Decreto cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 14 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza breve 14 marzo 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
Parere definitivo 19 dicembre 2022
Commentario • 1
- 1. I presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificataTullio Facciolini · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2022
1. L'articolo 60 c.p.a. L'articolo 60 c.p.a. stabilisce che in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/12/2021, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 01512/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2021, proposto da
ND AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
OR LU S.a.s. di OR FA & C., Versosud S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Manfren, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Manfren in Venezia, Sestiere di Cannaregio n. 5783;
per l'annullamento
della Delibera di Consiglio comunale di Venezia n. 40 del 21/07/2021, con la quale il Comune di Venezia ha approvato il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria OR a Murano, presentato dalla OR GI s.a.s. di OR FA & C. in deroga agli artt. 11 e 14 NTA Variante PRG per l'isola di Murano ai sensi dell'art. 3 L.R. Veneto n. 55 del 31/12/2012 e del DPR 160/2010, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di OR LU S.a.s. di OR FA & C. e di Versosud S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria, sull’isola di Murano, di un appartamento posto al primo piano di una palazzina con antistante giardino che insiste sul mappale 69.
La palazzina gode della veduta sulla Laguna veneta dal prospetto principale ove è posto un terrazzo più piccolo. Una più limitata visuale è possibile anche da un terrazzo di maggiori dimensioni posto sul prospetto est del fabbricato.
Con il ricorso n. 1032/2020 ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 46 del 02/07/2020 ed il conseguente provvedimento conclusivo S.U.A.P. prot. 397143 del 15/09/2020 con i quali il Comune ha autorizzato la società OR LU s.a.s. di OR FA & C. ad eseguire un intervento in deroga allo strumento urbanistico vigente per l’isola di Murano ai sensi dell'art. 3 della Legge Regione Veneto n. 55/2012 consistente nella ristrutturazione della vecchia sede aziendale dove avveniva la produzione del vetro ed il suo ampliamento a mezzo di un nuovo fabbricato di due piani, destinato ad ospitare uno spazio espositivo e di vendita delle creazioni in vetro prodotte dalla ditta.
I lotti interessati dall’intervento sono quelli accatastati al mapp. 67 dove insiste l’esistente compendio immobiliare destinato a fornace, e al mapp. 446 dove verrebbe a collocarsi il nuovo fabbricato.
A seguito dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 543/2020, nel giudizio n. 1032/2020 in data 17/05/2021, la OR s.a.s. ha presentato un nuovo progetto in deroga allo strumento urbanistico, che si differenzia da quello originario per una riduzione del volume del corpo separato ed un maggiore distanziamento dai confini di proprietà dell’edificio della ricorrente.
L’intervento è stato approvato con la Delibera di Consiglio comunale di Venezia n. 40 del 21/07/2021 che è oggetto di impugnazione con il ricorso n. 1029/2021.
La ricorrente in punto di legittimazione ed interesse, ha dedotto che l’intervento autorizzato determinerebbe la privazione della vista verso la laguna, la violazione del diritto alla riservatezza/privacy per la realizzazione di spazi espositivi commerciali con vedute/finestre aggettanti sul giardino condominiale, la privazione del libero passaggio e l’accesso alla riva d’acqua prospiciente la suddetta immobiliare con contrazione del valore commerciale dell’immobile.
Si sono costituiti il Comune di Venezia e la società controinteressata.
Entrambe le parti resistenti hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso non ritenendo essere stato provato l’interesse al ricorso.
La parte controinteressata ha dedotto che la costruzione autorizzata occuperà al margine est dello scoperto di 4.100 mq. una porzione di mq. 183, non si trova in posizione antistante, né prossima all’abitazione della ricorrente, ma, ad oltre trenta metri di distanza ed è solo marginalmente visibile da essa.
Non addurrà alcuna apprezzabile limitazione della visuale dall’appartamento come emerge dalla perizia giurata prodotta da cui emerge che il nuovo edificio potrà cagionare una limitazione della visuale di soli 3,56°. Le foto prodotte in giudizio sarebbero state scattate da una prospettiva alterata.
Contesta, inoltre, che la ricorrente sia comproprietaria del “giardino” antistante la sua abitazione, poiché lo scoperto, esteso per oltre 4.100 mq. sui mappali 443, 445 e 446, è di proprietà della soc. Versosud s.r.l. ed in parte (mapp. 446) della Vetreria OR. La sig.ra AN sarebbe comproprietaria, quale condomina, del più ridotto scoperto condominiale di mq 200 posto sul mappale 69.
Contesta, inoltre, che la sig.ra AN sia titolare di un diritto di passaggio o accesso dalla sua abitazione alla riva d'acqua sul Canale Ondello.
Alla camera di consiglio del 11 novembre 2021, dato l’avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
E’ noto che la questione relativa ai presupposti della legittimazione all'impugnazione dei titoli edilizi, e più in generale degli atti di assenso alla realizzazione di impianti che incidano sul territorio è stata di recente rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, con l’ordinanza del 27 luglio 2021, n. 759 che ha passato in rassegna gli orientamenti formatisi in materia, enucleandone due.
Secondo un primo orientamento, ritenuto maggioritario, a soddisfare entrambe le condizioni dell’azione sarebbe sufficiente la vicinitas del ricorrente all’area dell’intervento, non essendo necessaria anche l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall'attività intrapresa sul suolo limitrofo (fra le molte Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4387, sez. VI, 28 aprile 2021 n. 3430, sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056, sez. VI, 6 marzo 2018 n. 1448, 23 maggio 2019 n. 3386 e sez. IV 17 giungo 2014 n. 3094 V sez., n. 6082/2013 Sez. V, 10 luglio 1981, n. 360; Sez. V, 17 aprile 1973, n. 399).
Secondo altro orientamento, invece, occorrerebbe tenere distinti i due profili, essendo la vicinitas idonea a radicare la legittimazione ad agire, ma non a fondare l’interesse a impugnare, dovendosi ulteriormente dimostrare che quanto contestato abbia la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sulla proprietà del ricorrente (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2021 n. 4650, sez. II, 1 giugno 2020 n. 3440, sez. IV, 13 marzo 2019 n. 1656, sez. IV, 22 giugno 2018 n. 3843, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 908, sez. VI, 18 ottobre 2017 n. 4830 e sez. IV 19 novembre 2015, n. 278). Il ricorrente sarebbe tenuto a fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa dà conto, inoltre, di una declinazione di tale secondo orientamento, fatta propria da una recente sentenza del Consiglio di Stato della V Sezione (la n. 3247 del 21/04/2021) che, nel riepilogare i contrapposti orientamenti, ha evidenziato come, negli esiti decisori, essi non conducano a soluzioni nettamente differenziate, poiché in svariate ipotesi, la relazione di prossimità con l’intervento è sufficiente anche ad evidenziare le ragioni di pregiudizio arrecato alla sfera giuridica del ricorrente. (“il concetto di vicinitas, anche in termini logici, è infatti una sintesi verbale, una formula riassuntiva che sta a indicare una situazione nella quale, nella normalità dei casi, il pregiudizio proveniente dal titolo impugnato secondo il comune apprezzamento sussiste, senza bisogno di speciali dimostrazioni”). Essa, infatti, costituisce una situazione che può comportare, nel concreto rispetto al tipo di impianto di cui si parla, “un pregiudizio almeno presumibile al vicino”... “una sorta di presunzione, che però non è assoluta, nel senso che ove vi sia una specifica contestazione della controparte, l’allegazione non basta, bisogna verificare che il pregiudizio esista davvero”. L’onere della relativa dimostrazione, secondo i principi, spetta poi alla parte interessata, ovvero al soggetto che agisce, e in mancanza il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247 e sez. IV 14 giugno 2021 n. 4557).
Nel prendere posizione sulla questione rimessa all’Adunanza Plenaria, il C.G.A.R.S., pur ritenendo preferibile l’orientamento che ritiene sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire la sola vicinitas, ha, tuttavia, ammesso che possano ricorrere “casi controversi rispetto ai quali la nozione di vicinitas non sia idonea a evidenziare di per sé la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Sono i casi in cui le eccezioni di parte e il rilievo d’ufficio ex art. 73 c.p.a. possono far risaltare la mancata evidenza dell’interesse a ricorrere sulla base della sola vicinitas, così attualizzando l’onere del ricorrente di indicare la sussistenza dei presupposti dell’interesse a ricorrere, pena l’inammissibilità della domanda di tutela” e, in tali ipotesi, pertanto, sia pure con talune precisazioni, riconosce che l’interesse concreto alla decisione debba essere sufficientemente evidenziato dal ricorrente.
Questa Sezione aderisce al secondo degli orientamenti, ritenendolo maggiormente coerente con i principi generali sulle condizioni dell’azione e con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, in quanto, se si volesse aderire a una diversa impostazione si giungerebbe ad “elevare un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, senza che sia necessario far valere un interesse giuridicamente protetto, per tale via coniando (senza autorizzazione legislativa) una sorta di azione popolare” (in termini: Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2015, n. 1081; Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324, T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2018, n. 873, T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 986, T.A.R. Veneto, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 64).
Pertanto, perché possano ritenersi sussistenti la legittimazione e l’interesse ad agire, occorre che sia dato riscontro non soltanto dello stabile collegamento del ricorrente con il luogo dell’intervento, ma anche di un pregiudizio, quantomeno potenziale, alla sua sfera giuridica riconducibile all’intervento che s’intende contestare e che l'annullamento del provvedimento farebbe cessare (C.d.S., A.P., 25 febbraio 2014 n. 9). Tale riscontro è richiesto quantomeno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale.
La precisazione da ultimo riportata si pone in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, (espresso da ultimo nelle sentenze n. 3247 del 21 aprile 2021 e n. 4557 del 14 giugno 2021), alla stregua del quale, ove l’esistenza di un pregiudizio, anche solo potenziale (non rilevabile ictu oculi), derivante dall’intervento, sia oggetto di specifica contestazione, spetta al ricorrente l’onere di fornirne la dimostrazione, in mancanza dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247 e sez. IV 14 giugno 2021 n. 4557).
Nel caso di specie, la documentazione depositata in atti non risulta sufficiente a far emergere un apprezzabile pregiudizio alle ragioni della ricorrente.
Risulta non contestato e comunque emerge dalla planimetria catastale dell’area che l’abitazione di proprietà della ricorrente si pone ad una distanza di 30 metri dall’area dell’intervento.
Quanto alla visuale sulla laguna, è incontestato tra le parti che l’appartamento della ricorrente - che si colloca in posizione arretrata rispetto alle sponde del canale Ondello - gode e continua a godere di una visuale sulla laguna dal terrazzo piccolo posto sul fronte principale dell’edificio.
La limitazione che la ricorrente lamenta si riferisce soltanto alla visuale dal terrazzo posto sul prospetto est dell’edificio.
In base alla documentazione fotografica depositata agli atti, può affermarsi che, attualmente, la veduta sulla laguna da tale prospetto può esercitarsi solo dall’osservatore che si ponga in una determinata posizione (più ravvicinata all’angolo esterno del terrazzo), poiché essa è in parte già occlusa dagli edifici esistenti.
Nella simulazione dello stato dei luoghi derivanti dall’intervento prodotta da parte ricorrente – che raffigura la visuale sul canale dal c.d. terrazzo grande - si evidenzia una, per vero limitata, riduzione della visuale sulla laguna, derivante dalla costruzione del nuovo volume previsto dal titolo impugnato che, nella configurazione approvata da ultimo, è comunque più ridotta rispetto a quella risultante dalla configurazione originaria dell’intervento (approvato nel 2020).
La relazione giurata depositata dalla controinteressata attesta che la riduzione della suddetta visuale è di 3,56°.
Orbene tale essendo lo stato dei luoghi per come emerge dalla documentazione versata agli atti, non appare ragionevolmente prospettabile una concreta incidenza negativa dell’intervento sulle condizioni di godibilità del panorama, né sul valore dell’immobile.
L’entità della riduzione della veduta sulla laguna appare, dalla documentazione in atti, invero modesta. Essa, infatti, riguarda – nella suddetta limitata misura - solo la visuale dal terrazzo posto sul lato est dell’edificio, mentre resta incontestatamente integra dal terrazzo piccolo posto sul prospetto principale dell’edificio. Non vi è prova, pertanto, di un pregiudizio apprezzabile alla godibilità del panorama, né dal fronte est dell’edificio, né nel suo complesso.
Per quanto si è detto, a maggior ragione manca la prova di una possibile incidenza della descritta limitazione della visuale sul valore dell’immobile, perché l’appartamento continua godere della visuale sulla laguna da entrambi i fronti dell’edificio e l’incidenza sul valore dell’immobile di una modesta riduzione della vista panoramica dovrebbe essere oggetto di specifica prova.
Neppure è provata una possibile lesione della privacy derivante dalla realizzazione dell’edificio adibito a sede espositiva: lo scoperto condominiale di cui al mappale 69 non confina immediatamente con l’area dell’intervento, essendo frapposto tra quest’ultima e il primo un altro mappale e non risulta provata la possibilità che dal nuovo edificio sia possibile un’inspectio sulle aree di proprietà condominiale. Lo scoperto condominiale, inoltre, confina con un’area ben più vasta di proprietà di terzi e rispetto alla quale non risultano barriere visive idonee a garantire la riservatezza che la ricorrente afferma di voler tutelare.
Neppure vi è prova dell’esistenza di un diritto di passaggio sul Canale Ondello (mapp. 459).
In conclusione, non essendovi prova dell’idoneità dell’intervento a determinare un pregiudizio alle ragioni della ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La complessità in fatto delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO