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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2023
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1626/2023 tra
Parte_1
ATTRICE contro
CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_8
CONVENUTI
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12:00 innanzi al dr. Mauro MartineLL, sono comparsi:
per l'avv. RUSSO LUIGI e la parte personalmente. Parte_1
per l'avv. SCARDOVELLI TOMMASO CP_1
per , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, e l'avv. Controparte_6 Controparte_7 CP_8
FILIPPINI MAURO
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
E' presente ai fini della pratica forense il dr. Persona_1
L'avv. Russo conclude come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria da parte della impresa agricola individuale UC i cui alla nota datata 4 agosto 2022, CP_1
pagina 1 di 19 relativamente al preliminare di compravendita sottoscritto il 11.7.2022 tra i signori CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
da una parte, e
[...] Controparte_7 CP_8 Parte_1
dall'altra, avente ad oggetto la promessa in vendita della piena proprietà dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di
ND (FE), della superficie catastale complessiva di Ha. 14.86.40, oltre ai relativi titoli PAC, il tutto distinto, quanto ai terreni, al catasto terreni di detto
Comune al foglio 48, mappali 2 (di Ha. 2.69.40) e 40 (di Ha. 10.90.34) e al foglio
30, mapp. 58 (di Ha. 1.10.30), e, quanto al fabbricato, al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano di mq.
1.636 distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio
48, mapp. 54; in ogni caso, accertare e dichiarare la nuLLtà per frode alla legge, ovvero per violazione di norme imperative o per causa illecita o per mancanza di causa o per assenza di requisiti di legge e/o, comunque, l'inefficacia dell'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nuLLtà e/o l'inefficacia o pronunciare la risoluzione del contratto
[... di compravendita posto in essere tra le parti convenute a rogito notaio
di Ostiglia in data 9 settembre 2022, rep. n. 43.963, racc. n. 19.233, Per_2
avente ad oggetto il fabbricato ed i terreni già promessi in vendita all'attrice; accertata, alla luce delle declaratorie di nuLLtà e/o di inefficacia e/o di risoluzione di cui sopra, la persistente o la reviviscente efficacia del contratto preliminare concluso tra l'attrice, quale promittente acquirente, e i convenuti
CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
quali promittenti venditori, e preso
[...] Controparte_7 CP_8
atto dell'offerta, formulata con il presente atto da parte dell'attrice, a borsa aperta, di pagamento in favore dei promittenti venditori del prezzo convenuto nel citato contratto preliminare, pari ad € 530.000,00, emettere sentenza ex pagina 2 di 19 art. 2932 c.c. che produca gli effetti del detto contratto preliminare non concluso, trasferendo all'attrice la piena proprietà dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di ND (FE), della superficie catast ale complessiva di Ha. 14.86.40, oltre ai relativi titoli PAC, il tutto di stinto, quanto ai terreni, al catasto terreni di detto Comune al foglio 48, mappali 2 (di Ha. 2.69.40) e 40 (di Ha. 10.90.34) e al foglio 30, mapp. 58 (di Ha.
1.10.30), e, quanto al fabbricato, al catasto fabbricati del Comune di ND al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano di mq.
1.636 distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio 48, mapp. 54; - pronunciare sentenza di condanna generica dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero ciascuno in relazione alle proprie specifiche responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del fabbricato e dei terreni promessile in vendita, maturati e maturandi a far tempo dal 30.9.2022 o, in subordine, dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino alla data di effettiva immissione nel possesso dei terreni stessi, nella misura da stabilirsi in separato giudizio;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
L'avv. ScardoveLL conclude come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto manifestamente infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, valutabili anche a norma dell'art 96 c.p.c.”
L'avv. Filippini conclude come da nota conclusiva: “voglia il Tribunale di
Ferrara, in persona del Giudice designato, ogni contraria istanza respinta, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da per Parte_1
inammissibilità, infondatezza, mancanza di prova o come meglio;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle pagina 3 di 19 domande dell'attrice: ordinare a di corrispondere a Parte_1 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , la somma di 530.000,00
[...] Controparte_7 CP_8
euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in via riconvenzionale, condannare genericamente , nato a [...] il 24 maggio CP_1
1970, c.f. , residente in [...]
Alberto Dalla Chiesa 8, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , per aver Controparte_6 Controparte_7 CP_8
esercitato il diritto di prelazione nell'acquisto del fondo rustico (sito in agro di
ND – FE, censito al C.T. al fg. 48 mapp. 2, 40, 54 e fg. 30 mapp. 58 di complessivi Ha 14.86.40 con sovrastante fabbricato agricolo distinto al C.F. al fg. 48 mapp. 54) in assenza dei presupposti di legge, con liquidazione del danno da effettuarsi in separato giudizio”.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro MartineLL
pagina 4 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro MartineLL ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1626/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 C.F._2
Russo ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
Tommaso ScardoveLL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. , (C.F. C.F._8 Controparte_7
) e C.F. con C.F._9 CP_8 C.F._10
il patrocinio dell'avv. Mauro Filippini ed elettivamente domiciliati presso il difensore
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a pagina 5 di 19 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Parte_1
di Ferrara al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria da parte della impresa agricola individuale relativamente al preliminare di CP_1
compravendita sottoscritto tra l'attrice, promissaria acquirente, e i promittenti venditori, CP_2 CP_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che:
- in data 11 luglio 2022, in qualità di promissaria acquirente, Parte_1
aveva concluso con i promittenti venditori, CP_2 CP_3
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
contratto preliminare di compravendita di
[...] CP_8
terreni agricoli avente ad oggetto la piena proprietà di appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di ND (FE)
– identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ND al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 48, mapp. 54 –
(oltre ai relativi titoli PAC), identificati al Catasto del Comune di
ND al foglio 48, mappali 2 e 40 e al foglio 30, mapp. 58;
- il predetto contratto preliminare era sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di esercizio entro i termini di leggi del diritto di prelazione agraria;
- affittuario dei terreni oggetto del preliminare, dichiarata CP_1
la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione (doc. 2), in data
9 settembre 2022, aveva stipulato il contratto di compravendita con atto a rogito notaio di Ostiglia (MN), rep. n. 43.963 e racc. n. Per_2
19.233 (doc. 3); pagina 6 di 19 - il giorno 12 dicembre 2022, era stato restituito a l'assegno Parte_1
consegnato a titolo di caparra, come stabilito dal contratto preliminare (doc. 1 e 4).
Parte attrice ha eccepito l'insussistenza in capo all'affittuario della qualifica di “coltivatore diretto” necessaria per il corretto esercizio del diritto di prelazione, ex artt. 8 e 31 L. 26 maggio 1965, n. 590, in quanto:
- l'impresa agricola risulta iscritta nella sezione speciale CP_1
degli imprenditori agricoli, senza alcuna specificazione circa il possesso della qualifica di coltivatore diretto, come evincibile dalla visura del registro delle imprese (doc. 5);
- l'utilizzo di cospicui quantitativi di manodopera – impiego fino a 10 addetti, con un valore medio annuo di n. 6 addetti, nell'anno 2022 – esclude che l'imprenditore sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per la coltivazione dei fondi dallo stesso condotti;
- essendo anche socio amministratore della società CP_1
IC F.LL di IC NZ & UC s.n.c.” (doc. 6), proprietario di ulteriori terreni siti in Comuni di Sermide e EL, per altri 15,5 ettari ca. (cfr. visura catastale, doc. 7) e titolare di oltre 360 titoli all'aiuto PAC, dedica parte della propria attività lavorativa all'impresa artigiana e agli altri possedimenti anziché alla propria impresa agricola.
Parte attrice ha agito al fine di ottenere l'accertamento dell'assenza dei presupposti dell'esercizio del diritto di prelazione e la conseguente dichiarazione di nuLLtà dell'atto di compravendita per violazione di norme imperative o per assenza di un presupposto essenziale per il perfezionamento del vincolo negoziale, ovvero stante la mancanza di causa in pagina 7 di 19 concreto o la presenza di una causa illecita.
Per l'effetto, ha chiesto il trasferimento del diritto dominicale ex Parte_1
art. 2932 c.c. e la condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del fabbricato e dei terreni promessile in vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in CP_1
giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ribadita la destinazione agricola del fondo alienato, ha dedotto:
- di essersi dedicato direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo ceduto, avendo eseguito operazioni colturali quali aratura, erpicatura, diserbo e trattamenti fitosanitari e concimazione nel biennio antecedente;
- che l'iscrizione alla gestione INPS quale “coltivatore diretto” non è richiesta dalla normativa in materia di prelazione agraria né rileva ai fini dell'accertamento del relativo status;
- di possedere la forza lavorativa occorrente, calcolata con riferimento al fondo compravenduto e al fondo in proprietà, secondo le tabelle della Ragione Lombardia (doc. 12) e sulla base dei dati evincibili dai fascicoli aziendali (doc. 3-5).
Con comparsa di costituzione e risposta, CP_2 CP_3
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
si sono costituiti in giudizio e, in primo luogo, hanno contestato che CP_8
avrebbero potuto effettuare le verifiche indicate dalla parte attrice.
In secondo luogo, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea, in assenza di obbligo normativo dell'iscrizione nel registro dell'imprese della qualifica di coltivatore diretto ed in quanto dagli elementi documentali è evincibile la sussistenza di tale status: contratto di affitto stipulato da CP_1 pagina 8 di 19 con obbligo di abituale e diretta coltivazione e corresponsione del CP_1
canone, iscrizione dell'attività nella sezione speciale del Registro delle
Imprese di Mantova quale titolare di impresa agricola e godimento dei benefici fiscali previsti dall'art. 2, comma 4 bis, d.l. 30 dicembre 2009
(convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25), dichiarando di essere iscritto all'INPS nella posizione contributiva n. 987.203.
I convenuti hanno contestato, in ogni caso, la configurabilità di una nuLLtà contrattuale, al più potendosi in astratto prospettare un'ipotesi di annullamento per errore di diritto, ai sensi dell'art. 1429 n. 4 c.c., nonché la sussistenza di responsabilità e di profili risarcitori, anche alla luce della accettazione, da parte di della condizione risolutiva inserita nel Parte_1
preliminare e dell'omessa contestazione della sussistenza dei requisiti del prelazionario sia dopo la ricezione della denuntiatio e sia successivamente alla stipula dell'atto di compravendita.
In via subordinata all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
i convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale di condanna di
[...]
al risarcimento del danno patito. CP_1
Il Giudice, istruita la causa mediante l'audizione dei testi indotti dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, disposto il deposito della documentazione attestante l'inquadramento previdenziale di
[...]
ll'anno 2022, ha fissato udienza di discussione orale, con termine per CP_1
il deposito di note conclusive.
***
La domanda proposta da è infondata. Parte_1
1. I requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione non contestati
Occorre premettere che, ai sensi dell'artt. 8 della legge 590/1965, i requisiti necessari ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione sono: pagina 9 di 19 a) la destinazione agricola del fondo;
b) la conduzione in affitto del fondo da almeno due anni;
c) il possesso della qualifica di coltivatore diretto;
d) l'assenza di vendite nell'ultimo biennio (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
f) che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Nel caso di specie, la destinazione agricola, l'affitto nel biennio antecedente la alienazione e l'assenza della vendita nel biennio precedente non sono stati contestati e, comunque, sono documentalmente provati.
In particolare, la destinazione agricola del fondo compravenduto emerge dall'atto di compravendita a Rogito del Notaio di Ostiglia (MN) rep. Per_2
n. 43.963 e racc. n. 19.233 (doc. 2 , dal certificato di destinazione CP_1
urbanistica ad esso allegato e dai fascicoli aziendali degli anni 2023, 2022, e
2021 (docc. 3, 4, 5) da cui risultano, per ogni particella acquistata e precedentemente condotta in affitto, le colture praticate, tra cui cocomero, mais, grano duro e grano tenero.
La conduzione in affitto del fondo compravenduto da oltre un biennio è oggetto del contratto stipulato tra e registrato il CP_1 CP_9
14 aprile 2016 (doc. 7 e rinnovato sino al 31 dicembre 2025. CP_1
Parimenti documentata, e comunque non contestata, è l'assenza di vendite nell'ultimo biennio, come attestato all'ispezione presso l'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare prodotto in giudizio.
E', invece, stata contestata da parte di la qualifica di coltivatore Parte_1
diretto di CP_1
2. Il possesso della qualifica di coltivatore diretto pagina 10 di 19 Ai sensi dell'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, affinché l'affittuario di un fondo possa vantare il diritto di prelazione nell'acquisto occorre che egli sia coltivatore diretto.
L'art. 31 della legge citata qualifica i coltivatori diretti come “coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame da intendersi quale colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
a) ai fini dell'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto non rilevano i dati formali, quali l'indicazione della qualifica nella sezione speciale degli imprenditori agricoli nella visura del registro delle imprese né l'inquadramento previdenziale dell'affittuario, in quanto la normativa in materia di prelazione agraria nulla dispone in tal senso
(cfr. Cass., 123/2020; Cass. 19748/2011; Cass., 1020/2006; Cass.
2505/ 2002; Cass. n. 4769/ 1982);
b) ai fini della qualifica di coltivatore diretto, va altresì esclusa la rilevanza del fatto che il soggetto abbia altre diverse fonti di reddito, pur se superiori ai proventi dell'attività agricola (cfr. Cass.
12374/2001; Cass. 759/1995; Cass. 632/1986; Cass. 245/
1982; Cass. 1289/1981), essendo sufficiente che sia rispettato il criterio del terzo tra forza lavorativa e erogabile ed esigenze di coltivazione del fondo: l'art. 31, nel definire il coltivatore diretto, si pagina 11 di 19 limita a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, senza fare alcun riferimento all'esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, che di conseguenza restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto, anche se sono esercitate in maniera prevalente o principale e costituiscono una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale, giacché dette ulteriori attività possono avere una rilevanza indiretta solo quando impediscano l'effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore diretto del fondo;
c) la qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, va riconosciuta anche a chi, avendo un'altra attività lavorativa principale, svolge tuttavia con abitualità e continuativamente, anche se non professionalmente, attività di coltivazione della terra, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della sua famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario (Cass., 5456/1991).
Pertanto, a nulla rilevano le contestazioni di parte attrice in merito alle ulteriori attività e proprietà dell'affittuario, essendo anche socio CP_1
amministratore della società IC F.LL di IC NZ & UC s.n.c.”
(doc. 6 fascicolo parte attrice), oltre che proprietario di ulteriori terreni siti in Comuni di Sermide e EL, per altri 15,5 ettari ca. (cfr. visura catastale, doc. 7) e titolare di oltre 360 titoli all'aiuto PAC.
Analoghe considerazioni valgono in ordine iscrizione alla previdenza agricola, nella sezione degli “Imprenditori agricoli professionali” (IAP).
Ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, infatti, non rileva che pagina 12 di 19 l'affittuario sia titolare di ulteriori imprese né proprietario di altri possedimenti, in quanto la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto.
3. La coltivazione del fondo da almeno un biennio
Secondo parte attrice la coltivazione diretta ed abituale del fondo è esclusa dall'utilizzo da parte di di cospicui quantitativi di manodopera – CP_1
impiego fino a 10 addetti, con un valore medio annuo di n. 6 addetti, nell'anno
2022 – e dalla titolarità di altre attività – impresa artigiana e terreni – che impedirebbero all'affittuario di dedicarsi in maniera effettiva e abituale alla coltivazione del fondo compravenduto.
Sul primo profilo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale sopra citato ai punti b) e c).
L'orientamento giurisprudenziale costante e condiviso citato contraddice anche tutta la costruzione “aziendalistica” proposta dalla parte attrice
(secondo la quale si dovrebbe fare una valutazione unitaria sui beni in proprietà e in affitto al fine di valutare i limiti dimensionali di forza lavoro richiesti): non rileva che il prelazionario svolga sotto forma imprenditoriale l'attività agricola, come se svolgesse qualsiasi altra attività commerciale o professionale. Il criterio legale si concentra su altri presupposti parametrati ai terreni posseduti in proprietà o enfiteusi.
Sul secondo si evidenzia come la circostanza allegata sia stata smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2024 dai testi escussi, i quali hanno, invece, attestato che si è dedicato in prima persona CP_1
alla coltivazione del fondo, eseguendo operazioni colturali quali aratura, erpicatura, diserbo e trattamenti fitosanitari e concimazione (teste Tes_1
agronomo, “confermo di aver visto personalmente il sig. svolgere tutte
[...] CP_1
le attività indicate nel capitolo di prova (operazioni di aratura, erpicatura, diserbo e pagina 13 di 19 trattamenti antiparassitari e concimazione) da 2016 in poi sui terreni di cui ai capitoli che
precedono”; “è vero, si tratta di attrezzatura che ho visto presso la sua azienda sita in Sermide
EL”) sia del terreno sito in Sermide e EL (teste Testimone_1
“Posso dire che coltiva personalmente i terreni perché l'ho visto più volte sul CP_1
trattore e anche ripararlo”; teste , agricoltore: “è vero so che già Testimone_2
dal 2016 coltivava personalmente questi terreni;
in particolare attualmente vi coltiva angurie;
ho visto personalmente il sig. coltivare direttamente i terreni utilizzando i trattori e gli CP_1
altri mezzi agricoli a disposizione”) sia di quello sito in ND (teste Tes_1
“ lo coltiva direttamente utilizzando la propria attrezzatura agricola”; teste
[...] CP_1
: “Il terreno di ND è stato coltivato a mais e frumento, non ricordo che Testimone_2
sia stato mai coltivato ad angurie. Anche in questo caso so che coltivava l'area personalmente con i mezzi agricoli”).
4. La capacità lavorativa del fondo non superiore al triplo di quella della famiglia.
La controversia è stata fondamentalmente incentrata tra le parti sull'interpretazione del requisito soggettivo della capacità lavorativa propria e della famiglia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione.
Nel caso di specie, è oggetto di contestazione se nel computo della capacità lavorativa debbano rientrare solo i terreni posseduti in proprietà oppure anche queLL detenuti in affitto.
Benché entrambe le tesi sostenute abbiano “dignità giuridica”, si ritiene che quella prospettata dalle parti convenute sia preferibile e meritevole di accoglimento (non si ravvisano, per altro, precedenti editi di senso contrario).
Soccorre, nell'attività ermeneutica, in primo luogo, la ratio dell'istituto nel contesto normativo che ha riconosciuto il diritto di prelazione: consentire al pagina 14 di 19 coltivatore diretto di consolidare la titolarità di fondi nei limiti dimensionali rapportati alla forza lavoro familiare indicati nell'art. 8.
In quest'ottica la scelta di considerare solo i terreni in proprietà e non queLL in affitto, si pone quale logica conseguenza della precarietà della disponibilità dei terreni coltivati in virtù di un temporaneo rapporto obbligatorio, inidoneo a garantire la finalità legislativa.
Il diritto di preferenza riconosciuto a chi possiede il fondo e lo coltiva mira a stabilire una concentrazione della proprietà fondiaria in capo a chi la lavora rispetto alla finalità di accorpamento dei fondi (cfr. Cass., 6227/1991: “la norma intende assicurare all'imprenditore agricolo coltivatore diretto la stabile disponibilità,
a mezzo della perpetuità relativa che caratterizza il diritto di proprietà, di quell'elemento
essenziale dell'azienda agricola che è il fondo in cui l'attività imprenditoriale viene esercitata”).
La tutela dell'unità della proprietà emerge anche dal fatto che le disposizioni
“speciali” in materia agraria prevedono quali ostacoli all'esercizio del diritto di prelazione solamente gli atti incompatibili con la concentrazione dei fondi:
l'art. 8 L., 26 maggio 1965, n. 590 richiede, infatti, che il prelazionante “non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria” e che il fondo “non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”; l'art. 7 L., 14 agosto 1971, n. 817 prescrive che sui fondi offerti in vendita al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Le condizioni previste dalle disposizioni confermano che nell'acquisto dei fondi agrari è preferita la proprietà a discapito dei titoli “precari”, quali l'affitto, in quanto la proprietà consente di calcolare in maniera stabile la pagina 15 di 19 capacità lavorativa del coltivatore diretto.
In secondo luogo, si ritiene che la struttura normativa avaLL la tesi esposta.
Ai fini della titolarità del diritto di prelazione, la qualità di coltivatore diretto in capo all'affittuario insediato sul fondo compravenduto va determinata anzi tutto in relazione alla nozione data dall'art. 31 L., 26 maggio 1965, n. 590 che
è la norma generale.
L'art. 8 della legge citata – che determina la capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione, ma anche degli altri fondi che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà o enfiteusi (Cass., 26 febbraio 1988,
n. 2052) – e l' art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che riconosce il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti – sono le norme speciali, integrative dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione.
In base al combinato disposto di cui all'art. 31 L., 26 maggio 1965, n. 590 – norma generale – e all'art. 8 – norma speciale -, la capacità lavorativa va determinata rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo da acquistare, ma anche degli altri fondi che il coltivatore abbia in proprietà
o enfiteusi, dovendosi accertare che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo (Cass., 26 febbraio 1988, n.
20521).
1 In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1 (ultima parte) della legge n. 590 del 1965, che specifica quella generale del successivo art. 31 – il quale fornisce la definizione, in linea generale, di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione di detta legge prevedendo che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo – determina la pagina 16 di 19 Sotto questo profilo, la lettura offerta dalla parte attrice porterebbe a due errori logico-giuridici: da un lato, all'implicita abrogazione dell'art. 8, laddove si fa riferimento ai terreni “posseduti in proprietà o enfiteusi” (espressione che in nessun modo parte attrice è riuscita a giustificare); dall'altro, attribuirebbe al legislatore un utilizzo non corretto del lessico giuridico, posto che il possesso non può derivare da contratti obbligatori quali l'affitto, idonei di per sé ad attribuire alla parte la mera detenzione.
Ciò premesso, la disponibilità di terreni coltivati in affitto si deve ritenere non rilevi ai fini della valutazione della capacità lavorativa.
Nel merito, dalla applicazione dell'interpretazione ermeneutica adottata, deriva l'infondatezza degli assunti attorei.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, affermato che apporta CP_1
una quantità di forza lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo oggetto di riscatto soddisfacendola al
79,51% (pag. 24 della c.t.u. agr. ). Per_3
Le valutazioni operate dal CTU non sono state puntualmente contestate dai consulenti tecnici di parte (le osservazioni del ctp di parte attrice hanno riguardato solo l'acquisizione di documentazione ex art. 210 c.p.c.).
capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, quale condizione esclusivamente per la titolarità e l'esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione o del riscatto, ma anche degli altri fondi che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà od enfiteusi. In tema di contratti agrari, l'esistenza o meno della qualità di coltivatore diretto di colui che esercita il diritto di prelazione, deve essere accertata con riferimento alla data in cui il diritto viene esercitato ed in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo oggetto della prelazione a titolo di proprietà o di enfiteusi, commisurate non solo alla loro condizione produttiva attuale ma anche futura, ove sussistano i presupposti di un'ulteriore attività coltivatrice da esercitare dopo l'acquisto del fondo oggetto della prelazione. (Nella specie, affermando il principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva compreso, ai fini della determinazione della forza lavorativa del coltivatore, anche i fondi che alla data dell'esercizio del diritto di prelazione, erano incolti od a pascolo, ma riguardo ai quali era risultato che il prelazionante aveva intenzione di eseguire opere di miglioramento fondiario, poi effettivamente eseguite).
pagina 17 di 19 Soddisfatto anche l'ultimo requisito della capacità lavorativa, il diritto di prelazione da parte di si ritiene essere stato correttamente CP_1
esercitato in data 17 agosto 2022, pertanto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della denuntiatio, ricevuta il 21 luglio 2022 (docc. 11 e 12 fascicolo convenuti).
5. Sul regime delle spese di lite
Alla luce delle considerazioni che precedono risultano infondate tutte le domande formulate dalla parte attrice, ivi comprese quelle risarcitorie, essendo stato esercitato legittimamente il diritto di prelazione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi studio e introduttiva e ai minimi dello scaglione di riferimento per le fasi trattazione e decisoria (per due ordini di motivi: per la prossimità del valore di causa allo scaglione sottostante e perché di fatto le difese esposte negli atti introduttivi sono state riproposte pedissequamente nelle memorie successive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro MartineLL, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1626/2023., così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e;
[...] Controparte_7 CP_8 CP_1
2) PONE in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice con obbligo di rifusione di quanto anticipato dalle parti convenute;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente procedimento che si liquidano in euro 18.420,00 per pagina 18 di 19 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_2 CP_3
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
le spese di lite del presente procedimento che si CP_8
liquidano in euro 18.420,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro MartineLL
pagina 19 di 19
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1626/2023 tra
Parte_1
ATTRICE contro
CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_8
CONVENUTI
Oggi 13 febbraio 2025 ad ore 12:00 innanzi al dr. Mauro MartineLL, sono comparsi:
per l'avv. RUSSO LUIGI e la parte personalmente. Parte_1
per l'avv. SCARDOVELLI TOMMASO CP_1
per , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, e l'avv. Controparte_6 Controparte_7 CP_8
FILIPPINI MAURO
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
E' presente ai fini della pratica forense il dr. Persona_1
L'avv. Russo conclude come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria da parte della impresa agricola individuale UC i cui alla nota datata 4 agosto 2022, CP_1
pagina 1 di 19 relativamente al preliminare di compravendita sottoscritto il 11.7.2022 tra i signori CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
da una parte, e
[...] Controparte_7 CP_8 Parte_1
dall'altra, avente ad oggetto la promessa in vendita della piena proprietà dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di
ND (FE), della superficie catastale complessiva di Ha. 14.86.40, oltre ai relativi titoli PAC, il tutto distinto, quanto ai terreni, al catasto terreni di detto
Comune al foglio 48, mappali 2 (di Ha. 2.69.40) e 40 (di Ha. 10.90.34) e al foglio
30, mapp. 58 (di Ha. 1.10.30), e, quanto al fabbricato, al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano di mq.
1.636 distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio
48, mapp. 54; in ogni caso, accertare e dichiarare la nuLLtà per frode alla legge, ovvero per violazione di norme imperative o per causa illecita o per mancanza di causa o per assenza di requisiti di legge e/o, comunque, l'inefficacia dell'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra;
in ogni caso, accertare e dichiarare la nuLLtà e/o l'inefficacia o pronunciare la risoluzione del contratto
[... di compravendita posto in essere tra le parti convenute a rogito notaio
di Ostiglia in data 9 settembre 2022, rep. n. 43.963, racc. n. 19.233, Per_2
avente ad oggetto il fabbricato ed i terreni già promessi in vendita all'attrice; accertata, alla luce delle declaratorie di nuLLtà e/o di inefficacia e/o di risoluzione di cui sopra, la persistente o la reviviscente efficacia del contratto preliminare concluso tra l'attrice, quale promittente acquirente, e i convenuti
CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
quali promittenti venditori, e preso
[...] Controparte_7 CP_8
atto dell'offerta, formulata con il presente atto da parte dell'attrice, a borsa aperta, di pagamento in favore dei promittenti venditori del prezzo convenuto nel citato contratto preliminare, pari ad € 530.000,00, emettere sentenza ex pagina 2 di 19 art. 2932 c.c. che produca gli effetti del detto contratto preliminare non concluso, trasferendo all'attrice la piena proprietà dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di ND (FE), della superficie catast ale complessiva di Ha. 14.86.40, oltre ai relativi titoli PAC, il tutto di stinto, quanto ai terreni, al catasto terreni di detto Comune al foglio 48, mappali 2 (di Ha. 2.69.40) e 40 (di Ha. 10.90.34) e al foglio 30, mapp. 58 (di Ha.
1.10.30), e, quanto al fabbricato, al catasto fabbricati del Comune di ND al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano di mq.
1.636 distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio 48, mapp. 54; - pronunciare sentenza di condanna generica dei convenuti, in via solidale tra loro ovvero ciascuno in relazione alle proprie specifiche responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del fabbricato e dei terreni promessile in vendita, maturati e maturandi a far tempo dal 30.9.2022 o, in subordine, dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, sino alla data di effettiva immissione nel possesso dei terreni stessi, nella misura da stabilirsi in separato giudizio;
con vittoria di spese e compensi di causa”.
L'avv. ScardoveLL conclude come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto manifestamente infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, valutabili anche a norma dell'art 96 c.p.c.”
L'avv. Filippini conclude come da nota conclusiva: “voglia il Tribunale di
Ferrara, in persona del Giudice designato, ogni contraria istanza respinta, in via principale, rigettare tutte le domande formulate da per Parte_1
inammissibilità, infondatezza, mancanza di prova o come meglio;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle pagina 3 di 19 domande dell'attrice: ordinare a di corrispondere a Parte_1 CP_2
, , , ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, , la somma di 530.000,00
[...] Controparte_7 CP_8
euro oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in via riconvenzionale, condannare genericamente , nato a [...] il 24 maggio CP_1
1970, c.f. , residente in [...]
Alberto Dalla Chiesa 8, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , per aver Controparte_6 Controparte_7 CP_8
esercitato il diritto di prelazione nell'acquisto del fondo rustico (sito in agro di
ND – FE, censito al C.T. al fg. 48 mapp. 2, 40, 54 e fg. 30 mapp. 58 di complessivi Ha 14.86.40 con sovrastante fabbricato agricolo distinto al C.F. al fg. 48 mapp. 54) in assenza dei presupposti di legge, con liquidazione del danno da effettuarsi in separato giudizio”.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro MartineLL
pagina 4 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro MartineLL ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1626/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 C.F._2
Russo ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
Tommaso ScardoveLL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6
(C.F. ), Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
(C.F. , (C.F. C.F._8 Controparte_7
) e C.F. con C.F._9 CP_8 C.F._10
il patrocinio dell'avv. Mauro Filippini ed elettivamente domiciliati presso il difensore
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a pagina 5 di 19 Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Parte_1
di Ferrara al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria da parte della impresa agricola individuale relativamente al preliminare di CP_1
compravendita sottoscritto tra l'attrice, promissaria acquirente, e i promittenti venditori, CP_2 CP_3 CP_4 [...]
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che:
- in data 11 luglio 2022, in qualità di promissaria acquirente, Parte_1
aveva concluso con i promittenti venditori, CP_2 CP_3
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
contratto preliminare di compravendita di
[...] CP_8
terreni agricoli avente ad oggetto la piena proprietà di appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Comune di ND (FE)
– identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ND al foglio 48, mapp. 54 (cat. D/10) con relativo e corrispondente ente urbano distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 48, mapp. 54 –
(oltre ai relativi titoli PAC), identificati al Catasto del Comune di
ND al foglio 48, mappali 2 e 40 e al foglio 30, mapp. 58;
- il predetto contratto preliminare era sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di esercizio entro i termini di leggi del diritto di prelazione agraria;
- affittuario dei terreni oggetto del preliminare, dichiarata CP_1
la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione (doc. 2), in data
9 settembre 2022, aveva stipulato il contratto di compravendita con atto a rogito notaio di Ostiglia (MN), rep. n. 43.963 e racc. n. Per_2
19.233 (doc. 3); pagina 6 di 19 - il giorno 12 dicembre 2022, era stato restituito a l'assegno Parte_1
consegnato a titolo di caparra, come stabilito dal contratto preliminare (doc. 1 e 4).
Parte attrice ha eccepito l'insussistenza in capo all'affittuario della qualifica di “coltivatore diretto” necessaria per il corretto esercizio del diritto di prelazione, ex artt. 8 e 31 L. 26 maggio 1965, n. 590, in quanto:
- l'impresa agricola risulta iscritta nella sezione speciale CP_1
degli imprenditori agricoli, senza alcuna specificazione circa il possesso della qualifica di coltivatore diretto, come evincibile dalla visura del registro delle imprese (doc. 5);
- l'utilizzo di cospicui quantitativi di manodopera – impiego fino a 10 addetti, con un valore medio annuo di n. 6 addetti, nell'anno 2022 – esclude che l'imprenditore sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per la coltivazione dei fondi dallo stesso condotti;
- essendo anche socio amministratore della società CP_1
IC F.LL di IC NZ & UC s.n.c.” (doc. 6), proprietario di ulteriori terreni siti in Comuni di Sermide e EL, per altri 15,5 ettari ca. (cfr. visura catastale, doc. 7) e titolare di oltre 360 titoli all'aiuto PAC, dedica parte della propria attività lavorativa all'impresa artigiana e agli altri possedimenti anziché alla propria impresa agricola.
Parte attrice ha agito al fine di ottenere l'accertamento dell'assenza dei presupposti dell'esercizio del diritto di prelazione e la conseguente dichiarazione di nuLLtà dell'atto di compravendita per violazione di norme imperative o per assenza di un presupposto essenziale per il perfezionamento del vincolo negoziale, ovvero stante la mancanza di causa in pagina 7 di 19 concreto o la presenza di una causa illecita.
Per l'effetto, ha chiesto il trasferimento del diritto dominicale ex Parte_1
art. 2932 c.c. e la condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del fabbricato e dei terreni promessile in vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in CP_1
giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, ribadita la destinazione agricola del fondo alienato, ha dedotto:
- di essersi dedicato direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo ceduto, avendo eseguito operazioni colturali quali aratura, erpicatura, diserbo e trattamenti fitosanitari e concimazione nel biennio antecedente;
- che l'iscrizione alla gestione INPS quale “coltivatore diretto” non è richiesta dalla normativa in materia di prelazione agraria né rileva ai fini dell'accertamento del relativo status;
- di possedere la forza lavorativa occorrente, calcolata con riferimento al fondo compravenduto e al fondo in proprietà, secondo le tabelle della Ragione Lombardia (doc. 12) e sulla base dei dati evincibili dai fascicoli aziendali (doc. 3-5).
Con comparsa di costituzione e risposta, CP_2 CP_3
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
si sono costituiti in giudizio e, in primo luogo, hanno contestato che CP_8
avrebbero potuto effettuare le verifiche indicate dalla parte attrice.
In secondo luogo, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea, in assenza di obbligo normativo dell'iscrizione nel registro dell'imprese della qualifica di coltivatore diretto ed in quanto dagli elementi documentali è evincibile la sussistenza di tale status: contratto di affitto stipulato da CP_1 pagina 8 di 19 con obbligo di abituale e diretta coltivazione e corresponsione del CP_1
canone, iscrizione dell'attività nella sezione speciale del Registro delle
Imprese di Mantova quale titolare di impresa agricola e godimento dei benefici fiscali previsti dall'art. 2, comma 4 bis, d.l. 30 dicembre 2009
(convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25), dichiarando di essere iscritto all'INPS nella posizione contributiva n. 987.203.
I convenuti hanno contestato, in ogni caso, la configurabilità di una nuLLtà contrattuale, al più potendosi in astratto prospettare un'ipotesi di annullamento per errore di diritto, ai sensi dell'art. 1429 n. 4 c.c., nonché la sussistenza di responsabilità e di profili risarcitori, anche alla luce della accettazione, da parte di della condizione risolutiva inserita nel Parte_1
preliminare e dell'omessa contestazione della sussistenza dei requisiti del prelazionario sia dopo la ricezione della denuntiatio e sia successivamente alla stipula dell'atto di compravendita.
In via subordinata all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno,
i convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale di condanna di
[...]
al risarcimento del danno patito. CP_1
Il Giudice, istruita la causa mediante l'audizione dei testi indotti dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, disposto il deposito della documentazione attestante l'inquadramento previdenziale di
[...]
ll'anno 2022, ha fissato udienza di discussione orale, con termine per CP_1
il deposito di note conclusive.
***
La domanda proposta da è infondata. Parte_1
1. I requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione non contestati
Occorre premettere che, ai sensi dell'artt. 8 della legge 590/1965, i requisiti necessari ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione sono: pagina 9 di 19 a) la destinazione agricola del fondo;
b) la conduzione in affitto del fondo da almeno due anni;
c) il possesso della qualifica di coltivatore diretto;
d) l'assenza di vendite nell'ultimo biennio (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
f) che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Nel caso di specie, la destinazione agricola, l'affitto nel biennio antecedente la alienazione e l'assenza della vendita nel biennio precedente non sono stati contestati e, comunque, sono documentalmente provati.
In particolare, la destinazione agricola del fondo compravenduto emerge dall'atto di compravendita a Rogito del Notaio di Ostiglia (MN) rep. Per_2
n. 43.963 e racc. n. 19.233 (doc. 2 , dal certificato di destinazione CP_1
urbanistica ad esso allegato e dai fascicoli aziendali degli anni 2023, 2022, e
2021 (docc. 3, 4, 5) da cui risultano, per ogni particella acquistata e precedentemente condotta in affitto, le colture praticate, tra cui cocomero, mais, grano duro e grano tenero.
La conduzione in affitto del fondo compravenduto da oltre un biennio è oggetto del contratto stipulato tra e registrato il CP_1 CP_9
14 aprile 2016 (doc. 7 e rinnovato sino al 31 dicembre 2025. CP_1
Parimenti documentata, e comunque non contestata, è l'assenza di vendite nell'ultimo biennio, come attestato all'ispezione presso l'Agenzia delle
Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare prodotto in giudizio.
E', invece, stata contestata da parte di la qualifica di coltivatore Parte_1
diretto di CP_1
2. Il possesso della qualifica di coltivatore diretto pagina 10 di 19 Ai sensi dell'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, affinché l'affittuario di un fondo possa vantare il diritto di prelazione nell'acquisto occorre che egli sia coltivatore diretto.
L'art. 31 della legge citata qualifica i coltivatori diretti come “coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame da intendersi quale colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
a) ai fini dell'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto non rilevano i dati formali, quali l'indicazione della qualifica nella sezione speciale degli imprenditori agricoli nella visura del registro delle imprese né l'inquadramento previdenziale dell'affittuario, in quanto la normativa in materia di prelazione agraria nulla dispone in tal senso
(cfr. Cass., 123/2020; Cass. 19748/2011; Cass., 1020/2006; Cass.
2505/ 2002; Cass. n. 4769/ 1982);
b) ai fini della qualifica di coltivatore diretto, va altresì esclusa la rilevanza del fatto che il soggetto abbia altre diverse fonti di reddito, pur se superiori ai proventi dell'attività agricola (cfr. Cass.
12374/2001; Cass. 759/1995; Cass. 632/1986; Cass. 245/
1982; Cass. 1289/1981), essendo sufficiente che sia rispettato il criterio del terzo tra forza lavorativa e erogabile ed esigenze di coltivazione del fondo: l'art. 31, nel definire il coltivatore diretto, si pagina 11 di 19 limita a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, senza fare alcun riferimento all'esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, che di conseguenza restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto, anche se sono esercitate in maniera prevalente o principale e costituiscono una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale, giacché dette ulteriori attività possono avere una rilevanza indiretta solo quando impediscano l'effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore diretto del fondo;
c) la qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, va riconosciuta anche a chi, avendo un'altra attività lavorativa principale, svolge tuttavia con abitualità e continuativamente, anche se non professionalmente, attività di coltivazione della terra, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della sua famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario (Cass., 5456/1991).
Pertanto, a nulla rilevano le contestazioni di parte attrice in merito alle ulteriori attività e proprietà dell'affittuario, essendo anche socio CP_1
amministratore della società IC F.LL di IC NZ & UC s.n.c.”
(doc. 6 fascicolo parte attrice), oltre che proprietario di ulteriori terreni siti in Comuni di Sermide e EL, per altri 15,5 ettari ca. (cfr. visura catastale, doc. 7) e titolare di oltre 360 titoli all'aiuto PAC.
Analoghe considerazioni valgono in ordine iscrizione alla previdenza agricola, nella sezione degli “Imprenditori agricoli professionali” (IAP).
Ai fini del valido esercizio del diritto di prelazione, infatti, non rileva che pagina 12 di 19 l'affittuario sia titolare di ulteriori imprese né proprietario di altri possedimenti, in quanto la qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto.
3. La coltivazione del fondo da almeno un biennio
Secondo parte attrice la coltivazione diretta ed abituale del fondo è esclusa dall'utilizzo da parte di di cospicui quantitativi di manodopera – CP_1
impiego fino a 10 addetti, con un valore medio annuo di n. 6 addetti, nell'anno
2022 – e dalla titolarità di altre attività – impresa artigiana e terreni – che impedirebbero all'affittuario di dedicarsi in maniera effettiva e abituale alla coltivazione del fondo compravenduto.
Sul primo profilo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale sopra citato ai punti b) e c).
L'orientamento giurisprudenziale costante e condiviso citato contraddice anche tutta la costruzione “aziendalistica” proposta dalla parte attrice
(secondo la quale si dovrebbe fare una valutazione unitaria sui beni in proprietà e in affitto al fine di valutare i limiti dimensionali di forza lavoro richiesti): non rileva che il prelazionario svolga sotto forma imprenditoriale l'attività agricola, come se svolgesse qualsiasi altra attività commerciale o professionale. Il criterio legale si concentra su altri presupposti parametrati ai terreni posseduti in proprietà o enfiteusi.
Sul secondo si evidenzia come la circostanza allegata sia stata smentita dalle dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2024 dai testi escussi, i quali hanno, invece, attestato che si è dedicato in prima persona CP_1
alla coltivazione del fondo, eseguendo operazioni colturali quali aratura, erpicatura, diserbo e trattamenti fitosanitari e concimazione (teste Tes_1
agronomo, “confermo di aver visto personalmente il sig. svolgere tutte
[...] CP_1
le attività indicate nel capitolo di prova (operazioni di aratura, erpicatura, diserbo e pagina 13 di 19 trattamenti antiparassitari e concimazione) da 2016 in poi sui terreni di cui ai capitoli che
precedono”; “è vero, si tratta di attrezzatura che ho visto presso la sua azienda sita in Sermide
EL”) sia del terreno sito in Sermide e EL (teste Testimone_1
“Posso dire che coltiva personalmente i terreni perché l'ho visto più volte sul CP_1
trattore e anche ripararlo”; teste , agricoltore: “è vero so che già Testimone_2
dal 2016 coltivava personalmente questi terreni;
in particolare attualmente vi coltiva angurie;
ho visto personalmente il sig. coltivare direttamente i terreni utilizzando i trattori e gli CP_1
altri mezzi agricoli a disposizione”) sia di quello sito in ND (teste Tes_1
“ lo coltiva direttamente utilizzando la propria attrezzatura agricola”; teste
[...] CP_1
: “Il terreno di ND è stato coltivato a mais e frumento, non ricordo che Testimone_2
sia stato mai coltivato ad angurie. Anche in questo caso so che coltivava l'area personalmente con i mezzi agricoli”).
4. La capacità lavorativa del fondo non superiore al triplo di quella della famiglia.
La controversia è stata fondamentalmente incentrata tra le parti sull'interpretazione del requisito soggettivo della capacità lavorativa propria e della famiglia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per far fronte alle esigenze colturali del fondo che si intende acquistare in prelazione.
Nel caso di specie, è oggetto di contestazione se nel computo della capacità lavorativa debbano rientrare solo i terreni posseduti in proprietà oppure anche queLL detenuti in affitto.
Benché entrambe le tesi sostenute abbiano “dignità giuridica”, si ritiene che quella prospettata dalle parti convenute sia preferibile e meritevole di accoglimento (non si ravvisano, per altro, precedenti editi di senso contrario).
Soccorre, nell'attività ermeneutica, in primo luogo, la ratio dell'istituto nel contesto normativo che ha riconosciuto il diritto di prelazione: consentire al pagina 14 di 19 coltivatore diretto di consolidare la titolarità di fondi nei limiti dimensionali rapportati alla forza lavoro familiare indicati nell'art. 8.
In quest'ottica la scelta di considerare solo i terreni in proprietà e non queLL in affitto, si pone quale logica conseguenza della precarietà della disponibilità dei terreni coltivati in virtù di un temporaneo rapporto obbligatorio, inidoneo a garantire la finalità legislativa.
Il diritto di preferenza riconosciuto a chi possiede il fondo e lo coltiva mira a stabilire una concentrazione della proprietà fondiaria in capo a chi la lavora rispetto alla finalità di accorpamento dei fondi (cfr. Cass., 6227/1991: “la norma intende assicurare all'imprenditore agricolo coltivatore diretto la stabile disponibilità,
a mezzo della perpetuità relativa che caratterizza il diritto di proprietà, di quell'elemento
essenziale dell'azienda agricola che è il fondo in cui l'attività imprenditoriale viene esercitata”).
La tutela dell'unità della proprietà emerge anche dal fatto che le disposizioni
“speciali” in materia agraria prevedono quali ostacoli all'esercizio del diritto di prelazione solamente gli atti incompatibili con la concentrazione dei fondi:
l'art. 8 L., 26 maggio 1965, n. 590 richiede, infatti, che il prelazionante “non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria” e che il fondo “non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”; l'art. 7 L., 14 agosto 1971, n. 817 prescrive che sui fondi offerti in vendita al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Le condizioni previste dalle disposizioni confermano che nell'acquisto dei fondi agrari è preferita la proprietà a discapito dei titoli “precari”, quali l'affitto, in quanto la proprietà consente di calcolare in maniera stabile la pagina 15 di 19 capacità lavorativa del coltivatore diretto.
In secondo luogo, si ritiene che la struttura normativa avaLL la tesi esposta.
Ai fini della titolarità del diritto di prelazione, la qualità di coltivatore diretto in capo all'affittuario insediato sul fondo compravenduto va determinata anzi tutto in relazione alla nozione data dall'art. 31 L., 26 maggio 1965, n. 590 che
è la norma generale.
L'art. 8 della legge citata – che determina la capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione, ma anche degli altri fondi che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà o enfiteusi (Cass., 26 febbraio 1988,
n. 2052) – e l' art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - che riconosce il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti – sono le norme speciali, integrative dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione.
In base al combinato disposto di cui all'art. 31 L., 26 maggio 1965, n. 590 – norma generale – e all'art. 8 – norma speciale -, la capacità lavorativa va determinata rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo da acquistare, ma anche degli altri fondi che il coltivatore abbia in proprietà
o enfiteusi, dovendosi accertare che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo (Cass., 26 febbraio 1988, n.
20521).
1 In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1 (ultima parte) della legge n. 590 del 1965, che specifica quella generale del successivo art. 31 – il quale fornisce la definizione, in linea generale, di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione di detta legge prevedendo che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo – determina la pagina 16 di 19 Sotto questo profilo, la lettura offerta dalla parte attrice porterebbe a due errori logico-giuridici: da un lato, all'implicita abrogazione dell'art. 8, laddove si fa riferimento ai terreni “posseduti in proprietà o enfiteusi” (espressione che in nessun modo parte attrice è riuscita a giustificare); dall'altro, attribuirebbe al legislatore un utilizzo non corretto del lessico giuridico, posto che il possesso non può derivare da contratti obbligatori quali l'affitto, idonei di per sé ad attribuire alla parte la mera detenzione.
Ciò premesso, la disponibilità di terreni coltivati in affitto si deve ritenere non rilevi ai fini della valutazione della capacità lavorativa.
Nel merito, dalla applicazione dell'interpretazione ermeneutica adottata, deriva l'infondatezza degli assunti attorei.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, affermato che apporta CP_1
una quantità di forza lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo oggetto di riscatto soddisfacendola al
79,51% (pag. 24 della c.t.u. agr. ). Per_3
Le valutazioni operate dal CTU non sono state puntualmente contestate dai consulenti tecnici di parte (le osservazioni del ctp di parte attrice hanno riguardato solo l'acquisizione di documentazione ex art. 210 c.p.c.).
capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, quale condizione esclusivamente per la titolarità e l'esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione o del riscatto, ma anche degli altri fondi che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà od enfiteusi. In tema di contratti agrari, l'esistenza o meno della qualità di coltivatore diretto di colui che esercita il diritto di prelazione, deve essere accertata con riferimento alla data in cui il diritto viene esercitato ed in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo oggetto della prelazione a titolo di proprietà o di enfiteusi, commisurate non solo alla loro condizione produttiva attuale ma anche futura, ove sussistano i presupposti di un'ulteriore attività coltivatrice da esercitare dopo l'acquisto del fondo oggetto della prelazione. (Nella specie, affermando il principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva compreso, ai fini della determinazione della forza lavorativa del coltivatore, anche i fondi che alla data dell'esercizio del diritto di prelazione, erano incolti od a pascolo, ma riguardo ai quali era risultato che il prelazionante aveva intenzione di eseguire opere di miglioramento fondiario, poi effettivamente eseguite).
pagina 17 di 19 Soddisfatto anche l'ultimo requisito della capacità lavorativa, il diritto di prelazione da parte di si ritiene essere stato correttamente CP_1
esercitato in data 17 agosto 2022, pertanto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della denuntiatio, ricevuta il 21 luglio 2022 (docc. 11 e 12 fascicolo convenuti).
5. Sul regime delle spese di lite
Alla luce delle considerazioni che precedono risultano infondate tutte le domande formulate dalla parte attrice, ivi comprese quelle risarcitorie, essendo stato esercitato legittimamente il diritto di prelazione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi studio e introduttiva e ai minimi dello scaglione di riferimento per le fasi trattazione e decisoria (per due ordini di motivi: per la prossimità del valore di causa allo scaglione sottostante e perché di fatto le difese esposte negli atti introduttivi sono state riproposte pedissequamente nelle memorie successive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro MartineLL, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 1626/2023., così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e;
[...] Controparte_7 CP_8 CP_1
2) PONE in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice con obbligo di rifusione di quanto anticipato dalle parti convenute;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente procedimento che si liquidano in euro 18.420,00 per pagina 18 di 19 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
4) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_2 CP_3
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
le spese di lite del presente procedimento che si CP_8
liquidano in euro 18.420,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro MartineLL
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