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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG 47/ / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso in proprio depositato da (già - , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv.ta Cinzia Sala e il dott. Andrea Stefani, con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e ha fornito prova di:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo on superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) i legali rappresentanti della società debitrice ricorrenti sono stati convocati e sono comparsi all'udienza del 27.06.2025; D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore ha dato atto di trovarsi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI,
e di non avere risorse finanziarie per far fronte alle obbligazioni assunte e correnti, ciò anche per la sopravvenuta incapacità di ottenere/sottoscrivere nuovi contratti e quindi di registrare ricavi mediante l'esercizio dell'attività sociale.
Tale impossibilità oggettiva risulta connessa ad una molteplicità di fattori, tra cui:
1 i) le perdite d'esercizio che si sono generato negli esercizi 2023 (circa 855 mila euro) e 2024
(circa 3,275 milioni di euro);
ii) il venir meno dell'appoggio del sistema bancario, indispensabile per l'emissione delle fideiussioni ai committenti in occasione di sottoscrizione di un contratto;
iii) la mancata conclusione di un accordo che avrebbe fatto conseguire alla società un'importante commessa consentendo il prosieguo dell'attività, invece 'sfumata' a metà aprile;
iv) l'ingente ammontare di debiti verso erario (per €689.352,32) e fornitori (per oltre
€250.000,00),
v) cessazione dell'attività aziendale dal mese di maggio 2025; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_1
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Tribiano (MI), via Paullo n. 7,
[...] P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via, NOMINA curatore la dott.ssa che, per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1 possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
2 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 17 novembre 2025 ore 10.20
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice dott.ssa Luisa Dalla Via giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso in proprio depositato da (già - , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con l'avv.ta Cinzia Sala e il dott. Andrea Stefani, con cui ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI e ha fornito prova di:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00;
- di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo on superiore ad € 200.000,00;
- di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) i legali rappresentanti della società debitrice ricorrenti sono stati convocati e sono comparsi all'udienza del 27.06.2025; D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore ha dato atto di trovarsi in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI,
e di non avere risorse finanziarie per far fronte alle obbligazioni assunte e correnti, ciò anche per la sopravvenuta incapacità di ottenere/sottoscrivere nuovi contratti e quindi di registrare ricavi mediante l'esercizio dell'attività sociale.
Tale impossibilità oggettiva risulta connessa ad una molteplicità di fattori, tra cui:
1 i) le perdite d'esercizio che si sono generato negli esercizi 2023 (circa 855 mila euro) e 2024
(circa 3,275 milioni di euro);
ii) il venir meno dell'appoggio del sistema bancario, indispensabile per l'emissione delle fideiussioni ai committenti in occasione di sottoscrizione di un contratto;
iii) la mancata conclusione di un accordo che avrebbe fatto conseguire alla società un'importante commessa consentendo il prosieguo dell'attività, invece 'sfumata' a metà aprile;
iv) l'ingente ammontare di debiti verso erario (per €689.352,32) e fornitori (per oltre
€250.000,00),
v) cessazione dell'attività aziendale dal mese di maggio 2025; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_1
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Tribiano (MI), via Paullo n. 7,
[...] P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via, NOMINA curatore la dott.ssa che, per la sua comprovata professionalità, è in Persona_1 possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
2 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 17 novembre 2025 ore 10.20
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 01/07/2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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