Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Anna Maria Tacconelli n.q. di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Brescia, via C. Zima n. 2/4 presso lo studio dell'Avv. Paola Zappa, dalla quale è rappresentata e difesa;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Maurizio Savarese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo (PA), Via Filippo Parlatore n. 3;
APPELLATA
Conclusioni: per l'appellante: “in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4666/2021 del Tribunale di Palermo – Terza Sezione
Civile, emessa il 03/12/2021 e pubblicata in data 06/12/20212021 non notificata, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, in via subordinata, condannare comunque
l'appellata al pagamento a favore di (ora Controparte_2 [...]
, per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 8.436,08 (o Parte_1 di quel diverso importo che dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. In ogni caso, con
1
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE: 1) DIRE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., come inammissibile ed irricevibile, l'atto di appello interposto da
[...] avverso la sentenza n. 4666/2021, resa dal Tribunale di Parte_1
Palermo in data 03.12.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14552/2018, in quanto difettano le condizioni per la sua proponibilità e ciò per evidente violazione del novellato art. 342 c.p.c. NEL MERITO: 2) RIGETTARE, perché ampiamente destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello interposto da Parte_1 avverso sentenza n. 4666/2021 R.G. Sent. resa inter partes dal
[...]
Giudice unico del Tribunale di Palermo, Sezione terza civile, in data 03.12.2021, pubblicata il successivo 06.12.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
14552/2018, del registro degli affari civili e con la quale veniva accolta l'opposizione interposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. 3702/2018, Parte_2 emesso in favore di . E PER L'EFFETTO: 3) RITENERE Parte_1
E DICHIARARE giusta ed efficace tra le parti e, quindi, confermare la sentenza n.
4666/2021 R.G. Sent. resa dal Giudice unico del Tribunale in composizione monocratica di Palermo, Sezione terza civile, in data 03.12.2021, pubblicata il successivo 06.12.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14552/2018, del registro degli affari civili e con la quale veniva accolta l'opposizione interposta dalla sig.ra
avverso il decreto ingiuntivo n. 3702/2018, emesso in favore di Parte_2 [...]
4) CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese, Parte_1 diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con espressa istanza di distrazione nei confronti del sottoscritto difensore di fiducia.” (COMPARSA DI
COSTITUZIONE)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 4666/2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 3702/2018 emesso su istanza di per il Parte_1 pagamento della somma pari ad euro 8.436,08 giusta fattura n. 82609119034843A del
2 9 dicembre 2014.
Tale fattura era stata emessa a seguito di verifica effettuata dai tecnici di
[...] presso la fornitura ad uso domestico intestata all'odierna appellata, Controparte_3 sita in Palermo, Via del Cigno n. 42, dalla quale era risultata una manomissione dell'apparecchio-contatore e, dunque, un prelievo irregolare di energia elettrica.
A tanto pervenne il primo giudice ritenendo non adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sulla società erogatrice, la quale, a giudizio del Tribunale,
“avrebbe dovuto fornire una prova più dettagliata da cui desumere l'importo ingiunto,
a seguito della ricostruzione effettuata” ed essendosi, invece, limitata ad allegare la tabella di ricostruzione dei consumi eseguita dal distributore, senza peraltro consentire alla debitrice, né in fase stragiudiziale né tanto meno giudiziale, di effettuare un proprio riscontro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , con Parte_1 atto di citazione notificato il 31 maggio 2022, chiedendone la riforma con un unico motivo di impugnazione, con cui ha lamentato l'errata, carente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio.
3. Radicatosi il contradditorio, si è costituita la resistendo al gravame di Pt_2 cui ha chiesto il rigetto.
5. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 18 ottobre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 53 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per il deposito di memorie di replica.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico ma articolato motivo – tale da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c.- la società appellante deduce che, se è vero che il fornitore debba fatturare al cliente la quantità di energia effettivamente consumata, è altrettanto ragionevole ritenere che, qualora il gruppo di misura sia stato manomesso e non abbia correttamente registrato i consumi, il calcolo possa essere effettuato solo in modo stimato e mediante criteri presuntivi.
Lamenta che, diversamente ragionando, si finirebbe col compromettere le legittime ragioni creditorie del danneggiato, stante l'impossibilità oggettiva di
3 conoscere l'esatta quantità di energia fraudolentemente asportata, a tutto vantaggio del soggetto che ha approfittato della manomissione.
Il motivo è fondato.
Mette, anzitutto, conto premettere il condivisibile principio giurisprudenziale per cui, in caso di alterazione dell'apparecchio-contatore riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa), “la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente” (Cass. 13605/2019).
Orbene, applicando il superiore principio alla fattispecie in esame, ricorrono senza dubbio numerosi elementi presuntivi sufficienti a provare l'entità del danno patito da . Parte_1
Un primo elemento indiziario è rintracciabile nel verbale di verifica del 17 febbraio 2014 prodotto in primo grado dall'appellante, ove risulta che i tecnici accertarono – alla presenza della che pure lo sottoscrisse – una manomissione Pt_2 del contatore all'evidente scopo di sotto misurare o non misurare sia l'energia prelevata che la potenza prelevata, alterandone o escludendone la limitazione.
Non è superfluo sottolineare che si è trattata di una manomissione abbastanza plateale, in quanto i tecnici riscontrarono che i tenoni del contatore erano visibilmente CP_2 manomessi.
Circostanza, che ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal teste
, escusso in primo grado. Testimone_1
La sottrazione illecita di energia elettrica risulta pertanto dimostrata, né, d'altra parte tale circostanza può essere revocata in dubbio stante l'assenza di contestazione da parte dell'intestataria dell'utenza la quale, anzi, si rese disponibile a pagare quanto
4 effettivamente consumato, chiedendo, in autotutela, il conguaglio di ciò che era realmente dovuto sulla base di una giusta verifica (v. comparsa di costituzione in appello pag. 2).
E' il caso di aggiungere che la non ha mai allegato né tanto meno Pt_2 dimostrato che la manomissione fosse riconducibile ad altri, ammesso che ciò possa essere sostenuto visto che solo l'appellata – in difetto di prova contraria – poteva avere interesse alla manomissione in questione, essendo solo lei ad utilizzare l'energia prelevata.
Altro elemento presuntivo è sicuramente rinvenibile nella vistosità della alterazione del gruppo di misura, al punto che gli accertatori, già in sede di verifica, attestarono un errore percentuale dell'energia prelevata rispetto alla misura reale addirittura pari al 99,9% dell'energia effettivamente consumata.
Peraltro è emerso che il prelievo abusivo venne perpetrato sin dall'attivazione della fornitura (v. pag. 4 relazione allegata) e dunque numerosi anni Controparte_3 addietro rispetto alla data della verifica, sebbene poi la ricostruzione dei consumi fu limitata solamente a quelli realmente recuperabili (ovvero quelli compresi nel periodo dal 18 febbraio 2009 al 16 febbraio 2014), escludendo quelli ormai prescritti per effetto del decorso del termine quinquennale.
Un terzo elemento indiziario è costituito dalla condotta processuale dell'appellata che, nel corso del primo grado di giudizio, ha lamentato di non essere stata posta nelle condizioni di effettuare un proprio riscontro in ordine alla ricostruzione dei consumi della propria utenza fornita dalla controparte, né in fase stragiudiziale, né in fase giudiziale.
Ricordato, però, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come accertamento non della legittimità della emissione dello stesso bensì della effettiva spettanza della somma pretesa dal creditore, è decisivo – allora - evidenziare che, nel corso del giudizio di opposizione, a fronte della documentazione prodotta in giudizio da e, in particolare, delle dettagliate tabelle sulla Parte_1 ricostruzione dei consumi (in allegato alla comparsa di costituzione depositata il 26 febbraio 2019), ben avrebbe potuto la muovere critiche circa la correttezza dei Pt_2 calcoli effettuati e/o dei criteri metodologici utilizzati offrendo una diversa e circostanziata prospettazione sull'entità dei prelievi, nel rispetto delle regole del
5 contraddittorio tra le parti.
Non essendo ciò avvenuto, le contestazioni relative al quantum debeatur continuano a rivelarsi del tutto generiche e, peraltro, prive di ogni riscontro, apparendo
– addirittura – paradossale ed eccentrico che la nonostante l'acclarata Pt_2 manomissione del contatore, paventi l'illeceità della pretesa di CP_2
Da ultimo, non può trascurarsi, quale ulteriore elemento presuntivo, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di E- ditribuzione s.p.a., quale soggetto deputato alla verifica della manomissione dello strumento di misurazione ed alla rettifica del dato inattendibile, in conformità alla Delibera 28 dicembre 1999, n.
200 dell'AEEG nonché alla ricostruzione dei consumi effettivi (cfr. allegato nr. 10 della produzione in primo grado dell'appellante).
I superiori quattro elementi indiziari, congiuntamente valutati, conducono pertanto ad affermare la sussistenza del contestato illecito prelievo.
Tanto considerato, occorre dunque soffermarsi sulla quantificazione del consumo energetico dell'appellante, alla base dell'emissione della fattura oggetto del giudizio.
In proposito preme evidenziare che, nella relazione redatta da , Controparte_3
è stato indicato un preciso criterio metodologico al fine stimare i consumi presunti, consistente nella "Potenza Tecnicamente Prelevabile" dal cavo di sezione minore tra il cavo del Cliente e la presa considerando, nel caso specifico, il cavo, del CP_2
Cliente, di sezione 6 mmq (Monofase). La ricostruzione è stata dunque effettuata considerando la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo sopra individuato, pari a
7,8 kW per le ore di utilizzo, pari a 900, relative ad un Cliente, in Bassa Tensione, la cui fornitura è adibita ad usi domestici.
In tal modo:
a) l'energia attribuita è stata quantificata in kWh 35073;
b) l'energia già misurata è pari a kWh 7302.
Pertanto, per differenza, si ottiene l'energia da fatturare pari a kWh 27771, corrispondente ad una media giornaliera aggiuntiva (rispetto al misurato) di circa
15,22 kWh/g, per ciascuno dei 1825 giorni sottoposti a ricostruzione, compresi tra il
18/2/2009 (data di prescrizione quinquennale) ed il 16/2/2014 (giorno precedente alla verifica).
6 Il calcolo eseguito si basa sia sull'andamento dei consumi medi giornalieri che sull'andamento della potenza prelevata nel periodo di riferimento, entrambi raffigurati nel grafico allegato.
Non si mancherà adesso di osservare che, nel grafico dell'andamento storico dei consumi registrati dal misuratore, relativo all'utenza in questione, fino alla data della verifica (16\17 febbraio 2014) i consumi registrati si sono mantenuti costantemente bassi ed inferiori rispetto a quelli, costantemente più elevati, registrati a partire dal giorno successivo alla sostituzione del misuratore manomesso.
Se ne trae conferma che i computi effettuati da appaiono senza Controparte_3 dubbio affidabili, oltre che conformi alla normativa tecnica di settore, dalla stessa richiamata in seno all'atto di appello (v. pagg. 12-13).
Ne consegue che, in mancanza della possibilità di misurare in modo esatto la quantità di energia prelevata (per causa di certo non imputabile a Servizio Elettrico), il criterio adottato dall'odierna appellante appare il più attendibile a determinare la quantità di energia sottratta fraudolentemente.
La sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017),
va condannata a pagare all'appellante la complessiva somma di euro € Parte_2
8.436,08, di cui alla fattura n. 82609119034843A del 9 dicembre 2014, oltre interessi in misura pari al TUR maggiorato di 3,5% in ragione dell'intero periodo che va dalla scadenza della predetta fattura fino al pieno e completo soddisfo.
Il governo delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
in riforma della sentenza n. 4666/2021 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 31 maggio Parte_1
7 2022, condanna al pagamento in favore di , Parte_2 Parte_1 per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 8.436,08, oltre interessi in misura pari al TUR maggiorato di 3,5% in ragione dell'intero periodo che va dalla scadenza della predetta fattura fino al pieno e completo soddisfo condanna a pagare a le spese di lite, Parte_2 Parte_1 liquidate per il primo grado nella complessiva somma di euro 2.540,00 per compensi e, per il presente grado, nella complessiva somma di euro 1.984,00 per compensi, oltre ad euro 355,50 per spese, in ambo i casi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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