Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23538 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2025, proposto da
RE CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari ,
- dei giudizi espressi dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia nel Settore Concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali), con i quali è stata negata alla parte ricorrente l’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) per l’accesso alla prima fascia, comunicati via mail il 7 marzo 2025;
- di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla predetta Commissione nella procedura valutativa, ivi compreso il verbale della Commissione n. 1 del 7 febbraio 2024;
- di tutti gli atti di nomina della commissione, ivi compreso il decreto direttoriale n. 2145 del 19 dicembre 2023;
- ove occorrer possa, del Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 17 aprile 2025, tempestivamente depositato, RE CH - specialista nel campo della fisica delle particelle a medie e alte energie e dal 2014 Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Torino - ha impugnato il diniego al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) per gli anni 2023 - 2025, comunicato via mail il 7 marzo 2025, e tutti gli atti connessi, istruttori e prodromici, indicati in epigrafe.
La candidata ricorrente, premesso di aver conseguito 3 su 3 dei valori soglia indicati nel D.M. n. 589/2018 e di aver ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, ha impugnato il provvedimento di diniego nella parte in cui la Commissione ha riconosciuto soltanto due titoli, insufficienti ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
A sostegno, sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico ed articolato motivo, è stato eccepito “difetto di motivazione ed erronea valutazione dei titoli in possesso della prof.ssa RE in relazione al settore concorsuale 02/a1 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, degli artt. 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016 n. 120 e dell’art 5 del Decreto Direttoriale del M.U.R. del 27 ottobre 2023 n. 1796, nonché insufficienza di motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza manifesta e contraddittorietà intrinseca”.
La Commissione, dopo aver precisato al momento del suo insediamento i criteri di valutazione dei titoli, non avrebbe poi adeguatamente spiegato le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli di cui alla lettera b) (“ Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazione a livello nazionale o internazionale ”), alla lettera d) (“ Responsabilità scientifica per progetti di ricerca ”) ed alla lettera h) (“ Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”), pur avendo documentato la sussistenza degli stessi; infatti, la Commissione avrebbe adoperato frasi generiche e stereotipate, inidonee a rendere comprensibile la valutazione sottesa al diniego; inoltre, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, perché vi sarebbero discrasie tra i giudizi individuali e quello collegiale con riferimento alla valutazione dei titoli.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati.
2. In data 13 maggio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; con nota, depositata in pari data, avente prot. n. 1986/2025 del 29 aprile 2025, l’A.N.V.U.R. ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio.
3. Con ordinanza n. 2744/2025, pubblicata il 21 maggio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 20 maggio 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 3 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
4. Con memoria depositata il 17 maggio 2025, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 9 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione contenente controdeduzioni, redatta dalla Commissione esaminatrice, con la quale sono state esplicitate le ragioni sottese al diniego circa il mancato possesso dei titoli.
6. Con memoria depositata l’11 novembre 2025, la parte ricorrente ha replicato alle deduzioni contenute nella relazione prodotta dall’Amministrazione, rilevando, tra l’altro, che essa costituirebbe una integrazione postuma della motivazione e, in quanto tale, non ammissibile.
7. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
8.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. per carenza di legittimazione passiva, non avendo la parte ricorrente impugnato provvedimenti imputabili a quest’ultima (vedi in questi termini: T.A.R. Lazio, Sezione IV quater , sentenza del 23 ottobre 2025, n. 18383).
8.2. Nel merito, la ricorrente - specialista nel campo della fisica delle particelle a medie e alte energie e dal 2014 Professoressa Associata presso l’Università degli Studi di Torino - ha impugnato il diniego al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali) per gli anni 2023 - 2025, comunicato via mail il 7 marzo 2025, e tutti gli atti prodromici indicati in epigrafe, nella parte in cui non sono stati riconosciuti (almeno) tre titoli tra quelli indicati nella domanda, a fronte di un giudizio positivo sulle c.d. mediane e sulle pubblicazioni.
Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente lamenta, in sintesi, che la Commissione avrebbe errato nel riconoscere (soltanto) i titoli di cui alla lettera a) (“ Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero ”) e lettera l) (“ Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione ”) e non anche quelli di cui alla lettera b) (“ Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazione a livello nazionale o internazionale ”), alla lettera d) (“ Responsabilità scientifica per progetti di ricerca”) ed alla lettera h) ( “Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”).
Secondo la parte ricorrente, la Commissione avrebbe espresso in parte qua un giudizio immotivato, non avendo esplicitato le ragioni di tale valutazione negativa; infatti, la Commissione avrebbe fatto ricorso a frasi generiche e stereotipate, non in grado di spiegare il percorso logico che ha condotto al mancato riconoscimento dei suindicati titoli.
Inoltre, il giudizio sarebbe complessivamente contraddittorio, poiché le valutazioni individuali sarebbero in contrasto con quello collegiale, quanto meno nel senso che quest’ultimo non costituirebbe la sintesi di tutti i giudizi individuali, ma presenterebbe elementi del tutto nuovi ed estranei.
Nel dettaglio:
I) con riferimento al titolo di cui alla lettera b), la Commissione ha stabilito il seguente criterio: “ La valutazione del titolo terrà conto della rilevanza dei ruoli ricoperti e delle responsabilità assunte a livello nazionale e internazionale, nonché della coerenza con il SC 02/A1 e con il ruolo per cui si chiede l’abilitazione ” ed ha espresso il giudizio di insussistenza del predetto titolo, in quanto “ gli elementi presentati non sono valutati di adeguata rilevanza in relazione al ruolo per cui si chiede l’abilitazione ”; tale affermazione è stata contestata dalla ricorrente, secondo cui vi sarebbero le seguenti esperienze professionali: a) responsabile nazionale per l’esperimento BESIII presso l’Istituto di Fisica delle Alte Energie di Pechino; b) dal 2016, coordinatrice per la collaborazione internazionale BESIII per l’elettronica del tracciatore CGEM; c) dal 2016, coordinatrice del gruppo italiano di elettronica on detector; d) responsabile nazionale, con il system manager, della responsabilità della costruzione e dell’operazione del rivelatore CGEM; e) membro della collaborazione internazionale RD-FCC (Research & Development-Future Circular Collider), con specifico riferimento all’elettronica di front - end per la catena di lettura dei rivelatori pre - shower e muoni del rivelatore IDEA (Innovative Detector for e+e- Accelerator);
II) con riferimento al titolo di cui alla lettera d) la Commissione ha elaborato il seguente criterio: “ La valutazione del titolo terrà conto della rilevanza scientifica del progetto e della sua coerenza con il SC 02/A1, nonché del grado della responsabilità ricoperta in relazione al ruolo per cui si chiede l'abilitazione ” ed ha espresso il giudizio “ i ruoli dichiarati non sono assimilabili a responsabilità dell’intero progetto di ricerca internazionale o nazionale, ammesso al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari . La ricorrente ha contestato tale affermazione, deducendo: a) di essere dal 26 luglio 2024 responsabile scientifica amministrativa di un progetto di ricerca scientifica e tecnologica di base, all’esito di un bando competitivo, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino; b) di essere dal 1° novembre 2019 Deputy Scientific Referent (Electronics) per l’Unità operativa di Torino per il progetto FEST (Future Experiments seek Smart Technologies) finanziato dall’Unione Europea;
III) con riferimento al titolo di cui alla lettera h) la Commissione ha stabilito il seguente criterio: “ La valutazione del titolo terrà conto della rilevanza scientifica del premio o riconoscimento in relazione al ruolo per cui si chiede l'abilitazione e della sua coerenza con il SC 02/A1. Il premio o riconoscimento dev’essere esplicitamente indirizzato al candidato ” ed ha espresso il giudizio “ gli elementi presentati non sono valutati di adeguata rilevanza in relazione al ruolo per cui si chiede l’abilitazione ”; a fronte di tale valutazione, la ricorrente ha replicato, evidenziando come non sia comprensibile la motivazione adottata dalla Commissione, avendo documentato di aver conseguito: a) premio ricevuto per la miglior tesi di laurea “Premio Turinetti di Priero Simonis”, conferito dall’Università di Torino; b) premio “Optime” conferito dall’Unione Industriali di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, per la miglior tesi di laurea; c) “Premio Seconda Migliore Comunicazione, Sezione: Biofisica e fisica 19 medica XCVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica, 2010”, per il contributo sullo studio della bagnabilità di materiali per applicazioni oftalmiche.
L’Amministrazione ha, sul punto, controdedotto nella propria relazione depositata in giudizio il 9 giudizio 2025, eccependo come le esperienze suindicate non rientrerebbero nei titoli richiesti dalla lex specialis .
Ritiene il Collegio che le censure sopra articolate siano fondate nei limiti che seguono.
8.3. In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
8.4. Tanto chiarito, ritiene questo Collegio che le censure relative al difetto di motivazione sono fondate nella misura in cui, dall’esame del provvedimento, non è stato possibile comprendere in modo chiaro quali siano stati gli elementi che hanno indotto la Commissione ad escludere radicalmente la sussistenza dei titoli di cui alla lettera b), d) ed h), elementi resi pienamente intellegibili solo all’esito della produzione in giudizio della relazione dell’Amministrazione contenente le controdeduzioni della Commissione medesima.
Ed invero, la Commissione ha puntualmente indicato quali sono state le ragioni che hanno comportato il mancato riconoscimento dei titoli suindicati; tuttavia, questa esplicativa avrebbe dovuto essere contenuta all’interno della motivazione del provvedimento. È vero che, con riferimento al possesso di titolo di cui all’art. 5 del D.M. n. 120/2016, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, si è orientata nel senso di non richiedere un obbligo motivazionale assimilabile a quello imposto per la valutazione delle pubblicazioni (trattandosi di attività accertativa sulla base di criteri c.d. on – off), ma è altrettanto vero che le locuzioni adoperate dalla Commissione sono meramente assertive, con ciò impedendo di comprendere l’ iter logico sotteso alla valutazione ( rectius , attività di accertamento) negativa, tenuto altresì conto delle ampie esperienze professionali documentate dall’odierna parte ricorrente.
In altri termini, a fronte di quanto allegato nella domanda, la Commissione avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, motivare in modo più compiuto sul non possesso dei titoli richiesti.
Peraltro, tale deficit motivazionale è ripetuto anche nei giudizi individuali, ove non è dato comprendere il perché i titoli de quibus siano stati ritenuti non sussistenti.
8.5. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa al possesso dei titoli presentati dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza e delle pubblicazioni - dovranno rivalutare esclusivamente i titoli, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
9. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | RI Caminiti |
IL SEGRETARIO