Art. 11. Collocamento anticipato in quiescenza
L' articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' modificato come segue:
"Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.
L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".
L' articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e' modificato come segue:
"Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.
Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:
a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;
b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.
Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.
Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.
L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.
Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza".