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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4054/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/01/2021, rimessa in decisione ordinanza del 30/10/2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. DI MONDA RAFFAELE e dall'avv. ACCARINO VITTORIO
( ) con studio in VIA LUCIANO MANARA, 15 20122 MILANO presso il C.F._2
quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso dall'avv. LOTTA ELENA presso il cui studio in VIA AMEDEI, 3 20123 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 17 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/05/2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare:
1) rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, tutte le domande svolte dal Sig.
[...]
; CP_1
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre o, in subordine, condiviso;
Per_1
4) assegnare alla NOa la casa coniugale con tutto quanto l'arreda; Pt_1
5) disporre che la presenza del figlio minore presso il padre avvenga con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00;
- un giorno infrasettimanale, indicato preferibilmente nella giornata di meroledì, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici o personali del figlio;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, nei seguenti periodi: dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo
- una settimana durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre quanto al giorno di Pasqua e al lunedì dell'Angelo, cosicché il minore possa trascorrere tali festività con entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, nel periodo giugno/settembre, il padre trascorrerà un periodo di non meno di 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto ed una settimana nei mesi di giugno o luglio o settembre, previo accordo con la Sig.ra entro il mese di maggio;
Pt_1
6) disporre che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli comunque collocati presso la madre corrispondendo alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese in via anticipata e per dodici mensilità, un Parte_1 importo non inferiore ad Euro 2.500,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA costo-vita come per legge per ciascun figlio;
7) disporre che il Signor debba contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo alla CP_1 stessa, entro il 5 di ogni mese in via anticipata e per dodici mensilità, l'importo di Euro 2.000,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita come per legge;
pagina 2 di 17 8) porre a carico del padre il pagamento delle spese dentistiche e mediche relative ai figli non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, sportive e tutte le spese straordinarie nella misura del 100%;
In via istruttoria:
-di ammettersi, espunta ogni circostanza negativa e/o valutativa i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che Lei abita in Viale Piceno n. 2?
2) Vero che Lei dal mese di aprile 2020 al dicembre 2020 si è recata in più occasioni e anche il giorno 18 ottobre 2020 presso l'appartamento della IG in quanto richiamata dalle urla dei Parte_1 coniugi e CP_1 Parte_1
Si indica a teste la IG , residente in [...] Milano Testimone_1
3) Vero che Lei è titolare della Farmacia sita in Milano alla Via Anfossi n. 9?
4) Vero che nel mese di marzo 2020 la IG Le ha chiesto di poter essere assunta dando la Parte_1 propria disponibilità per intraprendere un'attività lavorativa quale farmacista;
Si indica a teste il Dott. presso la Farmacia di Via Anfossi n. 9 Milano Testimone_2
- Si chiede una CTU tecnico contabile al fine di demandare al consulente tecnico la quantificazione del valore economico delle unità immobiliari di proprietà del Sig. così come elencati nel doc. 21; CP_1
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione al Sig. di tutta la documentazione relativa ai CP_1 conti correnti e agli investimenti finanziari intestati allo stesso e alle società dallo stesso amministrate e partecipate;
- , si chiede di disporre apposite indagini di Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del NO , con particolare riguardo ai seguenti profili: CP_1
(i) accertamento dei redditi effettivi del NO , con specifico riferimento ai compensi, dichiarati e non CP_1 dichiarati, dallo stesso percepiti negli ultimi cinque anni dalla propria attività di lavoro autonomo e da eventuali investimenti finanziari;
(ii) accertamento del patrimonio facente capo al NO , con specifico riferimento: CP_1
- alle proprietà immobiliari e ai beni mobili registrati (autovetture) allo stesso appartenenti;
- ai conti correnti e ai depositi bancari riferibili al NO , mediante acquisizione dei relativi estratti CP_1 conto, saldi, depositi bancari, ecc., con riferimento agli ultimi cinque anni;
(iii) accertamento del tenore di vita goduto dal NO , desumibile dai parametri solitamente utilizzati a CP_1 tal fine, con riferimento agli ultimi cinque anni.
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione al Residence R.T.A. IN Via Emilia, 118 - 55047
Seravezza (LU) e al Fort'hotel la Pace di Baroni Via Nazario Sauro, 15 - 55042 Forte dei Controparte_2
Marmi (LU) le fatture emesse dal 1 luglio al 10 settembre 2022 a carico del Sig. . CP_1 pagina 3 di 17 In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari con condanna del Sig. alla all'integrale rifusione. CP_1
Per parte convenuta voglia Dichiarare la separazione personale dei coniugi
a.i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
b. respingere la domanda di addebito della separazione a carico del NO dichiarando la separazione CP_1 addebitabile alla NOa per i motivi esposti;
Pt_1
c. i figli e , collocati presso la casa materna, essendo divenuti entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 regoleranno liberamente la loro frequentazione con il padre;
d. il NO si obbliga a versare alla IG entro il giorno cinque di ogni mese la somma CP_1 Pt_1 di € 1.200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (600 euro a figlio) importo soggetto annualmente a rivalutazione Istat, sino a quando vivranno con la madre;
in diverso caso, la suddetta somma verrà versata direttamente ai ragazzi;
le spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sani-tario nazionale, le spese scolastiche, universitarie e quelle connesse, nonché quelle sportive e ricreative e le vacanze, concordate tra le parti, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
nulla è dovuto a titolo di mantenimento della NOa Pt_1
Vinte le spese del presente procedimento e quelle relative al procedimento in Corte di Appello RG 851/2021 VG-
708 c.p.c. a seguito del reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. presentato dall'attrice e rigettato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 CP_1
24/02/2001 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 0169, registro 3, parte 2, serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 20.12.2003) e (il 20.10.2005) – oggi Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 18/01/2021, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Pt_1
pronunciare la separazione con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
nonché di disporre l'affidamento esclusivo del figlio all'epoca ancora minore alla madre o, in Per_1
pagina 4 di 17 subordine, condiviso, con collocamento presso di sé e assegnazione dell'ex casa coniugale con tutto quanto l'arreda alla madre;
di regolamentare i rapporti padre figlio nelle modalità dettagliate in ricorso e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di almeno € 2.500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e di € 2000 per se stessa;
a sostegno delle proprie domande rappresentava la ricorrente che, dopo la nascita dei figli, l'unione matrimoniale sarebbe andata in crisi, per via dei reiterati tradimenti da parte dell'ex marito e delle condotte aggressive e denigratorie, verbali e fisiche, da questi poste in essere anche in presenza dei figli, fino al suo allontanamento dall'ex casa familiare – condotte per le quali aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 maggio 2021 si è costituito in giudizio il sig. che, contestando la rappresentazione dei fatti resa dalla parte ricorrente, chiedeva al CP_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
quindi di regolamentare le frequentazioni padre -figli e di determinare il mantenimento dei figli a carico del padre nell'importo di € 1.400,00, rigettando la richiesta di mantenimento per sé della moglie;
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 17 maggio 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. all'epoca procedente dott.ssa C. Stella, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 24/05/2021, confermava l'affidamento a entrambi i genitori dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
ne disponeva il collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa dell'ex casa familiare, quale collocataria dei figli minori e regolamentava le frequentazioni paterne a weekend alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, disponendo al contempo incarichi di monitoraggio e sostegno ai Servizi Sociali in favore dei minori e dei genitori;
poneva altresì a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale e a un contributo di € 500,00 mensili in favore della moglie;
quindi, nominava giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per al 21.10.2021 assegnando alla parte ricorrente termine sino al 30.9.2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa;
pagina 5 di 17 avverso il provvedimento presidenziale, la sig.ra proponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. Pt_1
avanti alla Corte di Appello di Milano che con decreto n. 2538 del 13.10.2021, dichiarava l'infondatezza del reclamo e per l'effetto confermava integralmente l'ordinanza gravata;
in data 29.09.2021 le parti depositavano le rispettive memorie;
l'udienza del 21/10/2021 veniva rinviata per i medesimi incombenti al 27.01.2022 in attesa dell'esito del giudizio di reclamo e dell'avvio dei percorsi di sostegno demandati ai Servizi Sociali di Milano.
Quindi acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, all' udienza del 27.01.2022 il
Giudice Istruttore disponeva procedersi all'ascolto dei figli (nelle more divenuto Per_2
maggiorenne) e , che venivano sentiti all'udienza del 10.02.2022, disponendo di seguito su Per_1
richiesta delle parti un rinvio per trattative;
dopo ulteriori rinvii, si perveniva all'udienza del
27.04.2022, in cui il G.I. assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'udienza del 29.09.2022, tenutasi dinnanzi al GI riassegnatario, parte ricorrente insisteva per l'ammissione delle prove richieste mentre parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 29.10.2022, il Giudice disponeva CTU contabile sulla situazione economico-reddituale delle parti, nominando CTU il dr. e fissava udienza a trattazione Persona_3
scritta per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del consulente tecnico nominato.
In data 27.12.2023 il CTU nominato depositava atto di giuramento e fissava la data dell'inizio delle operazioni peritali al 1.02.2023, con termini intermedi per l'invio della bozza e delle osservazioni.
Le parti procedevano alla nomina dei rispettivi CT e in data 5.01.2023 parte resistente sollecitava altresì un'estensione del quesito peritale;
con ordinanza del 22/02/2023 il GI provvedeva a specificare il quesito formulato e con ordinanza del 10/05/2023 prorogava i termini originariamente assegnati per i lavori peritali;
In data 18.09.2023 il CTU depositava la consulenza tecnica ed in data 19.09.2023 istanza di liquidazione.; quindi in data 28.09.2023, la difesa di parte resistente depositava istanza di integrazione alla CTU oltre a osservazioni in merito alla istanza di liquidazione e il presidente di Sezione, in temporanea sostituzione del G.I, con ordinanza dell'11.10.2023 ordinava i chiarimenti richiesti al CTU, assegnando successivo termine per note ai CTP e fissando udienza al 12.03.2024.
Quindi il G.I. disponeva la comparizione personale del CTU per l'udienza già fissata al
12.03.2024 in cui il CTU forniva i chiarimenti alle osservazioni delle parti e il giudice concedeva alla resistente termine per integrare la documentazione relativa alla destinazione della somma dalla vendita pagina 6 di 17 dell'immobile di via Boldrini, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 15.10.2024 a trattazione scritta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Allo spirare dei termini la causa è stata rimessa al Collegio ed è stata discussa e decisa in data
12/02/2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già presente in atti sollecitata dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni, condividendo il Collegio le considerazioni svolte dal G.I. nell'ordinanza istruttoria del 31/10/2022, da intendersi in questa sede integralmente confermata.
In particolare risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate dalla parte attrice con le proprie conclusioni, risultando i relativi capitoli di prova irrilevanti, generici o valutativi. Parimenti all'esito della CTU contabile acquisita, risultano superflui gli ulteriori accertamenti reddituali richiesti, atteso che il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti ai fini della decisione.
Si osserva comunque che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
pagina 7 di 17 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Il rigetto delle reciproche domanda di addebito della separazione
La parte attrice ha svolto domanda di addebito della separazione al marito, fondandola sulle allegate condotte aggressive e vessatorie poste in essere dal sig. in costanza di convivenza, CP_1
oltre che sui presunti tradimenti del marito.
Orbene, dette allegazioni non hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta.
Deve premettersi che i fatti allegati sono stati oggetto di denuncia-querela sporta dalla ricorrente presso la Questura di Milano in data 18.10.2020, in seguito alla quale è stato iscritto il procedimento penale 30423/2020 RGNR per maltrattamenti in famiglia, di cui tuttavia controparte ha documentato l'intervenuta archiviazione, disposta con decreto del GIP in sede del 22.04.2022.
Dagli elementi di prova acquisiti in quella sede, era infatti emerso un contesto di elevata conflittualità, in atto tra i coniugi sin dall'inizio della loro convivenza, con insulti, aggressioni e strattonamenti reciproci: contesto di seguito confermato anche da quanto emerso nel corso della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali disposta nel presente procedimento.
Ai Servizi la ricorrente aveva di fatti riferito di un clima familiare connotato da elevatissima instabilità affettiva e dalla mancanza di comunicazione e condivisione di qualsiasi aspetto della quotidianità con il marito, fino all'ennesimo, acceso conflitto avvenuto a novembre 2020 quando, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il sig. era uscito di casa. Per contro, anche quest'ultimo CP_1
aveva riferito di ingiurie e minacce della moglie nei suoi confronti, avvenute anche in presenza dei figli all'epoca minori e di condotte aggressive della stessa talvolta dirette anche nei confronti dei figli.
Deve premettersi che questi ultimi sono risultati pesantemente coinvolti nel conflitto genitoriale già dalla prima osservazione del nucleo avviata dai Servizi Sociali del Comune di Milano nel 2020, su segnalazione della Procura Minori, a seguito dell'intervento di Polizia avvenuto in data 4.04.2018, in cui pure il figlio , all'epoca direttamente sentito, figlio aveva confermato che era stata la Per_2
madre ad aggredire fisicamente il padre in sua presenza, e non il contrario;
quest'ultima, peraltro all'epoca, aveva escluso pregresse condotte violente del marito. Anche detto procedimento era stato poi archiviato, all'esito dell'avvio del presente giudizio di separazione.
pagina 8 di 17 Deve rilevarsi poi che entrambi i figli - che già all'epoca del primo procedimento avevano confermato la corresponsabilità di entrambi i genitori nel conflitto di coppia e del loro coinvolgimento - nel corso dell'ascolto del 10/02/2022, hanno confermato i problemi di comunicazione dei genitori.
Neppure ha trovato riscontro la richiesta di addebito alla moglie svolta dal resistente, con riferimento alle pretese ingerenze della famiglia d'origine della moglie.
Invero sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può ritenersi raggiunta la prova che l'origine della crisi coniugale sia imputabile all'uno o all'altro coniuge.
Devono pertanto essere respinte entrambe le domande di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta -volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale
Nelle more del giudizio, entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni, per cui di conseguenza nulla deve essere disposto in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni della prole.
Le statuizioni economiche
Residuano quindi le sole statuizioni economiche – che costituiscono, invero, il fulcro del contenzioso in atto tra le parti - in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni e in favore dell'ex coniuge, già disposto ex art. 156 c.p. in sede presidenziale nei confronti della moglie.
L'assegnazione dell'ex casa coniugale
L'assegnazione dell'ex casa coniugale alla – di proprietà esclusiva dei genitori di Pt_1 quest'ultima e ove la stessa convive con i figli maggiorenni e - deve essere Per_2 Per_1
confermata - in assenza peraltro di domande di segno opposto del resistente.
pagina 9 di 17 Sulla sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento in favore della moglie ex art. 156 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza di legittimità, al coniuge cui non è addebitata la separazione dev'essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto fino alla separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La determinazione di detto assegno deve tener conto – ai sensi dell'art. 156, comma 2 cit. c.c. – di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 14840 del 27/06/2006). Qualora sussista una disparità economica tra le parti, i redditi adeguati cui va rapportato in sede di separazione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, al quale non è addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari
a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza
(cfr. da ultimo, Cass. ord. 20228/22; nonchè ex multis, Cass. 12196/17; 1162/2017; 6864/2015).
Orbene, già con ordinanza presidenziale del 24/05/2021, sulla scorta della situazione economica e patrimoniale delle parti, per come emergente in atti, l'allora Presidente f.f. accoglieva la domanda della ricorrente di un contributo economico per sé – che determinava in € 500,00 mensili stante l'evidente divario
reddituale, e non ostando alla determinazione di un contributo in favore della moglie la circostanza
allegata che ella beneficerebbe di rilevanti aiuti economici della famiglia di origine (circostanza che sarà
peraltro meglio approfondita in fase istruttoria); determinava altresì il contributo al mantenimento dei due figli in € 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida (contributo, peraltro, espressamente stimato in via prudenziale, anche in considerazione del peso rilevante delle spese straordinarie, tra cui la retta dell'Istituto Zaccaria – quest'ultima pari a oltre 3.500 € annui.
La sig.ra laureata in farmacia, non lavora - nè ha mai lavorato nel corso degli anni di Pt_1
matrimonio e ha continuato a vivere nell'immobile di proprietà dei genitori, concesso in comodato gratuito,
quindi senza oneri;
per contro il sig. , imprenditore, era già titolare con i fratelli e la madre di un CP_1 negozio di arredamento a Vigevano;
all'epoca dei provvedimenti presidenziali, peraltro, la Stopino S.r.l.,
aveva contratto un ingente mutuo, garantito da una serie di immobili di famiglia, con bilanci in perdita pagina 10 di 17 dall'anno 2017, aggravatasi nel corso dei due esercizi successivi. Ciononostante, lo risultava già CP_1
all'epoca titolare di un rilevante patrimonio immobiliare e mobiliare (e, nello specifico, di un portafoglio titoli del controvalore di oltre € 360.000,00) con redditi nell'ultimo triennio risultati pari a € 85.000,00 circa
(€ 89.217,00 nel 2019), corrispondenti a un netto mensile di € 4.692,00 circa, su dodici mensilità, oltre al reddito da locazione assoggettato a cedolare secca (ulteriori € 1.000,00 mensili netti circa).
Lo viveva a Milano in un immobile condotto in locazione al canone di € 2.000,00 mensili CP_1 ed era altresì gravato di un mutuo per € 1.500,00 mensili circa (in scadenza a novembre 2022), per un finanziamento relativo a un immobile sito a Vigevano concesso in locazione a terzi.
All'esito dell'istruttoria svolta e, nello specifico, dalle risultanze della CTU acquisita nel corso del presente procedimento, è altresì emerso che nel triennio 2020/22, il convenuto è risultato titolare:
- di un importante patrimonio immobiliare (costituito da numerosi immobili siti in Courmayeur e in
Vigevano) del valore complessivo stimato di oltre 8 milioni di euro – pari a un valore pro quota di oltre 1,7
milioni di euro;
detti immobili, in parte locati, hanno generato redditi netti annui per oltre 70.000 €; il CTU
ha poi preso in considerazione le plusvalenze delle vendite immobiliari realizzate dallo nel corso CP_1
del periodo di riferimento, al netto dei relativi oneri fiscali (tra cui quelle relative alle cessioni di CP_3
e dell'immobile di via Boldrini entrambi siti a Vigevano);
[...]
- di un patrimonio mobiliare costituito da: - un portafoglio titoli pari al 31/12/2020 a oltre 130.000
(ridottosi al 31/12/2022 ad € 93.418.00), nonché: – dalle quote sociali di titolarità del convenuto, della
Stopino srl., della Immobiliare Mercle srl. (quest'ultima con beni immobili in pancia del valore stimato di poco meno di un milione di euro) e della BE srl. (società che opera nell'ambito del commercio al dettaglio, di cui lo detiene il 13, 33 % del capitale sociale), per un valore complessivo stimato in CP_1
CTU di oltre 100.000 €.
Quanto all'effettiva capacità reddituale e patrimoniale, tenuto altresì conto dell'andamento delle attività imprenditoriali della parte, il reddito medio annuo concretamente disponibile dello nel CP_1 triennio in esame è risultato all'esito della CTU e del contraddittorio tecnico con i CTP pari a circa 210.000
€ (corrispondenti a un reddito medio mensile di oltre 17.000 €: cfr. CTU, 104 ss), oltre alle attività patrimoniali della parte stimate al 31/12/2022 in oltre due milioni di euro netti.
Per contro, la CTU ha confermato che la priva di redditi, è tuttavia titolare di Pt_1
un'importante liquidità disponibile sui propri c/c, alimentata - oltre che dai proventi della vendita di un appartamento sito in Vigevano di sua proprietà per un corrispettivo di € 165.000,00- in larga parte dai bonifici ricevuti dai c/c e dalle spese sostenute dai genitori della come risulta dall'analisi dei conti Pt_1
pagina 11 di 17 loro intestati condotti dalla CTU su cui la stessa è altresì delegata ad operare (per oltre 80.000 € sul solo c/c paterno nel corso del 2022, con un arricchimento della parte stimato, all'esito delle osservazioni del CTP, in
60.000 € annui nel 2021 e in oltre 146.000 € nel 2022, corrispondenti a una disponibilità mensile di circa
10.000 € mensili: cfr. CTU, p. 97); la è altresì risultata titolare di attività patrimoniali stimate in Pt_1
circa 95.000 €.
Le risultanze dell'istruttoria svolta confermano quindi l'evidente – nonché ancor più rilevante -
divario reddituale tra le parti, laddove le disponibilità finanziarie della risultano comunque Pt_1 all'evidenza di gran lunga inferiori a quelle dell'ex coniuge e comunque insufficienti a garantirle l'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
All'esito della CTU, peraltro, è pacificamente emerso che la ancorchè priva di redditi, nel Pt_1
periodo di riferimento ha goduto stabilmente, nonchè in via continuativa, dell'aiuto economico da parte dei suoi genitori, che sostenevano per lei una spesa media di circa 10.000 € mensili.
Detti aiuti peraltro, secondo le allegazioni della parte, erano presenti anche in costanza di convivenza e hanno quindi sicuramente contribuito a definire il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 c.c.: per stessa ammissione della parte, i genitori hanno di fatti sostenuto le spese condominiali (per oltre 4500,00 euro annui) dell'ex casa familiare, concessale in comodato d'uso gratuito, oltre a parte delle spese scolastiche dell'Istituto Zaccaria all'epoca frequentato dai figli della coppia e alle altre spese correnti dei ragazzi.
Ancorchè non può ritenersi in alcun modo provato l'assunto della ricorrente, secondo cui i genitori non provvederebbero più all'attualità ad alcuna elargizione in suo favore – ferma peraltro la disponibilità dell'immobile già da tempo concesso in comodato, detta disponibilità finanziaria della parte attrice resta comunque un'entrata per sua natura aleatoria e contingente, rimessa alle disponibilità dei prossimi congiunti, che non fa venir meno l'obbligo di solidarietà economica gravante sul resistente e il conseguente diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge essendo pacifico – oltre che incontestato – che la si sia occupata in costanza di matrimonio della vita familiare e della Pt_1
crescita dei figli.
Resta escluso, quindi, che tali elargizioni possano aver incidenza sull'an dell'assegno di mantenimento.
pagina 12 di 17 Ritiene pertanto il Tribunale fondata la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Quanto alla determinazione dell'importo di detto assegno (in sede presidenziale stabilito in €
500.00), deve tenersi conto delle ulteriori sopravvenienze acquisite in ordine alle capacità economico- patrimoniali del sig. – nei cui confronti la CTU ha consentito di accertare una disponibilità CP_1 finanziaria mensile media superiore ai 15.000 €, pari a circa il triplo di quella risultante in atti al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali;
al netto peraltro, delle rilevanti spese di mutuo all'epoca sostenute dalla parte e oggi venute meno.
Pur tenuto conto quindi, della rendita mensile di cui la ricorrente beneficia dalla famiglia di origine,
alla luce risultanze processuali acquisite, il Tribunale ritiene congruo rideterminare il contributo di mantenimento in favore della moglie nell'importo di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (18.01.2021); importo da versarsi alla sig.ra in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2022).
Il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni
I figli delle parti, ad oggi divenuti maggiorenni, sono entrambi ancora impegnati negli studi
, studente di economia alla Bocconi, è attualmente in Canada per un programma di studio Per_2
all'estero, mentre il minore frequenta il primo anno di università di medicina). Per_1
L'allora Presidente f.f. aveva disposto a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli ancora non economicamente autonomi di 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 ciascuno) oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale - contributo stimato in via prudenziale, anche in considerazione del peso rilevante delle spese straordinarie, in particolar modo di quelle scolastiche.
La ricorrente ha chiesto di rideterminare l'importo posto a carico del sig. per il CP_1
mantenimento indiretto dei figli maggiorenni, nella somma complessiva di euro 2.500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie dei figli;
di converso, il convenuto di confermare le statuizioni presidenziali, in punto mantenimento diretto riportando al 50%i l contributo delle parti alle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che entrambe le domande debbano essere sul punto disattese;
il contributo di mantenimento disposto in via provvisoria per i figli maggiorenni deve tener conto da una parte, sia del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, per come accertato all'esito pagina 13 di 17 dell'istruttoria, che delle loro mutate ed accresciute esigenze – tenuto conto del percorso di studi universitari da entrambi intrapreso (laddove in particolare il figlio maggiore è al momento impegnato in un programma di studi all'estero); per contro, proprio la permanenza all'estero del figlio maggiore riduce i costi di mantenimento diretto a carico della madre.
Ritiene pertanto il Tribunale equo e congruo rideterminare il contributo a carico del sig. CP_1
per il mantenimento dei figli maggiorenni in € 2000,00 mensili (pari a € 1000.00 ciascuno) oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti sulle domande di addebito, nonché la soccombenza integrale del sig. sulle domande di CP_1 mantenimento per l'ex coniuge e della prole, ritiene il Tribunale che questi dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della sig.ra nella misura di 1/2 che si liquidano Pt_1
come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, mentre la restante quota di 1/2 dovrà essere compensata.
Devono essere invece poste integralmente a carico della ricorrente le spese relative al reclamo della Corte d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale, attesa la soccombenza della parte.
Quanto alle spese della consulenza tecnica contabile espletata, che si liquidano come da separato decreto, le stesse devono essere poste a carico delle parti al 50%, che peraltro risultano aver già provveduto a pagarle per la rispettiva metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in MILANO il 24/02/2001,
[...] CP_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 169, reg.
03, parte II, serie A;
2. Rigetta le domande di addebito della separazione spiegate dalle parti;
pagina 14 di 17 3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale di viale Piceno 2, con tutti gli arredi in essa esistenti alla ricorrente;
5. Pone definitivamente carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dell'ex CP_1
coniuge, la somma di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (18.1.2021);
somma da versarsi alla sig. ra in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché Pt_1
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2022);
6. Pone definitivamente a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli CP_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti l'importo di € 2.000,00 mensili complessivi, somma da versarsi alla convenuta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) pagina 15 di 17 assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
7. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della resistente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale frazione, in euro 6.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, Iva e cpa come per legge.
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/2.
9. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese relative al giudizio di reclamo proposto in pagina 16 di 17 Corte d'Appello, che si liquidano, in euro 4.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, Iva e
Cpa come per legge.
10. Pone definitivamente le spese della CTU contabile, liquidata come da separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore Est.
Susanna Terni Valentina Di Peppe
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22/01/2021, rimessa in decisione ordinanza del 30/10/2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. DI MONDA RAFFAELE e dall'avv. ACCARINO VITTORIO
( ) con studio in VIA LUCIANO MANARA, 15 20122 MILANO presso il C.F._2
quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso dall'avv. LOTTA ELENA presso il cui studio in VIA AMEDEI, 3 20123 MILANO è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 17 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/05/2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare:
1) rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, tutte le domande svolte dal Sig.
[...]
; CP_1
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre o, in subordine, condiviso;
Per_1
4) assegnare alla NOa la casa coniugale con tutto quanto l'arreda; Pt_1
5) disporre che la presenza del figlio minore presso il padre avvenga con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00;
- un giorno infrasettimanale, indicato preferibilmente nella giornata di meroledì, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici o personali del figlio;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, nei seguenti periodi: dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo
- una settimana durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre quanto al giorno di Pasqua e al lunedì dell'Angelo, cosicché il minore possa trascorrere tali festività con entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, nel periodo giugno/settembre, il padre trascorrerà un periodo di non meno di 15 giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto ed una settimana nei mesi di giugno o luglio o settembre, previo accordo con la Sig.ra entro il mese di maggio;
Pt_1
6) disporre che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli comunque collocati presso la madre corrispondendo alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese in via anticipata e per dodici mensilità, un Parte_1 importo non inferiore ad Euro 2.500,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA costo-vita come per legge per ciascun figlio;
7) disporre che il Signor debba contribuire al mantenimento della moglie corrispondendo alla CP_1 stessa, entro il 5 di ogni mese in via anticipata e per dodici mensilità, l'importo di Euro 2.000,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita come per legge;
pagina 2 di 17 8) porre a carico del padre il pagamento delle spese dentistiche e mediche relative ai figli non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, sportive e tutte le spese straordinarie nella misura del 100%;
In via istruttoria:
-di ammettersi, espunta ogni circostanza negativa e/o valutativa i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che Lei abita in Viale Piceno n. 2?
2) Vero che Lei dal mese di aprile 2020 al dicembre 2020 si è recata in più occasioni e anche il giorno 18 ottobre 2020 presso l'appartamento della IG in quanto richiamata dalle urla dei Parte_1 coniugi e CP_1 Parte_1
Si indica a teste la IG , residente in [...] Milano Testimone_1
3) Vero che Lei è titolare della Farmacia sita in Milano alla Via Anfossi n. 9?
4) Vero che nel mese di marzo 2020 la IG Le ha chiesto di poter essere assunta dando la Parte_1 propria disponibilità per intraprendere un'attività lavorativa quale farmacista;
Si indica a teste il Dott. presso la Farmacia di Via Anfossi n. 9 Milano Testimone_2
- Si chiede una CTU tecnico contabile al fine di demandare al consulente tecnico la quantificazione del valore economico delle unità immobiliari di proprietà del Sig. così come elencati nel doc. 21; CP_1
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione al Sig. di tutta la documentazione relativa ai CP_1 conti correnti e agli investimenti finanziari intestati allo stesso e alle società dallo stesso amministrate e partecipate;
- , si chiede di disporre apposite indagini di Polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale del NO , con particolare riguardo ai seguenti profili: CP_1
(i) accertamento dei redditi effettivi del NO , con specifico riferimento ai compensi, dichiarati e non CP_1 dichiarati, dallo stesso percepiti negli ultimi cinque anni dalla propria attività di lavoro autonomo e da eventuali investimenti finanziari;
(ii) accertamento del patrimonio facente capo al NO , con specifico riferimento: CP_1
- alle proprietà immobiliari e ai beni mobili registrati (autovetture) allo stesso appartenenti;
- ai conti correnti e ai depositi bancari riferibili al NO , mediante acquisizione dei relativi estratti CP_1 conto, saldi, depositi bancari, ecc., con riferimento agli ultimi cinque anni;
(iii) accertamento del tenore di vita goduto dal NO , desumibile dai parametri solitamente utilizzati a CP_1 tal fine, con riferimento agli ultimi cinque anni.
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione al Residence R.T.A. IN Via Emilia, 118 - 55047
Seravezza (LU) e al Fort'hotel la Pace di Baroni Via Nazario Sauro, 15 - 55042 Forte dei Controparte_2
Marmi (LU) le fatture emesse dal 1 luglio al 10 settembre 2022 a carico del Sig. . CP_1 pagina 3 di 17 In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari con condanna del Sig. alla all'integrale rifusione. CP_1
Per parte convenuta voglia Dichiarare la separazione personale dei coniugi
a.i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco;
b. respingere la domanda di addebito della separazione a carico del NO dichiarando la separazione CP_1 addebitabile alla NOa per i motivi esposti;
Pt_1
c. i figli e , collocati presso la casa materna, essendo divenuti entrambi maggiorenni Per_2 Per_1 regoleranno liberamente la loro frequentazione con il padre;
d. il NO si obbliga a versare alla IG entro il giorno cinque di ogni mese la somma CP_1 Pt_1 di € 1.200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (600 euro a figlio) importo soggetto annualmente a rivalutazione Istat, sino a quando vivranno con la madre;
in diverso caso, la suddetta somma verrà versata direttamente ai ragazzi;
le spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sani-tario nazionale, le spese scolastiche, universitarie e quelle connesse, nonché quelle sportive e ricreative e le vacanze, concordate tra le parti, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
nulla è dovuto a titolo di mantenimento della NOa Pt_1
Vinte le spese del presente procedimento e quelle relative al procedimento in Corte di Appello RG 851/2021 VG-
708 c.p.c. a seguito del reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. presentato dall'attrice e rigettato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 CP_1
24/02/2001 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 0169, registro 3, parte 2, serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 20.12.2003) e (il 20.10.2005) – oggi Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 18/01/2021, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Pt_1
pronunciare la separazione con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
nonché di disporre l'affidamento esclusivo del figlio all'epoca ancora minore alla madre o, in Per_1
pagina 4 di 17 subordine, condiviso, con collocamento presso di sé e assegnazione dell'ex casa coniugale con tutto quanto l'arreda alla madre;
di regolamentare i rapporti padre figlio nelle modalità dettagliate in ricorso e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di almeno € 2.500,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie e di € 2000 per se stessa;
a sostegno delle proprie domande rappresentava la ricorrente che, dopo la nascita dei figli, l'unione matrimoniale sarebbe andata in crisi, per via dei reiterati tradimenti da parte dell'ex marito e delle condotte aggressive e denigratorie, verbali e fisiche, da questi poste in essere anche in presenza dei figli, fino al suo allontanamento dall'ex casa familiare – condotte per le quali aveva altresì provveduto a sporgere denuncia-querela;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 maggio 2021 si è costituito in giudizio il sig. che, contestando la rappresentazione dei fatti resa dalla parte ricorrente, chiedeva al CP_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
quindi di regolamentare le frequentazioni padre -figli e di determinare il mantenimento dei figli a carico del padre nell'importo di € 1.400,00, rigettando la richiesta di mantenimento per sé della moglie;
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 17 maggio 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. all'epoca procedente dott.ssa C. Stella, con ordinanza presidenziale riservata, depositata il 24/05/2021, confermava l'affidamento a entrambi i genitori dei minori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
ne disponeva il collocamento presso la madre, con assegnazione alla stessa dell'ex casa familiare, quale collocataria dei figli minori e regolamentava le frequentazioni paterne a weekend alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, disponendo al contempo incarichi di monitoraggio e sostegno ai Servizi Sociali in favore dei minori e dei genitori;
poneva altresì a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale e a un contributo di € 500,00 mensili in favore della moglie;
quindi, nominava giudice istruttore sè stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per al 21.10.2021 assegnando alla parte ricorrente termine sino al 30.9.2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa;
pagina 5 di 17 avverso il provvedimento presidenziale, la sig.ra proponeva reclamo ex art. 708 c.p.c. Pt_1
avanti alla Corte di Appello di Milano che con decreto n. 2538 del 13.10.2021, dichiarava l'infondatezza del reclamo e per l'effetto confermava integralmente l'ordinanza gravata;
in data 29.09.2021 le parti depositavano le rispettive memorie;
l'udienza del 21/10/2021 veniva rinviata per i medesimi incombenti al 27.01.2022 in attesa dell'esito del giudizio di reclamo e dell'avvio dei percorsi di sostegno demandati ai Servizi Sociali di Milano.
Quindi acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, all' udienza del 27.01.2022 il
Giudice Istruttore disponeva procedersi all'ascolto dei figli (nelle more divenuto Per_2
maggiorenne) e , che venivano sentiti all'udienza del 10.02.2022, disponendo di seguito su Per_1
richiesta delle parti un rinvio per trattative;
dopo ulteriori rinvii, si perveniva all'udienza del
27.04.2022, in cui il G.I. assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
All'udienza del 29.09.2022, tenutasi dinnanzi al GI riassegnatario, parte ricorrente insisteva per l'ammissione delle prove richieste mentre parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 29.10.2022, il Giudice disponeva CTU contabile sulla situazione economico-reddituale delle parti, nominando CTU il dr. e fissava udienza a trattazione Persona_3
scritta per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del consulente tecnico nominato.
In data 27.12.2023 il CTU nominato depositava atto di giuramento e fissava la data dell'inizio delle operazioni peritali al 1.02.2023, con termini intermedi per l'invio della bozza e delle osservazioni.
Le parti procedevano alla nomina dei rispettivi CT e in data 5.01.2023 parte resistente sollecitava altresì un'estensione del quesito peritale;
con ordinanza del 22/02/2023 il GI provvedeva a specificare il quesito formulato e con ordinanza del 10/05/2023 prorogava i termini originariamente assegnati per i lavori peritali;
In data 18.09.2023 il CTU depositava la consulenza tecnica ed in data 19.09.2023 istanza di liquidazione.; quindi in data 28.09.2023, la difesa di parte resistente depositava istanza di integrazione alla CTU oltre a osservazioni in merito alla istanza di liquidazione e il presidente di Sezione, in temporanea sostituzione del G.I, con ordinanza dell'11.10.2023 ordinava i chiarimenti richiesti al CTU, assegnando successivo termine per note ai CTP e fissando udienza al 12.03.2024.
Quindi il G.I. disponeva la comparizione personale del CTU per l'udienza già fissata al
12.03.2024 in cui il CTU forniva i chiarimenti alle osservazioni delle parti e il giudice concedeva alla resistente termine per integrare la documentazione relativa alla destinazione della somma dalla vendita pagina 6 di 17 dell'immobile di via Boldrini, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 15.10.2024 a trattazione scritta, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Allo spirare dei termini la causa è stata rimessa al Collegio ed è stata discussa e decisa in data
12/02/2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già presente in atti sollecitata dalla parte ricorrente nelle proprie conclusioni, condividendo il Collegio le considerazioni svolte dal G.I. nell'ordinanza istruttoria del 31/10/2022, da intendersi in questa sede integralmente confermata.
In particolare risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le richieste di istruttoria orale reiterate dalla parte attrice con le proprie conclusioni, risultando i relativi capitoli di prova irrilevanti, generici o valutativi. Parimenti all'esito della CTU contabile acquisita, risultano superflui gli ulteriori accertamenti reddituali richiesti, atteso che il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti ai fini della decisione.
Si osserva comunque che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n.
23263 e succ. conf.); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e il tenore delle reciproche deduzioni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
pagina 7 di 17 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Il rigetto delle reciproche domanda di addebito della separazione
La parte attrice ha svolto domanda di addebito della separazione al marito, fondandola sulle allegate condotte aggressive e vessatorie poste in essere dal sig. in costanza di convivenza, CP_1
oltre che sui presunti tradimenti del marito.
Orbene, dette allegazioni non hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta.
Deve premettersi che i fatti allegati sono stati oggetto di denuncia-querela sporta dalla ricorrente presso la Questura di Milano in data 18.10.2020, in seguito alla quale è stato iscritto il procedimento penale 30423/2020 RGNR per maltrattamenti in famiglia, di cui tuttavia controparte ha documentato l'intervenuta archiviazione, disposta con decreto del GIP in sede del 22.04.2022.
Dagli elementi di prova acquisiti in quella sede, era infatti emerso un contesto di elevata conflittualità, in atto tra i coniugi sin dall'inizio della loro convivenza, con insulti, aggressioni e strattonamenti reciproci: contesto di seguito confermato anche da quanto emerso nel corso della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali disposta nel presente procedimento.
Ai Servizi la ricorrente aveva di fatti riferito di un clima familiare connotato da elevatissima instabilità affettiva e dalla mancanza di comunicazione e condivisione di qualsiasi aspetto della quotidianità con il marito, fino all'ennesimo, acceso conflitto avvenuto a novembre 2020 quando, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il sig. era uscito di casa. Per contro, anche quest'ultimo CP_1
aveva riferito di ingiurie e minacce della moglie nei suoi confronti, avvenute anche in presenza dei figli all'epoca minori e di condotte aggressive della stessa talvolta dirette anche nei confronti dei figli.
Deve premettersi che questi ultimi sono risultati pesantemente coinvolti nel conflitto genitoriale già dalla prima osservazione del nucleo avviata dai Servizi Sociali del Comune di Milano nel 2020, su segnalazione della Procura Minori, a seguito dell'intervento di Polizia avvenuto in data 4.04.2018, in cui pure il figlio , all'epoca direttamente sentito, figlio aveva confermato che era stata la Per_2
madre ad aggredire fisicamente il padre in sua presenza, e non il contrario;
quest'ultima, peraltro all'epoca, aveva escluso pregresse condotte violente del marito. Anche detto procedimento era stato poi archiviato, all'esito dell'avvio del presente giudizio di separazione.
pagina 8 di 17 Deve rilevarsi poi che entrambi i figli - che già all'epoca del primo procedimento avevano confermato la corresponsabilità di entrambi i genitori nel conflitto di coppia e del loro coinvolgimento - nel corso dell'ascolto del 10/02/2022, hanno confermato i problemi di comunicazione dei genitori.
Neppure ha trovato riscontro la richiesta di addebito alla moglie svolta dal resistente, con riferimento alle pretese ingerenze della famiglia d'origine della moglie.
Invero sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, non può ritenersi raggiunta la prova che l'origine della crisi coniugale sia imputabile all'uno o all'altro coniuge.
Devono pertanto essere respinte entrambe le domande di addebito.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta -volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale
Nelle more del giudizio, entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni, per cui di conseguenza nulla deve essere disposto in punto responsabilità genitoriale e frequentazioni della prole.
Le statuizioni economiche
Residuano quindi le sole statuizioni economiche – che costituiscono, invero, il fulcro del contenzioso in atto tra le parti - in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni e in favore dell'ex coniuge, già disposto ex art. 156 c.p. in sede presidenziale nei confronti della moglie.
L'assegnazione dell'ex casa coniugale
L'assegnazione dell'ex casa coniugale alla – di proprietà esclusiva dei genitori di Pt_1 quest'ultima e ove la stessa convive con i figli maggiorenni e - deve essere Per_2 Per_1
confermata - in assenza peraltro di domande di segno opposto del resistente.
pagina 9 di 17 Sulla sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento in favore della moglie ex art. 156 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza di legittimità, al coniuge cui non è addebitata la separazione dev'essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello goduto fino alla separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La determinazione di detto assegno deve tener conto – ai sensi dell'art. 156, comma 2 cit. c.c. – di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 14840 del 27/06/2006). Qualora sussista una disparità economica tra le parti, i redditi adeguati cui va rapportato in sede di separazione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, al quale non è addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari
a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza
(cfr. da ultimo, Cass. ord. 20228/22; nonchè ex multis, Cass. 12196/17; 1162/2017; 6864/2015).
Orbene, già con ordinanza presidenziale del 24/05/2021, sulla scorta della situazione economica e patrimoniale delle parti, per come emergente in atti, l'allora Presidente f.f. accoglieva la domanda della ricorrente di un contributo economico per sé – che determinava in € 500,00 mensili stante l'evidente divario
reddituale, e non ostando alla determinazione di un contributo in favore della moglie la circostanza
allegata che ella beneficerebbe di rilevanti aiuti economici della famiglia di origine (circostanza che sarà
peraltro meglio approfondita in fase istruttoria); determinava altresì il contributo al mantenimento dei due figli in € 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida (contributo, peraltro, espressamente stimato in via prudenziale, anche in considerazione del peso rilevante delle spese straordinarie, tra cui la retta dell'Istituto Zaccaria – quest'ultima pari a oltre 3.500 € annui.
La sig.ra laureata in farmacia, non lavora - nè ha mai lavorato nel corso degli anni di Pt_1
matrimonio e ha continuato a vivere nell'immobile di proprietà dei genitori, concesso in comodato gratuito,
quindi senza oneri;
per contro il sig. , imprenditore, era già titolare con i fratelli e la madre di un CP_1 negozio di arredamento a Vigevano;
all'epoca dei provvedimenti presidenziali, peraltro, la Stopino S.r.l.,
aveva contratto un ingente mutuo, garantito da una serie di immobili di famiglia, con bilanci in perdita pagina 10 di 17 dall'anno 2017, aggravatasi nel corso dei due esercizi successivi. Ciononostante, lo risultava già CP_1
all'epoca titolare di un rilevante patrimonio immobiliare e mobiliare (e, nello specifico, di un portafoglio titoli del controvalore di oltre € 360.000,00) con redditi nell'ultimo triennio risultati pari a € 85.000,00 circa
(€ 89.217,00 nel 2019), corrispondenti a un netto mensile di € 4.692,00 circa, su dodici mensilità, oltre al reddito da locazione assoggettato a cedolare secca (ulteriori € 1.000,00 mensili netti circa).
Lo viveva a Milano in un immobile condotto in locazione al canone di € 2.000,00 mensili CP_1 ed era altresì gravato di un mutuo per € 1.500,00 mensili circa (in scadenza a novembre 2022), per un finanziamento relativo a un immobile sito a Vigevano concesso in locazione a terzi.
All'esito dell'istruttoria svolta e, nello specifico, dalle risultanze della CTU acquisita nel corso del presente procedimento, è altresì emerso che nel triennio 2020/22, il convenuto è risultato titolare:
- di un importante patrimonio immobiliare (costituito da numerosi immobili siti in Courmayeur e in
Vigevano) del valore complessivo stimato di oltre 8 milioni di euro – pari a un valore pro quota di oltre 1,7
milioni di euro;
detti immobili, in parte locati, hanno generato redditi netti annui per oltre 70.000 €; il CTU
ha poi preso in considerazione le plusvalenze delle vendite immobiliari realizzate dallo nel corso CP_1
del periodo di riferimento, al netto dei relativi oneri fiscali (tra cui quelle relative alle cessioni di CP_3
e dell'immobile di via Boldrini entrambi siti a Vigevano);
[...]
- di un patrimonio mobiliare costituito da: - un portafoglio titoli pari al 31/12/2020 a oltre 130.000
(ridottosi al 31/12/2022 ad € 93.418.00), nonché: – dalle quote sociali di titolarità del convenuto, della
Stopino srl., della Immobiliare Mercle srl. (quest'ultima con beni immobili in pancia del valore stimato di poco meno di un milione di euro) e della BE srl. (società che opera nell'ambito del commercio al dettaglio, di cui lo detiene il 13, 33 % del capitale sociale), per un valore complessivo stimato in CP_1
CTU di oltre 100.000 €.
Quanto all'effettiva capacità reddituale e patrimoniale, tenuto altresì conto dell'andamento delle attività imprenditoriali della parte, il reddito medio annuo concretamente disponibile dello nel CP_1 triennio in esame è risultato all'esito della CTU e del contraddittorio tecnico con i CTP pari a circa 210.000
€ (corrispondenti a un reddito medio mensile di oltre 17.000 €: cfr. CTU, 104 ss), oltre alle attività patrimoniali della parte stimate al 31/12/2022 in oltre due milioni di euro netti.
Per contro, la CTU ha confermato che la priva di redditi, è tuttavia titolare di Pt_1
un'importante liquidità disponibile sui propri c/c, alimentata - oltre che dai proventi della vendita di un appartamento sito in Vigevano di sua proprietà per un corrispettivo di € 165.000,00- in larga parte dai bonifici ricevuti dai c/c e dalle spese sostenute dai genitori della come risulta dall'analisi dei conti Pt_1
pagina 11 di 17 loro intestati condotti dalla CTU su cui la stessa è altresì delegata ad operare (per oltre 80.000 € sul solo c/c paterno nel corso del 2022, con un arricchimento della parte stimato, all'esito delle osservazioni del CTP, in
60.000 € annui nel 2021 e in oltre 146.000 € nel 2022, corrispondenti a una disponibilità mensile di circa
10.000 € mensili: cfr. CTU, p. 97); la è altresì risultata titolare di attività patrimoniali stimate in Pt_1
circa 95.000 €.
Le risultanze dell'istruttoria svolta confermano quindi l'evidente – nonché ancor più rilevante -
divario reddituale tra le parti, laddove le disponibilità finanziarie della risultano comunque Pt_1 all'evidenza di gran lunga inferiori a quelle dell'ex coniuge e comunque insufficienti a garantirle l'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
All'esito della CTU, peraltro, è pacificamente emerso che la ancorchè priva di redditi, nel Pt_1
periodo di riferimento ha goduto stabilmente, nonchè in via continuativa, dell'aiuto economico da parte dei suoi genitori, che sostenevano per lei una spesa media di circa 10.000 € mensili.
Detti aiuti peraltro, secondo le allegazioni della parte, erano presenti anche in costanza di convivenza e hanno quindi sicuramente contribuito a definire il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio, che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 c.c.: per stessa ammissione della parte, i genitori hanno di fatti sostenuto le spese condominiali (per oltre 4500,00 euro annui) dell'ex casa familiare, concessale in comodato d'uso gratuito, oltre a parte delle spese scolastiche dell'Istituto Zaccaria all'epoca frequentato dai figli della coppia e alle altre spese correnti dei ragazzi.
Ancorchè non può ritenersi in alcun modo provato l'assunto della ricorrente, secondo cui i genitori non provvederebbero più all'attualità ad alcuna elargizione in suo favore – ferma peraltro la disponibilità dell'immobile già da tempo concesso in comodato, detta disponibilità finanziaria della parte attrice resta comunque un'entrata per sua natura aleatoria e contingente, rimessa alle disponibilità dei prossimi congiunti, che non fa venir meno l'obbligo di solidarietà economica gravante sul resistente e il conseguente diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge essendo pacifico – oltre che incontestato – che la si sia occupata in costanza di matrimonio della vita familiare e della Pt_1
crescita dei figli.
Resta escluso, quindi, che tali elargizioni possano aver incidenza sull'an dell'assegno di mantenimento.
pagina 12 di 17 Ritiene pertanto il Tribunale fondata la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Quanto alla determinazione dell'importo di detto assegno (in sede presidenziale stabilito in €
500.00), deve tenersi conto delle ulteriori sopravvenienze acquisite in ordine alle capacità economico- patrimoniali del sig. – nei cui confronti la CTU ha consentito di accertare una disponibilità CP_1 finanziaria mensile media superiore ai 15.000 €, pari a circa il triplo di quella risultante in atti al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali;
al netto peraltro, delle rilevanti spese di mutuo all'epoca sostenute dalla parte e oggi venute meno.
Pur tenuto conto quindi, della rendita mensile di cui la ricorrente beneficia dalla famiglia di origine,
alla luce risultanze processuali acquisite, il Tribunale ritiene congruo rideterminare il contributo di mantenimento in favore della moglie nell'importo di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (18.01.2021); importo da versarsi alla sig.ra in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2022).
Il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni
I figli delle parti, ad oggi divenuti maggiorenni, sono entrambi ancora impegnati negli studi
, studente di economia alla Bocconi, è attualmente in Canada per un programma di studio Per_2
all'estero, mentre il minore frequenta il primo anno di università di medicina). Per_1
L'allora Presidente f.f. aveva disposto a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli ancora non economicamente autonomi di 1.200,00 mensili (ossia € 600,00 ciascuno) oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida di questo Tribunale - contributo stimato in via prudenziale, anche in considerazione del peso rilevante delle spese straordinarie, in particolar modo di quelle scolastiche.
La ricorrente ha chiesto di rideterminare l'importo posto a carico del sig. per il CP_1
mantenimento indiretto dei figli maggiorenni, nella somma complessiva di euro 2.500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie dei figli;
di converso, il convenuto di confermare le statuizioni presidenziali, in punto mantenimento diretto riportando al 50%i l contributo delle parti alle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che entrambe le domande debbano essere sul punto disattese;
il contributo di mantenimento disposto in via provvisoria per i figli maggiorenni deve tener conto da una parte, sia del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, per come accertato all'esito pagina 13 di 17 dell'istruttoria, che delle loro mutate ed accresciute esigenze – tenuto conto del percorso di studi universitari da entrambi intrapreso (laddove in particolare il figlio maggiore è al momento impegnato in un programma di studi all'estero); per contro, proprio la permanenza all'estero del figlio maggiore riduce i costi di mantenimento diretto a carico della madre.
Ritiene pertanto il Tribunale equo e congruo rideterminare il contributo a carico del sig. CP_1
per il mantenimento dei figli maggiorenni in € 2000,00 mensili (pari a € 1000.00 ciascuno) oltre al 70% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio, la reciproca soccombenza delle parti sulle domande di addebito, nonché la soccombenza integrale del sig. sulle domande di CP_1 mantenimento per l'ex coniuge e della prole, ritiene il Tribunale che questi dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della sig.ra nella misura di 1/2 che si liquidano Pt_1
come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, mentre la restante quota di 1/2 dovrà essere compensata.
Devono essere invece poste integralmente a carico della ricorrente le spese relative al reclamo della Corte d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale, attesa la soccombenza della parte.
Quanto alle spese della consulenza tecnica contabile espletata, che si liquidano come da separato decreto, le stesse devono essere poste a carico delle parti al 50%, che peraltro risultano aver già provveduto a pagarle per la rispettiva metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in MILANO il 24/02/2001,
[...] CP_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2001, atto n. 169, reg.
03, parte II, serie A;
2. Rigetta le domande di addebito della separazione spiegate dalle parti;
pagina 14 di 17 3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale di viale Piceno 2, con tutti gli arredi in essa esistenti alla ricorrente;
5. Pone definitivamente carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dell'ex CP_1
coniuge, la somma di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (18.1.2021);
somma da versarsi alla sig. ra in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, nonché Pt_1
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2022);
6. Pone definitivamente a carico del sig. , quale contributo per il mantenimento dei figli CP_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti l'importo di € 2.000,00 mensili complessivi, somma da versarsi alla convenuta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) pagina 15 di 17 assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
7. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della resistente nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale frazione, in euro 6.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, Iva e cpa come per legge.
8. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/2.
9. Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese relative al giudizio di reclamo proposto in pagina 16 di 17 Corte d'Appello, che si liquidano, in euro 4.000,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, Iva e
Cpa come per legge.
10. Pone definitivamente le spese della CTU contabile, liquidata come da separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 12/02/2025
Il Presidente Il Giudice Relatore Est.
Susanna Terni Valentina Di Peppe
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