Sentenza 6 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2003, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 09 1 2 2/03 Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 18136/00 Dott. Paolino DELL' 20038 Cron. Dott. Michele DE LU Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 10/12/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente ..... SENT ENZA ! sul ricorso proposto da: INDELICATO CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell'avvocato GENNARO FERRARA, rappresentato e difeso ------- dagli avvocati PIETRO TIRNETTA, SALVATORE TIRNETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOPERATIVA FORNACI VIRGILIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 22, presso lo studio LUISA BRONSIGNORE SCIABICA, 2002 dell'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SAETTA, 5333 -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 144/00 del Tribunale di SCIACCA, depositata il 05/06/00 - R.G.N. 29/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 24 marzo 5 giugno 2000, il Tribunale di Sciacca confermava la decisione del locale Pretore del 9 aprile 1998, che aveva respinto la domanda di CA CA, intesa ad ottenere la condanna della Cooperativa Fornaci Virgilio al pagamento delle differenze retributive per effetto del riconoscimento della categoria di dirigente industria, per tutto il periodo in cui l'CA aveva prestato la propria attività presso Cooperativa, in subordine, di una indennità economica pari a lire 569.334 mensili, per effetto dello svolgimento dell'incarico di responsabile amministrativo-finanziario. Il Tribunale condivideva le osservazioni già formulate dal Pretore, secondo il quale l'CA - socio, dipendente della Cooperativa e componente del Consiglio di Amministrazione sino al novembre 1002 - non poteva richiedere il riconoscimento di tale superiore categoria, che avrebbe configurato una sorta di collaborazione con se stesso. Rilevava che l'approfondita istruttoria svolta in primo grado aveva permesso di escludere, in punto di fatto, che l'CA avesse mai svolto attività di dirigente in favore della Cooperativa. Il ricorrente era stato correttamente inquadrato sin dall'assunzione nella categoria gruppo A super del contratto collettivo di categoria: in tale categoria rientrano i lavoratori di concetto con funzioni direttive ovvero quelli che svolgono mansioni di particolare importanza e responsabilità. I tratti caratteristici della superiore categoria rivendicata (dirigenti) sono costituiti, invece, da: -autonomia dell'operato; -ampio potere decisionale e di iniziativa finalizzato alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa; -rapporto di collaborazione fiduciaria con l'imprenditore. 1 Nel caso di specie era risultato dall'istruttoria espletata che l'CA coordinava il personale dell'ufficio amministrativo, organizzando il lavoro dei dipendenti, intratteneva rapporti con gli Istituti di credito, provvedeva all'apertura di conti correnti (con le operazioni di prelievo e versamento sugli stessi), effettuava le operazioni di sconto di titoli di credito, senza avere poteri di firma, che spettavano unicamente al Presidente della Cooperativa. Egli curava, inoltre, i rapporti con la Lega provinciale delle Cooperative e con la Cooperleasing, si occupava della istruttoria delle pratiche di mutuo e delle richieste di contributi, che tuttavia erano firmate unicamente dal Presidente. Era, infine, il punto di riferimento principale, all'interno della Cooperativa, del consulente esterno che si occupava del controllo della contabilità (controllo di gestione) e della redazione del bilancio, fornendo via via i dati contabili e le informazioni richieste dai vari organi della Cooperativa. Da tutto ciò emergeva che l'CA aveva un ruolo di particolare importanza e di responsabilità nel settore amministrativo e contabile della Cooperativa: tale ruolo, tuttavia, era perfettamente confacente al suo inquadramento nella qualifica impiegatizia categoria A super, come descritta dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Non risultava, infatti, che l'CA partecipasse alle scelte di politica aziendale. Solo nella veste di socio e di membro del Consiglio di Amministrazione egli aveva partecipato, con le regole della maggioranza, alle scelte di gestione della Cooperativa. Quanto alla richiesta, proposta in via subordinata, di riconoscimento delle sole indennità economiche dall'ottobre del 1992, il Tribunale osservava che in precedenza tali indennità erano state riconosciute all'appellante in stretta dipendenza dell'attività di responsabile dell'ufficio amministrativo contabile. Era mancata la prova che l'CA avesse continuato di fatto a svolgere tale incarico, anche dopo la revoca formale dell'incarico ovvero prima del formale conferimento di esso. 2 1 giudici di appello, infine, rilevavano la novità dell'altra richiesta, quella avente ad oggetto il riconoscimento del pagamento di tale indennità per un altro periodo (aprile-dicembre 1989) in cui l'CA aveva ricoperto tale incarico di responsabile dell'ufficio amministrativo-finanziario, in quanto non ricompressa tra le domande proposte in primo grado. Avverso tale decisione l'CA ricorre con un unico motivo. Resiste la Cooperativa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile). La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non contiene alcuna motivazione circa la corrispondenza delle mansioni dallo stesso svolte con quelle ricomprese nella categoria A super. 1 giudici di appello, in particolare, non avrebbero effettuato alcun raffronto tra le mansioni accertate e quelle previste per la categoria superiore rivendicata. La mancanza di qualsiasi analisi comparativa nella sentenza impugnata non consentiva di cogliere la coincidenza tra le mansioni svolte dall'CA e quelle previste per la categoria del dirigente industriale, quale risultante dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale aveva sottolineato che il ricorrente non partecipava in via autonoma alle scelte di politica aziendale (per escludere un suo diritto alla categoria dirigenziale): ma tale circostanza era del tutto ininfluente, ai fini della decisione, poiché il contratto collettivo del settore non contempla affatto tale elemento tra quelli che caratterizzano la figura del dirigente. 3 20 Le espressioni utilizzate dalla sentenza impugnata, del resto, non consentirebbe - ad avviso del ricorrente - neppure di comprendere se il Tribunale intendeva escludere che l'CA non avesse esercitato poteri deliberativi o se non vi avesse nemmeno influito. aveva "Nella prima ipotesi -Osserva l'appellante - la considerazione sarebbe fuorviante in quanto l'esercizio di poteri deliberativi da parte del dirigente si porrebbe in contrasto con la struttura cooperativistica che assegna agli organi sociali ogni deliberazione e, nella seconda ipotesi, l'affermazione risulterebbe smentita dalla elencazione delle mansioni accertate dal Tribunale, tra le quali certamente se ne evidenziano alcune che obiettivamente si ripercuotono sull'intera azienda, influenzandone l'andamento". Anche per quanto riguarda la domanda subordinata di ripristino dell'indennità economica percepita dal ricorrente dal gennaio 1990 all'ottobre 1992, la motivazione del Tribunale appariva del tutto insufficiente e contraddittoria, poiché i giudici di appello si erano limitati a richiamare le testimonianze raccolte, senza distinguerle a seconda dei vari periodi. L'unico motivo di ricorso appare in parte inammissibile, prima ancora che infondato. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori dhe giuridici, i giudici di appello hanno escluso le mansioni svolte dal ricorrente potessero essere inquadrate tra quelle previste dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti. A fronte di tale valutazione, si infrangono le censure del ricorrente relative al mancato accoglimento della domanda principale relativa alla rivendicazione della superiore categoria di dirigente, in luogo di quella di impiegato di categoria A super, che è la massima della contrattazione collettiva applicabile, relativa agli impiegati con funzioni direttive. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento delle mansioni effettivamente svolte e il loro corretto inquadramento alla luce della contrattazione collettiva, implica un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sostenuto come nel caso di specie - da corretta motivazione, quanto all'interpretazione del contratto collettivo e all'accertamento delle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore (Cass. 17 marzo 2001 n.3873). La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio libero delle parti e l'esame di numerosi (nove) testimoni, tutti dipendenti o collaboratori esterni della Cooperativa. Il ricorrente impugna la sentenza di appello, rilevandone la estrema sinteticità, ed aggiunge che il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che egli prestava la propria attività alle dipendenze di una società cooperativa, che assegna agli organi sociali ogni deliberazione e le scelte di politica aziendale. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, proprio dall'esame della istruttoria espletata, risulterebbe una perfetta coincidenza tra le mansioni da lui svolte e quella previste per il dirigente dalla contrattazione collettiva. Questo profilo di censura appare inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, quando la contrattazione collettiva stabilisca i requisiti di appartenenza ad una categoria, come quella dei dirigenti, il giudice deve tener conto delle formule contrattuali, al contenuto delle quali è vincolato per stabilire l'inquadramento del lavoratore nelle categorie di cui all'art. 2095 codice civile. “Ne consegue che, qualora, in sede di legittimità, venga denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata,con riferimento alle decisioni contrattuali, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare il contenuto delle previsioni collettive (Cass. 30 dicembre 1999 n.14738. Cfr. anche Cass. 5526 del 1995, 5251 del 1998). Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto a riprodurre i contenuti delle clausole della contrattazione collettiva che assume essere state violate: donde l'inammissibilità del primo profilo di censura. 5 Quanto alla domanda subordinata, relativa al pagamento di una indennità economica per un determinato periodo, la stessa è stata riconosciuta inammissibile dal Tribunale che ne ha rilevato la novità, osservando che la stessa non era stata ricompresa, né nella domanda cautelare di ripristino della indennità, né tanto meno, in quella principale, proposta in primo grado, di riconoscimento delle sole mansioni dirigenziali. Inammissibile appare, pertanto, la censura genericamente formulata nel secondo profilo dell'unico motivo di ricorso, che non contesta affatto le conclusioni del Tribunale, limitandosi invece a denunciare un presunto vizio di contraddittorietà e insufficienza di motivazione. Il ricorrente osserva solo che "nell'elencare le mansioni svolte dall'appellante, la sentenza si è attenuta unicamente a quelle riferite dai testimoni, senza riscontrare alcuna variazione di tali mansioni in relazione ai diversi periodi". Come si vede, la denuncia si infrange contro la valutazione di assoluta novità della domanda proposta in via subordinata in appello, contenuta nella sentenza impugnata. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 15,00° ro.ff.oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. L E N E 7 3 - . 5 8 D L L - G E 3 G 2 3 1 A euro I D R O I T S D E I L R 1 E A T . L O N T ' S 0 I D , L O O I B L T A D P S I O A M N T E D E E S I E S E A O E D S , G R , T I P A A G S S T O S N A R Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002. IL CONSIG IL PRESIDENTE Vincero Miley LCANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6810.2003 oggi, CANCELLIERE