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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23278/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Rodolfo Montevecchio 45, Torino Parte_1 presso lo studio dell'avv. BRACCO CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Orvieto 14, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 09/07/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 728 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/01/1998 e il 26/12/1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/07/2019.
Con ricorso depositato il 03/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Cogne n. 24, già di proprietà di
[...]
, resterà definitivamente assegnato alla medesima. CP_1
DISPONE che il sig. provveda, per titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
al versamento della somma mensile pari ad € 250,00 da versare alla madre entro il 5 di ogni Per_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento del deposito del ricorso e pari ad € 150,00 per ulteriori sei mesi, decorsi i quali l'obbligo si intenderà automaticamente cessato.
DISPONE che, per lo stesso periodo di cui sopra, il sig. contribuisca al versamento in Pt_1 misura del 50 % alle spese straordinarie così come meglio specificate nel Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che il padre sarà esonerato dall'obbligo di contribuzione di cui al punto 2 del ricorso prima della scadenza dei ventiquattromesi qualora la figlia dovesse Per_1 reperire un'occupazione stabile e duratura.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che a far tempo dal deposito del ricorso il padre non sarà più tenuto a versare il contributo al mantenimento del figlio che è oramai ampiamente Per_2 maggiorenne ed autosufficiente.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che, fatta eccezione per gli obblighi di cui al presente accordo, ogni ulteriore questione patrimoniale ad oggi maturata tra di loro è già stata risolta sicché dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e causa. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23278/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Corso Rodolfo Montevecchio 45, Torino Parte_1 presso lo studio dell'avv. BRACCO CLARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Orvieto 14, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. SILIATO TIZIANA SALVATRICE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 09/07/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 728 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02/01/1998 e il 26/12/1999. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/07/2019.
Con ricorso depositato il 03/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Cogne n. 24, già di proprietà di
[...]
, resterà definitivamente assegnato alla medesima. CP_1
DISPONE che il sig. provveda, per titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
al versamento della somma mensile pari ad € 250,00 da versare alla madre entro il 5 di ogni Per_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento del deposito del ricorso e pari ad € 150,00 per ulteriori sei mesi, decorsi i quali l'obbligo si intenderà automaticamente cessato.
DISPONE che, per lo stesso periodo di cui sopra, il sig. contribuisca al versamento in Pt_1 misura del 50 % alle spese straordinarie così come meglio specificate nel Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che il padre sarà esonerato dall'obbligo di contribuzione di cui al punto 2 del ricorso prima della scadenza dei ventiquattromesi qualora la figlia dovesse Per_1 reperire un'occupazione stabile e duratura.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che a far tempo dal deposito del ricorso il padre non sarà più tenuto a versare il contributo al mantenimento del figlio che è oramai ampiamente Per_2 maggiorenne ed autosufficiente.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che, fatta eccezione per gli obblighi di cui al presente accordo, ogni ulteriore questione patrimoniale ad oggi maturata tra di loro è già stata risolta sicché dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per nessun titolo e causa. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.