/2020 afferma, invece, un principio di diritto tutto diverso secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-bis c.p., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.
Analogamente, la citata sentenza della Suprema Corte n. 663/2022, osserva l'appellato, non attiene al caso di specie, perché riguarda la possibilità per i genitori non coniugati di raggiungere un accordo negoziale in ordine al mantenimento dei figli accordo che però il Giudice potrà sempre modificare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21736 del 2013 sarebbe del tutto inconferente, perché relativa ad un accordo a latere della separazione consensuale regolarmente avvenuta e omologata dal Tribunale e non ad un accordo di separazione consensuale non omologato dal
Tribunale.
Così come inconferente sarebbe la sentenza della Corte di Cassazione n. 5056 del 2021 che si limita a precisare che sono validi i patti stipulati tra i coniugi relativamente alla modalità di corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Il Tribunale – osserva parte appellata - avrebbe anche su questo punto correttamente motivato richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Per quanto concerne le censure svolte da parte appellata circa il mancato riconoscimento del vizio della volontà in capo alla (pag.22-26 appello), l'appellato osserva che PT
insiste nel sostenere che le due scritture sarebbero tra loro collegate Parte_1 da nesso eziologico, per cui all'inadempimento di una conseguirebbe l'annullamento dell'altra, confondendo probabilmente l'annullamento con la risoluzione per inadempimento.
Parte appellante sostiene, inoltre, che la scrittura del 18.12.2015 sarebbe annullabile per vizio di volontà, senza però specificare quale sarebbe in concreto il vizio di volontà in cui la medesima sarebbe incorsa.
Tali circostanze dimostrerebbero, di per sé, l'infondatezza della doglianza e del motivo di appello.
In ogni caso - a prescindere dal fatto che per giurisprudenza costante l'accordo in vista della separazione acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (da ultimo Cass. 28649/2020, Cass. 9174/2008) – parte appellata eccepisce di aver, già in primo grado, dimostrato di aver adempiuto alle condizioni separative.
In particolare, parte appellata afferma:
- di aver corrisposto la somma di euro 1500,00 al mese per i figli, nonché le somme dovute per il mutuo e le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare;
- di aver corrisposto alla moglie la somma di euro 45.000 portando quindi il saldo del conto corrente della moglie n. 63187 presso la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00;
- ed infine che il mantenimento per la moglie non era dovuto per le ragioni già indicate e che, in ogni caso, è stata la stessa a rinunciare alla domanda in sede di PT separazione.
Parte appellata eccepisce, pertanto, che non sussiste alcun inadempimento da parte sua che possa determinare la risoluzione e il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda, invece, il vizio di volontà questo consisterebbe, secondo la prospettazione di parte appellante, nel fatto che, se il marito non avesse promesso, con una parallela scrittura in cui erano previste le condizioni della separazione, un assegno di mantenimento di euro
2.000,00 non avrebbe accettato di lasciare la casa coniugale e, soprattutto, Parte_1 non avrebbe accettato che l'importo della vendita dell'immobile fosse destinato alla suocera.
L'appellato rileva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non esservi stato alcun errore da parte della e che nella sentenza impugnata, del tutto PT correttamente, si afferma che “la ha sottoscritto la dichiarazione confessoria e PT
l'impegno a vendere l'immobile con piena volontà e consapevolezza. Del resto l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà: è circostanza pacifica, e dalla mai rinnegata, che ella fosse intestataria solo formale dell'immobile PT di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo”.
Né potrebbe ritenersi – afferma l'appellato - che il consenso della a sottoscrivere la PT scrittura del 18.12.2015 sia stato carpito con dolo da parte di o tanto meno da CP_1 parte di non avendo dimostrato, né chiesto di dimostrare, CP_2 Parte_1 alcun raggiro o artifizio ai suoi danni, orchestrati dal marito. Per quanto concerne i motivi di appello relativi al mancato accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno ed in punto di ulteriori crediti vantati dalla PT
(pag. 24-26 appello), l'appellato osserva che parte appellante sostiene che la sentenza debba essere riformata in punto danni e crediti lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le due scritture come un unico contratto.
La sentenza non sarebbe, tuttavia, meritevole di censura avendo il Tribunale analizzato analiticamente tutte le voci di danno e di credito richieste da parte attrice ed avendo correttamente ritenuto tali richieste infondate, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista del fatto.
Infine, per quanto riguarda le spese di lite (pag. 26-27 appello), osserva che CP_1 medesime non possono che seguire la soccombenza.
L'appellata nel costituirsi nel presente giudizio di appello, dopo aver CP_2 ripercorso i fatti di causa e contestato la ricostruzione fattuale operata da parte appellante (vds. pagg.
9-19 della comparsa di costituzione in appello) ha eccepito quanto segue.
Per quanto riguarda la doglianza formulata da parte appellante circa l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie e l'omessa motivazione in punto di non ammissione dei mezzi di prova all'interno della sentenza impugnata, eccepisce che tale motivo CP_2 di doglianza è da ritenersi infondato, in quanto il Giudice di primo grado, con l'ordinanza istruttoria del 24.05.2022, ha puntualmente indicato, in relazione ad ogni capitolo di prova articolato da parte attrice, le ragioni della mancata ammissione. Non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe dovuto reiterare le proprie motivazioni in sede decisionale.
In ogni caso, osserva che le circostanze dirimenti attinenti al caso di specie CP_2 sono documentali. In particolare, osserva l'appellata che documentali sono gli investimenti realizzati dalla documentale è che l'immobile fosse acquistato con fondi della CP_2 deducente, documentale è il riconoscimento da parte della – formale intestataria PT dell'immobile di Via Carlo Alberto – della effettiva titolarità dello stesso in capo alla CP_2
eccepisce che l'appellante vorrebbe sopperire al mancato assolvimento CP_2 dell'onere probatorio introducendo nel presente procedimento l'escussione di testi tutt'altro che indifferenti rispetto alla quali il compagno della stessa (il Notaio dott. PT Tes_5
, le sorella, il padre e la madre della stessa ( e
[...] Per_1 PT Controparte_3
; mentre gli altri soggetti indicati come testi sono gli acquirenti ed i venditori degli CP_4 immobili che, nel tempo, la ha compravenduto e che non si comprenderebbe quale CP_2 sarebbe l'apporto che i medesimi possono apportare al presente giudizio.
In particolare, anche ove si volesse dimostrare che la era coadiuvata dal figlio nei propri CP_2 investimenti immobiliari, parte appellata osserva che tale circostanza non è mai stata contestata e nulla muta in relazione alla titolarità delle somme investite –tutte provate documentalmente e su cui parte attrice in primo grado nessuna contestazione ha mosso - riconducibili alla sola
CP_2
Ciò che la vorrebbe sostenere – ovvero la titolarità dell'immobile di Via Carlo Alberto PT in capo a – è contrario alla documentazione prodotta nel corso del giudizio di CP_1 primo grado (investimenti mobiliari ed immobiliari della GN fin dagli anni 90). CP_2
L'appellata osserva che, come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, la questione relativa alla titolarità dell'immobile è in ogni caso una questione a cui è da ritenersi estranea la SI.ra attenendo al più ai rapporti tra la ed il Infatti, PT CP_2 CP_1 [...] con la scrittura del 18/12/2015 ha dichiarato che l'immobile di Via Carlo Alberto Parte_1 era ad ella solo formalmente intestato e mai ha rivendicato la sostanziale proprietà dell'immobile stesso, nemmeno in sede di impugnativa dell'anzidetta scrittura.
Parte appellata osserva, pertanto, che anche qualora si volesse seguire la ricostruzione dell'appellante – di cui si ribadisce l'infondatezza - l'unico titolare di un interesse a rivendicare la proprietà dell'immobile sarebbe , il quale, però, non ha avanzato alcuna CP_1 domanda in questo senso e neanche potrebbe avanzarla, stante la certezza documentale che la proprietà era effettivamente ed esclusivamente della GN CP_2
Parte appellata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande istruttorie riproposte da controparte, chiede l'ammissione dei propri capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.
Per quanto concerne il motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di annullamento della scrittura del 18/12/2015, l'appellata osserva che Parte_1 impugna parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime ha rigettato la domanda di annullamento per vizio della volontà della scrittura privata del
18/12/2015.
Parte appellata osserva che, del tutto correttamente, il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di una connessione negoziale tra la scrittura privata del 18/12/2015 contenente la dichiarazione confessoria della in ordine alla titolarità dell'immobile di Via Carlo PT
Alberto e quella, di pari data, relativa alle condizioni di separazione dei coniugi.
evidenzia che l'appellante contesta solo parzialmente la parte motiva della CP_2 sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure ha escluso il collegamento negoziale tra le due scritture, in quanto le difese ex adverso formulate sarebbero riassumibili in tre argomenti:
- Una prima parte relativa ad una ricostruzione dell'istituto del collegamento negoziale;
- Una seconda parte relativa alla “connessione teleologica”;
- Una terza sulla valenza cogente delle due scritture, quella impugnata, contenente la dichiarazione confessoria della in relazione alla titolarità dell'immobile, e quella PT contenente le condizioni di separazione degli ex coniugi e CP_1 PT
Parte appellata osserva che le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado in relazione all'insussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture private sono molto più numerose, per come risulta dallo stralcio di motivazione che parte appellata riporta alle pagg. da 22 a 24 della propria comparsa di costituzione in appello.
In tesi di parte appellata, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2, deve pertanto intendersi data acquiescenza parziale da parte della alle parti di sentenza non impugnate, ove il PT
Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra le anzidette scritture.
In ogni caso, parte appellata procede a contestare nel merito le argomentazioni svolte dall'appellante in punto di sussistenza di un collegamento negoziale.
osserva che l'appellante fonda la propria domanda sulla ricostruzione secondo CP_2 la quale il riconoscimento da parte della della effettiva proprietà dell'immobile di Via PT
Carlo Alberto in capo alla e la conseguente assunzione dell'obbligazione di vendita del CP_2 medesimo con ripetizione delle somme in favore della sarebbe una sorta di CP_2
“contropartita” rispetto alle condizioni di separazione accordate da nell'ambito CP_1 di un'ulteriore scrittura privata, questa, conclusa tra i soli ex coniugi.
, secondo la prospettazione dell'appellante, una volta ottenuta la sottoscrizione CP_1 della scrittura relativa alla casa coniugale sarebbe venuto meno alle condizioni concordate in sede di separazione. Parte appellata osserva che, alla luce di tale ricostruzione, ha impugnato Parte_1 la scrittura confessoria dalla medesima sottoscritta, asserendo di essere stata tratta in inganno dal ed ha chiesto la condanna di all'adempimento delle condizioni di CP_1 CP_1 separazione allora sottoscritte dagli ex coniugi, e la condanna di entrambi gli appellati al risarcimento del danno.
eccepisce che il rigetto delle domande avversarie è stato correttamente CP_2 motivato nella sentenza di primo grado sulla base di due motivi fondamentali:
“1. non vi è nessun collegamento negoziale tra le due scritture private;
2. non vi è stato alcun vizio della volontà in capo alla .” PT
Per quanto riguarda il collegamento negoziale, l'appellata osserva che Parte_1 tenta di sostenere la sussistenza del collegamento negoziale tra la scrittura contenente la dichiarazione confessoria da parte della e quella contenete le condizioni di PT separazione concordate tra il Marzo e la quale necessario antecedente logico rispetto PT alle domande formulate.
L'appellata osserva che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in Parte_1 punto di connessione negoziale, affermando che, nel caso di specie, sussiste un collegamento bilaterale, funzionale e su base volontaria, tra i due negozi.
Da tale collegamento deriverebbe, secondo la ricostruzione dell'appellante, che non avendo adempiuto alle condizioni di separazione (che in realtà, contesta CP_1 CP_2
risultano tutte adempiute) dovrebbe pervenirsi all'annullamento anche della scrittura
[...] con cui riconosceva la titolarità dell'immobile di Via Carlo Alberto in capo alla PT
CP_2
L'appellata eccepisce che tale ricostruzione è del tutto infondata in quanto, come già dimostrato nel corso del primo grado, nel caso di specie difettano i presupposti per ritenere sussistente un collegamento negoziale tra le anzidette scritture.
osserva che l'appellante prende le mosse riproponendo la ricostruzione CP_2 secondo la quale l'immobile, oggetto della dichiarazione confessoria, era di titolarità non dell'appellata ma del figlio CP_1
Tale ricostruzione, eccepisce l'appellata, è stata ampiamente smentita attraverso la produzione della documentazione relativa alla sequela di investimenti nel tempo posti in essere dalla sia finanziari che immobiliari, che hanno condotto da ultimo all'acquisto dell'immobile CP_2 di Via Carlo Alberto, oltre a quelli – tra cui una sentenza passata in giudicato (Tribunale di
Torino, sentenza n. 3595/2020 emessa il 15/10/2020 nell'ambito del procedimento RG.
20625/2018) – attestanti la piena titolarità delle somme adoperate per l'acquisto in capo alla
CP_2
Pertanto, parte appellata osserva che qualora la non avesse provveduto alla PT dichiarazione confessoria di cui alla scrittura privata impugnata, avrebbe ben potuto agire nei confronti della medesima attraverso un'azione giudiziale, per come anche chiarito dal giudice di primo grado.
Parte appellata osserva, inoltre, che la ricostruzione di parte appellante condurrebbe a conclusioni paradossali, in quanto si dovrebbe ritenere che ha rinunciato Parte_1 ad un immobile dal valore complessivo di € 1.100.000,00 in cambio di un assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00.
osserva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha osservato che CP_2
è pacifico che l'immobile non era di proprietà della – come dalla stessa ammesso e PT non contestato – e pertanto non può ritenersi che quest'ultima abbia ceduto tale proprietà in contropartita rispetto alle condizioni di separazione in allora accordatele dal Marzo.
L'appellata riprendendo l'affermazione dell'appellante secondo cui “il contenuto delle condizioni di separazione […] tratta in maniera assai specifica le questioni patrimoniali”, osserva che i coniugi regolavano tra di essi tutte le questioni economiche, meno che quella relativa all'immobile perché questa doveva essere regolata tra soggetti differenti, ovvero tra la e la effettiva titolare dell'immobile. PT CP_2
Dal tenore della scrittura contenente le condizioni di separazione emerge, in tesi di parte appellata, l'intenzione da parte degli allora coniugi di tenere ben distinti i rapporti tra gli stessi regolamentati in sede di separazione e quelli relativi ai rapporti patrimoniali tra la e PT la aventi ad oggetto esclusivamente l'immobile di Via Carlo Alberto. CP_2
L'appellata eccepisce che, ove fosse vera la ricostruzione fornita da le Parte_1 parti avrebbero potuto procedere alla regolamentazione delle questioni concernenti la casa con un unico accordo, se l'immobile fosse stato effettivamente di proprietà del Marzo. Circostanza che, in tesi dell'appellata, è da ritenersi smentita dalla mole di documentazione e sentenze, anche passate in giudicato, prodotte in atti. eccepisce che le due scritture attengono ad assetti economici completamente CP_2 diversi, tra soggetti differenti.
Infatti, la scrittura contenente le condizioni di separazione è funzionalmente orientata alla regolamentazione dell'assetto economico e dei rapporti tra i coniugi stessi per il mantenimento e gestione dei figli in un momento patologico del rapporto di connubio;
la scrittura privata con cui la riconosceva la sostanziale proprietà dell'immobile di Via Carlo Alberto in capo PT alla è relativo al rapporto patrimoniale tra la e la CP_2 PT CP_2
, osserva l'appellata, sottoscriveva la dichiarazione della che a tutti CP_1 PT gli effetti è un atto unilaterale, al solo scopo di prestare il proprio consenso alla vendita, essendo il bene immobile allora conferito al fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data 31/03/2015 con atto a rogito del Notaio dott. Tes_5
Non vi sarebbero elementi per ritenere che, nel caso di specie, le due scritture siano connesse da un collegamento negoziale, non sussistendo, in tesi di parte appellata, né un legame giuridico tra le due scritture oggetto del presente giudizio, né uno scopo unitario, avendo le stesse delle funzioni ben definite e distinte. Né potrebbe dirsi, osserva l'appellata, che le parti avessero la volontà di regolamentare un unico assetto di interessi, stante la differenza sia soggettiva che oggettiva degli interessi coinvolti nell'una e nell'altra scrittura.
Parte appellata osserva che non vi è alcun “parallelo atto connesso” essendo esplicitata la volontà dei coniugi di regolamentare separatamente le questioni relative all'immobile e ciò per la semplice ragione che essendo l'immobile di effettiva proprietà della tale assetto CP_2 patrimoniale doveva essere definito tra la e la esulando dai rapporti tra i PT CP_2 coniugi.
L'appellata eccepisce che si sarebbe in presenza di un estremo tentativo di parte appellante di rintracciare una connessione tra le scritture che non c'è, e ciò non solo in assenza di un dato letterale che possa in qualche modo suffragare una tale tesi, ma in presenza di una volontà espressa degli allora coniugi di regolamentare distintamente i due rapporti oggetto delle scritture.
Parte appellata osserva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che le due scritture abbiano differente valenza cogente. Sul punto, osserva che mentre CP_2 la dichiarazione della in ordine all'effettiva proprietà dell'immobile e le relative PT obbligazioni assunte producono i propri effetti immediatamente dalla sottoscrizione della relativa scrittura, lo stesso non può dirsi in relazione alla scrittura relativa alle condizioni di separazione che, in assenza di omologa da parte del Tribunale competente, ed a maggior ragione alla luce della successiva separazione giudiziale tra i coniugi, non ha valore cogente, non potendosene invocare la risoluzione per inadempimento.
Parte appellata, in ogni caso, osserva che, anche qualora si intenda avvalorare la tesi dell'appellante – di cui si ribadisce l'infondatezza –non vi è stato alcun inadempimento in relazione alle condizioni pattuite dai coniugi, per come risultante dalla difesa di CP_1
[...]
Sarebbe poi nuova l'argomentazione dedotta dall'appellante secondo la quale l'immobile di via Carlo Alberto era della e ciò in forza dell'atto di acquisto dell'immobile e PT del mutuo finalizzato all'acquisto cointestato tra il Marzo e la PT
Parte appellata osserva che si tratta di una difesa inammissibile, integrando fatto nuovo
e quindi non allegabile in sede di appello, è comunque in totale contrasto con quanto sin qui sostenuto dalla difesa della PT
osserva che il presupposto sulla base del quale ha CP_2 Parte_1 radicato il presente giudizio è che l'immobile era in realtà di ed intestato CP_1 fittiziamente all'odierna appellante;
mentre, in nessun momento ha mai sostenuto che
l'immobile fosse di sua proprietà, ed anzi ha più volte rimarcato la sua impossibilità PT economica di acquistare l'immobile.
L'appellata ribadisce che è stato provato documentalmente che le provviste per l'acquisto dell'immobile di Via Carlo Alberto sono state fornite dalla SI.ra CP_2
Parte appellata eccepisce, quindi, che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente un collegamento negoziale tra la scrittura contenente le condizioni di separazione degli ex coniugi e quella relativa alla dichiarazione unilaterale della in ordine alla PT sostanziale titolarità dell'immobile, regolamentando le stesse rapporti differenti tra soggetti differenti.
Per quanto concerne, poi, l'asserito vizio della volontà in capo alla parte appellata PT osserva che con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso la sussistenza di un vizio della volontà della in PT ordine alla dichiarazione confessoria del 18/12/2015. Parte appellata osserva che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata sono ineccepibili, in quanto, una volta escluso il collegamento negoziale tra le due scritture, il
Giudice di primo grado ha evidenziato come la scrittura del 18/12/2015 sia stata sottoscritta dalla in piena coscienza e volontà e che alcun raggiro o artifizio è stato posto in essere PT dal e/o comunque provato dalla parte attrice. CP_1
Il riconoscimento della sostanziale proprietà dell'immobile in capo a CP_2 rappresenta un atto dovuto da parte della al fine di definire bonariamente i rapporti PT con l'allora suocera la quale, in difetto della dichiarazione resa dalla avrebbe potuto PT agire giudizialmente nei confronti di quest'ultima.
osserva, inoltre, che, una volta accertato che l'immobile non era della CP_2
circostanza questa dichiarata dalla stessa appellante e non contestata, emerge come PT la dichiarazione resa dalla stessa attenesse ad una circostanza vera, pertanto, alcun errore od ulteriore vizio della volontà potrebbe essere ravvisato, non essendo possibile individuare quale sarebbe l'alterazione della realtà –conseguenza di dolo o errore – che la controparte vorrebbe porre a fondamento della propria domanda di annullamento.
L'appellata ribadisce che ha dichiarato all'interno della scrittura Parte_1 impugnata una circostanza reale – l'effettiva titolarità dell'immobile in capo alla – e CP_2 che non si spiega quale sarebbe la falsa rappresentazione della realtà asseritamente indotta da
. CP_1
L'appellata osserva che la statuizione del Giudice di prime cure si fonda sul presupposto che l'immobile di Via Carlo Alberto era soltanto formalmente – e fittiziamente – intestato alla
Tale circostanza, osserva l'appellata, è data per pacifica da tutte le parti in causa, PT compresa la stessa la quale non ha mai affermato il contrario. PT
In ogni caso, l'appellata osserva che è stata effettuata, nel corso del giudizio di primo grado, una puntuale ricostruzione documentale delle risorse della GN utilizzate per CP_2
l'investimento immobiliare e per tutti i precedenti investimenti, così come la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, che riconosce la titolarità delle somme in capo alla GN
CP_2 contesta, altresì, l'argomentazione dell'appellante secondo cui “La somma CP_2 utilizzata per l'acquisto dell'immobile, non coperta da mutuo, non essendo rivendicata da nessuna delle parti, ben poteva esse considerata una donazione indiretta”. Sul punto,
l'appellata osserva che si tratta di un'argomentazione in contrasto con gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, ed in primis con la stessa volontà espressa da
[...] nell'ambito della scrittura impugnata, di restituire le somme ricavate dalla vendita Parte_1 dell'immobile alla SI.ra che non ha mai avuto l'animus donandi. CP_2
Parte appellata eccepisce che difetta, nel caso di specie, l'animus donandi, essendo tutte le parti coinvolte, pienamente consapevoli che l'immobile era di proprietà della e che lo stesso, CP_2 nel caso in cui non fosse stato più utilizzato quale casa familiare dagli allora coniugi, ovvero a richiesta della deducente, avrebbe dovuto essere a quest'ultima restituito.
L'appellata ribadisce nel contestare l'affermazione dell'appellante circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture che, nel caso di specie, i due atti hanno due funzioni estremamente differenti: l'una, la scrittura contenente la dichiarazione confessoria della aveva la funzione di definire i rapporti patrimoniali in essere tra la e la PT PT relativamente all'immobile di Via Carlo Alberto, l'altra, la scrittura contenente le CP_2 condizioni di separazione degli allora coniugi e quella di regolamentare i CP_1 PT successivi rapporti tra i coniugi.
aggiunge che ella non poteva avere alcuna influenza sulla definizione delle CP_2 condizioni di separazione degli allora coniugi e che non può esserle attribuita alcuna responsabilità in ordine all'asserito inadempimento di tali condizioni da parte di CP_1
[...]
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni anch'essa - eccepisce parte appellata – deve ritenersi infondata.
osserva che non può esserle imputata alcuna responsabilità in ordine ad asseriti CP_2 inadempimenti relativi alle condizioni di separazione tra i coniugi, peraltro, definite successivamente in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
In particolare, osserva che nessun ruolo può esserle attribuito in ordine alla contrattazione delle suddette condizioni né in ordine alle successive vicende che hanno interessato i SI.ri e CP_1
PT
Parte appellata osserva che, pertanto, il Tribunale del tutto correttamente ha condannato l'odierna appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la sussistenza della conoscenza dell'infondatezza delle domande proposte (o stante il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza). Parte appellata eccepisce, inoltre, l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, in via preliminare, all'adita Corte d'Appello di pronunciare sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità e comunque rigetto del presente appello, previa discussione orale ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis, comma 1, c.p.c. in quanto l'appello proposto da è da ritenersi ictu oculi inammissibile e Parte_1 manifestamente infondato.
In tal senso, osserva che l'appellante richiede l'annullamento delle scritture CP_2 sottoscritte dalle parti per “vizio della volontà consistente nel consenso carpito con dolo e/o dato per errore”.
Parte appellata rileva che gli elementi costitutivi dei due vizi del consenso (dolo o errore) – uno esterno e l'altro interno alla sfera della parte - siano tra loro inconciliabili, comportando, la presenza dell'uno, l'esclusione dell'altro.
Ne deriva, in tesi di parte appellata, che le domande, così come formulate dall'appellante, poiché richiedono l'accertamento contestuale dei due vizi dovranno essere dichiarate inammissibili – in quanto inconciliabili tra loro.
L'appellata, a sostegno della richiesta di inammissibilità/improcedibilità dell'atto di appello, osserva che ha riproposto, nella presente sede, domande manifestamente Parte_1 infondate in quanto difettanti dei necessari presupposti:
1) L'asserita connessione tra le scritture private del 18/12/2015, l'una relativa ai rapporti patrimoniali tra l'appellante e la deducente in ordine all'immobile di Via Carlo Alberto in
Torino, e l'altra, contenente le condizioni di separazione definite tra gli ex coniugi e CP_1
PT
2) L'asserito dolo posto in essere dal SI. CP_1
3) La condanna di all'adempimento della scrittura privata contenente le CP_1 condizioni di separazione allora definite dagli ex coniugi e non omologate, alla luce della successiva intervenuta separazione giudiziale, ma regolamentate poi sotto ogni aspetto dal
Tribunale di Torino.
4) La risoluzione per inadempimento della suddetta scrittura sottoscritta da e Marzo, PT con conseguente condanna al risarcimento del danno a carico del Marzo e della CP_2 In ordine a tale ultimo aspetto, l'appellata osserva che l'appellante chiede la risoluzione per inadempimento di una scrittura che risulta diversamente regolamentata da una separazione giudiziale, conclusasi con l'adozione di specifico provvedimento giudiziale definitivo e che omette di riferire le ragioni per le quali i coniugi fecero poi ricorso ad un Parte_1 giudizio, ovvero la circostanza che scoprì la relazione extraconiugale della CP_1 moglie.
Inoltre, parte appellata contesta che non vi sarebbe alcuna ragione logica e giuridica sulla cui base chiedere la condanna al risarcimento dei danni anche a carico di per CP_2
l'asserito inadempimento delle condizioni di separazione tra gli allora coniugi e CP_1
PT
Parte appellata eccepisce di essere estranea a tali pattuizioni e che siffatta domanda evidenzierebbe la pretestuosità non solo della presente azione, ma anche della serie di azioni giudiziarie poste in essere dalla e che sino ad oggi si sono rivelate tutte infondate. PT
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente in ordine alla richiesta di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., formulata da si osserva che la medesima è da ritenersi assorbita stante la presente decisione CP_2 nel merito del presente atto di appello.
Passando ad esaminare, nel merito, il presente atto di appello, si osserva che l'appellante si duole, innanzitutto, della mancata ammissione delle richieste di prova orale e dell'assenza di motivazione in merito alla non ammissione delle prove testimoniali nella sentenza, nonostante la relativa richiesta sia stata formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Orbene, la Corte osserva che con ordinanza del 24.05.22 il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste di prova orale con motivazione da ritenersi articolata ed esaustiva in relazione ad ogni capitolo di prova formulato. Inoltre, nella presente sede di appello, all'udienza del 21.09.23 il
ConSIliere Istruttore si è già espresso sul punto, con motivazione che in questa sede si conferma, osservando che le richieste di prova orale contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello non sono correlate ai motivi d'impugnazione proposti, sicché non possono trovare accoglimento.
Passando ad esaminare il merito della presente impugnazione, l'odierna appellante si duole, innanzitutto, del mancato accoglimento della domanda di annullamento (per dolo e/o errore indotto da dolo) della scrittura privata del 18.12.2015 con cui ha reso la Parte_1 seguente dichiarazione confessoria: “d) La GN – formale Parte_1 proprietaria dei citati immobili – riconosce con la presente scrittura che detti cespiti sono da considerarsi di proprietà esclusiva della SI.ra in funzione degli apporti da CP_2 quest'ultima forniti per l'acquisto di tali beni” e conseguentemente, sempre con la medesima scrittura, si è impegnata “a cedere gli immobili, solo formalmente a lei Parte_1 intestati, di cui al punto a) in premessa, aderendo senza alcuna rivendicazione alle direttive della GN proprietaria sostanziale di detti immobili (…) le parti CP_2 convengono che il ricavato della cessione (…) sarà interamente destinato alla GN CP_2
con rinuncia espressa da parte della SI.ra a qualsiasi pretesa su tale
[...] PT somma”.
Parte appellante, in particolare, chiede che in riforma della sentenza sia riconosciuto il vizio della volontà in capo alla SI.ra in quanto sarebbe stata indotta a firmare Parte_1 la scrittura “confessoria” dietro la promessa da parte del marito di ottenere un congruo mantenimento, promessa poi da quest'ultimo non mantenuta. Il marito avrebbe cioè posto in essere una serie di artifici e raggiri così inducendo in errore la SI.ra Parte_1
Orbene, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di annullamento della scrittura privata contenente la dichiarazione confessoria in esame ed il conseguente impegno a vendere l'immobile, sia perché ha ritenuto insussistente un collegamento negoziale rispetto alla coeva scrittura privata contenente gli accordi patrimoniali dai coniugi in vista della separazione consensuale (separazione consensuale poi non concretizzatasi, con conseguente separazione giudiziale) e sia perché ha ritenuto insussistente il vizio della volontà dedotto dall'odierna appellante.
La Corte, preliminarmente, ritiene opportuno evidenziare che l'art. 2732 c.c. limita tassativamente alla violenza ed all'errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria. Pertanto, resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto, ed in particolare l'art. 1439 c.c., con la conseguente impossibilità di invocarne la revoca per dolo, al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (Cass.
n. 17716 del 25/08/2020)
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha dedotto, innanzitutto, quale motivo di annullabilità della dichiarazione confessoria il dolo perpetrato ai suoi danni dal marito in virtù del collegamento negoziale asseritamente sussistente tra le due scritture coeve.
Tuttavia, come sopra detto, il dolo non rileva ai fini dell'annullabilità di una dichiarazione confessoria. Ciò che rileva, semmai ai fini dell'annullamento della dichiarazione confessoria, è
l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la confitente. In ordine a tale aspetto, parte appellante nulla deduce specificamente avendo riguardo ai requisiti di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c., né indica quale sarebbe l'errore di fatto in cui la medesima sarebbe incorsa nel rendere la dichiarazione confessoria. In tal senso, del tutto correttamente la sentenza impugnata rileva che
“l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà: è circostanza pacifica, e dalla mai rinnegata, che ella fosse intestataria solo PT formale dell'immobile di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo”.
In effetti, in primo grado si è limitata a sostenere che “la deducente si Parte_1 determinò a firmare entrambe le scritture del 18 dicembre 2015, tra di loro strettamente connesse, come anche si evince dal richiamo testualmente operatovi, e quella ricognitoria nei confronti della GN da intendersi come adempimento di parte delle obbligazioni CP_2 dell'altra, unicamente in quanto indotta in errore dal comportamento del marito dolosamente preordinato, ciò che è gravissimo posto che ad esserne coinvolti sono stati per primi i minori”.
La dichiarazione confessoria non è, pertanto, suscettibile di annullamento non ravvisandosi alcun errore di fatto in capo alla confitente, eventualmente determinato dal dolo del marito, per come prospettato dall'appellante, atteso che nel corso del primo grado di Parte_1 giudizio, non ha contestato che ella fosse soltanto intestataria formale dell'immobile e che il medesimo fosse stato acquistato con fondi non suoi. Del tutto correttamente, da questo punto di vista, la sentenza impugnata osserva che è irrilevante la circostanza se i fondi fossero stati forniti in tutto o in parte direttamente dalla suocera o dal marito. In questa prospettiva, le deduzioni, formulate (sia pure genericamente) soltanto con il presente atto di appello, secondo cui l'immobile era di proprietà della per atto rogito Notaio PT del 10.12.2014 con denaro tratto dal proprio conto, sono allegazioni nuove ed, in Tes_5 quanto tali inammissibili, ed in ogni caso non si confrontano con gli elementi di prova documentale e le specifiche allegazioni dell'appellata (ribadite anche nella CP_2 presente sede), oltre ad essere contraddittorie rispetto al resto delle argomentazioni svolte da con il presente atto di appello, in cui si sostiene che di fatto l'immobile Parte_1 era del marito.
Riguardo al collegamento negoziale tra le due scritture ed alla circostanza rappresentata dall'appellante per cui la medesima è stata indotta a rendere la dichiarazione confessoria con impegno a vendere l'immobile, soltanto perché ciò rappresentava il corrispettivo delle condizioni patrimoniali pattuite tra i coniugi in vista della separazione consensuale, si osserva quanto segue.
Dal tenore letterale della scrittura privata del 18.12.2015 emerge che sulla base della dichiarazione confessoria e proprio in forza della non appartenenza dei beni immobili in questione in capo a “solo formalmente a lei intestati”, quest'ultima si Parte_1 impegnava a venderli rinunciando ad incassarne il compenso.
Dal tenore letterale della scrittura e dal complesso delle pattuizioni ivi contenuto emerge che la rinuncia a percepire il compenso della vendita era correlato alla circostanza dell'appartenenza di tali beni alla suocera espressamente individuata nel corpo di tale scrittura come “proprietaria sostanziale”.
Parte appellante contesta, invece, di essere stata indotta a firmare la scrittura “confessoria” e, quindi, di aver assunto il conseguente impegno a vendere l'immobile dietro la promessa da parte del marito di ottenere un congruo mantenimento e che ciò risulterebbe dalle condizioni patrimoniali di separazione consensuale oggetto di coeva sottoscrizione.
Orbene, sul punto, il Giudice di prime cure ha ampiamente argomentato circa l'insussistenza di un siffatto collegamento negoziale ed, in effetti, il tenore letterale delle due scritture ed il complesso delle pattuizioni ivi contenute non consente di ritenere che i due atti siano connessi funzionalmente e strutturalmente e che siano sorretti da un'unica e concreta funzione economico-individuale, tanto da esservi una interdipendenza tra i medesimi. L'elaborazione giurisprudenziale, in diverse occasioni, ha avuto modo di chiarire che il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”, fenomeno “che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass. n.
28324 del 2023; Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2007, n. 3645).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, deve osservarsi che la mera contestualità temporale delle scritture private non rileva, di per sé sola, al fine di ritenere sussistente uno scopo comune, inteso come finalità pratica economica da conseguire con la regolamentazione degli interessi reciproci. Infatti, avendo riguardo al tenore complessivo delle scritture in esame non si ravvisa un'interdipendenza tra le obbligazioni dedotte nell'una e nell'altra scrittura.
Non a caso, nella scrittura privata tra e con cui sono stati CP_1 Parte_1 regolati i rapporti patrimoniali tra coniugi e l'affidamento dei figli non si fa alcuna menzione in ordine ad un supposto collegamento tra la mancata percezione del ricavato della vendita dell'immobile (di proprietà soltanto formale della e l'obbligo di mantenimento in PT favore della SI.ra per come prospettato dall'appellante secondo cui il riconoscimento PT della proprietà sostanziale dell'immobile in capo alla suocera sarebbe la contropartita delle condizioni di separazione.
Infatti, nella coeva scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e CP_1 [...]
avente ad oggetto l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali tra coniugi, in Parte_1 ordine all'immobile de quo ci si limita a dare atto che è intenzione dei coniugi vendere la casa coniugale e che “in relazione alla proprietà ed alla destinazione del ricavato della cessione dell'immobile, le parti danno atto di aver regolato tali aspetti separatamente”. Del tutto correttamente nel corpo della sentenza impugnata tale elemento viene valutato come un chiaro indice della volontà delle parti di escludere dalla regolazione dei propri rapporti patrimoniali, in sede di separazione, la questione concernente l'effettiva titolarità dell'immobile e la percezione del ricavato della vendita del medesimo. Inoltre, il mantenimento della moglie viene correlato ad una diversa circostanza: “Solo nel caso in cui tale rapporto lavorativo venisse a mancare e il reddito della GN si riducesse PT rispetto a quanto certificato dal CUD 2015, il SInor si obbliga, quale contributo al CP_1 mantenimento della moglie, ad integrare la somma percepita dalla SI.ra con un PT importo tale da pareggiare quanto già da lei percepito in base al citato CUD 2015. In ogni caso, la GN si obbliga a comunicare al marito, entro il mese successivo, Pt_3
l'eventuale reperimento di altro posto di lavoro o la variazione delle condizioni del lavoro stesso”.
Occorre, inoltre, osservare che parte appellante prospetta il collegamento negoziale tra le due scritture al fine di ottenere l'annullamento per dolo e/o errore indotto da dolo della scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e ma come sopra CP_2 Parte_1 detto, da un lato la dichiarazione confessoria, ivi contenuta, non può essere annullata per mero dolo, dall'altro, parte appellante non ha indicato quale sarebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa per effetto degli artifici e raggiri asseritamente subiti, e comunque non ha dimostrato l'inesistenza del fatto confessato e le circostanze che la avevano indotta a ritenere che il fatto confessato fosse vero.
Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la domanda di annullamento riguardi più nello specifico la dichiarazione di impegno a vendere l'immobile e la rinuncia a percepire il compenso, deve osservarsi che i motivi su cui viene fondata tale richiesta concernono esclusivamente il supposto collegamento negoziale della scrittura privata, intercorsa con rispetto alla scrittura coeva intercorsa con , disciplinante CP_2 CP_1
l'affidamento dei figli e le condizioni patrimoniali della separazione.
Sennonché, da un lato, non si ritiene sussistente un collegamento negoziale, per tutto quanto sopra argomentato, ed in ogni caso non potrebbe pronunciarsi un annullamento parziale limitatamente all'impegno a vendere la casa ed alla percezione del ricavato della vendita, sia perché non richiesto, sia perché l'eventuale accertata sussistenza di un collegamento negoziale avrebbe dovuto portare a formulare una diversa domanda, non di annullamento per vizio della volontà della scrittura confessoria con impegno a vendere (e, cioè, per una causa di invalidità negoziale), ma di scioglimento e/o risoluzione della scrittura privata intercorsa tra e PT
(in ragione della retroazione dell'asserito sinallagma funzionale che, in difetto di un CP_2 collegamento esplicito, poteva essere dedotto come presupposizione) domanda anche in questo caso non formulata. Peraltro, giova osservare che, come emerge dalle allegazioni e deduzioni in atti, circostanze sopravvenute hanno impedito la separazione consensuale, sulla base degli accordi inizialmente indicati nel ricorso per separazione consensuale, tanto che i coniugi sono successivamente addivenuti ad una separazione giudiziale, all'esito della quale il Tribunale ha escluso l'obbligo di mantenimento in favore di Parte_1
Ne deriva che le domande di parte appellante volte ad ottenere la condanna di CP_1 all'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 18.12.2015 o in subordine alla sua risoluzione ed in ogni caso al risarcimento del danno per tale inadempimento, con responsabilità solidale anche in capo alla suocera, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
La Suprema Corte di Cassazione già da tempo ha avuto modo di chiarire che “In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete
l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia;
ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158, primo comma, cod. civ., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale” (Cass. n. 9174 del 09/04/2008; Cass.
28649/2020).
Nel caso di specie, gli accordi raggiunti dai coniugi in vista della separazione consensuale non sono andati a buon fine a causa di circostanze sopravvenute che poi hanno condotto alla separazione giudiziale la quale si è conclusa, per come pacificamente ammesso dalle parti, con esclusione di ogni obbligo di mantenimento del marito in favore della SI.ra
[...]
Parte_1
Nel caso di specie, può ritenersi che il regolamento concordato fra i coniugi mediante la scrittura privata del 18.12.2015 e volta a definire l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi non ha acquistato efficacia giuridica essendo i coniugi successivamente addivenuti ad una separazione giudiziale che, peraltro, non ha riconosciuto (per come dedotto dalle parti) alcun mantenimento in favore della moglie, con la conseguenza che le pattuizioni convenute antecedentemente sono rimaste prive di efficacia giuridica.
Ne deriva che del tutto correttamente la sentenza impugnata non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna di all'adempimento delle condizioni CP_1 pattuite con la scrittura del 18.12.2015 e di conseguente risarcimento del danno.
Del pari, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi meritevole di accoglimento la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e . PT CP_1
Per quanto concerne la posizione dell'appellata la sentenza impugnata ha CP_2 correttamente escluso una sua responsabilità in ordine al lamentato inadempimento delle condizioni pattuite in vista della separazione consensuale poi non perfezionatasi ed in ordine ai conseguenti danni di cui parte appellante reclama il risarcimento.
Da questo punto di vista, occorre osservare che rispetto all'accordo sulle condizioni di separazione la SI.ra è soggetto terzo e che non è stato offerto alcun elemento di prova CP_2 circa l'asserita collusione perpetrata da e ai danni dell'odierna CP_1 CP_2 appellante.
Per quanto riguarda il motivo di appello concernente la condanna di ex Parte_1 art. 96 comma 1 c.p.c. in favore della SI.ra anche tale motivo non è meritevole CP_2 di accoglimento. La sentenza impugnata è giunta a tale pronuncia di condanna osservando che
“l'accusa di collusione ed artifici con il figlio non ha trovato il ben che minimo riscontro probatorio”. Sul punto, parte appellante si è limitata a contestare che ove il Giudice avesse accolto le istante istruttorie formulate da parte attrice sarebbe emersa la malafede contrattuale adottata sinergicamente da madre e figlio.
Orbene, richiamato quanto già sopra dedotto in ordine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie ed all'infondatezza del relativo motivo di doglianza, si osserva che nel caso di specie la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado, ex art. 96 comma 1 c.p.c., al pagamento in favore di di € 1.000,00 non è suscettibile di censura, essendo tale condanna CP_2 stata pronunciata in relazione alla manifesta infondatezza ed estrema genericità delle domande risarcitorie formulate nei confronti di CP_2 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, si liquidano, in favore degli appellati costituiti e nei seguenti termini: CP_1 CP_2
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 3.822,00
- Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Totale: € 22.333,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non sussistono i presupposti per una condanna anche in sede di appello ex art. 96 comma 1
c.p.c. in favore di in quanto richiesta non formulata tempestivamente e CP_2 comunque generica e non formulata in relazione ad eventuali comportamenti tenuti nella presente fase di appello.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 841/2023, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa, - Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 841/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 24.02.23 e pubblicata in data
27.02.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellato , liquidate nella complessiva somma CP_1 di € 22.333,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellata liquidate nella complessiva somma CP_2 di € 22.333,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 17.06.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello ConSIliere
Dott.ssa Angela Giunta ConSIliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 465\2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Mercantini, 5, presso lo studio dell'Avv. Mario Ostorero e dell'Avv. Margherita Ostorero che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Assunta Confente e Violetta Zancan elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Torino, Via Susa 42, giusta procura in atti;
APPELLATO (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Stefano CP_2 C.F._3
Vaccino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via A. Fabro n. 8, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita per tutti motivi esposti nel presente atto, rigettata ogni contraria eccezione od istanza,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 841/2023 emessa dal Tribunale di Torino,
III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Raffaella Bosco, nell'ambito del giudizio R.G. n.
23531/2020, depositata in cancelleria in data 27.02.2023, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la sussistenza di vizio della volontà consistente nel consenso carpito con dolo e/o dato per errore e per l'effetto pronunciare l'annullamento della scrittura privata datata 18.12.2015 (qui prodotta come doc. 6) sottoscritta dai SInori e PT CP_2 con ogni conseguenza in punto risarcimento, in solido tra loro, del relativo danno;
- accertato il colpevole inadempimento del SInor , condannare il medesimo ad CP_1 adempiere alle obbligazioni assunte nella scrittura privata datata 18.12.2015 (qui prodotta come doc. GN , della somma di euro 308.000 a titolo di Parte_1 mantenimento della medesima e dei figli minori, nonchè di euro 555.000 per gli ulteriori danni di cui in narrativa;
-in subordine si chiede la risoluzione per inadempimento della scrittura intercorsa tra i SIg.
e 18.12.2015 di cui al doc. 5; PT CP_1
In ogni caso, e particolarmente nel caso di risoluzione della scrittura di cui al doc. 5 tra
e , condannare in ogni caso i SIg. e in solido tra loro, CP_1 PT CP_1 CP_2 al risarcimento dei danni subito dall'attrice che allo stato si quantificano nella complessiva somma di euro 900.000, ovvero nella diversa e anche superiore somma che dovesse emergere in corso di causa nonché al risarcimento dei danni morali, da liquidarsi anche in via equitativa;
- in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c. dichiarare tenuto e condannare il SInor a titolo di adempimento della scrittura del 18 dicembre 2015 (doc. 5) CP_1
o in alternativa i SInori e , in solido tra loro, a titolo di CP_1 CP_2 risarcimento del danno, al pagamento a favore della GN di ogni e Parte_1 qualsiasi importo che l'Agenzia delle Entrate richiederà alla medesima in considerazione della vendita della prima casa e del mancato acquisto di altra casa nei termini di legge, riservando la relativa quantificazione.
in via istruttoria
ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli di prova dedotti in narrativa nonché sui capi che verranno dedotti nel prosieguo del giudizio ed ammettere altresì eventuale CTU finalizzata ad accertare il valore del diritto di abitazione della casa familiare.
Con il favore delle spese tutte di lite, oltre rimborso delle spese generali e oneri di legge e oltre al rimborso delle spese di eventuale CTU e del consulente di parte.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
revocare altresì la condanna inflitta ex art. 96, I co., c.p.c. all'odierna appellante in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico la prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che quando la GN ha conosciuto il SI. era titolare dell'ufficio PT CP_1 di mediazione creditizia Finsettimo, con sede in piazza Vittorio Veneto 3 a Settimo Torinese facente parte del gruppo Tecnocasa (si indicano a testi e;
Testimone_1 Testimone_2
2. Vero che il SI. quando ha chiesto alla SI.ra di sposarlo e di lavorare CP_1 PT per lui era, e lo è tuttora, un imprenditore, titolare ed amministratore di società e presidente di cooperative;
5. Vero che, con la nascita dei gemelli, il ha chiesto alla GN di cessare CP_1 PT la sua attività alla Finsettimo per dedicarsi esclusivamente alla famiglia ed alla cura dei bambini (indica a testi e;
Testimone_3 Testimone_2
7. Vero che l'immobile sito in Torino Strada Sant'Anna 41 tra il 2008 e il 2009 fu oggetto di una ristrutturazione decisa e integralmente pagata dal SI. , che scelse i materiali e le CP_1 imprese senza confrontarsi con la madre CP_2
8. Vero che il SInor si occupò personalmente ed esclusivamente delle trattative per la CP_1 vendita dell'immobile di Strada Sant'Anna, lui solo intrattenne i rapporti con l'acquirente, sempre qualificandosi come il proprietario della casa (a teste , Testimone_4 residente in [...]);
18. Vero che i coniugi, nel dicembre 2015, assistiti dai rispettivi difensori, all'epoca l'avv.
Marinella Bosco per la deducente e l'avv. Giovanni Dionisio per il marito, avviavano delle trattative finalizzate a trovare una soluzione consensuale delle situazioni personali ed economiche pendenti;
22. Vero che il SI. aveva assicurato che il denaro prestato alla sorella CP_1 Per_1 sarebbe stato trattenuto da lei: cfr. messaggio del che in data 15.12.2015 la CP_1 rassicurava con un “prendi tutto stai serena”;
23. Vero che il denaro cui il fa riferimento nel suddetto messaggio del 15 dicembre è CP_1 quello per cui la SI.ra madre del , ha poi intentato causa, all'esito della CP_2 CP_1 quale è stata emessa la sentenza prodotta dalla convenuta come doc. 7; CP_2
29. Vero che fu solo il SInor ad intrattenere i contatti e a condurre le trattative con il CP_1 SInor finalizzati alla vendita dell'immobile di via Carlo Alberto 59 e sempre Pt_2 qualificandosi con il come proprietario della casa;
Pt_2
A testi si indicano, su tutti i capitoli, oltre alle persone indicate nei singoli capitoli di prova:
, , domiciliati in Torino, Testimone_5 Testimone_6 Testimone_2 CP_3
e residenti in [...].
[...] CP_4
- ammettere CTU al fine di determinare il valore locativo e di conseguenza del diritto di abitazione dell'immobile di via Carlo Alberto dalla data del rilascio fino alla presumibile data in cui i figli avranno raggiunto la loro indipendenza economica e che si indica nel ventiseiesimo anno di età.”. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO MARZO AB:
“Piaccia alla Corte Ill.ma
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con il favore delle spese”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino,
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare l'appello, previa discussione orale ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis, comma 1, c.p.c. in quanto ictu oculi inammissibile e manifestamente infondato per le ragioni in atto
NEL MERITO
RIGETTARE l'odierno appello
In via Istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla parte appellante ammettere i capitoli di prova dedotti da queste difesa con la memoria 183
c.p.c., comma 6, n. 2, che ivi si riportano:
1. in data 20/04/2016 veniva concluso atto di compravendita a rogito del Notaio Per_2 tra le parti , agente in atto quale procuratrice speciale della SI.ra
[...] CP_2
(procura speciale del 18/12/2015 autenticata a firma del medesimo Parte_1
Notaio gamba), e (rammostrare al teste il doc. 13 prodotto CP_1 Persona_3 da questa difesa).
2. l'intervento del SI. nel suddetto atto –come specificato dal notaio -era CP_1 Per_2 finalizzato affinché lo stesso esprimesse il proprio consenso all'alienazione del bene facente parte del fondo patrimoniale, stante la costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. da parte degli ex coniugi e al quale il suddetto immobile veniva conferito;
CP_1 PT
(rammostrare al teste il doc. 13 prodotto da questa difesa); 3. nell'atto di compravendita del 20/04/2016 si dava altresì atto della presenza della clausola derogatoria inerita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 31/03/2015 in relazione alla autorizzazione giudiziale di cui all'art. 169 c.c. in caso di alienazione dei beni conferiti al fondo (rammostrare al teste il doc. 13 prodotto da questa difesa).
4. la GN , nei giorni immediatamente successivi alla pronuncia della Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino, n. 3595/2020, nella causa tra lei e la GN CP_2 richiedeva al proprio datore di lavoro di modificare il proprio contratto di collaborazione, interponendo fittiziamente una società intesta alla di lei madre specificatamente dichiarando che era per evitare pignoramenti.
5. attualmente la GN si fa versare Parte_1 le somme a lei spettanti, su un conto corrente intestato alla di lei madre.
6. la GN ha ceduto un proprio credito nascente da sentenza alla Parte_1 GN , dipendente dell'attuale compagno della GN notaio Persona_4 PT
di Torino. Tes_5
7. la GN , ha ceduto in pegno alla GN , Parte_1 Persona_4 dipendente del suo compagno, il notaio le proprie quote della società CALFAS – Tes_5
Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, nell'immediatezza della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Torino, n. 3595/2020.
Si indicano a testi
, con Studio in Corso Rodolfo Montevecchio, 40, 10129 Torino TO, Tes_7 Persona_2 sui capitoli da 1 a 3.
legale rappresentante della società Bartolini e Mauri di Torino sul capitolo di Testimone_8 prova 4 e 5.
, residente in [...] sui capi di prova 6 e 7.” Persona_4
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, anche per il primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e al fine di ottenere l'annullamento - ai sensi degli artt. 1427 CP_1 CP_2 c.c. per dolo ovvero per errore indotto da dolo - della scrittura privata datata 18.12.2015 sottoscritta da e e per ottenere la condanna di Parte_1 CP_2 CP_1 all'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata del 18.12.2015
[...] sottoscritta dal medesimo e dalla SI.ra (ed in subordine la sua Parte_1 risoluzione), con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte di alla scrittura contenente gli accordi di CP_1 separazione.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie. CP_1
Si costituiva in giudizio anche che chiedeva il rigetto delle domande attoree e CP_2 la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria.
Con sentenza n. 842/2023 emessa il 24.02.23 e pubblicata il 27.02.2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti ed al pagamento in favore della convenuta della CP_2 somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso tale provvedimento chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
In data 06.06.23 si sono costituiti in giudizio con distinte comparse di costituzione i SI.ri e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 CP_2 impugnata.
All'udienza del 21.09.23 il ConSIliere Istruttore, ritenuto che le richieste di prova orale contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello non sono correlate ai motivi d'impugnazione proposti, sicché non possono trovare accoglimento, fissava al 12.06.25 udienza per la remissione della causa in decisione.
All'udienza del 12.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio e al fine di ottenere Parte_1 CP_1 CP_2
l'annullamento per dolo e/o errore indotto da dolo della scrittura privata del 18.12.2015 (doc. 6 allegato in primo grado), con cui ha dichiarato che l'immobile sito in via Carlo Alberto è soltanto a lei formalmente intestato essendone proprietaria effettiva la suocera CP_2 ed ha acconsentito alla relativa vendita;
la condanna di all'adempimento delle CP_1 obbligazioni di cui alla scrittura privata del 18.12.2015 (doc. 5 allegato in primo grado), in subordine la risoluzione per inadempimento di quest'ultima scrittura ed, infine, ha chiesto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento da parte di della CP_1 scrittura privata contenente gli accordi di separazione.
Come riferito nella sentenza impugnata, la SI.ra rappresenta di essere stata indotta PT dal marito a firmare la scrittura privata del 18.12.2015 con cui si impegnava a vendere la casa coniugale a lei intestata, conferendo, in pari data, procura a vendere alla suocera CP_2
convinta che avrebbe adempiuto alle condizioni di separazione
[...] CP_1 consensuale che, oltre a disciplinare i rapporti con i figli, regolavano la situazione patrimoniale tra i coniugi.
La situazione patrimoniale era regolata nei termini seguenti:
▪ il SInor si impegnava a versare alla moglie, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 1.500,00, facendosi, altresì, carico dei costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare, pari ad € 1.340,00, nonché delle spese condominiali e di riscaldamento, per un esborso di euro 3.200,00 mensili circa;
▪ quanto all'assegno per la moglie, tenuto conto del fatto che la GN da anni PT risultava assunta presso le varie società del marito –l'ultima in ordine di tempo la In
Time S.p.A.- con uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese, il marito si impegnava a garantirle, qualora tale rapporto di lavoro fosse venuto a mancare, un assegno di mantenimento pari a quanto da lei percepito in base al CUD 2015;
▪ si impegnava a rifondere alla le somme richieste dall'Agenzia CP_1 PT delle Entrate nel caso in cui ella non fosse riuscita a comprare, nei tempi previsti dalla
Legge per poter godere dei benefici fiscali, un'altra prima casa;
▪ L'ex coniuge si impegnava a versare alla moglie, contestualmente alla stipula dell'atto di vendita della casa familiare, l'importo utile per portare il saldo del suo conto corrente ad euro 65.000,00. Sennonchè, conclusa la vendita e incassato il prezzo, versava alla moglie la CP_1 somma pattuita per portare il saldo del suo conto ad euro 65.000,00 corrispondendo l'importo di euro 45.000,00 circa, ma non adempiva nessun'altra delle obbligazioni assunte.
Infatti, interrompeva il versamento dei 1.500,00 euro pattuiti per il mantenimento dei figli e versava la minor somma di euro 400,00 mensili;
interrompeva il versamento del 50% di sua competenza delle spese straordinarie;
licenziava la moglie e non le pagava l'assegno di mantenimento di euro 2.000,00 circa che si era impegnato a corrisponderle laddove il rapporto di lavoro si fosse per qualsiasi motivo interrotto.
Parte attrice in primo grado esponeva che a seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data
11.07.2017 il Presidente con provvedimento del 01.08.2017 stabiliva che il SInor CP_1 versasse alla moglie la somma di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento per i figli.
In tesi di parte attrice, il comportamento del era stato dolosamente preordinato e CP_1 finalizzato unicamente a recuperare la disponibilità della casa familiare, che invece certamente sarebbe stata assegnata alla moglie convivente con due figli piccoli.
Inoltre, il Marzo aveva indotto la ad affittare una casa prestigiosa per ospitare i figli, PT con la promessa di aiutarla con l'affitto; cosa che invece non aveva poi fatto, costringendola a spostarsi in un più modesto alloggio ed a sopportare ingenti spese di trasloco e sistemazione della casa di via San Secondo.
Parte attrice quantificava così i danni subiti:
▪ € 504.000,00 per perdita del diritto di abitazione della causa coniugale
▪ € 40.000,00 per costo traslochi e sistemazione casa in affitto
▪ €11.505,43 per spese legali sostenute
▪ Costi per la sanzione dell'Agenzia delle Entrate
▪ 57.900 per assegno mantenimento dei figli
▪ € 250.000,00 per assegno alla moglie dovuto a seguito del licenziamento.
Il convenuto si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le domande CP_1 attoree. In fatto, rappresentava di essersi impegnato a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma di euro 1.500,00 al mese, oltre ai costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari a euro 1.340,00 al mese, nonché le spese condominiali e di riscaldamento. Il convenuto deduceva di avere sempre corrisposto la somma di euro 1500,00 al mese per i figli
(salvo un certo periodo in cui aveva corrisposto una somma inferiore, con successivo pagamento degli arretrati). Aggiungeva di aver sempre corrisposto le somme dovute per il mutuo e le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare. Nulla era quindi dovuto a tale titolo
Aggiungeva, inoltre, di essersi impegnato a portare il saldo del conto corrente della moglie n.63187 presso la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00 e che tale condizione era stata rispettata. Pertanto, nulla era dovuto a tale titolo.
Con riguardo al rapporto di lavoro, il Marzo, dava atto che la SI.ra era stata PT regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società In Time di cui era
Amministratore e di essersi impegnato, nel caso in cui il rapporto lavorativo fosse venuto a mancare o si fosse ridotto, a integrare la mensilità sino all'importo percepito in base al CUD
2015, cioè circa euro 2000,00 al mese.
Sennonché, la non si presentava a lavoro, costringendo la società a licenziarla. Il PT licenziamento non veniva impugnato. In sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla riconosceva alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento, avendo la stessa PT rinunciato alla relativa domanda.
Parte convenuta precisava che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati decisi dal Tribunale
e poi dalla Corte D'appello non avendo le parti potuto raggiungere l'iniziale accordo perché nel frattempo la situazione di fatto era mutata. In sede giudiziale era stato, pertanto, riconosciuto un assegno a favore dei figli di € 1.500,00 e nulla alla SI.ra PT
Il convenuto con riguardo alla domanda di annullamento della scrittura privata sottoscritta da e contestava che il consenso non era stata estorto con dolo e che PT CP_2 [...] non indicava l'errore in cui sarebbe incorsa. Aggiungeva, inoltre, che la scrittura Parte_1 privata con cui le parti hanno previsto le loro condizioni di separazione, non è un contratto difettando di ogni efficacia in mancanza di omologazione del giudice e che l'eventuale contestato inadempimento del alle condizioni di separazione non integra un vizio della CP_1 volontà in sede di conclusione dell'accordo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado anche la SI.ra la quale, nel contestare CP_2 le domande di parte attrice, deduceva che la scrittura privata del 18.12.2015 non è invalida in quanto non viziata da alcun errore. Aggiungeva che non vi è alcun collegamento negoziale con l'altra scrittura con cui in pari data i coniugi hanno regolato le condizioni di separazione.
La convenuta eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva CP_2 rispetto alla domanda di risarcimento danni per mancato rispetto delle condizioni di separazione giudiziale sottoscritte dal Marzo.
Alla luce di quanto dedotto ed argomentato chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di parte attrice al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Torino ha rigettato integralmente le domande attoree condannando parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti ed, altresì, al pagamento in favore di della somma di € 1.000,00 ex art. 96 comma 1 c.p.c. CP_2
Il Giudice di primo grado ha osservato che è pacifico che in data Parte_1
18.12.2015 ha sottoscritto due scritture private:
“A) Una scrittura privata firmata anche dal e dalla con cui la CP_1 CP_2 PT riconosce che l'immobile di Via Carlo Alberto n. 59 – devoluto nel fondo patrimoniale ex art.
167 c.c. – a lei formalmente intestato, era di proprietà esclusiva della SI.ra e quindi si CP_2 impegnava a cedere l'immobile, dando contestualmente procura a vendere alla suocera e convenendo che il ricavato sarebbe stato trattenuto dalla CP_2
B) Una ulteriore scrittura con il Marzo che prevedeva le condizioni patrimoniali e non, in vista della separazione consensuale”.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la tesi sostenuta da è che Parte_1 CP_1 le avrebbe fatto credere con artifici e raggiri, che se lei avesse acconsentito a vendere
[...]
l'immobile di via Carlo Alberto, avrebbe ottenuto le condizioni di separazione sottoscritte in pari data. In particolare, il Giudice di primo grado osserva che ha Parte_1 sostenuto di essere stata indotta dal a firmare la scrittura del 18.12.2015 con cui si CP_1 impegnava a vendere la casa di Via Carlo Alberto 59 ed a versare il ricavato alla CP_2 convinta che il marito avrebbe adempiuto alle condizioni di separazione sottoscritte in pari data.
Secondo la prospettazione dell'attrice tutta l'operazione era stata ordita dolosamente dal marito per evitare l'assegnazione della casa coniugale a lei ed ai figli minori, con la preordinata idea di non adempiere alle condizioni di separazione. non avrebbe, pertanto, mai acconsentito alla vendita della sua casa, Parte_1 rinunciando alla relativa assegnazione in sede di separazione, se avesse sospettato che il marito sarebbe venuto meno agli accordi.
Il Tribunale ha osservato che la tesi sostenuta dalla presupporre un collegamento PT negoziale tra le due scritture: il le avrebbe fatto credere con artifici e raggiri, che se lei CP_1 avesse acconsentito a vendere l'immobile di via Carlo Alberto, avrebbe ottenuto quelle condizioni di separazione sottoscritte in pari data. Questo artifizio avrebbe viziato la volontà contrattuale della nel momento genetico in cui gli accordi collegati venivano PT concepiti.
Per tali motivi, l'attrice ha chiesto l'annullamento della scrittura privata in data 18.12.2015 sottoscritta da e per vizio della volontà, e cioè perché caduta in errore o PT CP_2 comunque ingannata dal marito ed il risarcimento del danno per mancato adempimento della scrittura contenente gli accordi di separazione.
Il Tribunale osserva, per quanto riguarda la domanda di annullamento della scrittura privata del
18.12.2015, fondata sul presupposto che la volontà della sarebbe stata viziata nel PT momento genetico in cui le due scritture collegate venivano sottoscritte, che tale domanda non può essere accolta perché non vi è nessun collegamento tra le due scritture private e non vi è stato alcun vizio della volontà in capo alla PT
Sul punto, il Giudice di primo grado ha osservato che dall'esame e dalla lettura delle due scritture private in questione emerge come si sia in presenza di due atti diversi, oltre che dal punto di vista soggettivo, anche per natura, oggetto, e vincolatività e che non può sussistere nessun vincolo sinallagmatico tra l'adempimento dell'uno (vendita dell'immobile della CP_2
e quello dell'altro (accordi di separazione),
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture sulla base di una pluralità di elementi elencati nel dettaglio alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) ed, in definitiva, ha ritenuto non dimostrata l'affermazione secondo cui l'impegno a vendere l'immobile ed il riconoscimento dell'appartenenza dell'alloggio alla suocera sarebbero il corrispettivo delle condizioni di separazione ottenute dal marito.
Il Giudice di primo grado, escluso, quindi, il vincolo negoziale tra le due scritture, ha ritenuto priva di fondamento la tesi di parte attrice secondo cui la scrittura del 18.12.2015, sottoscritta da e sarebbe da ritenersi annullabile per la sussistenza di un vizio di volontà PT CP_2 in capo a la quale sarebbe stata convinta a sottoscrivere tale scrittura in Parte_1 virtù dei raggiri operati da Tali artifici sarebbero consistiti nell'averle fatto Controparte_1 credere di ottenere condizioni di separazione che, però, già il marito preordinava di non adempiere
Il Tribunale osserva che l'inesistenza del collegamento negoziale tra i due atti esclude già di per sè che per accertare la validità della scrittura del 18.12.2015 e quindi della dichiarazione confessoria della e del suo impegno a vendere l'immobile di via Carlo Alberto, “sia PT necessario indagare e discutere sulla sorte che hanno avuto le condizioni di separazione tra i coniugi e sul motivo per cui sia fallita la separazione consensuale;
o che si debba verificare quale sia stato l'assetto patrimoniale tra gli stessi oggetto di definizione giudiziale, prima in
Tribunale e poi in Appello”.
Per quanto concerne, poi, il vizio della volontà, il Tribunale ha osservato che la domanda di annullamento della scrittura del 18.12.2015, per vizio della volontà, impone comunque di valutare la sussistenza del vizio lamentato anche rispetto all'atto in sé e cioè a prescindere dal collegamento con l'accordo sulla separazione.
Sul punto, il Tribunale osserva che parte attrice ha sottoscritto la dichiarazione confessoria e l'impegno a vendere l'immobile con piena volontà e consapevolezza e che l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà.
Infatti, osserva il Tribunale, è circostanza pacifica in giudizio, che fosse Parte_1 intestataria solo formale dell'immobile di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo.
Sotto questo profilo, il Giudice di prime cure osserva che poco importa, sebbene le parti ne discutano, se i fondi fossero stati forniti direttamente dalla suocera, SI.ra o CP_2 indirettamente dal marito, imprenditore che non intendeva comparire come intestatario del bene. Ciò in quanto la provenienza dei fondi per l'acquisto della casa di via Carlo Alberto, è rispetto alla res inter alios acta. PT
D'altronde, osserva il Tribunale non è mai sorta questione tra la ed il figlio sulla effettiva CP_2 proprietà della casa, non avendo mai rivendicato, né nei confronti della madre CP_1
- né tantomeno nei confronti della moglie - di essere lui il proprietario effettivo dell'immobile. Il Giudice di prime cure osserva, quindi, che con la scrittura del 18.12.2015, la ha PT dichiarato una circostanza vera, e che nessun errore vi è stato, tantomeno causato dal dolo di
, nella dichiarazione confessoria resa dalla CP_1 PT
Il Giudice di prime cure osserva che non può nemmeno ritenersi che sia stato carpito con dolo il consenso della a vendere l'immobile e lasciare il ricavato alla Ciò in PT CP_2 quanto, è da escludersi che il dolo possa configurarsi nella promessa di ottenere particolari condizioni di separazione, atteso che trattasi di accordo del tutto indipendente e la PT non ha dimostrato alcun altro raggiro o artifizio ai suoi danni orchestrato dal marito.
Il Tribunale osserva che l'unico errore in cui è incorsa parte attrice è stato, semmai, un errore di valutazione e/o di previsione, atteso che la vicenda descritta dall'attrice fa presumere, in effetti, “che ella abbia sinceramente pensato di restituire bonariamente l'immobile alla suocera perché sufficientemente tutelata dalle condizioni concessele dal marito.”
Tuttavia, questa valutazione soggettiva, osserva il Giudice di prime cure, “attiene alla sfera dei motivi che hanno influenzato il processo di formazione della sua volontà contrattuale;
motivi che per come sono poi andati i fatti si sono dimostrati errati”.
Sennonché l'errore sul motivo, in cui è incorsa parte attrice non è determinante per le sorti del contratto e non ne determina l'annullamento.
In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda di annullamento della scrittura in data
18.12.2015.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, il Giudice rileva che parte attrice dopo aver sostenuto l'invalidità, per dolo ovvero per errore indotto da dolo, della scrittura del
18 dicembre 2015 con la quale aveva acconsentito alla vendita dell'immobile di via Carlo
Alberto, ha tuttavia precisato di non aver interesse alla caducazione di quest'atto, ma piuttosto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e dei quali erano da ritenersi responsabili, in via contrattuale o extracontrattuale, tanto il marito, quanto la suocera.
Il Tribunale, procedendo all'esame delle domande risarcitorie, la ha ritenuto infondate.
In particolare, per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita della possibilità di godere dell'assegnazione della casa familiare (il cui valore locativo è indicato dapprima in € 2.000,00
e successivamente in 2.654,00 mensili) per un ammontare complessivo di € 504.000,00 il
Giudice di primo grado osserva che il pregiudizio che la afferma di aver patito per PT aver accondisceso a vendere la casa coniugale non può essere ascritto ad alcuna responsabilità né contrattuale, né extracontrattuale del marito o della suocera.
A tal fine, il Giudice di prime cure sottolinea che il riconoscimento della proprietà della casa coniugale in capo alla suocera e la decisione di conferirle la procura a vendere ed a trattenere il ricavato della vendita, è un atto unilaterale della pienamente valido per i motivi sopra PT esposti, rispetto al quale non sussiste alcun collegamento o sinallagmaticità rispetto agli accordi di separazione con il Marzo.
A ciò si aggiunge l'ulteriore argomentazione secondo cui il fatto non contestato che la PT fosse solo intestataria formale dell'immobile, che invece apparteneva alla le avrebbe CP_2 precluso di poterne godere in futuro come casa coniugale.
Per quanto riguarda i danni asseritamente patiti per costi di trasloco e sistemazione della nuova abitazione, il Tribunale osserva che anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento, in quanto la spesa affrontata per traslocare dalla casa di via Carlo
Alberto, e sistemare una nuova abitazione è stata una spesa necessaria e conseguente alla vendita dell'immobile, non imputabile ad un comportamento illecito del o della CP_1 CP_2 ma piuttosto alle contingenze di fatto.
Analogamente anche i costi dell'ulteriore trasloco dalla prima abitazione affittata, perché troppo costosa, osserva il Tribunale, non possono essere imputati a . Infatti, sebbene CP_1 questi avesse conSIliato alla moglie di prendere un appartamento più di lusso per i figli, la scelta in definitiva è stata di che ha sottoscritto il contratto di affitto. Parte_1
Per quanto concerne le spese legali sostenute dall'attrice per i vari giudizi in cui è stata coinvolta la famiglia, il Giudice di primo grado rileva che la è stata parte di vari giudizi che PT hanno coinvolto sia il marito che la suocera e che, tuttavia, il regime delle spese legali viene deciso nei singoli giudizi rispetto al principio della soccombenza, ed eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; mentre non esiste un autonomo danno risarcibile fuori dal giudizio per essere stata costretta a difendersi o per aver intentato liti giudiziarie.
Infine, parte attrice ha chiesto la condanna generica di controparte a risarcirle il danno che avrebbe patito per sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla perdita della prima casa ed al mancato acquisto di una casa nel termine di legge.
In particolare, con memoria 29.10.2021, parte attrice depositava “avviso 1” e “avviso 2” (dc.
47 e 48) relativi alle sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate a seguito della vendita della prima casa e del mancato acquisto di altra prima casa nel termine di legge, pari alla somma di
€ 7.364,91 dovuta sul contratto di mutuo, oltre a € 22.594,05 sulla compravendita e così complessivamente € 29.958,96 .
Il Tribunale non ha accolto la domanda osservando che, come già sopra motivato, gli accordi di separazione che prevedevano tra l'altro l'impegno del a tenere indenne la moglie da CP_1 questi costi, non sono stati omologati e non sono divenuti cogenti.
Venuto meno quell'accordo tra i coniugi, il Giudice di prime cure osserva che non sussiste alcuna altra fonte obbligatoria da cui desumere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del o della nella vicenda relativa alla vendita dell'immobile di CP_1 CP_2
Via Carlo Alberto, e vieppiù per l'impossibilità della di acquistare un nuovo alloggio PT in tempo per evitare le sanzioni.
Per quanto riguarda gli ulteriori crediti vantati da e scaturenti dall'asserito Parte_1 inadempimento di rispetto alle condizioni di separazione compendiate nella CP_1 scrittura privata del 18.12.2015, il Tribunale osserva che parte attrice ha chiesto:
- la condanna del convenuto al versamento delle somme dovute per i bambini e la moglie, quantomeno dalla data in cui è insorto il suo inadempimento fino alla data in cui è intervenuta la statuizione del Presidente del Tribunale e, nel prosieguo, per la differenza di importi tra quanto egli si era obbligato e quanto poi statuito giudizialmente
- la condanna al versamento della somma forfettariamente indicata in € 250.000,00 posto che la scrittura prevedeva il versamento di euro 2.000 mensili per la moglie ed è rimasta inadempiuta da maggio 2016.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate anche tali domande, osservando che la domanda attorea parte sempre dall'erroneo presupposto che l'accordo sottoscritto tra le parti, avente ad oggetto le condizioni di separazione, sia un contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c. e come tale vincolante tra le parti.
Tale ricostruzione giuridica – osserva il Tribunale - non può essere condivisa poiché le condizioni di separazione possono essere proposte dai coniugi al Tribunale che le valuta e se ritenute congrue, le omologa. Prima della omologazione e del provvedimento presidenziale,
l'accordo dei coniugi non ha alcun valore cogente. L'accordo tra i coniugi evidentemente non potrebbe essere vantato come presupposto per l'ottenimento di un titolo giudiziale. Solo il provvedimento presidenziale e poi la sentenza, costituiscono titolo per agire contro il coniuge che non adempie alle condizioni di separazione.
Il Tribunale afferma, quindi, che non si può quindi ritenere che abbia commesso CP_1 alcun inadempimento nel non aver dato corso ad un accordo di separazione che non era ancora cogente tra i coniugi, per non essere stato omologato dal giudice e per essere ancora suscettibile di modifiche, come poi in effetti è avvenuto.
La separazione tra i coniugi, infatti, si è trasformata da consensuale in giudiziale, rimettendo al
Giudice la decisione sull'importo dell'assegno per i figli e sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla luce delle condizioni di fatto all'epoca accertate. Peraltro, in sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla ha riconosciuto alla SI.ra a tutolo di assegno di PT mantenimento avendo la stessa pacificamente rinunciato anche alla relativa domanda.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attoree, con condanna di parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti.
Infine, il Tribunale ha, altresì, accolto la domanda ex art. 96, comma 1 c.p.c. formulata da liquidando in favore di quest'ultima la somma di € 1.000,00 atteso che CP_2
l'accusa di collusione ed artefici con il figlio non ha trovato il ben che minimo riscontro probatorio.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Preliminarmente, l'appellante nel procedere a ricostruire in fatto i termini della vicenda (cfr. pagg.
2-14 dell'atto di appello) evidenzia di aver contratto matrimonio concordatario in Torino il 25 giugno 2011 con il SInor e che prima del matrimonio e, precisamente CP_1 il 20 gennaio 2010, sono nati due gemelli, e . Aggiunge, inoltre, che il SI. Per_5 Per_6 era, ed è, un imprenditore, titolare ed amministratore di società e presidente di CP_1 cooperative (cfr. doc. 20 in I grado) che, deduce l'appellante, non ha mai avuto nulla di intestato per timore di eventuali creditori.
Tuttavia, successivamente, i coniugi e addivennero alla decisione di PT CP_1 separarsi ed avviarono le trattative finalizzate a trovare una soluzione consensuale delle situazioni personali ed economiche pendenti. Parte appellante deduce che, nel corso delle trattative, promise alla moglie che, laddove ella avesse acconsentito a CP_1 vendere la casa familiare, rinunciando alla proprietà, ma anche alla prevedibile assegnazione della medesima in sede di separazione in qualità di madre collocataria, egli le avrebbe versato somme a titolo di mantenimento proprio e dei figli e che quantificava in € 1.500,00 per i bambini ed € 2.000,00 per lei, oltre al pagamento delle spese condominiali;
In data 18.12.2015, i coniugi firmarono, dunque, una scrittura privata contenente, tra le altre cose, le condizioni della loro separazione consensuale, in cui si regolamentavano puntualmente i rapporti economici tra i coniugi (cfr. doc. 5 in I grado) ed in cui contestualmente davano atto del fatto che la casa coniugale sarebbe stata venduta e che gli aspetti inerenti la proprietà e la destinazione del ricavato della cessione sarebbero stati regolati separatamente.
In pari data, il 18.12.2015, la GN sottoscriveva una controdichiarazione PT predisposta dal (cfr. doc. 6 in I grado) relativamente alla casa coniugale di via Carlo CP_1
Alberto 59, con la quale affermava che quella casa era di esclusiva proprietà della suocera, SI.ra . Nella stessa data, rilasciava la procura a CP_2 Parte_1 vendere l'alloggio di via Carlo Alberto a favore della madre del SI. CP_1
Il ricorso per separazione consensuale (cfr. doc. 8 in I grado), contenente la scrittura privata firmata il 18 dicembre, veniva datato e depositato il successivo 22.02.2016.
Nelle suddette condizioni di separazione (cfr. doc. 5 in I grado) si prevedeva che: - il SInor si obbligava a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei gemelli, CP_1 la somma mensile di € 1.500,00, facendosi altresì carico dei costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 1.340,00 nonché delle spese condominiali e di riscaldamento, per un esborso di € 3.200,00 mensili circa;
- quanto all'assegno per la moglie, tenuto conto del fatto che la GN da anni risultava assunta presso le varie società del marito (con PT uno stipendio di circa € 2.000,00 al mese) il marito si obbligava a garantirle, qualora tale rapporto di lavoro fosse venuto a mancare, un assegno di mantenimento pari a quanto da lei percepito in base al CUD 2015; il SI. si obbligava a rifondere alla GN CP_1 PT le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui ella non fosse riuscita a comprare, nei tempi previsti dalla Legge per poter godere dei benefici fiscali, un'altra prima casa;
-il SI.
inoltre, si obbligava a versare alla moglie, contestualmente alla stipula dell'atto di CP_1 vendita della casa familiare, l'importo utile per portare il saldo del conto corrente della SI.ra ad € 65.000,00. PT
Successivamente, reperì un immobile in Torino, via San Tommaso, 20, per CP_1 il quale la moglie sottoscrisse un contratto di locazione per la durata di tre anni a far data dal 01.03.2016 per un canone mensile di € 900,00 ove la stessa si trasferì a vivere con i minori (cfr. doc. 10 in I grado);
Depositato il ricorso per separazione consensuale, il SI. chiese alla GN CP_1
di dar corso agli impegni assunti. PT
In particolare, in forza della procura rilasciata da il 18 dicembre 2015, la Parte_1 suocera , quale procuratrice, vendette la casa familiare, con atto a rogito CP_2 notaio del 20.04.2016, incassando integralmente il prezzo di un milione e centomila Per_2 euro (cfr. doc. 12 in I grado) ed il fondo patrimoniale, di cui il suddetto immobile era l'unico bene, venne sciolto.
Inizialmente, per come deduce l'appellante, il SInor iniziò a dare corso agli accordi CP_1 contenuti nella seconda scrittura privata riguardante i rapporti economici tra i due coniugi.
Infatti, versò alla moglie la somma pari a € 45.000,00 circa, per portare il saldo CP_1 del conto corrente intestato all'esponente ad € 65.000,00.
L'appellante deduce che, però, dopo la vendita della casa coniugale, CP_1 interruppe il versamento della somma di € 1.500,00 pattuita per il mantenimento dei figli: dal mese di maggio 2016, infatti, versò unicamente la minor somma di euro 400,00 mensili ed interruppe altresì il versamento del 50% di sua competenza delle spese straordinarie (tra cui la costosa retta del Collegio San Giuseppe).
In data 01.06.2016, tramite messaggio (cfr. doc. 14 in I grado) il SI. comunicò alla CP_1 moglie il licenziamento dalla cooperativa e non corrispose l'assegno di mantenimento di euro
2.000,00 circa, che invece si era impegnato a corrispondere laddove quel rapporto di lavoro si fosse per qualsiasi motivo interrotto.
La GN ,
per questi motivi
, non avendo più risorse economiche a cui attingere, PT in data 22.10.2016 fu costretta a recedere dal contratto di locazione della casa di via San
Tommaso (cfr. doc. 16 in I grado) ed a sottoscrivere, a far data dal 01.01.2017, un nuovo contratto d'affitto per un immobile più piccolo ed economico, sito in una zona meno prestigiosa, per un canone inferiore (cfr. doc. 17 in I grado).
L'appellante sostiene, quindi, che, nel corso di un anno, ha dovuto sostenere i costi di ben due traslochi nonché le opere di ristrutturazione e le spese per l'arredamento di due immobili per sé
e per i figli, e precisamente: - spese per effettuare due traslochi per complessivi € 4.000,00 (cfr. doc. 31 in I grado); - spese per € 8.000,00 per imbiancare e ripristinare gli infissi dell'appartamento di Via San Tommaso;
- spese per € 10.000,00 per imbiancare e ripristinare i pavimenti dell'appartamento di via San Secondo;
- spese per € 2.500,00 per ristrutturare il bagno del suddetto appartamento;
- spese per l'acquisto della cucina, costata € 4.000,00 e gli armadi costati € 5.000,00 realizzati su misura per il primo appartamento e non asportabili.
Inoltre, il SI. rifiutava di partecipare all'udienza presidenziale fissata a seguito del CP_1 deposito del ricorso per separazione consensuale e la GN era costretta a PT
depositare ricorso per separazione giudiziale datato 30.12.2016 (cfr. doc. 15 in I grado). Nel frattempo, il SInor ha continuato a versare solo € 400,00 per il mantenimento dei CP_1
bambini e nulla per la moglie.
A seguito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 11.07.2017, il Presidente, con provvedimento del 01.08.2017 (cfr. doc. 35 in I grado), stabilì che il SInor versasse CP_1 alla moglie la somma di € 1.500,00 a titolo di mantenimento per i figli.
non avendo dunque acquistato, a seguito della vendita della precedente Parte_1 abitazione, una nuova prima casa nei termini di legge, rileva di aver ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate le relative sanzioni, pari alla somma di € 7.364,91 dovuta sul contratto di mutuo, oltre a quella € 22.594,05 sulla compravendita e così complessivamente € 29.958,96 (cfr. doc.ti
“avviso 1” e “avviso 2” prodotti con la 47 e 48 in I grado).
Ciò premesso in fatto, l'appellante articola avverso la sentenza impugnata i seguenti motivi di censura.
Innanzitutto, deduce l'errata valutazione delle prove ed emergenze Parte_1 istruttorie e censura la sentenza nella parte in cui ha omesso ogni motivazione in merito alla non ammissione delle prove testimoniali, nonostante l'istanza istruttoria fosse stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado, nel corso del giudizio, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti da e necessari per avere un quadro Parte_1 completo della realtà. Pertanto, parte appellante ribadisce anche in sede di appello l'istanza di ammissione dei suddetti mezzi di prova.
Per quanto riguarda le singole parti della sentenza oggetto di impugnazione, parte appellante con il primo motivo di appello, impugna il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di annullamento della scrittura privata datata 18.12.2015, ritenendo non sussistente un collegamento negoziale tra le due scritture ed insussistente alcun vizio della volontà in capo a
Parte_1
Per quanto riguarda il collegamento negoziale, l'appellante osserva che a pagina 8, al secondo e terzo capoverso, nella sentenza impugnata, si sostiene erroneamente che il collegamento negoziale non può sussistere sia perché i soggetti firmatari delle scritture private sono diversi, sia perché non sussiste alcun esplicito collegamento negoziale. Parte appellante deduce che il collegamento tra le due scritture, per le modalità e le tempistiche con cui sono state redatte, è da qualificarsi come collegamento di natura bilaterale, funzionale e su base volontaria. In tesi di parte appellante, il sinallagma è da ricostruirsi nei seguenti termini: la SI.ra
[...]
riconosceva la proprietà dell'immobile al marito (tramite la di lui madre) ed in Parte_1 cambio otteneva un congruo sostentamento per sé stessa e per i figli.
L'appellante osserva che le due parti delle obbligazioni dovevano necessariamente essere separate in quanto, , imprenditore, non poteva intestarsi direttamente un CP_1 immobile, volendo far figurare la madre come proprietaria alternativa alla moglie, per converso la suocera vivendo unicamente della propria pensione di insegnante, non avrebbe CP_2 potuto riconoscere un corrispettivo in denaro, mentre ben avrebbe potuto CP_1 garantire a una rendita mensile, per come pattuita sotto forma di Parte_1 mantenimento della stessa e dei figli.
L'appellante richiama, in particolare, il punto 10 delle condizioni di separazione in cui le parti prevedono l'impegno di a rifondere alla moglie le somme eventualmente CP_1 richieste dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui ella avesse venduto l'immobile di Via Carlo
Alberto senza riuscire a ricomprare, nell'anno successivo, una nuova prima casa.
Tale clausola, afferma l'appellante, non sarebbe stata inserita qualora non ci fosse stato un parallelo e connesso atto in cui dichiarava di non essere proprietaria del Parte_1 bene.
Parte appellante si duole anche del fatto che a pag. 8, ult. punto, il Tribunale ha affermato che le due scritture hanno un oggetto teleologicamente diverso. L'appellante osserva, invece, che lo scopo delle due scritture era unico, vale a dire costituire un rapporto sinallagmatico di cosa contro prezzo: la restituzione dell'immobile in cambio di un congruo mantenimento.
Parte appellante contesta, altresì, l'affermazione secondo cui la scrittura avente ad oggetto le condizioni coniugali, quantomeno per la parte relativa agli accordi patrimoniali, non impegnasse definitivamente i coniugi, indipendentemente dalle statuizioni del Tribunale. afferma che non si può negare l'immediata validità delle pattuizioni Parte_1 concluse tra coniugi ed aventi ad oggetto le disposizioni patrimoniali per la famiglia e per i minori.
L'appellante contesta, altresì, l'affermazione a pag. 9, terzo punto, della sentenza impugnata secondo cui l'immobile oggetto di causa non era mai stato di proprietà dell'attrice anche se così appariva formalmente e che la legittima proprietaria ben avrebbe potuto CP_2 reclamarne la restituzione con un giudizio volto ad accertarne l'intestazione fittizia in capo alla nuora.
L'appellante contesta che l'immobile era di proprietà della in virtù di atto notarile del PT
10.12.2014 e che nell'atto di acquisto non emergeva che il denaro utilizzato per l'acquisto era di proprietà della Anzi per l'acquisto era stato acceso anche un mutuo intestato ai CP_2 coniugi, ivi compresa quindi Parte_1
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere, sulla base di una dichiarazione riportata dall'esponente in una scrittura estrapolata da un contesto, che l'immobile era da considerarsi unicamente di proprietà della SI.ra CP_2
Ciò sarebbe stato confutato dalle numerose dichiarazioni testimoniali che non sono state ammesse. L'appellante afferma che ha sempre agito come se l'immobile CP_1 fosse suo, interfacciandosi in prima persona sia con l'acquirente, che con gli agenti immobiliari, che con il Notaio al quale ha espressamente commissionato la costituzione del fondo Tes_5 patrimoniale a tutela dei propri interessi economici.
Per quanto concerne il mancato riconoscimento del vizio della volontà, parte appellante afferma di non rinnegare di aver sottoscritto la dichiarazione confessoria, ma di rivendicare l'esistenza del nesso eziologico tra le due scritture, redatte lo stesso giorno e connesse da elementi fondamentali, come il pagamento della sanzione dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'eventuale mancato riacquisto di una prima casa da parte della nei termini PT di legge. Né la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto potrebbe considerarsi res inter alios acta, per come ritenuto nella sentenza impugnata, perché l'immobile era intestato alla per rogito notarile regolarmente trascritto. L'appellante aggiunge che la somma PT utilizzata per l'acquisto dell'immobile, non coperta dal mutuo, non essendo rivendicata da nessuna delle parti, ben poteva essere considerata una donazione indiretta. L'appellante afferma che per rendersi conto della sussistenza del vizio della volontà non occorre avere riguardo al contenuto delle due scritture singolarmente, occorrendo, invece, considerare le stesse come un unicum in cui, all'inadempimento dell'una consegue una violazione del rapporto sinallagmatico;
violazione che, in tesi di parte appellante, può comportare la richiesta di annullamento dell'altra.
Parte appellante deduce di aver acconsentito a cedere l'immobile soltanto per ottenere dal coniuge un sostentamento sufficiente per garantire a lei ed ai figli minori una vita dignitosa.
Questa sarebbe l'effettiva causa concreta che avrebbe indotto la SI.ra a PT sottoscrivere entrambi i contratti.
A tal fine, aggiunge che , immediatamente dopo la vendita dell'immobile, CP_1 aveva versato la somma di € 45.000,00 al fine di colmare la differenza tra quanto presente sul conto corrente della moglie e la somma di € 65.000,00, così parzialmente adempiendo agli accordi previsti dalla seconda scrittura privata. In tal modo, l'appellato aveva dato modo alla SI.ra di confidare nella buona fede contrattuale del coniuge, che tuttavia PT successivamente interruppe ogni adempimento legato agli impegni assunti (drastica riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli, mancato riconoscimento del contributo economico promesso alla moglie).
Da tale comportamento si evincerebbe come la sia stata indotta a sottoscrivere la PT scrittura sulla base del comportamento doloso posto in essere dal marito, che l'ha spinta a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso ad altre condizioni.
Parte appellante chiede, quindi, che in riforma della sentenza sia riconosciuto il vizio della volontà in capo alla SI.ra , in quanto sarebbe stata indotta a Parte_1 firmare la scrittura “confessoria” dietro la promessa, firmata dal marito, di ottenere un congruo mantenimento, promessa che quest'ultimo già sapeva che non avrebbe mai rispettato.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, l'appellante chiede, al paragrafo
B) dell'atto di appello, la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie sia con riferimento al danno per perdita della casa coniugale, sia per quanto riguarda le altre voci di danno indicate ai punti 2), 3) e 4) riportate a pag. 13 della sentenza. In particolare, l'appellante contesta la tesi del Tribunale dell'insussistenza di un collegamento tra le due scritture, richiamando la giurisprudenza di legittimità citata nel corpo del proprio atto di citazione in appello che ha riconosciuto il collegamento negoziale anche quando gli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti.
L'appellante ribadisce che la pretesa risarcitoria è legata all'inadempimento da parte di
[...]
delle condizioni economiche previste nella scrittura privata del 18.12.2015 connessa CP_1 con quella sottoscritta in pari data da tutte le parti coinvolte nel presente procedimento e che è stata rispettata.
chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata la condanna Parte_1 delle controparti al risarcimento dei danni già quantificati come in primo grado.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui a pag. 14 non ritiene fondati gli ulteriori crediti vantati dalla SI.ra PT
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare che la scrittura sottoscritta da
[...]
non costituisca un atto vincolante ed, in particolare, un vero e proprio contratto atto a CP_1 regolare i rapporti economici tra i coniugi, a prescindere dall'omologazione del Tribunale in sede di separazione.
Con un ultimo motivo di appello, infine, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore della convenuta Parte_1 al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. (pag. 16 della CP_2 sentenza impugnata), non sussistendone, invece, i presupposti.
osserva che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere le Parte_1 istanze istruttorie articolate da parte attrice e che avrebbero fatto emergere la malafede contrattuale adottata sinergicamente da madre e figlio a danno della ex artt. 1337 e PT
1338 c.c. L'appellante ribadisce, quindi, che stante la strettissima interconnessione tra i due contratti non si può escludere la responsabilità anche in capo alla per i danni subiti dalla CP_2
PT
Parte appellante chiede, quindi, ritenuto infondato il presupposto per l'irrogazione della sanzione ex art. 96 co. 1 c.p.c. che la sentenza impugnata venga riformata sul punto.
L'appellato nel costituirsi nel presente giudizio di appello contesta la CP_1 ricostruzione in fatto operata da parte appellante alle pagg. da 5 a 12 della propria comparsa di costituzione in appello e con specifico riguardo ai motivi di impugnazione eccepisce quanto segue.
Parte appellata osserva che la doglianza circa l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie è del tutto generica in quanto parte appellante non indica quali sarebbero tali prove.
Inoltre, la mancata ammissione delle prove testimoniale, in tesi di parte appellata, è da ritenersi corretta ed adeguatamente motivata da parte del Tribunale. In ogni caso, l'appellato richiama il contenuto della propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ed osserva che l'appellante non specifica perché le prove testimoniali formulate da parte attrice in primo grado avrebbero, invece, dovuto essere considerate ammissibili. L'appellato procede, quindi, a contestare specificamente i capitoli di prova di cui parte attrice ha chiesto in primo grado l'ammissione
(cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione in appello).
Per quanto concerne i motivi di appello relativi al mancato accoglimento della domanda attorea di annullamento della scrittura privata del 18.12.2015, eccepisce CP_1 che del tutto correttamente il Giudice di primo grado, con ampia ed articolata motivazione, ha ritenuto insussistenti i requisiti del collegamento negoziale.
Parte appellata osserva che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non vi
è alcun esplicito collegamento negoziale che faccia ritenere subordinata la validità ed efficacia di una scrittura alla validità dell'altra, inoltre, nessuno dei due atti fa riferimento all'altro,
l'oggetto è molto diverso e non teleologicamente unico. Infine, i due atti hanno una valenza cogente diversa.
L'appellato deduce che le parti hanno sottoscritto due scritture distinte.
1.) Una scrittura privata, sottoscritta da e Parte_1 CP_2 [...]
, con cui riconosce che l'immobile di via Carlo Alberto è stato acquistato con CP_1 PT provvista esclusiva della SI.ra e quindi si impegna a cedere l'immobile convenendo CP_2 che il ricavato sarebbe stato trattenuto dalla SI.ra CP_2
2.) Una ulteriore scrittura, tra e che prevedeva le CP_1 Parte_1 condizioni in vista della separazione coniugale.
L'appellato osserva che la prima scrittura è un atto unilaterale, con il quale la SI.ra PT riconosce che l'immobile è stato acquistato con proventi esclusivi della SI.ra e quindi, CP_2 con tale atto – eccepisce l'appellato – è stato regolato un rapporto patrimoniale con la suocera, la quale ben avrebbe potuto reclamare la restituzione con un giudizio volto ad accertarne l'intestazione fittizia in capo alla nuora.
Sarebbe, quindi, corretta e non meritevole di censure l'affermazione del Tribunale secondo cui
“la non ha rinunciato a un diritto di proprietà in cambio di condizioni di separazione PT per lei vantaggiose, perché l'immobile non era mai stato di sua proprietà anche se così formalmente appariva”.
La seconda scrittura – afferma parte appellata – è, invece, un accordo in vista della separazione consensuale, che, per giurisprudenza costante acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione ed il quale prevedeva, da un punto di vista economico, le seguenti condizioni:
A) Il SI. si impegnava a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma CP_1 di euro 1500,00 al mese oltre ai costi della rata del mutuo gravante sulla casa familiare pari a euro 1340,00 al mese nonché le spese condominiali e di riscaldamento.
In ordine a tale pattuizione, l'appellato sostiene di aver sempre corrisposto la somma di euro
1500,00 al mese per i figli e che se in un certo periodo ha corrisposto una somma inferiore, successivamente ha corrisposto gli arretrati. Analogamente, anche le somme dovute per il mutuo, le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare- afferma l'appellato
- sono state regolarmente saldate da Marzo. Parte appellata osserva, che, pertanto, nulla è dovuto relativamente a tale titolo, atteso che l'accordo è stato rispettato.
B) Il SI. si impegnava a portare il saldo del conto corrente della moglie n. 63187 presso CP_1 la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00.
Anche tale condizione, osserva l'appellato, è stata rispettata.
Il SI. dato atto che la SI.ra era regolarmente assunta con contratto a tempo CP_1 PT indeterminato presso la società In Time di cui era amministratore, si impegnava, inoltre, nel caso in cui il rapporto lavorativo fosse venuto a mancare o si fosse ridotto, a integrare la mensilità sino all'importo percepito in base al CUD 2015, cioè circa euro 2000,00 al mese.
Questo sarebbe, in tesi di parte appellata, l'unico punto su cui le parti successivamente hanno discusso. Ciò in quanto, la SI.ra è stata licenziata per fatto a lei addebitabile PT
(essendosi rifiutata di prestare attività lavorativa, doc. 5 e 6 fascicolo di primo grado) e quindi non ha ricevuto la retribuzione di euro 2000,00 al mese. Peraltro, in sede di separazione giudiziale il Tribunale nulla ha riconosciuto alla SI.ra
a tutolo di assegno di mantenimento avendo la stessa rinunciato anche alla PT relativa domanda (doc. 7 fascicolo di primo grado).
Parte appellata osserva che, pertanto, nulla sarebbe dovuto neppure a tale titolo.
osserva che l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha CP_1 considerato il sinallagma così costituito “la SI.ra riconosceva la proprietà PT dell'immobile al marito (per il tramite della di lui madre) ed in cambio otteneva un congruo sostentamento per sé stessa e per i figli, che le avrebbe concesso di vivere una vita dignitosa”.
La tesi di parte appellante sarebbe infondata, in quanto con la scrittura in Parte_1 esame non ha riconosciuto alcunché al marito, il quale non ha ottenuto niente dalla prima scrittura. Inoltre, l'appellato eccepisce che il SI. nell'accordo separativo non ha CP_1 riconosciuto alcun assegno di mantenimento alla moglie, se non nel caso in cui la stessa avesse perso l'attività lavorativa retribuita al momento in essere.
Parte appellata osserva, pertanto, che non vi è quindi alcun sinallagma tra le parti e tra le due scritture.
contesta l'affermazione dell'odierna appellante secondo cui lo scopo delle due CP_1 scritture era unico “ossia costituire un banale rapporto sinallagmatico di cosa contro prezzo: la restituzione dell'immobile in cambio di un congruo mantenimento”.
Sul punto, l'appellato osserva che l'immobile pacificamente non era della SI.ra e PT quindi la SI.ra poteva in ogni momento rivendicarlo e il mantenimento della moglie CP_2 nell'accordo non era previsto.
Per quanto riguarda l'affermazione di controparte che, citando alcune sentenze della Suprema
Corte, sostiene che il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto che le due scritture avrebbero avuto una valenza cogente diversa.
L'appellato eccepisce che nessuna delle sentenze richiamate da parte appellante afferma quanto la medesima vorrebbe sostenere e cioè che gli accordi transattivi relativi alle attribuzioni patrimoniali conclusi ai margini di un giudizio di separazione hanno natura negoziale e producono effetti senza necessità di essere sottoposti al giudice per l'omologazione.
Parte appellata osserva che la Corte di Cassazione (penale e non civile) con sentenza n.5236/2020 afferma, invece, un principio di diritto tutto diverso secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-bis c.p., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.
Analogamente, la citata sentenza della Suprema Corte n. 663/2022, osserva l'appellato, non attiene al caso di specie, perché riguarda la possibilità per i genitori non coniugati di raggiungere un accordo negoziale in ordine al mantenimento dei figli accordo che però il Giudice potrà sempre modificare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21736 del 2013 sarebbe del tutto inconferente, perché relativa ad un accordo a latere della separazione consensuale regolarmente avvenuta e omologata dal Tribunale e non ad un accordo di separazione consensuale non omologato dal
Tribunale.
Così come inconferente sarebbe la sentenza della Corte di Cassazione n. 5056 del 2021 che si limita a precisare che sono validi i patti stipulati tra i coniugi relativamente alla modalità di corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Il Tribunale – osserva parte appellata - avrebbe anche su questo punto correttamente motivato richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Per quanto concerne le censure svolte da parte appellata circa il mancato riconoscimento del vizio della volontà in capo alla (pag.22-26 appello), l'appellato osserva che PT
insiste nel sostenere che le due scritture sarebbero tra loro collegate Parte_1 da nesso eziologico, per cui all'inadempimento di una conseguirebbe l'annullamento dell'altra, confondendo probabilmente l'annullamento con la risoluzione per inadempimento.
Parte appellante sostiene, inoltre, che la scrittura del 18.12.2015 sarebbe annullabile per vizio di volontà, senza però specificare quale sarebbe in concreto il vizio di volontà in cui la medesima sarebbe incorsa.
Tali circostanze dimostrerebbero, di per sé, l'infondatezza della doglianza e del motivo di appello.
In ogni caso - a prescindere dal fatto che per giurisprudenza costante l'accordo in vista della separazione acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (da ultimo Cass. 28649/2020, Cass. 9174/2008) – parte appellata eccepisce di aver, già in primo grado, dimostrato di aver adempiuto alle condizioni separative.
In particolare, parte appellata afferma:
- di aver corrisposto la somma di euro 1500,00 al mese per i figli, nonché le somme dovute per il mutuo e le spese condominiali e di riscaldamento relative alla casa familiare;
- di aver corrisposto alla moglie la somma di euro 45.000 portando quindi il saldo del conto corrente della moglie n. 63187 presso la Banca Sanpaolo di Settimo Torinese a euro 65.000,00;
- ed infine che il mantenimento per la moglie non era dovuto per le ragioni già indicate e che, in ogni caso, è stata la stessa a rinunciare alla domanda in sede di PT separazione.
Parte appellata eccepisce, pertanto, che non sussiste alcun inadempimento da parte sua che possa determinare la risoluzione e il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda, invece, il vizio di volontà questo consisterebbe, secondo la prospettazione di parte appellante, nel fatto che, se il marito non avesse promesso, con una parallela scrittura in cui erano previste le condizioni della separazione, un assegno di mantenimento di euro
2.000,00 non avrebbe accettato di lasciare la casa coniugale e, soprattutto, Parte_1 non avrebbe accettato che l'importo della vendita dell'immobile fosse destinato alla suocera.
L'appellato rileva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non esservi stato alcun errore da parte della e che nella sentenza impugnata, del tutto PT correttamente, si afferma che “la ha sottoscritto la dichiarazione confessoria e PT
l'impegno a vendere l'immobile con piena volontà e consapevolezza. Del resto l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà: è circostanza pacifica, e dalla mai rinnegata, che ella fosse intestataria solo formale dell'immobile PT di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo”.
Né potrebbe ritenersi – afferma l'appellato - che il consenso della a sottoscrivere la PT scrittura del 18.12.2015 sia stato carpito con dolo da parte di o tanto meno da CP_1 parte di non avendo dimostrato, né chiesto di dimostrare, CP_2 Parte_1 alcun raggiro o artifizio ai suoi danni, orchestrati dal marito. Per quanto concerne i motivi di appello relativi al mancato accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno ed in punto di ulteriori crediti vantati dalla PT
(pag. 24-26 appello), l'appellato osserva che parte appellante sostiene che la sentenza debba essere riformata in punto danni e crediti lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le due scritture come un unico contratto.
La sentenza non sarebbe, tuttavia, meritevole di censura avendo il Tribunale analizzato analiticamente tutte le voci di danno e di credito richieste da parte attrice ed avendo correttamente ritenuto tali richieste infondate, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista del fatto.
Infine, per quanto riguarda le spese di lite (pag. 26-27 appello), osserva che CP_1 medesime non possono che seguire la soccombenza.
L'appellata nel costituirsi nel presente giudizio di appello, dopo aver CP_2 ripercorso i fatti di causa e contestato la ricostruzione fattuale operata da parte appellante (vds. pagg.
9-19 della comparsa di costituzione in appello) ha eccepito quanto segue.
Per quanto riguarda la doglianza formulata da parte appellante circa l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie e l'omessa motivazione in punto di non ammissione dei mezzi di prova all'interno della sentenza impugnata, eccepisce che tale motivo CP_2 di doglianza è da ritenersi infondato, in quanto il Giudice di primo grado, con l'ordinanza istruttoria del 24.05.2022, ha puntualmente indicato, in relazione ad ogni capitolo di prova articolato da parte attrice, le ragioni della mancata ammissione. Non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe dovuto reiterare le proprie motivazioni in sede decisionale.
In ogni caso, osserva che le circostanze dirimenti attinenti al caso di specie CP_2 sono documentali. In particolare, osserva l'appellata che documentali sono gli investimenti realizzati dalla documentale è che l'immobile fosse acquistato con fondi della CP_2 deducente, documentale è il riconoscimento da parte della – formale intestataria PT dell'immobile di Via Carlo Alberto – della effettiva titolarità dello stesso in capo alla CP_2
eccepisce che l'appellante vorrebbe sopperire al mancato assolvimento CP_2 dell'onere probatorio introducendo nel presente procedimento l'escussione di testi tutt'altro che indifferenti rispetto alla quali il compagno della stessa (il Notaio dott. PT Tes_5
, le sorella, il padre e la madre della stessa ( e
[...] Per_1 PT Controparte_3
; mentre gli altri soggetti indicati come testi sono gli acquirenti ed i venditori degli CP_4 immobili che, nel tempo, la ha compravenduto e che non si comprenderebbe quale CP_2 sarebbe l'apporto che i medesimi possono apportare al presente giudizio.
In particolare, anche ove si volesse dimostrare che la era coadiuvata dal figlio nei propri CP_2 investimenti immobiliari, parte appellata osserva che tale circostanza non è mai stata contestata e nulla muta in relazione alla titolarità delle somme investite –tutte provate documentalmente e su cui parte attrice in primo grado nessuna contestazione ha mosso - riconducibili alla sola
CP_2
Ciò che la vorrebbe sostenere – ovvero la titolarità dell'immobile di Via Carlo Alberto PT in capo a – è contrario alla documentazione prodotta nel corso del giudizio di CP_1 primo grado (investimenti mobiliari ed immobiliari della GN fin dagli anni 90). CP_2
L'appellata osserva che, come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, la questione relativa alla titolarità dell'immobile è in ogni caso una questione a cui è da ritenersi estranea la SI.ra attenendo al più ai rapporti tra la ed il Infatti, PT CP_2 CP_1 [...] con la scrittura del 18/12/2015 ha dichiarato che l'immobile di Via Carlo Alberto Parte_1 era ad ella solo formalmente intestato e mai ha rivendicato la sostanziale proprietà dell'immobile stesso, nemmeno in sede di impugnativa dell'anzidetta scrittura.
Parte appellata osserva, pertanto, che anche qualora si volesse seguire la ricostruzione dell'appellante – di cui si ribadisce l'infondatezza - l'unico titolare di un interesse a rivendicare la proprietà dell'immobile sarebbe , il quale, però, non ha avanzato alcuna CP_1 domanda in questo senso e neanche potrebbe avanzarla, stante la certezza documentale che la proprietà era effettivamente ed esclusivamente della GN CP_2
Parte appellata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande istruttorie riproposte da controparte, chiede l'ammissione dei propri capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.
Per quanto concerne il motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di annullamento della scrittura del 18/12/2015, l'appellata osserva che Parte_1 impugna parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime ha rigettato la domanda di annullamento per vizio della volontà della scrittura privata del
18/12/2015.
Parte appellata osserva che, del tutto correttamente, il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di una connessione negoziale tra la scrittura privata del 18/12/2015 contenente la dichiarazione confessoria della in ordine alla titolarità dell'immobile di Via Carlo PT
Alberto e quella, di pari data, relativa alle condizioni di separazione dei coniugi.
evidenzia che l'appellante contesta solo parzialmente la parte motiva della CP_2 sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure ha escluso il collegamento negoziale tra le due scritture, in quanto le difese ex adverso formulate sarebbero riassumibili in tre argomenti:
- Una prima parte relativa ad una ricostruzione dell'istituto del collegamento negoziale;
- Una seconda parte relativa alla “connessione teleologica”;
- Una terza sulla valenza cogente delle due scritture, quella impugnata, contenente la dichiarazione confessoria della in relazione alla titolarità dell'immobile, e quella PT contenente le condizioni di separazione degli ex coniugi e CP_1 PT
Parte appellata osserva che le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado in relazione all'insussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture private sono molto più numerose, per come risulta dallo stralcio di motivazione che parte appellata riporta alle pagg. da 22 a 24 della propria comparsa di costituzione in appello.
In tesi di parte appellata, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2, deve pertanto intendersi data acquiescenza parziale da parte della alle parti di sentenza non impugnate, ove il PT
Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza di un collegamento negoziale tra le anzidette scritture.
In ogni caso, parte appellata procede a contestare nel merito le argomentazioni svolte dall'appellante in punto di sussistenza di un collegamento negoziale.
osserva che l'appellante fonda la propria domanda sulla ricostruzione secondo CP_2 la quale il riconoscimento da parte della della effettiva proprietà dell'immobile di Via PT
Carlo Alberto in capo alla e la conseguente assunzione dell'obbligazione di vendita del CP_2 medesimo con ripetizione delle somme in favore della sarebbe una sorta di CP_2
“contropartita” rispetto alle condizioni di separazione accordate da nell'ambito CP_1 di un'ulteriore scrittura privata, questa, conclusa tra i soli ex coniugi.
, secondo la prospettazione dell'appellante, una volta ottenuta la sottoscrizione CP_1 della scrittura relativa alla casa coniugale sarebbe venuto meno alle condizioni concordate in sede di separazione. Parte appellata osserva che, alla luce di tale ricostruzione, ha impugnato Parte_1 la scrittura confessoria dalla medesima sottoscritta, asserendo di essere stata tratta in inganno dal ed ha chiesto la condanna di all'adempimento delle condizioni di CP_1 CP_1 separazione allora sottoscritte dagli ex coniugi, e la condanna di entrambi gli appellati al risarcimento del danno.
eccepisce che il rigetto delle domande avversarie è stato correttamente CP_2 motivato nella sentenza di primo grado sulla base di due motivi fondamentali:
“1. non vi è nessun collegamento negoziale tra le due scritture private;
2. non vi è stato alcun vizio della volontà in capo alla .” PT
Per quanto riguarda il collegamento negoziale, l'appellata osserva che Parte_1 tenta di sostenere la sussistenza del collegamento negoziale tra la scrittura contenente la dichiarazione confessoria da parte della e quella contenete le condizioni di PT separazione concordate tra il Marzo e la quale necessario antecedente logico rispetto PT alle domande formulate.
L'appellata osserva che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in Parte_1 punto di connessione negoziale, affermando che, nel caso di specie, sussiste un collegamento bilaterale, funzionale e su base volontaria, tra i due negozi.
Da tale collegamento deriverebbe, secondo la ricostruzione dell'appellante, che non avendo adempiuto alle condizioni di separazione (che in realtà, contesta CP_1 CP_2
risultano tutte adempiute) dovrebbe pervenirsi all'annullamento anche della scrittura
[...] con cui riconosceva la titolarità dell'immobile di Via Carlo Alberto in capo alla PT
CP_2
L'appellata eccepisce che tale ricostruzione è del tutto infondata in quanto, come già dimostrato nel corso del primo grado, nel caso di specie difettano i presupposti per ritenere sussistente un collegamento negoziale tra le anzidette scritture.
osserva che l'appellante prende le mosse riproponendo la ricostruzione CP_2 secondo la quale l'immobile, oggetto della dichiarazione confessoria, era di titolarità non dell'appellata ma del figlio CP_1
Tale ricostruzione, eccepisce l'appellata, è stata ampiamente smentita attraverso la produzione della documentazione relativa alla sequela di investimenti nel tempo posti in essere dalla sia finanziari che immobiliari, che hanno condotto da ultimo all'acquisto dell'immobile CP_2 di Via Carlo Alberto, oltre a quelli – tra cui una sentenza passata in giudicato (Tribunale di
Torino, sentenza n. 3595/2020 emessa il 15/10/2020 nell'ambito del procedimento RG.
20625/2018) – attestanti la piena titolarità delle somme adoperate per l'acquisto in capo alla
CP_2
Pertanto, parte appellata osserva che qualora la non avesse provveduto alla PT dichiarazione confessoria di cui alla scrittura privata impugnata, avrebbe ben potuto agire nei confronti della medesima attraverso un'azione giudiziale, per come anche chiarito dal giudice di primo grado.
Parte appellata osserva, inoltre, che la ricostruzione di parte appellante condurrebbe a conclusioni paradossali, in quanto si dovrebbe ritenere che ha rinunciato Parte_1 ad un immobile dal valore complessivo di € 1.100.000,00 in cambio di un assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00.
osserva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha osservato che CP_2
è pacifico che l'immobile non era di proprietà della – come dalla stessa ammesso e PT non contestato – e pertanto non può ritenersi che quest'ultima abbia ceduto tale proprietà in contropartita rispetto alle condizioni di separazione in allora accordatele dal Marzo.
L'appellata riprendendo l'affermazione dell'appellante secondo cui “il contenuto delle condizioni di separazione […] tratta in maniera assai specifica le questioni patrimoniali”, osserva che i coniugi regolavano tra di essi tutte le questioni economiche, meno che quella relativa all'immobile perché questa doveva essere regolata tra soggetti differenti, ovvero tra la e la effettiva titolare dell'immobile. PT CP_2
Dal tenore della scrittura contenente le condizioni di separazione emerge, in tesi di parte appellata, l'intenzione da parte degli allora coniugi di tenere ben distinti i rapporti tra gli stessi regolamentati in sede di separazione e quelli relativi ai rapporti patrimoniali tra la e PT la aventi ad oggetto esclusivamente l'immobile di Via Carlo Alberto. CP_2
L'appellata eccepisce che, ove fosse vera la ricostruzione fornita da le Parte_1 parti avrebbero potuto procedere alla regolamentazione delle questioni concernenti la casa con un unico accordo, se l'immobile fosse stato effettivamente di proprietà del Marzo. Circostanza che, in tesi dell'appellata, è da ritenersi smentita dalla mole di documentazione e sentenze, anche passate in giudicato, prodotte in atti. eccepisce che le due scritture attengono ad assetti economici completamente CP_2 diversi, tra soggetti differenti.
Infatti, la scrittura contenente le condizioni di separazione è funzionalmente orientata alla regolamentazione dell'assetto economico e dei rapporti tra i coniugi stessi per il mantenimento e gestione dei figli in un momento patologico del rapporto di connubio;
la scrittura privata con cui la riconosceva la sostanziale proprietà dell'immobile di Via Carlo Alberto in capo PT alla è relativo al rapporto patrimoniale tra la e la CP_2 PT CP_2
, osserva l'appellata, sottoscriveva la dichiarazione della che a tutti CP_1 PT gli effetti è un atto unilaterale, al solo scopo di prestare il proprio consenso alla vendita, essendo il bene immobile allora conferito al fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data 31/03/2015 con atto a rogito del Notaio dott. Tes_5
Non vi sarebbero elementi per ritenere che, nel caso di specie, le due scritture siano connesse da un collegamento negoziale, non sussistendo, in tesi di parte appellata, né un legame giuridico tra le due scritture oggetto del presente giudizio, né uno scopo unitario, avendo le stesse delle funzioni ben definite e distinte. Né potrebbe dirsi, osserva l'appellata, che le parti avessero la volontà di regolamentare un unico assetto di interessi, stante la differenza sia soggettiva che oggettiva degli interessi coinvolti nell'una e nell'altra scrittura.
Parte appellata osserva che non vi è alcun “parallelo atto connesso” essendo esplicitata la volontà dei coniugi di regolamentare separatamente le questioni relative all'immobile e ciò per la semplice ragione che essendo l'immobile di effettiva proprietà della tale assetto CP_2 patrimoniale doveva essere definito tra la e la esulando dai rapporti tra i PT CP_2 coniugi.
L'appellata eccepisce che si sarebbe in presenza di un estremo tentativo di parte appellante di rintracciare una connessione tra le scritture che non c'è, e ciò non solo in assenza di un dato letterale che possa in qualche modo suffragare una tale tesi, ma in presenza di una volontà espressa degli allora coniugi di regolamentare distintamente i due rapporti oggetto delle scritture.
Parte appellata osserva che del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che le due scritture abbiano differente valenza cogente. Sul punto, osserva che mentre CP_2 la dichiarazione della in ordine all'effettiva proprietà dell'immobile e le relative PT obbligazioni assunte producono i propri effetti immediatamente dalla sottoscrizione della relativa scrittura, lo stesso non può dirsi in relazione alla scrittura relativa alle condizioni di separazione che, in assenza di omologa da parte del Tribunale competente, ed a maggior ragione alla luce della successiva separazione giudiziale tra i coniugi, non ha valore cogente, non potendosene invocare la risoluzione per inadempimento.
Parte appellata, in ogni caso, osserva che, anche qualora si intenda avvalorare la tesi dell'appellante – di cui si ribadisce l'infondatezza –non vi è stato alcun inadempimento in relazione alle condizioni pattuite dai coniugi, per come risultante dalla difesa di CP_1
[...]
Sarebbe poi nuova l'argomentazione dedotta dall'appellante secondo la quale l'immobile di via Carlo Alberto era della e ciò in forza dell'atto di acquisto dell'immobile e PT del mutuo finalizzato all'acquisto cointestato tra il Marzo e la PT
Parte appellata osserva che si tratta di una difesa inammissibile, integrando fatto nuovo
e quindi non allegabile in sede di appello, è comunque in totale contrasto con quanto sin qui sostenuto dalla difesa della PT
osserva che il presupposto sulla base del quale ha CP_2 Parte_1 radicato il presente giudizio è che l'immobile era in realtà di ed intestato CP_1 fittiziamente all'odierna appellante;
mentre, in nessun momento ha mai sostenuto che
l'immobile fosse di sua proprietà, ed anzi ha più volte rimarcato la sua impossibilità PT economica di acquistare l'immobile.
L'appellata ribadisce che è stato provato documentalmente che le provviste per l'acquisto dell'immobile di Via Carlo Alberto sono state fornite dalla SI.ra CP_2
Parte appellata eccepisce, quindi, che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente un collegamento negoziale tra la scrittura contenente le condizioni di separazione degli ex coniugi e quella relativa alla dichiarazione unilaterale della in ordine alla PT sostanziale titolarità dell'immobile, regolamentando le stesse rapporti differenti tra soggetti differenti.
Per quanto concerne, poi, l'asserito vizio della volontà in capo alla parte appellata PT osserva che con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso la sussistenza di un vizio della volontà della in PT ordine alla dichiarazione confessoria del 18/12/2015. Parte appellata osserva che le motivazioni contenute nella sentenza impugnata sono ineccepibili, in quanto, una volta escluso il collegamento negoziale tra le due scritture, il
Giudice di primo grado ha evidenziato come la scrittura del 18/12/2015 sia stata sottoscritta dalla in piena coscienza e volontà e che alcun raggiro o artifizio è stato posto in essere PT dal e/o comunque provato dalla parte attrice. CP_1
Il riconoscimento della sostanziale proprietà dell'immobile in capo a CP_2 rappresenta un atto dovuto da parte della al fine di definire bonariamente i rapporti PT con l'allora suocera la quale, in difetto della dichiarazione resa dalla avrebbe potuto PT agire giudizialmente nei confronti di quest'ultima.
osserva, inoltre, che, una volta accertato che l'immobile non era della CP_2
circostanza questa dichiarata dalla stessa appellante e non contestata, emerge come PT la dichiarazione resa dalla stessa attenesse ad una circostanza vera, pertanto, alcun errore od ulteriore vizio della volontà potrebbe essere ravvisato, non essendo possibile individuare quale sarebbe l'alterazione della realtà –conseguenza di dolo o errore – che la controparte vorrebbe porre a fondamento della propria domanda di annullamento.
L'appellata ribadisce che ha dichiarato all'interno della scrittura Parte_1 impugnata una circostanza reale – l'effettiva titolarità dell'immobile in capo alla – e CP_2 che non si spiega quale sarebbe la falsa rappresentazione della realtà asseritamente indotta da
. CP_1
L'appellata osserva che la statuizione del Giudice di prime cure si fonda sul presupposto che l'immobile di Via Carlo Alberto era soltanto formalmente – e fittiziamente – intestato alla
Tale circostanza, osserva l'appellata, è data per pacifica da tutte le parti in causa, PT compresa la stessa la quale non ha mai affermato il contrario. PT
In ogni caso, l'appellata osserva che è stata effettuata, nel corso del giudizio di primo grado, una puntuale ricostruzione documentale delle risorse della GN utilizzate per CP_2
l'investimento immobiliare e per tutti i precedenti investimenti, così come la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, che riconosce la titolarità delle somme in capo alla GN
CP_2 contesta, altresì, l'argomentazione dell'appellante secondo cui “La somma CP_2 utilizzata per l'acquisto dell'immobile, non coperta da mutuo, non essendo rivendicata da nessuna delle parti, ben poteva esse considerata una donazione indiretta”. Sul punto,
l'appellata osserva che si tratta di un'argomentazione in contrasto con gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, ed in primis con la stessa volontà espressa da
[...] nell'ambito della scrittura impugnata, di restituire le somme ricavate dalla vendita Parte_1 dell'immobile alla SI.ra che non ha mai avuto l'animus donandi. CP_2
Parte appellata eccepisce che difetta, nel caso di specie, l'animus donandi, essendo tutte le parti coinvolte, pienamente consapevoli che l'immobile era di proprietà della e che lo stesso, CP_2 nel caso in cui non fosse stato più utilizzato quale casa familiare dagli allora coniugi, ovvero a richiesta della deducente, avrebbe dovuto essere a quest'ultima restituito.
L'appellata ribadisce nel contestare l'affermazione dell'appellante circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra le due scritture che, nel caso di specie, i due atti hanno due funzioni estremamente differenti: l'una, la scrittura contenente la dichiarazione confessoria della aveva la funzione di definire i rapporti patrimoniali in essere tra la e la PT PT relativamente all'immobile di Via Carlo Alberto, l'altra, la scrittura contenente le CP_2 condizioni di separazione degli allora coniugi e quella di regolamentare i CP_1 PT successivi rapporti tra i coniugi.
aggiunge che ella non poteva avere alcuna influenza sulla definizione delle CP_2 condizioni di separazione degli allora coniugi e che non può esserle attribuita alcuna responsabilità in ordine all'asserito inadempimento di tali condizioni da parte di CP_1
[...]
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni anch'essa - eccepisce parte appellata – deve ritenersi infondata.
osserva che non può esserle imputata alcuna responsabilità in ordine ad asseriti CP_2 inadempimenti relativi alle condizioni di separazione tra i coniugi, peraltro, definite successivamente in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato.
In particolare, osserva che nessun ruolo può esserle attribuito in ordine alla contrattazione delle suddette condizioni né in ordine alle successive vicende che hanno interessato i SI.ri e CP_1
PT
Parte appellata osserva che, pertanto, il Tribunale del tutto correttamente ha condannato l'odierna appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la sussistenza della conoscenza dell'infondatezza delle domande proposte (o stante il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza). Parte appellata eccepisce, inoltre, l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, in via preliminare, all'adita Corte d'Appello di pronunciare sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità e comunque rigetto del presente appello, previa discussione orale ai sensi dell'art. 348 bis e 350 bis, comma 1, c.p.c. in quanto l'appello proposto da è da ritenersi ictu oculi inammissibile e Parte_1 manifestamente infondato.
In tal senso, osserva che l'appellante richiede l'annullamento delle scritture CP_2 sottoscritte dalle parti per “vizio della volontà consistente nel consenso carpito con dolo e/o dato per errore”.
Parte appellata rileva che gli elementi costitutivi dei due vizi del consenso (dolo o errore) – uno esterno e l'altro interno alla sfera della parte - siano tra loro inconciliabili, comportando, la presenza dell'uno, l'esclusione dell'altro.
Ne deriva, in tesi di parte appellata, che le domande, così come formulate dall'appellante, poiché richiedono l'accertamento contestuale dei due vizi dovranno essere dichiarate inammissibili – in quanto inconciliabili tra loro.
L'appellata, a sostegno della richiesta di inammissibilità/improcedibilità dell'atto di appello, osserva che ha riproposto, nella presente sede, domande manifestamente Parte_1 infondate in quanto difettanti dei necessari presupposti:
1) L'asserita connessione tra le scritture private del 18/12/2015, l'una relativa ai rapporti patrimoniali tra l'appellante e la deducente in ordine all'immobile di Via Carlo Alberto in
Torino, e l'altra, contenente le condizioni di separazione definite tra gli ex coniugi e CP_1
PT
2) L'asserito dolo posto in essere dal SI. CP_1
3) La condanna di all'adempimento della scrittura privata contenente le CP_1 condizioni di separazione allora definite dagli ex coniugi e non omologate, alla luce della successiva intervenuta separazione giudiziale, ma regolamentate poi sotto ogni aspetto dal
Tribunale di Torino.
4) La risoluzione per inadempimento della suddetta scrittura sottoscritta da e Marzo, PT con conseguente condanna al risarcimento del danno a carico del Marzo e della CP_2 In ordine a tale ultimo aspetto, l'appellata osserva che l'appellante chiede la risoluzione per inadempimento di una scrittura che risulta diversamente regolamentata da una separazione giudiziale, conclusasi con l'adozione di specifico provvedimento giudiziale definitivo e che omette di riferire le ragioni per le quali i coniugi fecero poi ricorso ad un Parte_1 giudizio, ovvero la circostanza che scoprì la relazione extraconiugale della CP_1 moglie.
Inoltre, parte appellata contesta che non vi sarebbe alcuna ragione logica e giuridica sulla cui base chiedere la condanna al risarcimento dei danni anche a carico di per CP_2
l'asserito inadempimento delle condizioni di separazione tra gli allora coniugi e CP_1
PT
Parte appellata eccepisce di essere estranea a tali pattuizioni e che siffatta domanda evidenzierebbe la pretestuosità non solo della presente azione, ma anche della serie di azioni giudiziarie poste in essere dalla e che sino ad oggi si sono rivelate tutte infondate. PT
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente in ordine alla richiesta di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., formulata da si osserva che la medesima è da ritenersi assorbita stante la presente decisione CP_2 nel merito del presente atto di appello.
Passando ad esaminare, nel merito, il presente atto di appello, si osserva che l'appellante si duole, innanzitutto, della mancata ammissione delle richieste di prova orale e dell'assenza di motivazione in merito alla non ammissione delle prove testimoniali nella sentenza, nonostante la relativa richiesta sia stata formulata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Orbene, la Corte osserva che con ordinanza del 24.05.22 il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste di prova orale con motivazione da ritenersi articolata ed esaustiva in relazione ad ogni capitolo di prova formulato. Inoltre, nella presente sede di appello, all'udienza del 21.09.23 il
ConSIliere Istruttore si è già espresso sul punto, con motivazione che in questa sede si conferma, osservando che le richieste di prova orale contenute nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello non sono correlate ai motivi d'impugnazione proposti, sicché non possono trovare accoglimento.
Passando ad esaminare il merito della presente impugnazione, l'odierna appellante si duole, innanzitutto, del mancato accoglimento della domanda di annullamento (per dolo e/o errore indotto da dolo) della scrittura privata del 18.12.2015 con cui ha reso la Parte_1 seguente dichiarazione confessoria: “d) La GN – formale Parte_1 proprietaria dei citati immobili – riconosce con la presente scrittura che detti cespiti sono da considerarsi di proprietà esclusiva della SI.ra in funzione degli apporti da CP_2 quest'ultima forniti per l'acquisto di tali beni” e conseguentemente, sempre con la medesima scrittura, si è impegnata “a cedere gli immobili, solo formalmente a lei Parte_1 intestati, di cui al punto a) in premessa, aderendo senza alcuna rivendicazione alle direttive della GN proprietaria sostanziale di detti immobili (…) le parti CP_2 convengono che il ricavato della cessione (…) sarà interamente destinato alla GN CP_2
con rinuncia espressa da parte della SI.ra a qualsiasi pretesa su tale
[...] PT somma”.
Parte appellante, in particolare, chiede che in riforma della sentenza sia riconosciuto il vizio della volontà in capo alla SI.ra in quanto sarebbe stata indotta a firmare Parte_1 la scrittura “confessoria” dietro la promessa da parte del marito di ottenere un congruo mantenimento, promessa poi da quest'ultimo non mantenuta. Il marito avrebbe cioè posto in essere una serie di artifici e raggiri così inducendo in errore la SI.ra Parte_1
Orbene, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di annullamento della scrittura privata contenente la dichiarazione confessoria in esame ed il conseguente impegno a vendere l'immobile, sia perché ha ritenuto insussistente un collegamento negoziale rispetto alla coeva scrittura privata contenente gli accordi patrimoniali dai coniugi in vista della separazione consensuale (separazione consensuale poi non concretizzatasi, con conseguente separazione giudiziale) e sia perché ha ritenuto insussistente il vizio della volontà dedotto dall'odierna appellante.
La Corte, preliminarmente, ritiene opportuno evidenziare che l'art. 2732 c.c. limita tassativamente alla violenza ed all'errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria. Pertanto, resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto, ed in particolare l'art. 1439 c.c., con la conseguente impossibilità di invocarne la revoca per dolo, al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato” (Cass.
n. 17716 del 25/08/2020)
Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha dedotto, innanzitutto, quale motivo di annullabilità della dichiarazione confessoria il dolo perpetrato ai suoi danni dal marito in virtù del collegamento negoziale asseritamente sussistente tra le due scritture coeve.
Tuttavia, come sopra detto, il dolo non rileva ai fini dell'annullabilità di una dichiarazione confessoria. Ciò che rileva, semmai ai fini dell'annullamento della dichiarazione confessoria, è
l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la confitente. In ordine a tale aspetto, parte appellante nulla deduce specificamente avendo riguardo ai requisiti di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c., né indica quale sarebbe l'errore di fatto in cui la medesima sarebbe incorsa nel rendere la dichiarazione confessoria. In tal senso, del tutto correttamente la sentenza impugnata rileva che
“l'attrice non ha mai sostenuto di aver reso una dichiarazione confessoria difforme dalla realtà: è circostanza pacifica, e dalla mai rinnegata, che ella fosse intestataria solo PT formale dell'immobile di via Carlo Alberto e che lo stesso fosse stato acquistato con denaro non suo”.
In effetti, in primo grado si è limitata a sostenere che “la deducente si Parte_1 determinò a firmare entrambe le scritture del 18 dicembre 2015, tra di loro strettamente connesse, come anche si evince dal richiamo testualmente operatovi, e quella ricognitoria nei confronti della GN da intendersi come adempimento di parte delle obbligazioni CP_2 dell'altra, unicamente in quanto indotta in errore dal comportamento del marito dolosamente preordinato, ciò che è gravissimo posto che ad esserne coinvolti sono stati per primi i minori”.
La dichiarazione confessoria non è, pertanto, suscettibile di annullamento non ravvisandosi alcun errore di fatto in capo alla confitente, eventualmente determinato dal dolo del marito, per come prospettato dall'appellante, atteso che nel corso del primo grado di Parte_1 giudizio, non ha contestato che ella fosse soltanto intestataria formale dell'immobile e che il medesimo fosse stato acquistato con fondi non suoi. Del tutto correttamente, da questo punto di vista, la sentenza impugnata osserva che è irrilevante la circostanza se i fondi fossero stati forniti in tutto o in parte direttamente dalla suocera o dal marito. In questa prospettiva, le deduzioni, formulate (sia pure genericamente) soltanto con il presente atto di appello, secondo cui l'immobile era di proprietà della per atto rogito Notaio PT del 10.12.2014 con denaro tratto dal proprio conto, sono allegazioni nuove ed, in Tes_5 quanto tali inammissibili, ed in ogni caso non si confrontano con gli elementi di prova documentale e le specifiche allegazioni dell'appellata (ribadite anche nella CP_2 presente sede), oltre ad essere contraddittorie rispetto al resto delle argomentazioni svolte da con il presente atto di appello, in cui si sostiene che di fatto l'immobile Parte_1 era del marito.
Riguardo al collegamento negoziale tra le due scritture ed alla circostanza rappresentata dall'appellante per cui la medesima è stata indotta a rendere la dichiarazione confessoria con impegno a vendere l'immobile, soltanto perché ciò rappresentava il corrispettivo delle condizioni patrimoniali pattuite tra i coniugi in vista della separazione consensuale, si osserva quanto segue.
Dal tenore letterale della scrittura privata del 18.12.2015 emerge che sulla base della dichiarazione confessoria e proprio in forza della non appartenenza dei beni immobili in questione in capo a “solo formalmente a lei intestati”, quest'ultima si Parte_1 impegnava a venderli rinunciando ad incassarne il compenso.
Dal tenore letterale della scrittura e dal complesso delle pattuizioni ivi contenuto emerge che la rinuncia a percepire il compenso della vendita era correlato alla circostanza dell'appartenenza di tali beni alla suocera espressamente individuata nel corpo di tale scrittura come “proprietaria sostanziale”.
Parte appellante contesta, invece, di essere stata indotta a firmare la scrittura “confessoria” e, quindi, di aver assunto il conseguente impegno a vendere l'immobile dietro la promessa da parte del marito di ottenere un congruo mantenimento e che ciò risulterebbe dalle condizioni patrimoniali di separazione consensuale oggetto di coeva sottoscrizione.
Orbene, sul punto, il Giudice di prime cure ha ampiamente argomentato circa l'insussistenza di un siffatto collegamento negoziale ed, in effetti, il tenore letterale delle due scritture ed il complesso delle pattuizioni ivi contenute non consente di ritenere che i due atti siano connessi funzionalmente e strutturalmente e che siano sorretti da un'unica e concreta funzione economico-individuale, tanto da esservi una interdipendenza tra i medesimi. L'elaborazione giurisprudenziale, in diverse occasioni, ha avuto modo di chiarire che il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”, fenomeno “che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass. n.
28324 del 2023; Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2007, n. 3645).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, deve osservarsi che la mera contestualità temporale delle scritture private non rileva, di per sé sola, al fine di ritenere sussistente uno scopo comune, inteso come finalità pratica economica da conseguire con la regolamentazione degli interessi reciproci. Infatti, avendo riguardo al tenore complessivo delle scritture in esame non si ravvisa un'interdipendenza tra le obbligazioni dedotte nell'una e nell'altra scrittura.
Non a caso, nella scrittura privata tra e con cui sono stati CP_1 Parte_1 regolati i rapporti patrimoniali tra coniugi e l'affidamento dei figli non si fa alcuna menzione in ordine ad un supposto collegamento tra la mancata percezione del ricavato della vendita dell'immobile (di proprietà soltanto formale della e l'obbligo di mantenimento in PT favore della SI.ra per come prospettato dall'appellante secondo cui il riconoscimento PT della proprietà sostanziale dell'immobile in capo alla suocera sarebbe la contropartita delle condizioni di separazione.
Infatti, nella coeva scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e CP_1 [...]
avente ad oggetto l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali tra coniugi, in Parte_1 ordine all'immobile de quo ci si limita a dare atto che è intenzione dei coniugi vendere la casa coniugale e che “in relazione alla proprietà ed alla destinazione del ricavato della cessione dell'immobile, le parti danno atto di aver regolato tali aspetti separatamente”. Del tutto correttamente nel corpo della sentenza impugnata tale elemento viene valutato come un chiaro indice della volontà delle parti di escludere dalla regolazione dei propri rapporti patrimoniali, in sede di separazione, la questione concernente l'effettiva titolarità dell'immobile e la percezione del ricavato della vendita del medesimo. Inoltre, il mantenimento della moglie viene correlato ad una diversa circostanza: “Solo nel caso in cui tale rapporto lavorativo venisse a mancare e il reddito della GN si riducesse PT rispetto a quanto certificato dal CUD 2015, il SInor si obbliga, quale contributo al CP_1 mantenimento della moglie, ad integrare la somma percepita dalla SI.ra con un PT importo tale da pareggiare quanto già da lei percepito in base al citato CUD 2015. In ogni caso, la GN si obbliga a comunicare al marito, entro il mese successivo, Pt_3
l'eventuale reperimento di altro posto di lavoro o la variazione delle condizioni del lavoro stesso”.
Occorre, inoltre, osservare che parte appellante prospetta il collegamento negoziale tra le due scritture al fine di ottenere l'annullamento per dolo e/o errore indotto da dolo della scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e ma come sopra CP_2 Parte_1 detto, da un lato la dichiarazione confessoria, ivi contenuta, non può essere annullata per mero dolo, dall'altro, parte appellante non ha indicato quale sarebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa per effetto degli artifici e raggiri asseritamente subiti, e comunque non ha dimostrato l'inesistenza del fatto confessato e le circostanze che la avevano indotta a ritenere che il fatto confessato fosse vero.
Peraltro, anche ove si volesse ritenere che la domanda di annullamento riguardi più nello specifico la dichiarazione di impegno a vendere l'immobile e la rinuncia a percepire il compenso, deve osservarsi che i motivi su cui viene fondata tale richiesta concernono esclusivamente il supposto collegamento negoziale della scrittura privata, intercorsa con rispetto alla scrittura coeva intercorsa con , disciplinante CP_2 CP_1
l'affidamento dei figli e le condizioni patrimoniali della separazione.
Sennonché, da un lato, non si ritiene sussistente un collegamento negoziale, per tutto quanto sopra argomentato, ed in ogni caso non potrebbe pronunciarsi un annullamento parziale limitatamente all'impegno a vendere la casa ed alla percezione del ricavato della vendita, sia perché non richiesto, sia perché l'eventuale accertata sussistenza di un collegamento negoziale avrebbe dovuto portare a formulare una diversa domanda, non di annullamento per vizio della volontà della scrittura confessoria con impegno a vendere (e, cioè, per una causa di invalidità negoziale), ma di scioglimento e/o risoluzione della scrittura privata intercorsa tra e PT
(in ragione della retroazione dell'asserito sinallagma funzionale che, in difetto di un CP_2 collegamento esplicito, poteva essere dedotto come presupposizione) domanda anche in questo caso non formulata. Peraltro, giova osservare che, come emerge dalle allegazioni e deduzioni in atti, circostanze sopravvenute hanno impedito la separazione consensuale, sulla base degli accordi inizialmente indicati nel ricorso per separazione consensuale, tanto che i coniugi sono successivamente addivenuti ad una separazione giudiziale, all'esito della quale il Tribunale ha escluso l'obbligo di mantenimento in favore di Parte_1
Ne deriva che le domande di parte appellante volte ad ottenere la condanna di CP_1 all'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 18.12.2015 o in subordine alla sua risoluzione ed in ogni caso al risarcimento del danno per tale inadempimento, con responsabilità solidale anche in capo alla suocera, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
La Suprema Corte di Cassazione già da tempo ha avuto modo di chiarire che “In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete
l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia;
ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158, primo comma, cod. civ., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale” (Cass. n. 9174 del 09/04/2008; Cass.
28649/2020).
Nel caso di specie, gli accordi raggiunti dai coniugi in vista della separazione consensuale non sono andati a buon fine a causa di circostanze sopravvenute che poi hanno condotto alla separazione giudiziale la quale si è conclusa, per come pacificamente ammesso dalle parti, con esclusione di ogni obbligo di mantenimento del marito in favore della SI.ra
[...]
Parte_1
Nel caso di specie, può ritenersi che il regolamento concordato fra i coniugi mediante la scrittura privata del 18.12.2015 e volta a definire l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali tra i coniugi non ha acquistato efficacia giuridica essendo i coniugi successivamente addivenuti ad una separazione giudiziale che, peraltro, non ha riconosciuto (per come dedotto dalle parti) alcun mantenimento in favore della moglie, con la conseguenza che le pattuizioni convenute antecedentemente sono rimaste prive di efficacia giuridica.
Ne deriva che del tutto correttamente la sentenza impugnata non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna di all'adempimento delle condizioni CP_1 pattuite con la scrittura del 18.12.2015 e di conseguente risarcimento del danno.
Del pari, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi meritevole di accoglimento la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 18.12.2015 intercorsa tra e . PT CP_1
Per quanto concerne la posizione dell'appellata la sentenza impugnata ha CP_2 correttamente escluso una sua responsabilità in ordine al lamentato inadempimento delle condizioni pattuite in vista della separazione consensuale poi non perfezionatasi ed in ordine ai conseguenti danni di cui parte appellante reclama il risarcimento.
Da questo punto di vista, occorre osservare che rispetto all'accordo sulle condizioni di separazione la SI.ra è soggetto terzo e che non è stato offerto alcun elemento di prova CP_2 circa l'asserita collusione perpetrata da e ai danni dell'odierna CP_1 CP_2 appellante.
Per quanto riguarda il motivo di appello concernente la condanna di ex Parte_1 art. 96 comma 1 c.p.c. in favore della SI.ra anche tale motivo non è meritevole CP_2 di accoglimento. La sentenza impugnata è giunta a tale pronuncia di condanna osservando che
“l'accusa di collusione ed artifici con il figlio non ha trovato il ben che minimo riscontro probatorio”. Sul punto, parte appellante si è limitata a contestare che ove il Giudice avesse accolto le istante istruttorie formulate da parte attrice sarebbe emersa la malafede contrattuale adottata sinergicamente da madre e figlio.
Orbene, richiamato quanto già sopra dedotto in ordine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie ed all'infondatezza del relativo motivo di doglianza, si osserva che nel caso di specie la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado, ex art. 96 comma 1 c.p.c., al pagamento in favore di di € 1.000,00 non è suscettibile di censura, essendo tale condanna CP_2 stata pronunciata in relazione alla manifesta infondatezza ed estrema genericità delle domande risarcitorie formulate nei confronti di CP_2 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, si liquidano, in favore degli appellati costituiti e nei seguenti termini: CP_1 CP_2
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 3.822,00
- Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Totale: € 22.333,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non sussistono i presupposti per una condanna anche in sede di appello ex art. 96 comma 1
c.p.c. in favore di in quanto richiesta non formulata tempestivamente e CP_2 comunque generica e non formulata in relazione ad eventuali comportamenti tenuti nella presente fase di appello.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 841/2023, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa, - Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 841/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 24.02.23 e pubblicata in data
27.02.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellato , liquidate nella complessiva somma CP_1 di € 22.333,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore dell'appellata liquidate nella complessiva somma CP_2 di € 22.333,00 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
[...]
a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 17.06.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino