Ordinanza collegiale 29 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caffè Blu Infinito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Giunta, Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UN di LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 17152 del UN di LI del 6 maggio 2024, a firma del titolare dell’incarico di elevata qualificazione del I Servizio del medesimo UN, notificata a mani del ricorrente nella medesima data, con la quale si è disposta la revoca della concessione di suolo pubblico n. 16576 del 13 novembre 2020 della ditta individuale “Caffè Blu Infinito”;
- ove ritenuto necessario, della comunicazione a firma del titolare dell’incarico di elevata qualificazione del I Servizio del UN di LI del 26 giugno 2024, notificata a mezzo p.e.c. all’odierno co-procuratore e co-difensore del ricorrente, Avv. Andrea Fiore, nella medesima data, con la quale è stata confermata la revoca della prima detta concessione di suolo pubblico per le medesime ragioni rappresentate nella nota prot. n. 17152 del 6 maggio 2024;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in prosieguo di giudizio ex art. 43 Cod. proc. amm. nonché di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Caffè Blu Infinito il 30.9.2024:
per l’estensione dei motivi di diritto indicati in seno al ricorso introduttivo, alla luce del contenuto delle relazioni rispettivamente del 27 e del 30 agosto 2024 del UN di LI.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del UN di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca adottato dal UN di LI, avente ad oggetto una concessione di suolo pubblico in precedenza rilasciata per occupare, in via permanente, un’area di estensione pari a “… mq. 21,00 (14,00 x 1,50) sul marciapiede in adiacenza al prospetto dell’attività, per la collocazione di tavoli, sedie, copertura ombreggiante …”.
Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente, prima del provvedimento di secondo grado impugnato l’Amministrazione comunale avrebbe notificato, soltanto, una diffida (prot. n. 3435 del 24 gennaio 2024) con cui avrebbe rilevato una generica non conformità al regolamento comunale della struttura ombreggiante realizzata sul suolo pubblico occupato, non consentendo di comprendere, alla luce del suo tenore, quale fosse l’esatta contestazione che, peraltro, non sarebbe neppure evincibile da quanto successivamente statuito nel provvedimento di revoca finale.
Vieppiù che in quest’ultimo atto veniva altresì fatto riferimento al mancato pagamento del canone COSAP, contestazione questa che, sempre secondo la prospettazione della parte privata, sarebbe stata del tutto nuova, non essendo stata preceduta da alcuna comunicazione endoprocedimentale pregressa.
Le censure dedotte col gravame sono le seguenti:
I) Incompetenza del titolare di incarico di elevata qualificazione all’adozione della nota prot. n. 17152 del 6 maggio 2024 del UN di LI .
Secondo la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente, gli atti impugnati, firmati dal titolare di un incarico di elevata qualificazione, sarebbero illegittimi, in quanto la competenza alla loro firma spetterebbe, in via esclusiva, in capo al dirigente, come si evince dall’art. 107, co. 2 e dall’art. 109, co. 2, del T.U.E.L., atteso che “ Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione ”.
A tale conclusione, peraltro, dovrebbe giungersi tenendo in considerazione che non sussisterebbe alcuna vacanza dirigenziale nel UN resistente, dovendo essere valorizzati anche i recenti arresti dell’ANAC sul punto, che avrebbe avuto modo di affermare come “ Soltanto negli enti locali privi di dirigenza, l'incarico di posizione organizzativa (ora E.Q.), conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. 267/2000: - risulta qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale…” (cfr. parere n. 383 del 14 febbraio 2024) ” (Parere n. 383 del 14 febbraio 2024);
II) Illegittimità del provvedimento di revoca stante il possesso dei requisiti richiesti dalla Concessione di suolo pubblico del 2020 , tenendo altresì in debita considerazione, per quanto attiene all’aspetto della copertura ombreggiante, il difetto di motivazione, non essendo stata indicata la puntuale violazione che il privato avrebbe commesso nella sua realizzazione.
Sempre con riferimento alla prefata copertura, poi, parte ricorrente sostiene che, così come indicato nello stesso titolo concessorio, prima della realizzazione dell’opera sia stata informata, in via esclusiva, la competente Soprintendenza che, da parte sua, ha ritenuto di non dover adottare alcun parere, alla luce delle disposizioni sopravvenute contenute nel d.P.R. n. 31/2017, che prevedono la non assoggettabilità a parere della struttura realizzata.
Per quanto concerne, poi, l’omesso versamento del canone COSAP, parte ricorrente sostiene di aver pagato tutto il dovuto, così come da ricevute versate in atti, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria del UN.
III) Omessa attivazione del procedimento di cui all’art. 10 della l. 241/1990 , per mancata adozione di un atto di avvio del procedimento di revoca della concessione, che difetterebbe completamente avuto riguardo all’asserito mancato pagamento del canone COSAP, oltre a non poter assurgere a tale peculiare tipologia di atto endoprocedimentale la diffida notificata avente ad oggetto la contestazione sulla struttura ombreggiante.
2. Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024, considerata la non esaustività degli atti depositati ai fini della decisione sulla sussistenza, o meno, del fumus necessario per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto altresì dell’assenza di difesa da parte del UN, all’epoca ancora non costituito in giudizio, con l’ordinanza n. 2738/2024 sono stati chiesti adeguati chiarimenti sui fatti di causa alla p.a., sospendendo temporaneamente il provvedimento di sgombero dell’area nelle more della celebrazione della successiva camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare.
All’incombente istruttorio de quo il UN di LI rispondeva con due distinti depositi documentali: i) quello del 27 agosto 2024, con cui veniva depositata copiosa documentazione unitamente ad una relazione del Segretario generale comunale sulla questione della paventata illegittimità della firma degli atti gravati ad opera del titolare di incarico di elevata qualificazione; ii) quello successivo del 30 agosto 2024, con cui venivano prodotti, in un unico file e senza alcun indice o foliario, altri numerosi atti protesi a corroborare la tesi della legittimità del provvedimento di revoca adottato.
3. All’esito della camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio ha ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare incidentalmente formulata col ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 55 c.p.a., tenuto conto che l’atto di diffida n. 3435 del 24 gennaio 2024, ossia quello con cui la p.a. ha mosso delle contestazioni sulla copertura ombreggiante realizzata dalla ditta ricorrente, pur a volerlo qualificare a guisa di avvio del procedimento di revoca, non conteneva una motivazione sufficiente avuto riguardo alle effettive ragioni poste alla base del procedimento di secondo grado avviato, non essendo intellegibili, neppure dalla lettura del provvedimento finale gravato, le irregolarità compiute dalla ditta concessionaria nell’installazione di tale manufatto.
4. Il 30 settembre 2024 parte ricorrente notificava e depositava dei motivi aggiunti propri, con cui ha precisato le originarie censure dedotte col ricorso introduttivo rispetto alla produzione documentale del UN effettuata in sede di adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione.
5. Successivamente, ossia il 13 dicembre 2024, si costituiva in giudizio il UN di LI che, tramite il proprio procuratore, provvedeva al selezionato e ordinato deposito della documentazione già versata in atti in precedenza, confutando con successiva memoria del 3 gennaio 2025 le argomentazioni della contrapposta parte privata.
In particolar modo, la difesa comunale dimostrava come la citata nota n. 3435 del 24 gennaio 2024, con cui parte ricorrente è stata resa edotta delle irregolarità relative rispetto alla tettoia realizzata su suolo pubblico, non fosse la sola comunicazione inviata alla ditta prima del provvedimento di revoca avversato, posto che, con la nota n. 3434 adottata sempre il 24 gennaio 2024, il UN avrebbe anche diffidato la medesima ditta al pagamento dei canoni COSAP non ancora versati, relativi al 2023 e alla prima rata del 2024.
Parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha sostenuto di non aver mai ricevuto detta comunicazione, dovendosi rilevare come il UN abbia dimostrato in giudizio il contrario, depositando l’atto adottato e la relativa ricevuta di consegna, senza che tale aspetto sia stato più contestato dalla parte privata coi successivi scritti difensivi o in sede di udienza.
In buona sostanza, la difesa comunale ha sostenuto, prima di ogni altra cosa, che il provvedimento di revoca sarebbe senz’altro legittimo, posto che l’aspetto del mancato pagamento del canone COSAP è stato portato a conoscenza della parte privata prima dell’adozione del provvedimento impugnato, avendo questa provveduto al pagamento solo parziale di quanto dovuto e, comunque, in via tardiva, come da ricevute in atti.
6. Con memoria del 22 gennaio 2025 parte ricorrente ha replicato alle difese del UN insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
7. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Ad un approfondimento tipico dei fatti di causa tipico dell’odierna fase di merito, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per confermare le valutazioni prognostiche sul fumus effettuate in sede cautelare, alla luce delle successive difese svolte dal UN che trovano conferma nella documentazione versata in atti.
Il ricorso è, pertanto, infondato e non può trovare accoglimento.
9. Venendo al primo motivo di gravame, con esso parte ricorrente lamenta l’invalidità degli atti posti in essere dal titolare di un incarico di elevata qualificazione, che avrebbe sottoscritto provvedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna in carenza di potere.
La tesi di parte ricorrente ruota attorno a due questioni giuridiche: i) l’insussistenza, nel caso di specie, della fattispecie contemplata dall’art. 109, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “ Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione ”; ii) l’assenza, ad ogni modo, di uno specifico atto di delega promanante dal dirigente titolare del Settore competente all’adozione del provvedimento revoca avversato.
La censura è destituita di fondamento.
Fuori fuoco è, anzitutto, il riferimento all’art. 109 del T.U.E.L., posto che tale disposizione normativa si limita a consentire ai Comuni che abbiano delle vacanze organiche dirigenziali, di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dei vari servizi mediante un provvedimento motivato del Sindaco che attribuisca le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi.
Tuttavia, l’odierna fattispecie riguarda la ben diversa ipotesi in cui il responsabile del servizio, titolare di un incarico di elevata qualificazione, è stato delegato ad adottare alcuni provvedimenti di spettanza del dirigente titolare del Settore, comunque presente in organico.
La delega che parte ricorrente ha sostenuto col gravame non essere stata mai adottata, in realtà, è stata versata in atti dall’Amministrazione resistente con il deposito documentale del 27 agosto 2024, effettuato in adempimento all’ordinanza istruttoria disposta da questa Sezione.
Dalla lettura della determina n. 613 del 5 aprile 2024 del dirigente responsabile del Settore 4 – Patrimonio Tutela del Territorio, si evince come al titolare dell’incarico di elevata qualificazione sia stata affidata “autonomia di gestione, capacità di rappresentanza e potere di firma di ogni atto nell’ambito delle attività del Servizio 1° del 4° Settore … per ogni attività di gestione e controllo e/o la definizione e/o il rilascio e/o la predisposizione di: …. Concessioni… diffide … ”, con conseguente infondatezza del primo mezzo di impugnazione proposto col ricorso principale.
A diversa conclusione, peraltro, non si giunge nemmeno esaminando quanto successivamente indicato in merito coi motivi aggiunti, dovendosi rilevare come: i) dalla piana lettura dell’atto di delega si evince come al funzionario in parola siano stati delegati ampi poteri nello svolgimento di funzioni amministrative anche aventi rilevanza esterna (come nel caso delle concessioni) che, pertanto, vanno ben oltre la mera firma di una serie di atti; ii) la circostanza che la determina depositata sia datata 5 aprile 2024, essendo la delega collocata prima dell’adozione del provvedimento finale di revoca ma successivamente agli atti di diffida inviati il 24 gennaio 2024 dal titolare dell’incarico di elevata qualificazione, non rende la revoca illegittima, atteso che la delega intercorsa prima dell’adozione del provvedimento finale è in grado di legittimare pienamente quest’ultimo.
Del resto, il prospettato problema della competenza dirigenziale alla firma si pone soltanto avuto riguardo al provvedimento di revoca finale, legittimamente adottato dal funzionario delegato, posto che l’avvio del procedimento, nella sua veste di mero atto endoprocedimentale preordinato a rendere conoscibile al privato l’azione amministrativa intrapresa al fine di consentirgli la partecipazione procedimentale, non è in grado di sprigionare alcuna portata lesiva nei confronti del destinatario dell’atto che, piuttosto e come si è già detto in precedenza, viene inciso dagli effetti pregiudizievoli del provvedimento di revoca finale, adottato dal soggetto munito della necessaria competenza.
Per tali ragioni, la prima censura non coglie nel segno.
10. Proseguendo con l’esame congiunto del secondo e del terzo mezzo di impugnazione, il Collegio deve, anzitutto, rilevare come il provvedimento di revoca impugnato rientri nella categoria dei c.d. atti “plurimotivati”, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato.
Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, questo deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Sicilia, CA, Sezione Terza, n. 3201/2023; in termini, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012), con conseguente carenza originaria di interesse di parte ricorrente all’esame delle ulteriori censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di revoca impugnato si fonda su due distinti aspetti: il primo, relativo al mancato pagamento del canone COSAP e, il secondo, avente ad oggetto delle irregolarità registrate nella copertura ombreggiante realizzata dalla ditta sull’area oggetto di concessione.
Ciò premesso, in ossequio alla necessità di individuare la ragione più liquida al fine di comporre l’odierna controversia sub iudice , il Collegio ritiene che il provvedimento di revoca avversato sia immune dai prospettati vizi di legittimità, essendo in grado di sorreggersi facendo leva sulla sola porzione di motivazione che fa riferimento al mancato pagamento del canone COSAP nei termini prestabiliti, che resiste alla seconda e alla terza censura proposte dalla parte ricorrente per le ragioni di seguito precisate.
10.1. In primo luogo, deve precisarsi come la concessione di suolo pubblico, ottenuta con nota n. 16576 del 13 novembre 2020 dalla ditta ricorrente, per effetto della voltura, a suo nome, della precedente concessione rilasciata al suo dante causa con nota n. 36/2007, in punto di pagamento del corrispettivo prevede che il canone sia rateizzato in quattro versamenti annuali, da effettuarsi entro la fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, essendo altresì precisato come “ Il mancato pagamento determinerà l’avvio del procedimento di revoca della concessione che sarà attuato dal Servizio che ha rilasciato la stessa ”.
In data 24 gennaio 2024, con nota n. 3534, il UN di LI ha sollecitato la ditta ricorrente al pagamento di tre rate non pagate del canone del 2023 e della prima rata non ancora corrisposta del 2024, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi legali fino al soddisfo, così come stabilito dal regolamento comunale adottato con delibera consiliare n. 43 del 31 maggio 2021 (art. 60).
Con la medesima diffida è stato altresì consentito alla parte ricorrente, in via alternativa: i) di dimostrare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, con presentazione delle quietanze entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui trattasi; ii) di saldare il proprio debito, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, entro quindici giorni, avendo cura di trasmettere le ricevute di pagamento all’Ente locale.
Da ultimo, la nota in parola ha precisato come “… il mancato versamento di quanto dovuto, entro il termine sopra concesso, sarà causa dell’immediata revoca della suddetta Concessione ”.
Ricapitolando quanto finora riportato, è evidente come l’atto di concessione prevedesse come il canone di concessione avrebbe dovuto essere pagato entro le scadenze trimestrali ivi indicate a pena di avvio del procedimento di revoca.
In conseguenza del mancato pagamento di tre rate su quattro relative all’anno 2023 e della imminente scadenza della prima rata del 2024, l’Amministrazione locale ha sollecitato la ditta concessionaria alla regolarizzazione della sua posizione debitoria, concedendo un ulteriore termine per l’adempimento, ovvero consentendole di dimostrare di aver già correttamente provveduto al saldo di quanto dovuto.
La nota n. 3535/2024, dunque, alla luce del suo contenuto e al di là di quanto riportato nel suo oggetto da un punto di vista squisitamente letterale, non può se non essere considerata alla stregua di un atto di avvio del procedimento di revoca, essendo peraltro completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge generale sul procedimento amministrativo a tal fine.
Il tentativo di parte ricorrente di sostenere di non conoscere tale determinazione endoprocedimentale risulta essere stato smentito dal deposito in giudizio, da parte del UN, della ricevuta di consegna debitamente firmata, tanto più che la ricezione dell’atto, dopo tale deduzione e produzione documentale della parte pubblica, non risulta essere stata più oggetto di contestazione da parte della ditta ricorrente, né con scritti difensivi e né in sede di udienza.
La terza censura sull’asserito omesso avvio del procedimento di revoca va dunque disattesa.
10.2. Accertato che la comunicazione/diffida in commento sia stata ritualmente ricevuta dalla parte ricorrente e che questa sia stata adottata dalla p.a. in forza di previsioni contenute sia nell’atto concessorio che nel regolamento comunale, non potendosi dubitare della legittimità dell’ agere amministrativo in tal senso, al Collegio non resta che accertare se la parte privata abbia, o meno, adempiuto al pagamento di quanto chiesto e dovuto entro il termine di favore da ultimo assegnato con la richiamata nota n. 3534 del 24 gennaio 2024, tenuto conto che col secondo mezzo di impugnazione ha sostenuto sostiene di aver dato prova dell’effettivo adempimento dell’obbligazione pecuniaria di cui trattasi.
Alla questione non può se non essere data risposta in senso negativo, alla luce delle risultanze documentali da cui emerge come la prima rata del 2023 e la prima del 2024 siano state versate il 2 marzo 2024, mentre la seconda rata del 2023 risulta saldata solo il giorno 1 giugno 2024.
Ciò significa che l’ultimo pagamento è stato effettuato non soltanto, così come i precedenti, oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione del sollecito inviato dalla p.a., ricevuto dal privato il 31 gennaio 2024, ma anche e soprattutto dopo l’avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione del gravato provvedimento di revoca, emanato con nota n. 17152 del 6 maggio 2024.
A fronte di un siffatto quadro documentale, è evidente come la revoca disposta sulla base dell’inadempimento del concessionario rispetto all’obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento dei dovuti canoni COSAP, protrattosi anche oltre termini stabili dal sollecito inviato dalla p.a., con coevo avvertimento che in caso di mancato versamento di quanto dovuto la concessione sarebbe stata revocata, deve essere ritenuta pienamente legittima.
11. Ciò consente di soprassedere sugli ulteriori vizi prospettati con le medesime censure sopra esaminate avuto riguardo alla distinta e autonoma contestazione sulla non regolarità della tettoia realizzata dalla ditta concessionaria da parte del UN, alla luce della natura di atto plurimotivato del provvedimento di revoca esaminato e della carenza di interesse di parte ricorrente allo scrutinio di tali aspetti, non potendo quest’ultima ottenere alcun vantaggio concreto dal loro ipotetico accoglimento.
12. Per tali ragioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ditta ricorrente alla refusione delle spese dell’odierno giudizio in favore del UN di LI che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO