Sentenza 24 ottobre 2012
Parere definitivo 27 novembre 2014
Accoglimento
Sentenza 11 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/10/2012, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08761/2012 REG.PROV.COLL.
N. 18947/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18947 del 1999, proposto da:
- Soc Azienda Agric Gaica RG ST e VA, Azienda Agricola Calearo EN, Azienda Agricola OR LA, Azienda Agricola RD NO, BR LD, Az Agr AR NI ed TR (vgs elenco allegato alla presente sentenza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Maddalena Aldegheri, Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
- Az. A. ZZ EP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. EP Tapparo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Palmisano in Roma, via Tevere, 46;
contro
- Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - IM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Soc Coop Latte Alvi Alto Vincentino A Rl, Soc Cadelmonte Srl, Soc Casearia Brazzale Spa, Soc Casearia GR Snc di GR RE & C, Soc Caseificio Dal Pozzolo AT e GLo Snc, Caseificio di Prabiano, Soc Caseificio FrateLI ET RL e RG Snc, Soc Coop Caseificio Produttori Ca' Oppi e Terre Limitrofe, Caseificio Pasquesi Corrado, Soc Caseificio San OV Srl, Soc Caseificio San Girolammo Snc di OR RI IA, Caseificio Strambini Srl, Soc Caseificio Zanotto Snc, Soc Caseificio Zarpellon Spa, Consorzio Latteria Sociale Mantovane, Soc Coop Agricola La Veneta Srl, Soc Coop Prod Latte Indenne Da Tbc Prov di Verona A Rl, Soc Coop Latte 2002 A Rl, Soc Lattebusche - Latteria della Vallata Feltrina A Rl, Soc Coop Latteria S NI A Rl, Soc Latteria Sociale di Castelnovo Scrl, Soc Granlatte Consorzio Cooperativa Scrl, Soc Industria Casearia LV LL & GL Srl, Soc Coop L'Adriatica A Rl, Soc Coop Latteria Sociale di Serlva e Giavera Rl, Pilon Franco Centro Raccolta Latte, Soc Quattro Emme di IE TA e C Snc, Soc Soligo Sc A Rl, Soc Turato FrateLI Srl, Soc TI Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da IM ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di luglio 1999;
- del provvedimento di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da IM ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999;
- della comunicazione IM dell’8 settembre 1999;
- di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – IM (ora AGEA);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, con il gravame in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 (la prima, nel mese di luglio 1999 e la seconda nel mese di ottobre 1999, sostitutiva della prima) - con cui IM (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
Al riguardo, la parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone, in sintesi, le seguenti censure:
- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad IM l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;
- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;
- illegittimità della procedura di approvazione D.M. 17 febbraio 1998 che, avendo natura regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato con la procedura di cui all’art. 17 della legge n. 400 del 1988;
- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali;
- mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
- illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;
- non corretta imputazione degli interessi in quanto la comunicazione è arrivata prima nel mese di luglio 1999 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97);
- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993.
Le ricorrenti, infine, con riferimento alle comunicazioni impugnate con il ricorso in esame, deducono anche una serie di violazioni formali.
Con ordinanza n. 731/2000, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo la ricorrente per l’accoglimento del ricorso e IM (ora AGEA) nel rigetto per infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Va, preliminarmente, osservato che, rispetto alle originarie ricorrenti, hanno manifestato interesse alla definizione della controversia, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010, le seguenti aziende agricole: Az. Agr. GA RG, ST e VA s.s., OR LA, RD NO, MA EP & IO s.s., OR LO e OM s.s., AR ER e TI s.s., LA MA, CO EP e GL s.s., AV EN, OR SS, IN OV e AL e EM s.s., IN TO, CE BR, LA VA, HI F.LI s.s., De ON VA, AR Vittorio, Az. Agr. La ER di AR EN e TO s.s., FarineLI ZI, NA DE e IE s.s., BI LU, AR BR, OL RI, GN NI, RO FR, RS VA, EB NI e RR s.s., LA TE, NA MA, RI, NZ s.s., OF OV e MA s.s., RI AL, RI EP, FO EL, IC LI, AN MA e NI s.s., Az. Agr. Torre Rossa di OT UD, ZZ TO, BI EP (già BI NI e EP), LL GI, GU LE e IA s.s., TI LI, ZZ IC, LA CI EL e Az. Agr. ZZ EP.
Da ciò deriva che, per le aziende agricole che non hanno invece manifestato interesse alla decisione (da individuare per esclusione nell’elenco allegato alla presente sentenza), può essere dichiarata la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010.
3. Va, poi, dichiarata – seppure in parte - l’inammissibilità del ricorso (nella parte in cui vengono contestualmente impugnate le note IM del luglio 1999) in quanto le note richiamate (del luglio 1999) sono state integralmente sostituite da quella dell’ottobre 1999 (pure impugnata con il ricorso in esame) che, invero, costituisce la (rinnovata) fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato.
4. Il Collegio, con riferimento alle note IM dell’ottobre 1999, ritiene, come in altre occasioni, che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze (le cui argomentazioni sono state anche integrate nell’ambito di altre pronunce: vgs, tra le tante, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, n. 3805/2012, 4426/2012 e 4718/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866, 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute, ritenendo - come detto - che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata.
5. Ciò posto, le censure proposte con il ricorso in esame vanno respinte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi che va invece accolta, richiamando integralmente, anche in questo caso, le numerose sentenze pronunciate al riguardo (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975 e le altre dello stesso tenore, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221, 6224 e, più di recente, 16 maggio 2012, n. 4426 e 11 giugno 2012, n. 5279), dalle quali non si ha motivo per discostarsi.
È noto, invero, che i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97) quando, invece, le comunicazioni del calcolo della compensazione nazionale sono state inviate dapprima nel luglio 1999 e, poi, nel mese di ottobre 1999 (sostitutive delle precedenti) e che, pertanto, in assenza di un obbligo di trattenuta da parte dei primi acquirenti, il calcolo degli interessi non può che avvenire dal momento della comunicazione ai produttori ed ai primi acquirenti da parte di IM del prelievo dovuto per le annate di riferimento.
6. In conclusione, il ricorso RG n. 18947/1999:
- va dichiarato perento con riferimento alle originarie ricorrenti che non hanno presentato, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010, una nuova istanza di fissazione di udienza (individuate per esclusione come indicato al punto 2.);
- va dichiarato inammissibile, con riferimento alle note IM di luglio 1999;
- per quanto riguarda le note IM dell’ottobre 1999, va accolto negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 5.) e, per il resto, va respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), così dispone:
- dichiara il ricorso perento con riferimento alle originarie ricorrenti che non hanno presentato, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie del D.lgs n. 104 del 2010, una nuova istanza di fissazione di udienza (individuate per esclusione come indicato al punto 2.);
- lo dichiara inammissibile, con riferimento alle note IM di luglio 1999;
- per quanto riguarda le note IM dell’ottobre 1999, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 5.) e, per il resto, lo respinge.
Spese compensate.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2012
IL SEGRETARIO