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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031277320000 CONTRIB CONS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5329/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 094 2024 00312773 20 000, notificata a mezzo posta in data 17.10.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa al contributo consortile per l'anno 2022 (complessivi € 196,88) del Resistente_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, nonché l'omessa allegazione.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Si ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 05/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031277320000 CONTRIB CONS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5329/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento 094 2024 00312773 20 000, notificata a mezzo posta in data 17.10.2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa al contributo consortile per l'anno 2022 (complessivi € 196,88) del Resistente_1.
Parte ricorrente deduce l'assenza del beneficio consortile, nonché l'omessa allegazione.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Si ritiene possa farsi ora applicazione del comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.