Versione
30 maggio 1957
30 maggio 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.