TRIB
Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/08/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi SIi: Dott.ssa Stefania Frojo PRESIDENTE Dott.ssa Federica Lorenzatti GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
, Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a Nole (TO) in strada Monea n. 49, C.F._1 elett a Ciriè in via Dante n. 23, presso lo studio dell'avv. OL Carrera (Cf.
), giusta procura in atti C.F._2 Parte Ricorrente Contro
, CP
), nato a [...] il [...] e residente a Nole (TO) in strada Monea n. 49, C.F._3 elett Torino, via Schina n. 7, presso lo studio e la persona dell'avv. Lorena Azzurra Palmucci (Cf. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8/8/2025 Conclusioni consensualizzate delle Parti Dopo la prima udienza del 09/12/2024 e a seguito di trattative, le Parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio, pronunciato con sentenza n.665/2016 dal Tribunale di Barlad (Romania), tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_1 CPPer
1) La f fi genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre. Le scelte di straordinaria importanza nell'interesse della figlia, relative alla scuola, alla salute e alla residenza abituale verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali della minore, dando il padre fin da ora il consenso al trasferimento di residenza della minore, da e a Venaria Reale e/o dintorni e, conseguentemente, il consenso al trasferimento CP_2 scolastico, a semplice richiesta della madre.
2) Le visite padre-minore, a fronte dell'avvio della progressiva liberalizzazione, si svolgeranno secondo modalità e tempistiche individuate dai Servizi Sociali competenti, con facoltà di reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri esitino contrari all'interesse della minore;
in caso di Per totale liberalizzazione, il padre potrà vedere e tenere con sé , nel rispetto del suo gradimento, con le seguenti modalità: a) week end: a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19:00, alla domenica sera, riconducendola al domicilio materno entro le ore 21:00; b) tempi infrasettimanali: tutte le settimane un pomeriggio, salvo diverso accordo il martedì, con cena e pernottamento, se di gradimento per la minore c) vacanze estive: per due settimane, non consecutive tra loro nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi del rispettivo periodo, comunicando anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno per la reperibilità della minore;
d) festività del Natale e della Pasqua: negli anni pari, il 24 dicembre, con accompagnamento entro le ore 11:00 del 25 dicembre presso la residenza materna, ove permarrà sino al 31 dicembre;
dal 31 dicembre, indicativamente dalle ore 12:00, sino al 6 gennaio, con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21:00; negli anni dispari, l'alternanza sarà invertita: Per
trascorrerà il 24 dicembre con la madre e permarrà presso la residenza paterna dal 25 dicembre, indicativamente dalle ore 11:00 sino Per al 31 dicembre, con accompagnamento entro le ore 12:00 presso la residenza materna, ove permarrà sino al 6 gennaio;
ogni anno o il pagina 1 di 4 giorno della S. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre;
c) altre festività: in occasione delle altre festività previste in calendario nell'anno, comprensive di eventuali “ponti” in alternanza con la madre e nel rispetto del gradimento della minore.
3) Il padre provvederà al mantenimento delle figlie versando a mani della madre, con decorrenza immediata, un contributo economico mensile anticipato al giorno 5 del mese di complessivi € 750,00 (€ 375,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT (prima rivalutazione nel mese di ottobre 2025).
4) Ciascun genitore provvederà alle spese straordinarie di entrambe le figlie – per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche – universitarie e/o post universitarie e le spese sportive – in misura del 65% il padre e in misura del 35% la madre, richiamandosi espressamente alla disciplina del “Protocollo d'intesa tra i magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, sottoscritto in data 24/6/2016. I genitori danno atto che la figlia OL parteciperà, nel mese di settembre 2025, al soggiorno studio in college negli Stati Uniti e che il padre ha contributo al pagamento delle spese in misura di € 1000,00, importo già versato a mani della figlia. La madre avrà diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale di entrambe le figlie.
5) La casa familiare sita in Nole Strada Monea 49, con i mobili e gli arredi che compongono resta assegnata alla madre, che vi abiterà con le figlie, fatte salve le pattuizioni di cui ai punti che seguono.
6) Nell'ottica della complessiva ridefinizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla crisi familiare, i SIi e Parte_1 CP convengono le seguenti attribuzioni immobiliari, richiedendo sin da ora l'applicazione del regime di esen o
[...]
. n. 74/1987, trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali e indispensabili a risolvere bonariamente i rapporti della crisi coniugale e a precludere future vertenze tra le parti: la signora si obbliga, con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, a trasferire al SI Parte_1 volta si obbliga ad acquisire, tutte le ragioni di proprietà relative all'immobile, già casa familiare, sito in Nole CP 49, costituito da fabbricato di civile abitazione e pertinenze, il tutto come meglio identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio dott. del 16/6/2022, Rep. n. 2219/1348. Al fine di dare adempimento alla cessione immobiliare qui Persona_2 concordata, il si obbliga ad occuparsi in via esclusiva del rilascio di tutte le certificazioni e/o regolarizzazioni CP urbanistiche e catastal procedere al rogito (quali, ad esempio, accatastamento opere) assumendosi integralmente tutti i relativi oneri e tutti i costi di trasferimento della proprietà (Attestato di Prestazione Energetica e Relazione di Regolarità Edilizia comprese, ove richieste), manlevando la SIa da ogni responsabilità e adempimento e rinunciando espressamente a ogni ripetizione Parte_1 nei confronti della stessa, anche c opere già eseguite dal SI , in proprio e nella qualità di titolare CP dell'omonima impresa edile ”. Al fine di ultimare i lavori sugli imp itari ed elettrici, utili alla certificazione CP degli stessi, la SIa si impegna a consentire ai dipendenti/collaboratori del SI di accedere Parte_1 CP all'abitazione per l'esecuzione dei lavori necessari, concordando previamente per iscritto giorni ed orari di intervento e pattuendo espressamente che non verrà realizzato il bagno sito al piano terra. Le parti convengono e fissano sin da ora, irrevocabilmente, l'importo della cessione immobiliare in €120.000,00 (euro centoventimila), che dovrà essere corrisposto dal SI alla SIa con le seguenti modalità: quanto ad € 10.000,00 (euro CP Parte_1 diecimila) a titolo di caparra confir to che verrà c lmente alla firma del presente accordo, mediante assegno circolare e/o bonifico istantaneo e il saldo di € 110.000,00 (euro centodiecimila) mediante assegno circolare da versare in sede di rogito notarile, da stipularsi avanti al Notaio dal medesimo designato, entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 7) A fronte dell'adempimento del SI , alle obbligazioni previste al capo che precede, la SIa si CP Parte_1 obbliga a rilasciare la casa di Nole Strada Monea 49, libera da persone e cose, entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla stipula dell'atto notarile di cessione, con conseguente rinuncia all'assegnazione; decorso tale termine senza che l'immobile sia stato consegnato libero da persone e cose di proprietà della SIa , la medesima sarà tenuta a corrispondere, a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, l'importo mensile di € 450,00. Nel caso in cui l'Istituto Scolastico del luogo di nuova residenza della minore non dovesse accettare la domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, il rilascio della casa familiare da parte della SIa verrà posticipato al 30 giugno Parte_1 2026 e, in quel caso, l'indennità mensile di occupazione di € 450,00 decorrerà dal 1.7.2 8) Nel caso in cui la banca non erogasse il mutuo bancario al SI , la SIa tratterrà l'importo di CP Parte_1
€10.000,00 (euro diecimila) ricevuto a titolo di caparra, obbligandosi, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di mancato rilascio del mutuo, a mettere in vendita l'immobile di Nole Strada Monea 49. Al momento dell'incasso del prezzo di vendita dell'immobile de quo, la SIa tratterrà per sé l'importo di €110.000,00 (euro centodiecimila), al netto dell'eventuale provvigione Parte_1 dovuta all'agenzia ri connessi alla vendita, obbligandosi, senza nulla riconoscere ma a mero titolo transattivo, a corrispondere al SI l'eventuale eccedenza. In tal caso, la SIa avrà diritto all'assegnazione della casa CP Pt_1 familiare sino al mese di notarile di vendita a terzi del fabbricato. 9) Sempre nell'ottica della ridefinizione degli equilibri economici conseguenti alla crisi familiare, la signora si obbliga, con Parte_1 effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, senza previsione di corrispettivo, a tr , CP
pagina 2 di 4 che a propria volta si obbliga ad acquisire, tutte le ragioni di proprietà relative all'immobile sito in Fiano, via San Firmino 41, costituito da fabbricato urbano entrostante a terreno come meglio descritto e identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio dott. Persona_3 in data 16/11/2023, Rep. n. 56.167/18.870. L'IMU del suddetto immobile, relativo all'annualità del 2025 e sa
[...] eventuali insoluti, verrà corrisposta integralmente dal SI , rinunciando a ripetizioni nei confronti della SIa CP
. Il trasferimento della proprietà dovrà essere perf e non oltre 30 giorni dall'estinzione della cartella di Parte_1 pagamento di cui al punto che segue, comparendo le parti avanti al Notaio designato dal SI , con oneri a suo esclusivo CP carico.
10) Il SI , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a saldare gli importi, per sorte capitale e CP interessi morat la esattoriale già notificata alla SIa e pari all'incirca ad € 12.000,00, rinunciando a Parte_1 qualsivoglia ripetizione nei confronti dell'obbligata.
11) La signora si obbliga, infine, con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, a trasferire al Parte_1 SI sione di corrispettivo, la quota societaria del 49% detenuta in seno alla “Puscasu Costruzioni S.r.l.”, c.f. CP sferimento della quota dovrà essere perfezionato entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, P.IVA_1 comparendo le parti avanti al Notaio designato dal SI , con oneri a suo esclusivo carico, il quale si obbliga a manlevare la CP SIa da qualunque azione di respons finanziario connesso alla “Puscasu Costruzioni S.r.l.”. Parte_1
12) A cio della casa familiare da parte della SIa , i cani resteranno nella custodia del SI Parte_1
che si farà integralmente carico del loro mantenimento e del e di cura, intestando a sé gli animali. Nelle CP sanitarie, di cura, di mantenimento degli animali verranno partecipate da entrambe le parti al 50%, in linea con le indicazioni del vigente Protocollo. 13) Dato atto che la SIa ha rinunciato in corso di causa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per Parte_1 superamento dei limiti di legge e anticipato dalla medesima a titolo di spese legali, si conviene tra le parti che il SI
corrisponda, contestualmente alla firma del presente accordo e a mezzo bonifico bancario istantaneo, a titolo di spese legali, CP 6.000,00, omnicomprensivo degli oneri di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore Avv. OL Carrera”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 06/08/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Va preliminarmente rilevata la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Ivrea in ordine alla domanda consensualizzata di modifica condizioni divorzili al lume dell'art. 3 Reg UE 1111/2019 posto che le Parti, entrambe di nazionalità rumena, risiedono stabilmente nel Comune di Nole nel circondario del Tribunale di Ivrea. La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero
e hanno contratto matrimonio a HE (Provincia Vaslui, Romania) il Parte_1 CP
o t registri dello stato civile del Comune di Rocca Canavese in data 24/10/2012 (Atto n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2012). Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (29/9/2005) e (25/6/2011). Persona_4 Persona_5 Le parti sono divorziate con sentenza n. 66 di Primo Grad ania divenuta definitiva. Ha dunque agito parte ricorrente invocando provvedimenti indifferibili in relazione alle modalità di affido e collocazione della figlia minore alla madre, con conseguenziale richiesta, fra le altre cose, di Persona_5 assegnazione alla stessa della casa i immediato allontanamento al convenuto. Il Giudice ha dapprima emesso decreto esecutivo n. 2111/2024 del 05/10/2024 inaudita altera parte. Si è poi costituita Parte ricorrente. In seguito, con provvedimento del 25/06/2025, a fronte delle note conformi depositate dalle Parti e della relazione del Servizio Sociale del 04/05/2025 prot. 7801/2025, depositata il 04/06/2025, il Giudice (sulla base della positiva relazione del Servizio, in atti) autorizzava il Servizio Sociale ad avviare prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia con relazione da depositarsi in Tribunale, autorizzando il Servizio a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore, rinviando all'udienza - sostituta ex art. 127 ter c.p.c. - del 20/11/2025 e disponendo che entro il predetto termine perentorio le parti depositassero note definitive per la prosecuzione del processo. Nelle more, le parti genitoriali, nell'esclusivo interesse della prole, scemata la conflittualità, sono addivenute alla definizione della crisi familiare, giungendo a soluzioni condivise di tutti i rapporti tra loro pendenti e depositando conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, su conforme ed espressa richiesta del PM, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate dovendo conferirsi mandato al Servizio Sociale per la prosecuzione dell'intervento a favore della prole minore con prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia sino a tendere ove possibile al regime di visite optato dai genitori, autorizzando il Servizio Sociale a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Primo Grado di Barlad (Provincia Vaslui, Romania) n. 665/2016 del 14/03/2016, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, Prende atto degli accordi intervenuti tra e sopra riportati, e dispone in Parte_1 CP conformità. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca Canavese per le incombenze di competenza. Dispone la prosecuzione del mandato al Servizio Sociale già incaricato in atti per la prosecuzione dell'intervento a favore della prole minore con prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia sino a Persona_5 tendere ove possibile al re dai genitori, autorizzando il Servizio a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore Prende atto delle pattuizioni delle Parti in ordine al relativo accordo per le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 8/8/2025 IL PRESIDENTE Dott. ssa Stefania Frojo IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi SIi: Dott.ssa Stefania Frojo PRESIDENTE Dott.ssa Federica Lorenzatti GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2561/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
, Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente a Nole (TO) in strada Monea n. 49, C.F._1 elett a Ciriè in via Dante n. 23, presso lo studio dell'avv. OL Carrera (Cf.
), giusta procura in atti C.F._2 Parte Ricorrente Contro
, CP
), nato a [...] il [...] e residente a Nole (TO) in strada Monea n. 49, C.F._3 elett Torino, via Schina n. 7, presso lo studio e la persona dell'avv. Lorena Azzurra Palmucci (Cf. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 8/8/2025 Conclusioni consensualizzate delle Parti Dopo la prima udienza del 09/12/2024 e a seguito di trattative, le Parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio e pertanto hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio, pronunciato con sentenza n.665/2016 dal Tribunale di Barlad (Romania), tra i signori e alle seguenti condizioni: Parte_1 CPPer
1) La f fi genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre. Le scelte di straordinaria importanza nell'interesse della figlia, relative alla scuola, alla salute e alla residenza abituale verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali della minore, dando il padre fin da ora il consenso al trasferimento di residenza della minore, da e a Venaria Reale e/o dintorni e, conseguentemente, il consenso al trasferimento CP_2 scolastico, a semplice richiesta della madre.
2) Le visite padre-minore, a fronte dell'avvio della progressiva liberalizzazione, si svolgeranno secondo modalità e tempistiche individuate dai Servizi Sociali competenti, con facoltà di reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri esitino contrari all'interesse della minore;
in caso di Per totale liberalizzazione, il padre potrà vedere e tenere con sé , nel rispetto del suo gradimento, con le seguenti modalità: a) week end: a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19:00, alla domenica sera, riconducendola al domicilio materno entro le ore 21:00; b) tempi infrasettimanali: tutte le settimane un pomeriggio, salvo diverso accordo il martedì, con cena e pernottamento, se di gradimento per la minore c) vacanze estive: per due settimane, non consecutive tra loro nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, a fini programmativi del rispettivo periodo, comunicando anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno per la reperibilità della minore;
d) festività del Natale e della Pasqua: negli anni pari, il 24 dicembre, con accompagnamento entro le ore 11:00 del 25 dicembre presso la residenza materna, ove permarrà sino al 31 dicembre;
dal 31 dicembre, indicativamente dalle ore 12:00, sino al 6 gennaio, con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21:00; negli anni dispari, l'alternanza sarà invertita: Per
trascorrerà il 24 dicembre con la madre e permarrà presso la residenza paterna dal 25 dicembre, indicativamente dalle ore 11:00 sino Per al 31 dicembre, con accompagnamento entro le ore 12:00 presso la residenza materna, ove permarrà sino al 6 gennaio;
ogni anno o il pagina 1 di 4 giorno della S. Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre;
c) altre festività: in occasione delle altre festività previste in calendario nell'anno, comprensive di eventuali “ponti” in alternanza con la madre e nel rispetto del gradimento della minore.
3) Il padre provvederà al mantenimento delle figlie versando a mani della madre, con decorrenza immediata, un contributo economico mensile anticipato al giorno 5 del mese di complessivi € 750,00 (€ 375,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT (prima rivalutazione nel mese di ottobre 2025).
4) Ciascun genitore provvederà alle spese straordinarie di entrambe le figlie – per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche – universitarie e/o post universitarie e le spese sportive – in misura del 65% il padre e in misura del 35% la madre, richiamandosi espressamente alla disciplina del “Protocollo d'intesa tra i magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, sottoscritto in data 24/6/2016. I genitori danno atto che la figlia OL parteciperà, nel mese di settembre 2025, al soggiorno studio in college negli Stati Uniti e che il padre ha contributo al pagamento delle spese in misura di € 1000,00, importo già versato a mani della figlia. La madre avrà diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale di entrambe le figlie.
5) La casa familiare sita in Nole Strada Monea 49, con i mobili e gli arredi che compongono resta assegnata alla madre, che vi abiterà con le figlie, fatte salve le pattuizioni di cui ai punti che seguono.
6) Nell'ottica della complessiva ridefinizione dell'assetto patrimoniale conseguente alla crisi familiare, i SIi e Parte_1 CP convengono le seguenti attribuzioni immobiliari, richiedendo sin da ora l'applicazione del regime di esen o
[...]
. n. 74/1987, trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali e indispensabili a risolvere bonariamente i rapporti della crisi coniugale e a precludere future vertenze tra le parti: la signora si obbliga, con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, a trasferire al SI Parte_1 volta si obbliga ad acquisire, tutte le ragioni di proprietà relative all'immobile, già casa familiare, sito in Nole CP 49, costituito da fabbricato di civile abitazione e pertinenze, il tutto come meglio identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio dott. del 16/6/2022, Rep. n. 2219/1348. Al fine di dare adempimento alla cessione immobiliare qui Persona_2 concordata, il si obbliga ad occuparsi in via esclusiva del rilascio di tutte le certificazioni e/o regolarizzazioni CP urbanistiche e catastal procedere al rogito (quali, ad esempio, accatastamento opere) assumendosi integralmente tutti i relativi oneri e tutti i costi di trasferimento della proprietà (Attestato di Prestazione Energetica e Relazione di Regolarità Edilizia comprese, ove richieste), manlevando la SIa da ogni responsabilità e adempimento e rinunciando espressamente a ogni ripetizione Parte_1 nei confronti della stessa, anche c opere già eseguite dal SI , in proprio e nella qualità di titolare CP dell'omonima impresa edile ”. Al fine di ultimare i lavori sugli imp itari ed elettrici, utili alla certificazione CP degli stessi, la SIa si impegna a consentire ai dipendenti/collaboratori del SI di accedere Parte_1 CP all'abitazione per l'esecuzione dei lavori necessari, concordando previamente per iscritto giorni ed orari di intervento e pattuendo espressamente che non verrà realizzato il bagno sito al piano terra. Le parti convengono e fissano sin da ora, irrevocabilmente, l'importo della cessione immobiliare in €120.000,00 (euro centoventimila), che dovrà essere corrisposto dal SI alla SIa con le seguenti modalità: quanto ad € 10.000,00 (euro CP Parte_1 diecimila) a titolo di caparra confir to che verrà c lmente alla firma del presente accordo, mediante assegno circolare e/o bonifico istantaneo e il saldo di € 110.000,00 (euro centodiecimila) mediante assegno circolare da versare in sede di rogito notarile, da stipularsi avanti al Notaio dal medesimo designato, entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 7) A fronte dell'adempimento del SI , alle obbligazioni previste al capo che precede, la SIa si CP Parte_1 obbliga a rilasciare la casa di Nole Strada Monea 49, libera da persone e cose, entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla stipula dell'atto notarile di cessione, con conseguente rinuncia all'assegnazione; decorso tale termine senza che l'immobile sia stato consegnato libero da persone e cose di proprietà della SIa , la medesima sarà tenuta a corrispondere, a titolo di indennità di Parte_1 occupazione, l'importo mensile di € 450,00. Nel caso in cui l'Istituto Scolastico del luogo di nuova residenza della minore non dovesse accettare la domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, il rilascio della casa familiare da parte della SIa verrà posticipato al 30 giugno Parte_1 2026 e, in quel caso, l'indennità mensile di occupazione di € 450,00 decorrerà dal 1.7.2 8) Nel caso in cui la banca non erogasse il mutuo bancario al SI , la SIa tratterrà l'importo di CP Parte_1
€10.000,00 (euro diecimila) ricevuto a titolo di caparra, obbligandosi, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di mancato rilascio del mutuo, a mettere in vendita l'immobile di Nole Strada Monea 49. Al momento dell'incasso del prezzo di vendita dell'immobile de quo, la SIa tratterrà per sé l'importo di €110.000,00 (euro centodiecimila), al netto dell'eventuale provvigione Parte_1 dovuta all'agenzia ri connessi alla vendita, obbligandosi, senza nulla riconoscere ma a mero titolo transattivo, a corrispondere al SI l'eventuale eccedenza. In tal caso, la SIa avrà diritto all'assegnazione della casa CP Pt_1 familiare sino al mese di notarile di vendita a terzi del fabbricato. 9) Sempre nell'ottica della ridefinizione degli equilibri economici conseguenti alla crisi familiare, la signora si obbliga, con Parte_1 effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, senza previsione di corrispettivo, a tr , CP
pagina 2 di 4 che a propria volta si obbliga ad acquisire, tutte le ragioni di proprietà relative all'immobile sito in Fiano, via San Firmino 41, costituito da fabbricato urbano entrostante a terreno come meglio descritto e identificato nell'atto di provenienza a rogito Notaio dott. Persona_3 in data 16/11/2023, Rep. n. 56.167/18.870. L'IMU del suddetto immobile, relativo all'annualità del 2025 e sa
[...] eventuali insoluti, verrà corrisposta integralmente dal SI , rinunciando a ripetizioni nei confronti della SIa CP
. Il trasferimento della proprietà dovrà essere perf e non oltre 30 giorni dall'estinzione della cartella di Parte_1 pagamento di cui al punto che segue, comparendo le parti avanti al Notaio designato dal SI , con oneri a suo esclusivo CP carico.
10) Il SI , contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a saldare gli importi, per sorte capitale e CP interessi morat la esattoriale già notificata alla SIa e pari all'incirca ad € 12.000,00, rinunciando a Parte_1 qualsivoglia ripetizione nei confronti dell'obbligata.
11) La signora si obbliga, infine, con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a rogito, a trasferire al Parte_1 SI sione di corrispettivo, la quota societaria del 49% detenuta in seno alla “Puscasu Costruzioni S.r.l.”, c.f. CP sferimento della quota dovrà essere perfezionato entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, P.IVA_1 comparendo le parti avanti al Notaio designato dal SI , con oneri a suo esclusivo carico, il quale si obbliga a manlevare la CP SIa da qualunque azione di respons finanziario connesso alla “Puscasu Costruzioni S.r.l.”. Parte_1
12) A cio della casa familiare da parte della SIa , i cani resteranno nella custodia del SI Parte_1
che si farà integralmente carico del loro mantenimento e del e di cura, intestando a sé gli animali. Nelle CP sanitarie, di cura, di mantenimento degli animali verranno partecipate da entrambe le parti al 50%, in linea con le indicazioni del vigente Protocollo. 13) Dato atto che la SIa ha rinunciato in corso di causa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per Parte_1 superamento dei limiti di legge e anticipato dalla medesima a titolo di spese legali, si conviene tra le parti che il SI
corrisponda, contestualmente alla firma del presente accordo e a mezzo bonifico bancario istantaneo, a titolo di spese legali, CP 6.000,00, omnicomprensivo degli oneri di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore Avv. OL Carrera”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 06/08/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Va preliminarmente rilevata la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Ivrea in ordine alla domanda consensualizzata di modifica condizioni divorzili al lume dell'art. 3 Reg UE 1111/2019 posto che le Parti, entrambe di nazionalità rumena, risiedono stabilmente nel Comune di Nole nel circondario del Tribunale di Ivrea. La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero
e hanno contratto matrimonio a HE (Provincia Vaslui, Romania) il Parte_1 CP
o t registri dello stato civile del Comune di Rocca Canavese in data 24/10/2012 (Atto n. 15, Parte II, Serie C, Anno 2012). Dall'unione matrimoniale nascevano le figlie (29/9/2005) e (25/6/2011). Persona_4 Persona_5 Le parti sono divorziate con sentenza n. 66 di Primo Grad ania divenuta definitiva. Ha dunque agito parte ricorrente invocando provvedimenti indifferibili in relazione alle modalità di affido e collocazione della figlia minore alla madre, con conseguenziale richiesta, fra le altre cose, di Persona_5 assegnazione alla stessa della casa i immediato allontanamento al convenuto. Il Giudice ha dapprima emesso decreto esecutivo n. 2111/2024 del 05/10/2024 inaudita altera parte. Si è poi costituita Parte ricorrente. In seguito, con provvedimento del 25/06/2025, a fronte delle note conformi depositate dalle Parti e della relazione del Servizio Sociale del 04/05/2025 prot. 7801/2025, depositata il 04/06/2025, il Giudice (sulla base della positiva relazione del Servizio, in atti) autorizzava il Servizio Sociale ad avviare prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia con relazione da depositarsi in Tribunale, autorizzando il Servizio a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore, rinviando all'udienza - sostituta ex art. 127 ter c.p.c. - del 20/11/2025 e disponendo che entro il predetto termine perentorio le parti depositassero note definitive per la prosecuzione del processo. Nelle more, le parti genitoriali, nell'esclusivo interesse della prole, scemata la conflittualità, sono addivenute alla definizione della crisi familiare, giungendo a soluzioni condivise di tutti i rapporti tra loro pendenti e depositando conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, su conforme ed espressa richiesta del PM, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate dovendo conferirsi mandato al Servizio Sociale per la prosecuzione dell'intervento a favore della prole minore con prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia sino a tendere ove possibile al regime di visite optato dai genitori, autorizzando il Servizio Sociale a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea provvedendo in conformità al raggiunto accordo delle Parti ed anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Primo Grado di Barlad (Provincia Vaslui, Romania) n. 665/2016 del 14/03/2016, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, Prende atto degli accordi intervenuti tra e sopra riportati, e dispone in Parte_1 CP conformità. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca Canavese per le incombenze di competenza. Dispone la prosecuzione del mandato al Servizio Sociale già incaricato in atti per la prosecuzione dell'intervento a favore della prole minore con prudente graduale liberalizzazione delle visite padre-figlia sino a Persona_5 tendere ove possibile al re dai genitori, autorizzando il Servizio a reintrodurre i luoghi neutri ove gli incontri padre-figlia esitino contrari all'interesse della minore Prende atto delle pattuizioni delle Parti in ordine al relativo accordo per le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 8/8/2025 IL PRESIDENTE Dott. ssa Stefania Frojo IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4