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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9667 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Palermo il 02.04.1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ippolito Nicola, che la rappresenta e difende,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ippolito Crispino, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(partita I.V.A. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Prestigiacomo Mario, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
(partita I.V.A. E_
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Conigliaro
Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice in epigrafe indicata esponeva: (i) di vantare un credito di euro 56.880,76, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive (delle quali euro 17.280,76 già corrisposte, a titolo di somme non contestate,
giusta ordinanza del 4.6.2015, ed euro 39.600,76 oltre interessi e rivalutazione ancora da corrispondere), nei confronti della e della per come accertato E_ Controparte_2
dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1406/2018 depositata il
10.05.2018, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di
Palermo con sentenza n. 297/2020 del 30.4/8.5.2020 e passata in giudicato;
(ii) che con scrittura privata del 1 agosto 2017, autenticata in NO , (rep.10781/racc.5972, registrata il 4.8.2017 al Per_1
n.9477), la aveva ceduto l'intera azienda alla G.M. E_
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ivi compresi i debiti aziendali che venivano assunti e Parte_2
pagati dalla cessionaria, con esclusione del debito da lavoro dipendente dalla stessa vantato;
(iii) che a seguito della suddetta cessione di azienda, la era divenuta insolvibile ed E_
incapiente, non disponendo più di un patrimonio, o di beni sui quali ella potesse soddisfare il proprio credito;
(iv) che entrambe le società convenute al momento della conslusione della cessione erano consapevoli dell'esistenza delle sue ragioni di credito, tanto che avevano inserito nell'atto di cessione dichiarazioni fittizie preordinate a dissimulare tale situazione, e la cessionaria aveva preteso di trattenere una parte del prezzo per il caso in cui fosse stata costretta a pagare il debito verso la attrice.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo che la cessione del 1 agosto 2017 fosse dichiarata inefficiace ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque dichiarato nullo, annullato o simulato,
sollecitando inoltre la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni subiti, che chiedeva fossero liquidati in misura pari all'ammontare del credito a cautela del quale agiva nella presente sede.
Con comparsa del 15.1.2023 si costituiva la Parte_2
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea replicando: i) che l'atto di cessione impugnato era stato stipulato in adempimento di un preliminare di vendita del 26/10/2016 per procurare al cedente la liquidità necessaria al pagamento di debiti scaduti, pertanto, non era soggetto a revocatoria ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'art.
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2901 c.c.; ii) che in seno all'atto di cessione le parti avevano adottato idonei accorgimenti (v. art. 6, lett. e) per evitare pregiudizi a tutti i creditori e, pertanto, doveva escludersi qualsivoglia intento fraudolento delle parti, di cui peraltro non vi era prova neppure indiziaria;
iii) che parte attrice non aveva neppure allegato gli estremi di un eventuale accordo simulatorio tra le parti, né di un eventuale intento negoziale illecito.
Con comparsa del 19.06.2023 si costituiva E_
, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree
[...]
sulla scorta di difese sostanzialmente analoghe a quelle rassegnate dalla Parte_2
La causa, istruita mediante produzione documentale e mediante espletamento dell'interrogatorio formale ed escussione dei testi ammessi con ordinanza del 18 gennaio 2024, perveniva in decisione ai sensi dell'art. 190 c.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza 19 novembre 2024.
MERITO DELLA LITE
Le domade attoree sono infondate e vanno rigettate.
Orbene, come indicato in premessa, l'attrice dopo aver documentato di aver lavorato alle dipendenze della E_
e della e di vantare ad oggi nei loro Controparte_2
confronti un credito d'importo pari a euro euro 39.600,76 (oltre interessi e rivalutazione) per come accertato dall'intestato Tribunale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
con sentenza n. 1406/2018 depositata il 10.05.2018 (integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n.
297/2020 del 30.4/8.5.2020 e passata in giudicato), ha chiesto sia dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto stipulato il
1 agosto 2017, autenticato in NO , (rep. 10781/racc. Per_1
5972, registrato il 4.8.2017 al n. 9477), a mezzo del quale la debitrice ha ceduto alla il proprio compendio CP_1 Parte_2
aziendale.
Dall'analisi del predetto contratto di cessione emerge che:
(i) si tratta di un definivo stipulato in adempimento del contratto preliminare di compravendita del 26 ottovre 2016 (cfr. all.
11 comparsa;
Parte_2
(ii) che l'oggetto del trasferimento è stato stabilito sia nel compendio aziendale - composto dal fabbricato sito in Palermo
nella via Calcante n. 18, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Palermo, foglio 8, particella 2058, sub 12 e dalle relative pertinenze;
dagli impianti, dai macchinari, dalle attrezzature, dall'utensileria,
dagli arredi e dalle macchine per l'ufficio indicati nell'elenco allegato al presente contratto sotto la lettera “B"; dal marchio
" di cui alla documentazione allegata sotto la lettera “C" CP_1
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e simili atti,
tutti necessari per lo svolgimento dell'attività propria dell'azienda ceduta, nonché il relativo avviamento – sia dal debito vantato dalla cedente nei confronti della RE Spa (in seguito ceduto alla
Dobank Spa) di importo complessivo pari ad euro 350.000,00;
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(iii) che sono stati espressamente esclusi dall'oggetto dell'atto traslativo le scorte di magazzino, tutti i crediti e tutti gli altri debiti,
anche risultati dalle scritture contabili, nonché tutte le ulteriori sopravvenienze attive o passive;
(iv) che il corrispettivo è stato pattuito in euro 644.000,00 ed è
stato determinato tenendo conto della differenza fra il valore effettivo del compendio (indicato euro 994.000,00 specificando analiticamente il valore assegnato a ciascun cespite) e l'ammontare del debito trasferito (euro 350.000,00);
(v) che la cedente ha dato atto che parte del prezzo pattuito (€
146.840,78) era stato già corrisposto dalla cessionaria mediante accollo da parte della cessionaria di specifici debiti (analiticamente annotati nell'atto) contratti nell'esercizio della propria attività
d'impresa nei confronti di terzi ed estinti prima della cessione a mezzo di bonifici bancari dettagliatamente indicati e posti in essere dall'11 agosto 2016 al 15 giugno 2017;
(vi) che il residuo prezzo ancora dovuto (euro 497.159,22)
sarebbe stato corrisposto dalla cessionaria in parte (€ 76.987,12)
accollandosi il debito della cedente verso la Controparte_3
e, per la parte residua (euro 420.172,10), estinguendo tutti gli
[...]
ulteriori debiti contratti dalla cedente nell'esercizio della propria attività risultati dalle scritture contabili.
Si ha riguardo, quindi, a un atto traslativo a titolo oneroso: è
noto, infatti, che ai sensi dell'art. 2560 c.c. il cessionario risponde in via sussidiaria (e salvo comunque il diritto di rivalsa ove gli sia
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richiesto il pagamento) dei debiti inerenti all'esercizio d'azienda commerciale ceduta che risultino dai libri contabili obbligatori,
debiti dei quali continua a rispondere in via diretta e principale il cedente, il quale ultimo appunto può essenerne liberato soltanto qualora, come nella specie, il contratto di cessione preveda il loro specifico accollo da parte del compratore ed i terzi aderiscano a tale previsione.
Nessun dubbio sussiste in ordine all'ammissibilità della convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda,
assuma su di sé il peso dei debiti relativi all'azienda ceduta, la quale configura un accollo ad oggetto determinabile e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari (cfr.
Cass., n. 7831/1994): tale meccanismo nel dettaglio si realizza a mezzo di due pattuizioni - l'una riguardante la determinazione delle modalità di pagamento del prezzo e l'altra integrante accollo
(o promessa di accollo) verso i creditori -, rimanendo l'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari collegata al prodursi dell'effetto traslativo (Cass., n. 2093/1984).
Deve aggiungersi, inoltre, che nella presente sede la convenuta ha provato di aver corrisposto il residuo del prezzo Parte_2
dovuto, accollandosi i rapporti obbligatori facenti capo alla cedente ed estranei dal perimetro della cessione, ammontanti a complessivi euro 497.159,22 e provvedendo poi alla loro effettiva estinzione nel
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periodo compreso fra il 2 ottobre 2017 e il 15 settembre 2022 (cfr. all.
da 13 a 61 alla comparsa).
Tanto chiarito in ordine alla qualificazione formale del contratto, deve adesso rilevarsi che lo stesso è stato stipulato in data successiva al sorgere del credito: è noto, infatti, che qualora come nella specie il credito trovi titolo in un provvedimento giudiziario per stabilire il momento in cui è sorto debba farsi riferimento non gà
alla data della sua pubblicazione, ma a quella in cui si è verificato il fatto costitutivo dell'obbligazione per come ivi accertato.
In tali ipotesi, compete esclusivamente al creditore dimostrare,
(oltre alla titolarità di una ragione di credito, all'eventus damni e al
scientia fraudis in capo al proprio debitore), il requisito della cd.
participatio fraudis del terzo acquirente, ovvero che questi, al momento della stipulazione dell'atto impugnato, fosse consapevole
(o avrebbe dovuto esserlo in ragione delle circostanze del caso concreto), del suo carattere pregiudizievole, non già per le sue specifiche ragioni creditorie dall'attrice, ma per la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (fra le altre Cass., n.
16221/2019 e Trib. Cosenza, n. 749/2018 “se l'azione revocatoria ha per
oggetto atti posteriori al sorgere del credito ad integrare l'elemento
soggettivo necessario ai fini della proponibilità dell'azione è sufficiente il
dolo generico e dunque la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo
acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore”).
Va precisato che, per costante indirizzo, il requisito della mera conoscibilità e, quindi dalla consapevolezza, da parte del terzo, del
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pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr., tra le tante, Cass. n. 4077/1996 e
Cass. n. 8930/1987).
A tal fine, la relativa prova viene normalmente raggiunta attraverso presunzioni, di cui agli art. 2727 e 2729, c.c., per la concreta impossibilità per il creditore di dimostrare, per via diretta,
la condizione psicologica altrui, sulla considerazione, di comune esperienza, che in base alla diligenza media l'acquirente del bene,
soprattutto qualora svolga (od abbia svolto) un'attività
imprenditoriale, commerciale e/o professionale, non poteva non attivarsi per conoscere le condizioni economiche del venditore.
Pertanto, i requisiti della gravità, precisione e concordanza del fatto indiziario devono aver riguardo al parametro astratto del soggetto agente con ordinaria prudenza ed avvedutezza, rispetto al quale si valorizzano i concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori dell'indebitamento ed il terzo.
Sicché, occorre avere riguardo non alla conoscenza o conoscibilità concreta, bensì alle specifiche circostanze nelle quali si ha solo un'astratta conoscibilità oggettiva, accompagnata da un presunto dovere di conoscere, desunto, in concreto, da regole di esperienza storicamente accertate, e quindi, da pratiche individuali e collettive normalmente seguite in determinati contesti.
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Di qui la fondamentale importanza, per l'accertamento presuntivo della "scientia damni", di collegamenti oggettivi o "veicoli di conoscenza", tra il terzo e le circostanze di conoscibilità del pregiudizio, tra i quali assumono particolare rilievo la qualità
professionale e/o personale dell'acquirente, le modalità con cui furono svolte le trattative, la rapidità della vendita e la
"territorialità" dell'acquisto.
Orbene, nella specie, non vi è dubbio che l'atto impugnato -
pur non potendosi in astratto ritenere pregiudizievole per la garanzia patrimoniale generica dei creditori della cedente (che anzi,
in ragione dell'obbligazione assunta dalla cessionaria di estinguere tutti i suoi debiti legati alla sua attività aziendale e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, traggono un immediato beneficio) -
sia però immediatamente pregiudizievole per le specifiche ragioni creditorie dell'attrice (in quanto ha comportato la totale dismissione del compendio aziendale della debitrice con integrale destinazione del ricavato alla soddisfazione di tutti gli altri creditori).
Del pari, non v'è dubbio che la debitrice cedente fosse consapevole di tale attitudine lesiva dell'atto al momento della sua stipulazione: la cessione, infatti, si è perfezionata dopo che l'odierna attrice le aveva notificato il ricorso introduttivo del giudizio R.G.L.
n 862/2015 definito con sentenza n. 1406/2018 depositata il
10.05.2018 e, dunque, a quel tempo ella era pienamente consapevole dell'esistenza di tale pretesa creditoria, dolosamente nascosta alla cessionaria con dichiarazione non veritiera in seno all'atto.
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Ciò malgrado, l'analisi degli atti di causa conduce ad escludere che, al momento della stipula dell'atto di cessione qui impugnato, la fosse o potesse essere in possesso di elementi Parte_2
idonei per valutare il suo carattere pregiudizievole per i creditori della cedente (che al contrario si era obbligata a tacitare integralmente) o fosse specificamente a conoscenza dell'esistenza del credito della attrice (il quale, come anzidetto, è stato accertato dal Tribunale con sentenza n. 1406/2018 depositata il 10.05.2018 e dunque in data successiva alla stipulazione della cessione d'azienda qui impugnata e a definzione di un giudizio al quale la cessionaria è
rimasta del tutto estranea).
Priva di credibilità razionale è l'ipotesi sostenuta dall'attrice
(ma non riscontrata da alcun valido elemento di prova) che la cessionara abbia intenzionalmente inserito nel regolamento contrattuale clausole volte a nascondere tale condizione.
Ed invero, non risulta dimostrata la sussistenza di rapporti di collegamento fra la compagine sociale o l'amministrazione della società cedente e quella della società cessionaria tali da adombrare l'esistenza di una situazione di cointeressenza o anche l'esistenza di un comune interesse fra le stesse o comunque su cui fondare una valutazione di conoscibilità da parte della cessionara dell'esistenza del credito dell'attrice.
Per tale ragione, quindi, non può ragionevolmente sostenersi che la cessionaria, dopo aver promesso di accollarsi indistintamente tutti i debiti contratti dalla società cedente nell'esercizio della
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propria attività commerciale e risultati dai libri contabili per un importo complessivo pari ad euro 497.159,22, avesse un personale interesse a rifiutare il pagamento proprio di quello di cui è titolare l'odierna attrice (ammontante ad euro 39.600,76 oltre interessi e rivalutazione).
Del tutto inattendibile, infine, è la testimonianza resa all'udienza del 13 maggio 2024 dalla teste Testimone_1
perché:
(i) come documentato dalla convenuta, ella è legata da rapporti di grave inimicizia con la società essendo Parte_2
una sua ex dipendente (impiegata amministrativa di IV Livello
dall'ottobre 2015 al 5.10.2020) ed avendo agito contro di essa in separato giudizio perché fosse condannata al pagamento di differenze retributive, fatto questo che la teste ha intenzionalmente omesso di riferire prima dell'inizio dell'escussione;
(ii) in disparte da tale assobente rilievo, la teste si è limitata a rispondere in modo vago e generico al capitolo genericamente formulato dalla attrice (Vero è che già prima della compravendita
dell'azienda per cui è causa e del capannone di Via Calcante n.18
intervenuta il 1.8.2017, la nella persona del Sig. Parte_2 Pt_3
era a piena conoscenza della causa civile corrente tra la Sig.ra
[...]
e la e della relativa possibilità di Parte_1 E_
condanna della al pagamento di somme in favore della E_
Sig.ra ” – risposta “Si, è vero, ricordo che quando Parte_1
lavoravo per sentivo palare il Sig. con il Sig. Parte_2 Pt_3
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con l'avv. Prestigiacomo, con il figlio, di CP_1 Controparte_4
questa causa. Ricordo che volevano tutelarsi, perché era in corso, quando
ne sentivo parlare, l'acquisto da parte della el ramo di azienda Pt_2
della omettendo di collocare il fatto dichiarato in una CP_1
precisa dimensione spaziale e temporale, omettendo di arricchire la propria deposizione di idonei elementi di riscontro capaci di renderla verificabile e dunque credibile.
Al contrario, a conferma della incompevole ignoranza della cessionara e della sua buona fede soggettiva è il fatto che:
(i) la cedente si sia espressamente obbligata (art. 4 cessione),
durante i tredici mesi succesivi alla conclusione del contratto, a tenerla informata, mediante apposite e tempestive comunicazioni,
circa ogni pretesa o richiesta di pagamento, azione o fatto dal quale potessero derivare delle passività ulteriori proprio allo scopo di consentirle di tacitarli;
(ii) la cedente avesse espressamente garantito di aver assolto a tutte le obbligazioni derivanti dai pregressi rapporti di lavoro ed escluso l'esistenza di liti pendenti o di crediti diversi e ulteriori da quelli annotati nei libri contabili (art. 6 cessione).
In conslusione, la cessione è in certamente pregiudizievole per le ragioni della creditrice (poiché ha comportato la dismissione di tutto il suo compendio aziendale previa estinzione di tutti gli altri debiti societari diversi dal suo), ma non vi è prova alcuna che la cessionaria fosse consapevole di tale situazione al tempo della sua sottoscrizione e non può neppure addebitarsi alla stessa alcuna
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ignoranza colpevole, essendo stata tratta in errore circa l'inesistenza di ulteriori debiti proprio dalla condotta decettiva dolosamente serbata della cedende.
Così, difettando la prova della cd. participatio fraudis del terzo acquirente, la domanda spiegata dall'attrice ai sensi dell'art. 2901
c.c. è rigettata.
È, infine, rigettata per difetto di presupposti, la domanda risarcitoria genericamente spiegata dall'attrice in danno delle società convenute.
Nel dettaglio nessun addebito di responsabilità può muoversi nei confronti del la in quanto terza acquirente di Parte_2
buona fede.
La condotta serbata dalla al E_
contrario, va ritenuta illecita, perché la debitrice, dopo essere rimasta colpevolmente inadempiente all'obbligazione di pagamento del credito indicato nella sentenza n. 1406/2018, con dolo ha compromesso il potere della creditrice di ottenerne l'esecuzione coattiva per espropriazione, dismettendo integralmente il proprio patrimonio e destinando il ricavato dell'atto traslativo alla soddisfazione di tutti gli altri creditori.
La danneggiata, tuttavia, ha omesso di allegare e dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale risarcibile (in termini di danno emergente o di lucro cessante) diverso e ulteriore dal credito a cautela del quale agisce nella presente sede e, per tale assorbente ragione, la domanda deve essere rigettata, dovendosi
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ricordare che salvo specifiche ipotesi qui non ricorrenti, la responsabilità civile non assolve una funzione punitiva ma riparatoria e compensativa e che affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.) è necessario che per l'interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (dato,
ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., dalla somma del valore del credito a cautela del quale l'attrice ha agito nella presente sede e dal valore del credito risarcitorio di cui ha chiesto la liquidazione), applicando i parametri minimi per tutte le fasi (attesa la spiccata semplicità
dell'accertamento richiesto), in 7.052,00 per onorari, oltre accessori,
come per legge – nei rapporti con la sono poste Parte_2
interamente a carico dell'attrice ai sensi dell'art.91 c.p.c.
In considerazione delle ragioni della decisione e della condotta serbata dalla debitrice in danno E_
dell'attrice, sussistono obiettive e gravi ragioni per compensare fra loro le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (per come intepretato da C. Cost. n. 77/2018).
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA tutte le domande spiegate da Parte_1
nei confronti di e di . Parte_2 E_
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro in 7.052,00, Parte_2
oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 E_
Così deciso a Palermo, lì 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9667 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente tra
(C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Palermo il 02.04.1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Ippolito Nicola, che la rappresenta e difende,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ippolito Crispino, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(partita I.V.A. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Prestigiacomo Mario, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
(partita I.V.A. E_
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Conigliaro
Alessandro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice in epigrafe indicata esponeva: (i) di vantare un credito di euro 56.880,76, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive (delle quali euro 17.280,76 già corrisposte, a titolo di somme non contestate,
giusta ordinanza del 4.6.2015, ed euro 39.600,76 oltre interessi e rivalutazione ancora da corrispondere), nei confronti della e della per come accertato E_ Controparte_2
dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1406/2018 depositata il
10.05.2018, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di
Palermo con sentenza n. 297/2020 del 30.4/8.5.2020 e passata in giudicato;
(ii) che con scrittura privata del 1 agosto 2017, autenticata in NO , (rep.10781/racc.5972, registrata il 4.8.2017 al Per_1
n.9477), la aveva ceduto l'intera azienda alla G.M. E_
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ivi compresi i debiti aziendali che venivano assunti e Parte_2
pagati dalla cessionaria, con esclusione del debito da lavoro dipendente dalla stessa vantato;
(iii) che a seguito della suddetta cessione di azienda, la era divenuta insolvibile ed E_
incapiente, non disponendo più di un patrimonio, o di beni sui quali ella potesse soddisfare il proprio credito;
(iv) che entrambe le società convenute al momento della conslusione della cessione erano consapevoli dell'esistenza delle sue ragioni di credito, tanto che avevano inserito nell'atto di cessione dichiarazioni fittizie preordinate a dissimulare tale situazione, e la cessionaria aveva preteso di trattenere una parte del prezzo per il caso in cui fosse stata costretta a pagare il debito verso la attrice.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo che la cessione del 1 agosto 2017 fosse dichiarata inefficiace ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque dichiarato nullo, annullato o simulato,
sollecitando inoltre la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni subiti, che chiedeva fossero liquidati in misura pari all'ammontare del credito a cautela del quale agiva nella presente sede.
Con comparsa del 15.1.2023 si costituiva la Parte_2
quale chiedeva il rigetto della domanda attorea replicando: i) che l'atto di cessione impugnato era stato stipulato in adempimento di un preliminare di vendita del 26/10/2016 per procurare al cedente la liquidità necessaria al pagamento di debiti scaduti, pertanto, non era soggetto a revocatoria ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'art.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
2901 c.c.; ii) che in seno all'atto di cessione le parti avevano adottato idonei accorgimenti (v. art. 6, lett. e) per evitare pregiudizi a tutti i creditori e, pertanto, doveva escludersi qualsivoglia intento fraudolento delle parti, di cui peraltro non vi era prova neppure indiziaria;
iii) che parte attrice non aveva neppure allegato gli estremi di un eventuale accordo simulatorio tra le parti, né di un eventuale intento negoziale illecito.
Con comparsa del 19.06.2023 si costituiva E_
, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree
[...]
sulla scorta di difese sostanzialmente analoghe a quelle rassegnate dalla Parte_2
La causa, istruita mediante produzione documentale e mediante espletamento dell'interrogatorio formale ed escussione dei testi ammessi con ordinanza del 18 gennaio 2024, perveniva in decisione ai sensi dell'art. 190 c.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza 19 novembre 2024.
MERITO DELLA LITE
Le domade attoree sono infondate e vanno rigettate.
Orbene, come indicato in premessa, l'attrice dopo aver documentato di aver lavorato alle dipendenze della E_
e della e di vantare ad oggi nei loro Controparte_2
confronti un credito d'importo pari a euro euro 39.600,76 (oltre interessi e rivalutazione) per come accertato dall'intestato Tribunale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
con sentenza n. 1406/2018 depositata il 10.05.2018 (integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n.
297/2020 del 30.4/8.5.2020 e passata in giudicato), ha chiesto sia dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto stipulato il
1 agosto 2017, autenticato in NO , (rep. 10781/racc. Per_1
5972, registrato il 4.8.2017 al n. 9477), a mezzo del quale la debitrice ha ceduto alla il proprio compendio CP_1 Parte_2
aziendale.
Dall'analisi del predetto contratto di cessione emerge che:
(i) si tratta di un definivo stipulato in adempimento del contratto preliminare di compravendita del 26 ottovre 2016 (cfr. all.
11 comparsa;
Parte_2
(ii) che l'oggetto del trasferimento è stato stabilito sia nel compendio aziendale - composto dal fabbricato sito in Palermo
nella via Calcante n. 18, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Palermo, foglio 8, particella 2058, sub 12 e dalle relative pertinenze;
dagli impianti, dai macchinari, dalle attrezzature, dall'utensileria,
dagli arredi e dalle macchine per l'ufficio indicati nell'elenco allegato al presente contratto sotto la lettera “B"; dal marchio
" di cui alla documentazione allegata sotto la lettera “C" CP_1
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e simili atti,
tutti necessari per lo svolgimento dell'attività propria dell'azienda ceduta, nonché il relativo avviamento – sia dal debito vantato dalla cedente nei confronti della RE Spa (in seguito ceduto alla
Dobank Spa) di importo complessivo pari ad euro 350.000,00;
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(iii) che sono stati espressamente esclusi dall'oggetto dell'atto traslativo le scorte di magazzino, tutti i crediti e tutti gli altri debiti,
anche risultati dalle scritture contabili, nonché tutte le ulteriori sopravvenienze attive o passive;
(iv) che il corrispettivo è stato pattuito in euro 644.000,00 ed è
stato determinato tenendo conto della differenza fra il valore effettivo del compendio (indicato euro 994.000,00 specificando analiticamente il valore assegnato a ciascun cespite) e l'ammontare del debito trasferito (euro 350.000,00);
(v) che la cedente ha dato atto che parte del prezzo pattuito (€
146.840,78) era stato già corrisposto dalla cessionaria mediante accollo da parte della cessionaria di specifici debiti (analiticamente annotati nell'atto) contratti nell'esercizio della propria attività
d'impresa nei confronti di terzi ed estinti prima della cessione a mezzo di bonifici bancari dettagliatamente indicati e posti in essere dall'11 agosto 2016 al 15 giugno 2017;
(vi) che il residuo prezzo ancora dovuto (euro 497.159,22)
sarebbe stato corrisposto dalla cessionaria in parte (€ 76.987,12)
accollandosi il debito della cedente verso la Controparte_3
e, per la parte residua (euro 420.172,10), estinguendo tutti gli
[...]
ulteriori debiti contratti dalla cedente nell'esercizio della propria attività risultati dalle scritture contabili.
Si ha riguardo, quindi, a un atto traslativo a titolo oneroso: è
noto, infatti, che ai sensi dell'art. 2560 c.c. il cessionario risponde in via sussidiaria (e salvo comunque il diritto di rivalsa ove gli sia
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richiesto il pagamento) dei debiti inerenti all'esercizio d'azienda commerciale ceduta che risultino dai libri contabili obbligatori,
debiti dei quali continua a rispondere in via diretta e principale il cedente, il quale ultimo appunto può essenerne liberato soltanto qualora, come nella specie, il contratto di cessione preveda il loro specifico accollo da parte del compratore ed i terzi aderiscano a tale previsione.
Nessun dubbio sussiste in ordine all'ammissibilità della convenzione con la quale l'acquirente, in corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese in un ramo di azienda,
assuma su di sé il peso dei debiti relativi all'azienda ceduta, la quale configura un accollo ad oggetto determinabile e comporta, in caso di preliminare di vendita, che l'effetto traslativo sia collegato all'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari (cfr.
Cass., n. 7831/1994): tale meccanismo nel dettaglio si realizza a mezzo di due pattuizioni - l'una riguardante la determinazione delle modalità di pagamento del prezzo e l'altra integrante accollo
(o promessa di accollo) verso i creditori -, rimanendo l'effettiva assunzione dei debiti nei confronti degli accollatari collegata al prodursi dell'effetto traslativo (Cass., n. 2093/1984).
Deve aggiungersi, inoltre, che nella presente sede la convenuta ha provato di aver corrisposto il residuo del prezzo Parte_2
dovuto, accollandosi i rapporti obbligatori facenti capo alla cedente ed estranei dal perimetro della cessione, ammontanti a complessivi euro 497.159,22 e provvedendo poi alla loro effettiva estinzione nel
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periodo compreso fra il 2 ottobre 2017 e il 15 settembre 2022 (cfr. all.
da 13 a 61 alla comparsa).
Tanto chiarito in ordine alla qualificazione formale del contratto, deve adesso rilevarsi che lo stesso è stato stipulato in data successiva al sorgere del credito: è noto, infatti, che qualora come nella specie il credito trovi titolo in un provvedimento giudiziario per stabilire il momento in cui è sorto debba farsi riferimento non gà
alla data della sua pubblicazione, ma a quella in cui si è verificato il fatto costitutivo dell'obbligazione per come ivi accertato.
In tali ipotesi, compete esclusivamente al creditore dimostrare,
(oltre alla titolarità di una ragione di credito, all'eventus damni e al
scientia fraudis in capo al proprio debitore), il requisito della cd.
participatio fraudis del terzo acquirente, ovvero che questi, al momento della stipulazione dell'atto impugnato, fosse consapevole
(o avrebbe dovuto esserlo in ragione delle circostanze del caso concreto), del suo carattere pregiudizievole, non già per le sue specifiche ragioni creditorie dall'attrice, ma per la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. (fra le altre Cass., n.
16221/2019 e Trib. Cosenza, n. 749/2018 “se l'azione revocatoria ha per
oggetto atti posteriori al sorgere del credito ad integrare l'elemento
soggettivo necessario ai fini della proponibilità dell'azione è sufficiente il
dolo generico e dunque la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo
acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore”).
Va precisato che, per costante indirizzo, il requisito della mera conoscibilità e, quindi dalla consapevolezza, da parte del terzo, del
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pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, si verifica ogni qual volta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr., tra le tante, Cass. n. 4077/1996 e
Cass. n. 8930/1987).
A tal fine, la relativa prova viene normalmente raggiunta attraverso presunzioni, di cui agli art. 2727 e 2729, c.c., per la concreta impossibilità per il creditore di dimostrare, per via diretta,
la condizione psicologica altrui, sulla considerazione, di comune esperienza, che in base alla diligenza media l'acquirente del bene,
soprattutto qualora svolga (od abbia svolto) un'attività
imprenditoriale, commerciale e/o professionale, non poteva non attivarsi per conoscere le condizioni economiche del venditore.
Pertanto, i requisiti della gravità, precisione e concordanza del fatto indiziario devono aver riguardo al parametro astratto del soggetto agente con ordinaria prudenza ed avvedutezza, rispetto al quale si valorizzano i concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori dell'indebitamento ed il terzo.
Sicché, occorre avere riguardo non alla conoscenza o conoscibilità concreta, bensì alle specifiche circostanze nelle quali si ha solo un'astratta conoscibilità oggettiva, accompagnata da un presunto dovere di conoscere, desunto, in concreto, da regole di esperienza storicamente accertate, e quindi, da pratiche individuali e collettive normalmente seguite in determinati contesti.
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Di qui la fondamentale importanza, per l'accertamento presuntivo della "scientia damni", di collegamenti oggettivi o "veicoli di conoscenza", tra il terzo e le circostanze di conoscibilità del pregiudizio, tra i quali assumono particolare rilievo la qualità
professionale e/o personale dell'acquirente, le modalità con cui furono svolte le trattative, la rapidità della vendita e la
"territorialità" dell'acquisto.
Orbene, nella specie, non vi è dubbio che l'atto impugnato -
pur non potendosi in astratto ritenere pregiudizievole per la garanzia patrimoniale generica dei creditori della cedente (che anzi,
in ragione dell'obbligazione assunta dalla cessionaria di estinguere tutti i suoi debiti legati alla sua attività aziendale e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, traggono un immediato beneficio) -
sia però immediatamente pregiudizievole per le specifiche ragioni creditorie dell'attrice (in quanto ha comportato la totale dismissione del compendio aziendale della debitrice con integrale destinazione del ricavato alla soddisfazione di tutti gli altri creditori).
Del pari, non v'è dubbio che la debitrice cedente fosse consapevole di tale attitudine lesiva dell'atto al momento della sua stipulazione: la cessione, infatti, si è perfezionata dopo che l'odierna attrice le aveva notificato il ricorso introduttivo del giudizio R.G.L.
n 862/2015 definito con sentenza n. 1406/2018 depositata il
10.05.2018 e, dunque, a quel tempo ella era pienamente consapevole dell'esistenza di tale pretesa creditoria, dolosamente nascosta alla cessionaria con dichiarazione non veritiera in seno all'atto.
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Ciò malgrado, l'analisi degli atti di causa conduce ad escludere che, al momento della stipula dell'atto di cessione qui impugnato, la fosse o potesse essere in possesso di elementi Parte_2
idonei per valutare il suo carattere pregiudizievole per i creditori della cedente (che al contrario si era obbligata a tacitare integralmente) o fosse specificamente a conoscenza dell'esistenza del credito della attrice (il quale, come anzidetto, è stato accertato dal Tribunale con sentenza n. 1406/2018 depositata il 10.05.2018 e dunque in data successiva alla stipulazione della cessione d'azienda qui impugnata e a definzione di un giudizio al quale la cessionaria è
rimasta del tutto estranea).
Priva di credibilità razionale è l'ipotesi sostenuta dall'attrice
(ma non riscontrata da alcun valido elemento di prova) che la cessionara abbia intenzionalmente inserito nel regolamento contrattuale clausole volte a nascondere tale condizione.
Ed invero, non risulta dimostrata la sussistenza di rapporti di collegamento fra la compagine sociale o l'amministrazione della società cedente e quella della società cessionaria tali da adombrare l'esistenza di una situazione di cointeressenza o anche l'esistenza di un comune interesse fra le stesse o comunque su cui fondare una valutazione di conoscibilità da parte della cessionara dell'esistenza del credito dell'attrice.
Per tale ragione, quindi, non può ragionevolmente sostenersi che la cessionaria, dopo aver promesso di accollarsi indistintamente tutti i debiti contratti dalla società cedente nell'esercizio della
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propria attività commerciale e risultati dai libri contabili per un importo complessivo pari ad euro 497.159,22, avesse un personale interesse a rifiutare il pagamento proprio di quello di cui è titolare l'odierna attrice (ammontante ad euro 39.600,76 oltre interessi e rivalutazione).
Del tutto inattendibile, infine, è la testimonianza resa all'udienza del 13 maggio 2024 dalla teste Testimone_1
perché:
(i) come documentato dalla convenuta, ella è legata da rapporti di grave inimicizia con la società essendo Parte_2
una sua ex dipendente (impiegata amministrativa di IV Livello
dall'ottobre 2015 al 5.10.2020) ed avendo agito contro di essa in separato giudizio perché fosse condannata al pagamento di differenze retributive, fatto questo che la teste ha intenzionalmente omesso di riferire prima dell'inizio dell'escussione;
(ii) in disparte da tale assobente rilievo, la teste si è limitata a rispondere in modo vago e generico al capitolo genericamente formulato dalla attrice (Vero è che già prima della compravendita
dell'azienda per cui è causa e del capannone di Via Calcante n.18
intervenuta il 1.8.2017, la nella persona del Sig. Parte_2 Pt_3
era a piena conoscenza della causa civile corrente tra la Sig.ra
[...]
e la e della relativa possibilità di Parte_1 E_
condanna della al pagamento di somme in favore della E_
Sig.ra ” – risposta “Si, è vero, ricordo che quando Parte_1
lavoravo per sentivo palare il Sig. con il Sig. Parte_2 Pt_3
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con l'avv. Prestigiacomo, con il figlio, di CP_1 Controparte_4
questa causa. Ricordo che volevano tutelarsi, perché era in corso, quando
ne sentivo parlare, l'acquisto da parte della el ramo di azienda Pt_2
della omettendo di collocare il fatto dichiarato in una CP_1
precisa dimensione spaziale e temporale, omettendo di arricchire la propria deposizione di idonei elementi di riscontro capaci di renderla verificabile e dunque credibile.
Al contrario, a conferma della incompevole ignoranza della cessionara e della sua buona fede soggettiva è il fatto che:
(i) la cedente si sia espressamente obbligata (art. 4 cessione),
durante i tredici mesi succesivi alla conclusione del contratto, a tenerla informata, mediante apposite e tempestive comunicazioni,
circa ogni pretesa o richiesta di pagamento, azione o fatto dal quale potessero derivare delle passività ulteriori proprio allo scopo di consentirle di tacitarli;
(ii) la cedente avesse espressamente garantito di aver assolto a tutte le obbligazioni derivanti dai pregressi rapporti di lavoro ed escluso l'esistenza di liti pendenti o di crediti diversi e ulteriori da quelli annotati nei libri contabili (art. 6 cessione).
In conslusione, la cessione è in certamente pregiudizievole per le ragioni della creditrice (poiché ha comportato la dismissione di tutto il suo compendio aziendale previa estinzione di tutti gli altri debiti societari diversi dal suo), ma non vi è prova alcuna che la cessionaria fosse consapevole di tale situazione al tempo della sua sottoscrizione e non può neppure addebitarsi alla stessa alcuna
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ignoranza colpevole, essendo stata tratta in errore circa l'inesistenza di ulteriori debiti proprio dalla condotta decettiva dolosamente serbata della cedende.
Così, difettando la prova della cd. participatio fraudis del terzo acquirente, la domanda spiegata dall'attrice ai sensi dell'art. 2901
c.c. è rigettata.
È, infine, rigettata per difetto di presupposti, la domanda risarcitoria genericamente spiegata dall'attrice in danno delle società convenute.
Nel dettaglio nessun addebito di responsabilità può muoversi nei confronti del la in quanto terza acquirente di Parte_2
buona fede.
La condotta serbata dalla al E_
contrario, va ritenuta illecita, perché la debitrice, dopo essere rimasta colpevolmente inadempiente all'obbligazione di pagamento del credito indicato nella sentenza n. 1406/2018, con dolo ha compromesso il potere della creditrice di ottenerne l'esecuzione coattiva per espropriazione, dismettendo integralmente il proprio patrimonio e destinando il ricavato dell'atto traslativo alla soddisfazione di tutti gli altri creditori.
La danneggiata, tuttavia, ha omesso di allegare e dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio patrimoniale risarcibile (in termini di danno emergente o di lucro cessante) diverso e ulteriore dal credito a cautela del quale agisce nella presente sede e, per tale assorbente ragione, la domanda deve essere rigettata, dovendosi
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ricordare che salvo specifiche ipotesi qui non ricorrenti, la responsabilità civile non assolve una funzione punitiva ma riparatoria e compensativa e che affinché il giudice possa esercitare legittimamente il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.) è necessario che per l'interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare e, inoltre, che la stessa abbia assolto all'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.
************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite - liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (dato,
ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., dalla somma del valore del credito a cautela del quale l'attrice ha agito nella presente sede e dal valore del credito risarcitorio di cui ha chiesto la liquidazione), applicando i parametri minimi per tutte le fasi (attesa la spiccata semplicità
dell'accertamento richiesto), in 7.052,00 per onorari, oltre accessori,
come per legge – nei rapporti con la sono poste Parte_2
interamente a carico dell'attrice ai sensi dell'art.91 c.p.c.
In considerazione delle ragioni della decisione e della condotta serbata dalla debitrice in danno E_
dell'attrice, sussistono obiettive e gravi ragioni per compensare fra loro le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (per come intepretato da C. Cost. n. 77/2018).
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA tutte le domande spiegate da Parte_1
nei confronti di e di . Parte_2 E_
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro in 7.052,00, Parte_2
oltre iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 E_
Così deciso a Palermo, lì 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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