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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Barco e Parte_1
dall'avv. Davide De Prisco, come da procura in allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torre
Annunziata alla via Vittorio Veneto n. 374
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bologna alla via Zecca n. 1
OPPOSTA
NONCHE' in persona del TR
legale rappresentante p.t.;
CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante TR
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Santorelli come da procura notarile in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI:come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 198/2023, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 30/01/2023, è stato condannato al Parte_1
pagamento di € 12.938,22, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso delle rate del finanziamento n. 294717 del 20/04/2009
mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento con la società
. P_
Avverso detto decreto, l'ingiunto, come sopra indicato, ha spiegato formale opposizione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la decadenza della garanzia ex art. 1267, comma 2, c.c.,
nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'opposta,
chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver estinto il proprio debito sia in conseguenza del fatto che il trattamento di fine rapporto maturato fosse vincolato al saldo del debito residuo fino a concorrenza dell'intero importo disponibile, sia in ragione del fatto che l'eventuale importo residuo dovuto alla mutuante sarebbe stato coperto dalla polizza assicurativa stipulata ex art, 54 del T.U. 180/50.
Su tale assunto l'opponente ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa sia il datore di lavoro, ovvero il al fine di TR
sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dello stesso per l'omesso versamento alla cessionaria delle quote di Controparte_1
stipendio ritenute sulle mensilità dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2014, nonché della ritenuta di € 7.298,62 sul TFR di cui all'ultima busta paga di dicembre 2014, sia la Controparte_4
stante la polizza rischio impiego stipulata nell'interesse della P_
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'opposta la CP_1
quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con totale conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è costituita altresì la chiamata in causa TR
, la quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione per
[...]
decorso del termine biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda di manleva, chiedendo,
nell'ipotesi di accoglimento della stessa, la decurtazione dell'importo di euro 7.298,62 nonché delle somme corrispondenti alle quote di stipendio trattenute sulle mensilità di parte opponente da marzo a dicembre 2014.
Rimaneva contumace, seppure ritualmente citato, il TR
, per cui ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è passata in decisione all'udienza cartolare del 16.01.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte opposta, a tanto onerata, provveduto al tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
19.02.2024 da parte opposta).
Tanto chiarito, l'opposizione è invece fondata nel merito.
ha stipulato con la un contratto di Parte_1 Controparte_1
finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro a versare P_
direttamente alla società erogatrice del finanziamento una quota mensile, detratta dalla propria retribuzione, a titolo di rimborso delle rate del prestito assunto.
In diritto, per quanto attiene il finanziamento con cessione del quinto,
va rammentato che, quando la cessione svolge una funzione solutoria,
ossia integra una modalità di esecuzione diversa dall'adempimento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1198, primo comma, del codice civile, secondo il quale "quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”.
Dunque, quando la cessione svolge tale funzione essa è per definizione
“pro solvendo”, infatti salva diversa volontà delle parti e a differenza di quanto previsto in generale dall'art. 1267 c.c. l'obbligazione non si estingue se non al momento della riscossione del debito facendo persistere la responsabilità del cedente (in questo caso il lavoratore
). Parte_1 Ora, il contratto di mutuo in oggetto ha, in sintesi, stabilito che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estende a qualunque indennità dovuta dal datore ceduto al lavoratore e che, nel caso di insufficienza di tali somme, obbligati ad estinguere le rate residue sono sia il datore che il lavoratore (v. artt. 3 e 8 del
contratto in atti): ciò significa che nel caso di specie, per l'opponente, la cessione non è stata liberatoria prevedendo la suddetta pattuizione contrattuale che il cessionario (nel caso di specie la finanziaria) si deve soddisfare in prima battuta sulle somme a qualunque titolo dovute al lavoratore in dipendenza dalla cessazione del rapporto e che solo nel caso di insufficienza di tali somme o se il datore di lavoro non vi provveda sorge l'obbligo del cedente di estinguere il debito residuo.
Ancora, l'art. 8 ha previsto la surroga della Compagnia di Assicurazione
nei diritti e privilegi della cessionaria (società finanziaria) verso il cedente (lavoratore) per le somme che l'assicurazione dovesse pagare per effetto della garanzia prevista nella polizza “Rischi di impiego”.
In conseguenza della risoluzione del contratto, il cedente dovrà
rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessazione, ivi compresi gli interessi moratori e le eventuali spese sostenute, dunque, anche in tali casi di risoluzione del contratto di cessione il cedente è comunque tenuto al rimborso di quanto a lui prestato.
Ciò considerato, l'operazione negoziale posta in essere dalle parti con la sottoscrizione del contratto va inquadrata proprio nella sopra descritta fattispecie di cessione in luogo di adempimento di cui all'art. 1198 c.c. In materia, la Cassazione ha chiarito che “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché
non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione [da parte del cessionario] del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c.
(Sez. 3, n. 3469/2007; Cass. Sez. 1 n. 15677/2009; Cass. Sez. 1, n.
2517/2010; Cass. 1 n. 29608/18). E, ancora, sotto il profilo probatorio,
la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo”.
Tanto chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione - potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi - nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria.
Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che la società
- divenuta cessionaria del credito per cui è causa - non Controparte_1
ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente,
potendo agire nei confronti del lavoratore solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza di Parte_2
A tal riguardo, occorre considerare che il lavoratore non ha mai rinunciato all'operatività del disposto di cui all'art. 1267 c.c.
richiamato espressamente dall'art. 1198 c.c., applicabile al caso in esame.
Tale norma, per come sopra chiarito, collega la responsabilità del cedente alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest'ultimo sia stato escusso infruttuosamente
(si veda anche Cassazione 6558/2005).
A norma dell'art. 1267 c.c. “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Ora, nel caso verificatosi in concreto, sono circostanze pacifiche la cessazione del rapporto di lavoro ed il fallimento della P_
dichiarato con sentenza dell'11.5.2017.
Di contro, invece, l'opposta, onerata a tanto, non ha fornito la prova della preventiva escussione del datore di lavoro, anche in sede fallimentare, e che l'esito infruttuoso dell'insinuazione al passivo sia stato determinato da cause non imputabili a . Controparte_1
Ed invero, dalla stessa documentazione depositata dall'opposta, emerge che l'esclusione dell'ammissione di al passivo del Controparte_1
fallimento è stata determinata dal mancato deposito della P_
certificazione attestante il tentativo infruttuoso di recupero credito nei confronti del debitore e/o del successivo datore di lavoro di quest'ultimo e della certificazione da parte della Compagnia di
Assicurazione del mancato pagamento del debito residuo.
Se ne deduce, pertanto, che, sulla base di una valutazione complessiva dell'operazione negoziale posta in essere, deve ritenersi che la cessionaria, atteso il fallimento del debitore ceduto, prima di potere agire nei confronti del cedente avrebbe dovuto Parte_1
insinuarsi al passivo del fallimento, ciò che peraltro non ha avuto luogo per causa imputabile alla stessa , e, soltanto se in CP_1
tale procedura non fosse riuscita a soddisfarsi per intero, poteva agire per il credito residuo nei confronti del lavoratore, tenuto conto del carattere sussidiario dell'azione nei confronti del lavoratore.
Tra l'altro, opinando diversamente e, quindi, ove si ritenesse che il lavoratore fosse tenuto all'estinzione immediata del finanziamento in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, questi rimarrebbe privo di tutela atteso che non potrebbe più insinuarsi personalmente nel fallimento della datrice di lavoro, essendo stata tale facoltà
esercitata dalla cessionaria.
In ogni caso, anche per quanto attiene la certezza del credito vantato dall'opposta, risulta documentato che, dal mese di maggio 2010 al mese di dicembre 2014, sono state ritenuta 56 quote mensili di stipendio di €
180,00, così come emerge una ritenuta di € 298.62 a titolo di “Rata
cess. finanz.” in favore di (v. doc. 7 all. in telematico al CP_1
fascicolo dell'opponente).
Né può riconoscersi efficacia probatoria al saldaconto prodotto in atti,
il quale è ben noto che riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, trattandosi di una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Ne consegue che, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione per il motivo sopra esposto, devono intendersi assorbite e non devono essere perciò
esaminate le ulteriori domande formulate dall'opponente nei confronti delle parti chiamate in garanzia.
Le spese di lite tra le parti principali seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 (in
relazione allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00),
tenuto conto del taglio eminentemente documentale della causa;
mentre,
con riferimento al rapporto processuale tra l'opponente e la chiamata in garanzia, tenuto conto dell'opportunità della Controparte_4
chiamata per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro
237,00 per esborsi, oltre accessori spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa, come per legge, se dovute, con attribuzione ai procuratori di parte opponente per dichiarato anticipo;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e la chiamata in causa
. CP_5 CP_6
Torre Annunziata, 10 luglio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Barco e Parte_1
dall'avv. Davide De Prisco, come da procura in allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torre
Annunziata alla via Vittorio Veneto n. 374
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Calabrò, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bologna alla via Zecca n. 1
OPPOSTA
NONCHE' in persona del TR
legale rappresentante p.t.;
CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante TR
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Santorelli come da procura notarile in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via M. Cervantes n. 55/5.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI:come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 198/2023, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 30/01/2023, è stato condannato al Parte_1
pagamento di € 12.938,22, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso delle rate del finanziamento n. 294717 del 20/04/2009
mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento con la società
. P_
Avverso detto decreto, l'ingiunto, come sopra indicato, ha spiegato formale opposizione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la decadenza della garanzia ex art. 1267, comma 2, c.c.,
nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'opposta,
chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver estinto il proprio debito sia in conseguenza del fatto che il trattamento di fine rapporto maturato fosse vincolato al saldo del debito residuo fino a concorrenza dell'intero importo disponibile, sia in ragione del fatto che l'eventuale importo residuo dovuto alla mutuante sarebbe stato coperto dalla polizza assicurativa stipulata ex art, 54 del T.U. 180/50.
Su tale assunto l'opponente ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa sia il datore di lavoro, ovvero il al fine di TR
sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dello stesso per l'omesso versamento alla cessionaria delle quote di Controparte_1
stipendio ritenute sulle mensilità dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2014, nonché della ritenuta di € 7.298,62 sul TFR di cui all'ultima busta paga di dicembre 2014, sia la Controparte_4
stante la polizza rischio impiego stipulata nell'interesse della P_
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'opposta la CP_1
quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con totale conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è costituita altresì la chiamata in causa TR
, la quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione per
[...]
decorso del termine biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda di manleva, chiedendo,
nell'ipotesi di accoglimento della stessa, la decurtazione dell'importo di euro 7.298,62 nonché delle somme corrispondenti alle quote di stipendio trattenute sulle mensilità di parte opponente da marzo a dicembre 2014.
Rimaneva contumace, seppure ritualmente citato, il TR
, per cui ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Denegata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è passata in decisione all'udienza cartolare del 16.01.2025.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte opposta, a tanto onerata, provveduto al tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il
19.02.2024 da parte opposta).
Tanto chiarito, l'opposizione è invece fondata nel merito.
ha stipulato con la un contratto di Parte_1 Controparte_1
finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro a versare P_
direttamente alla società erogatrice del finanziamento una quota mensile, detratta dalla propria retribuzione, a titolo di rimborso delle rate del prestito assunto.
In diritto, per quanto attiene il finanziamento con cessione del quinto,
va rammentato che, quando la cessione svolge una funzione solutoria,
ossia integra una modalità di esecuzione diversa dall'adempimento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1198, primo comma, del codice civile, secondo il quale "quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”.
Dunque, quando la cessione svolge tale funzione essa è per definizione
“pro solvendo”, infatti salva diversa volontà delle parti e a differenza di quanto previsto in generale dall'art. 1267 c.c. l'obbligazione non si estingue se non al momento della riscossione del debito facendo persistere la responsabilità del cedente (in questo caso il lavoratore
). Parte_1 Ora, il contratto di mutuo in oggetto ha, in sintesi, stabilito che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estende a qualunque indennità dovuta dal datore ceduto al lavoratore e che, nel caso di insufficienza di tali somme, obbligati ad estinguere le rate residue sono sia il datore che il lavoratore (v. artt. 3 e 8 del
contratto in atti): ciò significa che nel caso di specie, per l'opponente, la cessione non è stata liberatoria prevedendo la suddetta pattuizione contrattuale che il cessionario (nel caso di specie la finanziaria) si deve soddisfare in prima battuta sulle somme a qualunque titolo dovute al lavoratore in dipendenza dalla cessazione del rapporto e che solo nel caso di insufficienza di tali somme o se il datore di lavoro non vi provveda sorge l'obbligo del cedente di estinguere il debito residuo.
Ancora, l'art. 8 ha previsto la surroga della Compagnia di Assicurazione
nei diritti e privilegi della cessionaria (società finanziaria) verso il cedente (lavoratore) per le somme che l'assicurazione dovesse pagare per effetto della garanzia prevista nella polizza “Rischi di impiego”.
In conseguenza della risoluzione del contratto, il cedente dovrà
rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessazione, ivi compresi gli interessi moratori e le eventuali spese sostenute, dunque, anche in tali casi di risoluzione del contratto di cessione il cedente è comunque tenuto al rimborso di quanto a lui prestato.
Ciò considerato, l'operazione negoziale posta in essere dalle parti con la sottoscrizione del contratto va inquadrata proprio nella sopra descritta fattispecie di cessione in luogo di adempimento di cui all'art. 1198 c.c. In materia, la Cassazione ha chiarito che “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché
non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione [da parte del cessionario] del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c.
(Sez. 3, n. 3469/2007; Cass. Sez. 1 n. 15677/2009; Cass. Sez. 1, n.
2517/2010; Cass. 1 n. 29608/18). E, ancora, sotto il profilo probatorio,
la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c. grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo”.
Tanto chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione - potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi - nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria.
Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che la società
- divenuta cessionaria del credito per cui è causa - non Controparte_1
ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente,
potendo agire nei confronti del lavoratore solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza di Parte_2
A tal riguardo, occorre considerare che il lavoratore non ha mai rinunciato all'operatività del disposto di cui all'art. 1267 c.c.
richiamato espressamente dall'art. 1198 c.c., applicabile al caso in esame.
Tale norma, per come sopra chiarito, collega la responsabilità del cedente alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest'ultimo sia stato escusso infruttuosamente
(si veda anche Cassazione 6558/2005).
A norma dell'art. 1267 c.c. “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.
Ora, nel caso verificatosi in concreto, sono circostanze pacifiche la cessazione del rapporto di lavoro ed il fallimento della P_
dichiarato con sentenza dell'11.5.2017.
Di contro, invece, l'opposta, onerata a tanto, non ha fornito la prova della preventiva escussione del datore di lavoro, anche in sede fallimentare, e che l'esito infruttuoso dell'insinuazione al passivo sia stato determinato da cause non imputabili a . Controparte_1
Ed invero, dalla stessa documentazione depositata dall'opposta, emerge che l'esclusione dell'ammissione di al passivo del Controparte_1
fallimento è stata determinata dal mancato deposito della P_
certificazione attestante il tentativo infruttuoso di recupero credito nei confronti del debitore e/o del successivo datore di lavoro di quest'ultimo e della certificazione da parte della Compagnia di
Assicurazione del mancato pagamento del debito residuo.
Se ne deduce, pertanto, che, sulla base di una valutazione complessiva dell'operazione negoziale posta in essere, deve ritenersi che la cessionaria, atteso il fallimento del debitore ceduto, prima di potere agire nei confronti del cedente avrebbe dovuto Parte_1
insinuarsi al passivo del fallimento, ciò che peraltro non ha avuto luogo per causa imputabile alla stessa , e, soltanto se in CP_1
tale procedura non fosse riuscita a soddisfarsi per intero, poteva agire per il credito residuo nei confronti del lavoratore, tenuto conto del carattere sussidiario dell'azione nei confronti del lavoratore.
Tra l'altro, opinando diversamente e, quindi, ove si ritenesse che il lavoratore fosse tenuto all'estinzione immediata del finanziamento in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, questi rimarrebbe privo di tutela atteso che non potrebbe più insinuarsi personalmente nel fallimento della datrice di lavoro, essendo stata tale facoltà
esercitata dalla cessionaria.
In ogni caso, anche per quanto attiene la certezza del credito vantato dall'opposta, risulta documentato che, dal mese di maggio 2010 al mese di dicembre 2014, sono state ritenuta 56 quote mensili di stipendio di €
180,00, così come emerge una ritenuta di € 298.62 a titolo di “Rata
cess. finanz.” in favore di (v. doc. 7 all. in telematico al CP_1
fascicolo dell'opponente).
Né può riconoscersi efficacia probatoria al saldaconto prodotto in atti,
il quale è ben noto che riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, trattandosi di una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Ne consegue che, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione per il motivo sopra esposto, devono intendersi assorbite e non devono essere perciò
esaminate le ulteriori domande formulate dall'opponente nei confronti delle parti chiamate in garanzia.
Le spese di lite tra le parti principali seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 (in
relazione allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00),
tenuto conto del taglio eminentemente documentale della causa;
mentre,
con riferimento al rapporto processuale tra l'opponente e la chiamata in garanzia, tenuto conto dell'opportunità della Controparte_4
chiamata per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro
237,00 per esborsi, oltre accessori spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa, come per legge, se dovute, con attribuzione ai procuratori di parte opponente per dichiarato anticipo;
3. compensa le spese di lite tra l'opponente e la chiamata in causa
. CP_5 CP_6
Torre Annunziata, 10 luglio 2025.
IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)