TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3043/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. , (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
) e (c.f. ), tutti nella C.F._7 Parte_8 C.F._8 qualità di eredi di (c.f. , parte rappresentata Persona_1 C.F._9
e difesa dall'avv. Daniela Salerno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 28 febbraio 2024 Per_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7645/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per
1 l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., deducendo che quest'ultimo avrebbe sottostimato la sua condizione patologica (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate:
“L'elaborato di consulenza è abbastanza scarso e senza alcun esame approfondito delle patologie di cui soffre il ricorrente. Non si sofferma minimamente quanto le patologie che sono abbastanza gravi e significative possano influire sulla vita del ricorrente e su quella sociale, non potendo lo stesso condurre una vita autonoma e svolgere atti propri della sua età. Persiste ad oggi una patologia cardiaca che influisce sulla vita del ricorrente, il quale non può certamente stare da solo né tantomeno uscire da solo.
Contrariamente a quanto detto dal CTU la patologia principale di cui soffre il ricorrente incide fortemente sulla sia vita quotidiana;
spesso e volentieri se il ricorrente non viene seguito dai parenti lo stessa non cura assolutamente la propria l'igiene personale e pertanto ha necessità di farsi aiutare da qualcuno, come anche per l'assunzione dei farmaci. Tra l'altro lo stesso risulta incontinente contrariamente a quanto rappresentato dal Consulente. Tutto questo quadro clinico risulta irreversibile
o comunque può solamente peggiorare. Pertanto, si rileva il grave e persistente grado di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, dovuto soprattutto a questo stato patologico che non è mutato nel tempo ed è destinato a peggiorare”).
Con la comparsa d'intervento volontario e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, tutti nella qualità di eredi di premettendo che Parte_8 Persona_1 quest'ultimo decedeva l'1 maggio 2024, hanno insistito nell'opposizione proposta dal loro dante causa (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 dicembre 2024 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Infatti, premesso che, da un lato, l'opposizione non è supportata neppure da una relazione di c.t.p. e, dall'altro lato, l'intervenuto decesso del depone a sfavore della Per_1
2 rinnovazione delle operazioni peritali con un esperto che, a differenza di quello nominato nella prima fase del procedimento, dovrebbe compiere le sue valutazioni esclusivamente sulla documentazione versata in atti, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise perché rese all'esito di un esame attento non soltanto delle certificazioni mediche prodotte, ma soprattutto alla luce dell'esame obiettivo del paziente (cfr. relazione). D'altra parte, gli opponenti non hanno adeguatamente dimostrato in che modo le patologie del e Per_1 segnatamente la patologia cardiaca e l'incontinenza, avrebbero ostato all'assolvimento delle attività quotidiane (prestando attenzione al fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” non integra i requisiti per ottenere la prestazione richiesta, spettante soltanto in caso necessità di assistenza continua da parte di terzi).
Alla luce delle superiori considerazioni, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistendo gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che il non aveva i requisiti sanitari per il riconoscimento Per_1 dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, le spese giudiziali dell' vanno dichiarate irripetibili nei CP_1 confronti degli intervenuti e le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non aveva i Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti dei ricorrenti;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3043/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. , (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
) e (c.f. ), tutti nella C.F._7 Parte_8 C.F._8 qualità di eredi di (c.f. , parte rappresentata Persona_1 C.F._9
e difesa dall'avv. Daniela Salerno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 28 febbraio 2024 Per_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7645/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per
1 l'indennità di accompagnamento. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., deducendo che quest'ultimo avrebbe sottostimato la sua condizione patologica (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate:
“L'elaborato di consulenza è abbastanza scarso e senza alcun esame approfondito delle patologie di cui soffre il ricorrente. Non si sofferma minimamente quanto le patologie che sono abbastanza gravi e significative possano influire sulla vita del ricorrente e su quella sociale, non potendo lo stesso condurre una vita autonoma e svolgere atti propri della sua età. Persiste ad oggi una patologia cardiaca che influisce sulla vita del ricorrente, il quale non può certamente stare da solo né tantomeno uscire da solo.
Contrariamente a quanto detto dal CTU la patologia principale di cui soffre il ricorrente incide fortemente sulla sia vita quotidiana;
spesso e volentieri se il ricorrente non viene seguito dai parenti lo stessa non cura assolutamente la propria l'igiene personale e pertanto ha necessità di farsi aiutare da qualcuno, come anche per l'assunzione dei farmaci. Tra l'altro lo stesso risulta incontinente contrariamente a quanto rappresentato dal Consulente. Tutto questo quadro clinico risulta irreversibile
o comunque può solamente peggiorare. Pertanto, si rileva il grave e persistente grado di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, dovuto soprattutto a questo stato patologico che non è mutato nel tempo ed è destinato a peggiorare”).
Con la comparsa d'intervento volontario e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, tutti nella qualità di eredi di premettendo che Parte_8 Persona_1 quest'ultimo decedeva l'1 maggio 2024, hanno insistito nell'opposizione proposta dal loro dante causa (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 30 dicembre 2024 l' ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Infatti, premesso che, da un lato, l'opposizione non è supportata neppure da una relazione di c.t.p. e, dall'altro lato, l'intervenuto decesso del depone a sfavore della Per_1
2 rinnovazione delle operazioni peritali con un esperto che, a differenza di quello nominato nella prima fase del procedimento, dovrebbe compiere le sue valutazioni esclusivamente sulla documentazione versata in atti, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise perché rese all'esito di un esame attento non soltanto delle certificazioni mediche prodotte, ma soprattutto alla luce dell'esame obiettivo del paziente (cfr. relazione). D'altra parte, gli opponenti non hanno adeguatamente dimostrato in che modo le patologie del e Per_1 segnatamente la patologia cardiaca e l'incontinenza, avrebbero ostato all'assolvimento delle attività quotidiane (prestando attenzione al fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” non integra i requisiti per ottenere la prestazione richiesta, spettante soltanto in caso necessità di assistenza continua da parte di terzi).
Alla luce delle superiori considerazioni, risultando del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistendo gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che il non aveva i requisiti sanitari per il riconoscimento Per_1 dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, le spese giudiziali dell' vanno dichiarate irripetibili nei CP_1 confronti degli intervenuti e le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non aveva i Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti dei ricorrenti;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3