Improcedibile
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06646/2025REG.PROV.COLL.
N. 06139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6139 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina;
Vista la nota trasmessa in data 4.6.2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa depositata dalla difesa dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento dell'Accademia Navale di Livorno – Nucleo Consulenza Legale, datato 9 marzo 2021, -OMISSIS- è stato escluso, con effetto retroattivo, dal concorso per esami per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2020-2021, e, per l’effetto, dalla prosecuzione dei corsi. A fondamento di detto atto l’Amministrazione poneva il rilievo che l’interessato, alla data della domanda di concorso, era risultato imputato in un procedimento penale, circostanza venuta a conoscenza dell’Amministrazione medesima successivamente all’incorporazione. Il ricorrente, pertanto, risultava carente del requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. g) del bando di concorso, ossia di “ non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ”.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il primo giudice ha rigettato il ricorso, giudicando infondate sia le censure incentrate su molteplici profili di illegittimità (in particolare eccesso di potere per difetto di proporzionalità, illogicità, ingiustizia manifesta, censurando l’interpretazione asseritamene formalistica data dall’Amministrazione alle norme in discorso, contrariamente ad una lettura costituzionalmente orientata, finalizzata, tra l’altro, a valorizzare il caso in cui l’imputazione non avesse condotto ad una sentenza penale di condanna; sotto tale profilo, in subordine, veniva sollecitata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g bis) del D. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’Ordinamento Militare, per violazione degli articoli 3, 24, 27, 97 della Costituzione), sia quelle di merito (nella specie, si sosteneva che l’interessato, al momento della presentazione della domanda di concorso, non era a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico; mentre, al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, l’Amministrazione era a conoscenza del fatto che il giudizio penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere). Le spese di lite del grado sono state compensate.
3. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto il presente giudizio di appello, affidato alla riproposizione in chiave critica delle censure già esposte al T.a.r..
4. Le Amministrazioni appellate si costituivano per resistere al gravame.
5. Con memoria difensiva depositata in data 4.6.2025 l’appellante ha rappresentato di aver oramai intrapreso un differente percorso professionale e, di conseguenza, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo di prendersi atto di tale carenza di interesse sopravvenuta.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 15 luglio 2025.
7. Osserva il Collegio che, sulla base della nota dell’appellante appena menzionata, rispetto alla quale nulla ha controdedotto la parte appellata, non rimane che concludere nel senso invocato.
8. Ricorrono evidenti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.