Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7824 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07824/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12035 del 2025, proposto da
EU De LI e AR De LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
- del silenzio illegittimamente serbato all’istanza presentata dai ricorrenti in data 2 settembre 2025, volta a denunciare l’illegittima occupazione di fondo sito in Comune di Roma (RM) chiedendo la restituzione dei beni con rimissione in pristino dello stato dei luoghi o emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., i ricorrenti hanno agito avverso l’inerzia serbata da Roma Capitale nel fornire riscontro alle istanze da essi presentate in data 19 maggio 2025 e 2 settembre 2025, finalizzate a denunciare l’asserita illegittima occupazione di un fondo sito nel Comune di Roma (RM), chiedendo la restituzione dei beni con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oppure l’emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis , d.p.r. n. 327/2001.
1.1. – Nelle predette istanze, i ricorrenti avevano rappresentato:
- di essere comproprietari di beni immobili censiti al Foglio 410 part. 2220 e 2817 del catasto del Comune di Roma;
- che tali beni risultavano occupati dal Comune Roma per lavori connessi al Piano di Zona "B35 Massimina Villa Paradiso 2", avente ad oggetto l’ampliamento della careggiata stradale, e che su tali beni erano state realizzate opere accessorie quali marciapiede, illuminazione, aree verdi di arredo, parcheggi;
- che nonostante l’occupazione dei beni e l’esecuzione delle opere da parte del Comune, non è mai stata portata a termine la procedura espropriativa mediante l’adozione di un decreto di esproprio.
Per l’effetto i ricorrenti avevano chiesto al Comune di emettere il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis, d.p.r. n. 327/2001 o, in alternativa, di procedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e alla restituzione del medesimo.
1.2. – Il Comune di Roma non ha formalmente riscontrato le istanze dei ricorrenti.
Da qui, l’instaurazione del presente giudizio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, per resistere al ricorso, rappresentando:
- che l’Ufficio espropri del Comune di Roma, ricevuta la prima istanza dei ricorrenti, ha inviato una comunicazione in data 23 giugno 2025 alla Direzione tecnica e alla Direzione edilizia pubblica del medesimo Comune, affinché effettuassero le valutazioni di rispettiva competenza in relazione alla possibilità di acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale dei beni degli istanti;
- che successivamente il Dipartimento Valorizzazione Patrimonio ha comunicato all’Ufficio Espropri che “…non è stata rinvenuta documentazione attestante l’occupazione d’urgenza ”;
- che, da ultimo, con comunicazione del 17 marzo 2026, il Dipartimento Programmazione Urbanistica – U.O. Espropri, preso atto di ciò, ha rappresentato che “ sembrerebbe non sussistere il presupposto di cui all’art. 42 bis comma 1 D.P.R 327/2001 ai fini dell’acquisizione della medesima al Patrimonio di Roma Capitale ”, dando ulteriore seguito all’istruttoria;
- che alla luce delle predette comunicazioni non potrebbe ritenersi integrata un’ipotesi di silenzio inadempimento sull’istanza dei ricorrenti, essendo tuttora in corso l’istruttoria volta a verificare lo stato di attuazione del Piano di Zona in cui ricade l’area per cui è causa e, più in generale, la sussistenza dei presupposti per procedere all’eventuale acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42 bis T.U. espropriazioni ovvero alla restituzione delle stesse.
3. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.
4. – Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
5. – I ricorrenti lamentano il mancato riscontro del Comune alle istanze, con cui essi avevano richiesto, nella sostanza, l’assunzione della decisione di emettere un provvedimento di acquisizione sanante della proprietà del loro fondo, ovvero di restituire il fondo medesimo.
6. – Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza ( cfr ., da ultimo, Tar Lazio, Sez. II bis, 5 dicembre 2025, n. 22062):
- l’occupazione sine titulo dei terreni da parte di una pubblica amministrazione che non si conclude con l'adozione del decreto di esproprio nei termini previsti comporta l'obbligo per l'ente di restituire i terreni occupati, previa riduzione in pristino, ovvero di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell'indennizzo secondo i parametri normativi;
- il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza orientata ad ottenere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 è configurabile quale silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo mediante azione ex art. 32 e 117 c.p.a.;
- in tema di occupazione abusiva, la pubblica amministrazione è infatti titolare di una funzione, a carattere doveroso nell'an, consistente nella scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; non quindi una mera facoltà di scelta o di non scegliere tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l'acquisizione alla mano pubblica del bene. Alternative entrambe finalizzate a porre fine allo stato di illegalità in cui versa la situazione presupposta dalla norma.
7. – Nella fattispecie di cui è causa sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, poiché ricorre:
i ) l’obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 in capo all’Amministrazione in relazione alla richiesta formulata dai ricorrenti;
ii ) l’inerzia ingiustificatamente protrattasi da parte della pubblica amministrazione.
Con riferimento a quest’ultima, si evidenzia, da un lato, che è ampiamente decorso il termine per provvedere sulle istanze dei ricorrenti del 19 maggio e 2 settembre 2025, ai sensi dell’art. 2 citato e, dall’altro lato, che la nota del 17 marzo 2026 della Direzione Pianificazione Generale U.O. Espropri ha un contenuto meramente interlocutorio, perché non assume una decisione definitiva in merito alla richiesta formulata dagli istanti, bensì indica agli altri uffici ulteriori accertamenti istruttori da compiere.
Tale nota, dunque, non conclude il procedimento avviato, né lo arresta.
8. – Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va accolto e conseguentemente, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulle istanze dei ricorrenti, l’amministrazione intimata va condannata a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a fornire riscontro alle cennate istanze motivatamente esprimendosi in ordine alla restituzione dei beni immobili o, in alternativa, all’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 380/2001.
9. – Atteso lo stato avanzato della fase istruttoria del procedimento, non si ravvisano gli estremi per la nomina di un Commissario ad acta .
Il Collegio si riserva tale nomina a successiva istanza di parte, laddove l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento.
10. – La peculiarità della situazione fattuale sottesa alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato Roma Capitale in relazione alle istanze dei ricorrenti del 19 maggio 2025 e 2 settembre 2025;
- ordina all’amministrazione intimata di provvedere, prendendo posizione sulle istanze dei ricorrenti nei sensi di cui in motivazione ed entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TO GO | ER TI |
IL SEGRETARIO