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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.406 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.1958), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra
Messina, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n.54 è elettivamente domiciliata;
e (C.F: , nato a CP_1 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 27.07.1948), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Barreca, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
Mons. Paolo Giunta n.2 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto a Reggio Calabria (RC) il 26/02/1979; -considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 1.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 9.00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 ,
473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a
Reggio Calabria (RC) il 26/02/1979; b) dal matrimonio sono nati i figli
[...]
(21/09/1981) e (30/07/1990) entrambi maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.02.2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (RC) n. 15, Parte I, Serie A Uff.1 – anno 1979, alle seguenti condizioni: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Reggio di Calabria (RC) alla via Padre G. Catanoso n.10, con tutti gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Pt_1
unitamente alla figlia;
Per_2
- le spese ordinarie sulla casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione) graveranno in via esclusiva sulla IG.ra ; Pt_1
- il IG. si impegna a versare la somma di € 600,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1
mese di Novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- nessun contributo di mantenimento sarà dovuto in favore dei figli poiché entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- il terreno sito nel comune di Reggio Calabria (H224E) foglio 40 particella 694, con qualità “SEMINATIVO” di classe 4 superficie 1830 m2 di cui i ricorrenti IGg.
e sono comproprietari, sarà messo in vendita ed il ricavato sarà Pt_1 CP_1
ripartito in misura eguale fra i figli e . Per_1 Persona_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.406 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 18.02.2025, promosso da
(C.F: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.1958), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra
Messina, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n.54 è elettivamente domiciliata;
e (C.F: , nato a CP_1 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 27.07.1948), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Barreca, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla via
Mons. Paolo Giunta n.2 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.02.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto a Reggio Calabria (RC) il 26/02/1979; -considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 1.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 9.00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 ,
473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a
Reggio Calabria (RC) il 26/02/1979; b) dal matrimonio sono nati i figli
[...]
(21/09/1981) e (30/07/1990) entrambi maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.02.2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , il Parte_1 CP_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (RC) n. 15, Parte I, Serie A Uff.1 – anno 1979, alle seguenti condizioni: - i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Reggio di Calabria (RC) alla via Padre G. Catanoso n.10, con tutti gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarvi Pt_1
unitamente alla figlia;
Per_2
- le spese ordinarie sulla casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione) graveranno in via esclusiva sulla IG.ra ; Pt_1
- il IG. si impegna a versare la somma di € 600,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1
mese di Novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- nessun contributo di mantenimento sarà dovuto in favore dei figli poiché entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- il terreno sito nel comune di Reggio Calabria (H224E) foglio 40 particella 694, con qualità “SEMINATIVO” di classe 4 superficie 1830 m2 di cui i ricorrenti IGg.
e sono comproprietari, sarà messo in vendita ed il ricavato sarà Pt_1 CP_1
ripartito in misura eguale fra i figli e . Per_1 Persona_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna