Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5360 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pa- Parte_1 lermo, VIA DEL BERSAGLIERE N. 8, presso lo studio dell'Avv. IPPOLITO GIOVANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pa- Controparte_1 lermo, VIA SFERRACAVALLO N. 113/D, presso lo studio dell'Avv. LUCIARDELLO MARIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ri- corso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 25/11/2024, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni omologate con decreto n. 4866/2023
“1) Il padre terrà con sé il figlio minore dal venerdì alle ore 16,00 fino alla do- Per_1 menica alle ore 21,30, compresa la cena, con pernottamento presso l'abitazione paterna nei giorni in questione.
La settimana in cui il padre tiene il minore con sé durante il fine settimana, egli lo terrà anche nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 fino alle ore 21,30, compresa la cena.
Nella settimana in cui il padre non terrà con sé il bambino durante il fine settimana, egli lo terrà il martedì dalle ore 16,00 alle ore 21,30, compresa la cena, ed il giovedì dalle ore
16,00 fino al venerdì mattina, allorché lo accompagnerà a scuola, con pernottamento pres- so l'abitazione paterna. Nel periodo in cui il bambino non frequenta la scuola, il padre ri- consegnerà alla madre il minore il venerdì mattina entro le ore 10,00, in quanto il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre.
In merito ai fine settimana in cui il bambino starà esclusivamente con l'uno o l'altro ge- nitore per eventuali cambi legati ad esigenze lavorative/personali di entrambi i genitori e/o del bimbo, deve essere garantito un preavviso di almeno 48 ore;
in merito ai giorni settima- nali in cui il padre dovrà tenere con sé il bambino, eventuali cambi legati ad esigenze lavo- rative/personali di entrambi genitori e/o del bimbo dovrà essere garantito un preavviso all'altro genitore di almeno 24 ore.
Nei giorni in cui il signo deve prendere il bambino da scuola, qualora esigenze Pt_1 lavorative anche improvvise gli impediscano di assolvere detto compito, lo stesso comuni- cherà per le vie brevi la circostanza alla signora la quale si impegna, per l'ipotesi CP_1 suindicata, a prelevare il bimbo in luogo del padre.
2) L'orario previsto per le telefonate/videochiamate con il genitore in quel momento non presente, quando il bambino è con l'altro genitore, è indicato nella fascia oraria
20,30/21,30. Nei fine settimana in cui il bambino sta con il papà, sarà prevista una telefo- nata/videochiamata con la mamma nella fascia oraria 10,00/11,00.
3) I genitori hanno concordato di iscrivere il minore, già dal corrente anno scolastico
2024/2025, presso un asilo pubblico.
4) I genitori si impegnano a non pubblicare immagini del bambino sui propri rispettivi social fino al raggiungimento dell'età di otto anni del minore, ad eccezione della foto profilo e immagine di copertina di Facebook, di WhatsApp o di Instagram dell'immagine del mino- re con il proprio genitore.
- 2 - 5) Dal mese di gennaio 2025 il sig si obbliga a versare in favore della signora Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minor , la somma di € 300,00 CP_1 Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di continuare a versare alla signora l'assegno unico familiare in misura del 100%, indipendentemente CP_1 dall'importo de detto assegno. Le spese straordinarie, così come analiticamente individuate nel protocollo adottato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, sa- ranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% cadauno.
6) Dal mese di gennaio 2025 cesserà l'obbligo in capo al signor di integrare Pt_1
l'importo dell'assegno unico nella misura concordata al punto 5) degli accordi del
06.04.2023 (R.G. 6024/2023).
7) Dal mese di gennaio 2025 il sig. si obbliga inoltre a perfezionare presso gli Pt_1
Enti competenti la rinuncia dell'assegno unico familiare nella misura del 100% in favore della signora indipendentemente dall'ammontare dello stesso, cosicché l'INPS lo CP_1 erogherà interamente alla medesima signor . CP_1
Ritiene il Collegio che le condizioni ivi stabilite non siano contrarie alla morale e all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e che, conseguentemente, le domande propo- ste possano essere accolte.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genito- riale tra le parti disposte dal Tribunale di Palermo con decreto n.4866/2023 dei 30/05 -
01/06/2023, alle condizioni indicate in parte motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 19/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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