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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di AS Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3987/2023 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VENTURINI ANDREA e dell'avv. DE VITO MONICA
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PINTO MARIA RAFFAELLA e dell'avv. CASTO MARIA IRENE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- La ricorrente (30/7/1978) ha chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al Parte_1 coniuge (30/1/1976). Controparte_1
Il matrimonio è del 28/10/2000, in regime di separazione dei beni. Sono nati due figli: AS RS (5/11/2001) e (20/5/2007).
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni. CP_1
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 27/12/2023, contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 1 di 4 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione, confermato all'udienza del 23/09/2025:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, promuovendo e realizzando gli RS interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Ognuno di loro potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, dandone comunicazione all'altro genitore;
RS
2. abiterà con il padre e frequenterà liberamente la madre
3. la casa familiare di Via San Martino Carano 74, in Mirandola (MO), rimarrà assegnata alla signora con ogni bene, suppellettile ed arredo, ad eccezione di alcuni effetti personali e beni del Parte_1 sig. ancora presenti nella casa familiare e nella annessa pertinenza, nonché nella pertinenza CP_1 dell'immobile sito in Casoria (NA) alla Via Salvo D'Acquisto, n. 4, che verranno prelevati previo accordo. RS
4. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la sig.ra corrisponderà Parte_1 al signor un assegno mensile pari ad € 200,00 (euro duecento/00) con decorrenza Controparte_1 dal mese di Ottobre 2024 ed entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie afferenti la figlia minore che verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuna, inclusi i costi e le spese per il conseguimento della patente di guida da parte della figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di Modena qui di seguito riportato:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 * spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. le parti dichiarano che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente RSona_2 autosufficiente, pertanto, a far data da ottobre 2024, è cessato ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario da parte dei genitori;
RS
6. le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a far data da ottobre 2024, sia devoluto integralmente al padre in ragione della collocazione della stessa. Per l'anno 2025, sarà onere del padre presentare la relativa pratica all'ufficio INPS competente.
7. le parti dichiarano altresì di godere di redditi da lavoro propri e pertanto di rinunciare al reciproco mantenimento;
8. si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o carta di identità valida per l'estero.
9. Spese legali compensate.
- Visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- rilevato che a seguito dell'intervenuto accordo la domanda di addebito deve intendersi rinunciata;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
RS
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere pagina 3 di 4 accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 30/01/1976 si sono separati consensualmente come da verbale d'udienza del 23/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASORIA (NA) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 226 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di AS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di AS Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3987/2023 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VENTURINI ANDREA e dell'avv. DE VITO MONICA
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PINTO MARIA RAFFAELLA e dell'avv. CASTO MARIA IRENE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- La ricorrente (30/7/1978) ha chiesto dichiararsi la separazione personale con addebito al Parte_1 coniuge (30/1/1976). Controparte_1
Il matrimonio è del 28/10/2000, in regime di separazione dei beni. Sono nati due figli: AS RS (5/11/2001) e (20/5/2007).
Il convenuto si è costituito chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni. CP_1
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 27/12/2023, contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 1 di 4 Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione, confermato all'udienza del 23/09/2025:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, promuovendo e realizzando gli RS interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Ognuno di loro potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, dandone comunicazione all'altro genitore;
RS
2. abiterà con il padre e frequenterà liberamente la madre
3. la casa familiare di Via San Martino Carano 74, in Mirandola (MO), rimarrà assegnata alla signora con ogni bene, suppellettile ed arredo, ad eccezione di alcuni effetti personali e beni del Parte_1 sig. ancora presenti nella casa familiare e nella annessa pertinenza, nonché nella pertinenza CP_1 dell'immobile sito in Casoria (NA) alla Via Salvo D'Acquisto, n. 4, che verranno prelevati previo accordo. RS
4. a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la sig.ra corrisponderà Parte_1 al signor un assegno mensile pari ad € 200,00 (euro duecento/00) con decorrenza Controparte_1 dal mese di Ottobre 2024 ed entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie afferenti la figlia minore che verranno sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuna, inclusi i costi e le spese per il conseguimento della patente di guida da parte della figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di Modena qui di seguito riportato:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 * spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. le parti dichiarano che il figlio maggiorenne è divenuto economicamente RSona_2 autosufficiente, pertanto, a far data da ottobre 2024, è cessato ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario da parte dei genitori;
RS
6. le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a far data da ottobre 2024, sia devoluto integralmente al padre in ragione della collocazione della stessa. Per l'anno 2025, sarà onere del padre presentare la relativa pratica all'ufficio INPS competente.
7. le parti dichiarano altresì di godere di redditi da lavoro propri e pertanto di rinunciare al reciproco mantenimento;
8. si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o carta di identità valida per l'estero.
9. Spese legali compensate.
- Visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- rilevato che a seguito dell'intervenuto accordo la domanda di addebito deve intendersi rinunciata;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
RS
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere pagina 3 di 4 accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 30/01/1976 si sono separati consensualmente come da verbale d'udienza del 23/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASORIA (NA) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 226 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di AS
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