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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Latina
Sezione prima civile
R.G. n. 319 del 2025
Il giudice, letto il ricorso proposto da - P.IVA e la Parte_1 P.IVA_1
documentazione allegata allo stesso e successivamente integrata in data 11/3/2025; ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non ricorrono i presupposti per autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. un., n.
9479/2023); visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
INGIUNGE
a - C.F. di pagare, per il titolo di cui al Parte_2 C.F._1
ricorso, alla parte ricorrente, entro quaranta giorni, la somma di € 26.144,20, oltre agli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo pagamento da calcolare sulla sola sorte capitale, nonché le spese della presente procedura, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Avverte il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà definitivo, che non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Latina, 12/03/2025
Il giudice
Luca Venditto
Sezione prima civile
R.G. n. 319 del 2025
Il giudice, letto il ricorso proposto da - P.IVA e la Parte_1 P.IVA_1
documentazione allegata allo stesso e successivamente integrata in data 11/3/2025; ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto che non ricorrono i presupposti per autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., Sez. un., n.
9479/2023); visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;
INGIUNGE
a - C.F. di pagare, per il titolo di cui al Parte_2 C.F._1
ricorso, alla parte ricorrente, entro quaranta giorni, la somma di € 26.144,20, oltre agli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo all'effettivo pagamento da calcolare sulla sola sorte capitale, nonché le spese della presente procedura, che liquida in €
286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Avverte il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà definitivo, che non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Latina, 12/03/2025
Il giudice
Luca Venditto