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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati: 1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3732/2022 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio giudiziale", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv Pietro Salierno, dom.to come in atti;
Parte_1
- ricorrente -
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Felicino Perillo, dom.ta come in atti;
CP_1
-resistente -
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano in data 8.9.1977 matrimonio concordatario in S. Angelo dei Lombardi, con la nascita di un solo figlio, Raffaele n. il 21.3.1983.
Con la sentenza n. 34/2016 del Tribunale di Avellino veniva disposta la separazione personale dei coniugi, assegnata la casa coniugale alla moglie e posto a carico del ricorrente un assegno complessivo di € 700,00 a favore della moglie e del figlio (€ 300,00 a favore della moglie ed € 400,00
a favore del figlio). Domandava il ricorrente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del mantenimento a favore del figlio, divenuto autonomo nelle more, e la riduzione dell'assegno a favore della , essendo stata riconosciuta invalida al 74% con percezione della relativa pensione. CP_1
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva il mantenimento dell'assegno come già fissato nella sentenza di separazione e la conferma della assegnazione della casa coniugale.
In caso di accoglimento della domanda di revoca dell'assegno a favore del figlio chiedeva un mantenimento a proprio favore di complessivi € 700,00.
Con l'ordinanza del 15.3.2023 il Giudice dichiarava non più dovuto l'assegno di mantenimento a favore del figlio attesa la sopravvenuta autonomia economica.
Ragioni giuridiche della decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio.
In punto di status, sussistenti si ritengono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) l.b L898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, separati con sentenza n. 34/2016.
La condotta processuale delle parti e la persistente conflittualità inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, considerato anche l'ininterrotto protrarsi della relativa separazione, per il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale (nell'anno 2012), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(7.10.2022).
Sui provvedimenti accessori.
Nessun mantenimento va posto a carico del ricorrente a favore del figlio maggiorenne, di anni 42, essendo stato documentato che lo stesso ha raggiunto una autonomia economica quale dipendente della Comunità Montana con contratto a carattere stagionale.
La Suprema Corte con molteplici pronunce ha precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne
è da escludersi ove questi abbia un lavoro (anche stagionale o a tempo determinato), dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/01/2008, n.
1761, ord. 3769/2023).
Nulla va pertanto disposto in ordine alla chiesta assegnazione della casa coniugale trattandosi di provvedimento che si giustifica soltanto in presenza di coabitazione con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Presupposti dell'assegno divorzile sono:
1. lo stato di bisogno del coniuge che lo richiede;
2. la inidoneità del coniuge a procurarsi un reddito sufficiente mediante la sua capacità di lavoro o la gestione del proprio patrimonio;
3. l'inferiorità economica del coniuge richiedente rispetto all'altro.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
“Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
– del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova”.
• In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
“Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”.
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali…, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite inoltre con la sentenza n. 18287/2018 ha precisato e confermato che l'assegno divorzile ha natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa, pertanto nella determinazione della somma vanno considerati tutti i suddetti profili.
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che “Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età”…
…“All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”.
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso dalle emergenze processuali è risultato che la resistente percepisce una pensione di invalidità di circa € 280,00 mensili, ha una invalidità riconosciuta del 74%, e non è proprietaria di beni.
Il ha un reddito da pensione di circa € 1900,00 mensili, è proprietario di beni immobili, Pt_1
oltre che di risparmi.
Il Collegio ritiene che sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento di un contributo economico a favore della : la stessa percepisce soli € 280,00 mensili e, stante la sopraggiunta CP_1
autonomia economica del figlio, non disporrà più della casa coniugale, né dispone di altri immobili propri per abitarvi.
Non ha risparmi da parte né è in grado di svolgere attività lavorativa sia per l'età, anni 69, sia per la invalidità di cui è portatrice.
Si consideri altresì che la si è sempre dedicata alla cura della famiglia e del figlio per l'intera CP_1
durata del matrimonio, di anni 39.
Si ravvisa pertanto sia lo stato di bisogno della , che la disparità economica con il CP_1 Pt_1
sia la sua attuale inidoneità a procurarsi un reddito autonomo.
Il collegio pertanto ritiene di confermare € 300,00 già riconosciuti con la sentenza di separazione, a titolo di assegno divorzile. Sulle spese
Restano compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in S. Angelo dei Lombardi (AV) in data 8.9.1977 da e (atto n. 26, parte Parte_1 CP_1
II, anno 1977);
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 oltre rivalutazione Istat a partire dal mese di giugno 2026;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa le spese tra le parti.
5) ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove il predetto matrimonio venne trascritto di procedere, all'esito del passaggio in giudicato, all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano