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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/07/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SP, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
B) Il sig. vivrà nel seminterrato con ingresso separato dell'abitazione sita in Pt_1
SP (SU) nella Via Salvo d'Acquisto n. 48, mentre la sig.ra vivrà al CP_1 primo piano della medesima abitazione con ingresso separato.
C) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma pari ad € 300,00 a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della coniuge entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
D) Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia , Pt_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico.
E) Il sig. si impegna a provvedere in via esclusiva al pagamento di tutte le Pt_1 spese ordinarie relative alla casa coniugale (utenze in generale) nonché al rateo del mutuo pari ad € 560,00 mensili e le rate del prestito pari ad € 350,00 mensili.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/07/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di SP, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
B) Il sig. vivrà nel seminterrato con ingresso separato dell'abitazione sita in Pt_1
SP (SU) nella Via Salvo d'Acquisto n. 48, mentre la sig.ra vivrà al CP_1 primo piano della medesima abitazione con ingresso separato.
C) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma pari ad € 300,00 a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento della coniuge entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
D) Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia , Pt_1 Per_1 maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico.
E) Il sig. si impegna a provvedere in via esclusiva al pagamento di tutte le Pt_1 spese ordinarie relative alla casa coniugale (utenze in generale) nonché al rateo del mutuo pari ad € 560,00 mensili e le rate del prestito pari ad € 350,00 mensili.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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