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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1916/2022 R.G. lavoro vertente
TRA in persona del Ministro pp.t., e Parte_1
CASERTA, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 sono elettivamente domiciliati
- appellanti-
E CP_
-appellato Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte in data
3.5.2022, Il e l'Ispettorato Nazionale Del Lavoro - Parte_1
Sede Territoriale Di Caserta hanno proposto appello avverso la sentenza n. 137/2022 pubblicata l'11.1.2022, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - accogliendo l'opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 27/2016, proposta da , che irrogava una sanzione pari ad Controparte_1
€ 4.830,80, emessa a seguito di Verbale Unico conclusivo di accertamento n. CE00000/2014-345-
01 del 22.4.2014 - annullava il suddetto provvedimento ed ogni atto ad esso propedeutico e consequenziale.
In particolare, a seguito di accertamenti effettuati dall' Territoriale del Lavoro di Caserta, Parte_2
e alla conseguente stesura del verbale unico di accertamento e notificazione sopra citato,
l' aveva contestato a , quale autore della violazione, Parte_2 Controparte_1
l'illecito consistente nell'impiego di un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno nel periodo dal 1.12.2012 al 9.1.2013. Tale contestazione scaturiva dal ricorso amministrativo proposto dalla predetta società, che veniva accolto e quindi rideterminato da 16 a 10 il numero di giornate lavorative del lavoratore , la cui violazione era già stata già accertata con verbale di Parte_3 accertamento n. CE00000/2013-473-03 del 26.3.2013.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione dichiarando l'insussistenza della legittimazione passiva dell'opponente, in quanto quest'ultimo non ricopriva la carica di legale rappresentante della società datrice di lavoro, dalla data del 21.10.2013, come risultava dalla Parte_4 documentazione in atti.
Le Amministrazioni appellanti hanno censurato la decisione di primo grado deducendo la erronea individuazione da parte del Tribunale del soggetto legittimato passivo in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese del doppio grado.
Non si è costituito , che viene pertanto dichiarato contumace. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della
Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione della parte appellante, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con il presente gravame gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/1981, nella misura in cui la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato la non sussistenza della legittimazione passiva in capo allo , disconoscendo l'imputazione CP_1 all'opponente della sanzione amministrativa elevata in conseguenza dell'illecito contestato, per il fatto che dalla data del 21.10.2013 lo stesso non fosse più amministratore della Parte_4
L'appello è meritevole di accoglimento. L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Costituisce principio consolidato quello per cui la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento, tanto che la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della 'imputabilità' (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5);
b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della 'solidarietà' (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della 'riserva di legge' (art. 1), che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81” (Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 11954 dell'8.8.2003).
Ne consegue necessariamente che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione, mentre la circostanza che tale persona fisica ha agito come organo o rappresentante di una persona giuridica rileva ai fini della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.
Nel caso di specie, ai fini della individuazione del soggetto responsabile della violazione, appare del tutto irrilevante che lo non ricoprisse più la carica di amministratore dalla data del CP_1
21.10.2013, in quanto la violazione contestata di assunzione del lavoratore senza permesso di soggiorno e di omessa dichiarazione obbligatoria, si è consumata il 1.12.2012, ossia in epoca in cui l'appellato era amministratore della e aveva egli stesso provveduto ad assumere il Parte_4 lavoratore.
Soltanto lo , pertanto, era onerato ad assolvere gli obblighi previsti dalla legge, CP_1 laddove, come anzi detto, la circostanza che abbia agito quale organo o rappresentante di una persona giuridica rileverebbe, eventualmente, solo ai fini della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi del citato art. 6 della L. 689/81.
Del resto, è lo stesso appellato che nel verbale di sommarie informazioni DTL di Caserta del
1.2.2013 ha dichiarato di essere l'amministratore della società e che il Parte_4 lavoratore aveva lavorato “saltuariamente nel mese di dicembre 2012 e inizio gennaio Parte_3
2013 per complessivi 10 giorni di effettivo lavoro” (cfr. all. 4, produzione parte appellante). Alla luce di quanto sopra considerato, l'impugnazione deve essere accolta e rigettata l'opposizione proposta in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza: le stesse sono poste a carico dell'appellato e si liquidano, in favore delle parti appellanti in solido, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado, in favore delle parti Controparte_1 appellanti in solido, che liquida per il primo grado in complessivi € 852,00 ed in € 962,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Napoli, 16.10.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1916/2022 R.G. lavoro vertente
TRA in persona del Ministro pp.t., e Parte_1
CASERTA, in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 sono elettivamente domiciliati
- appellanti-
E CP_
-appellato Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato presso questa Corte in data
3.5.2022, Il e l'Ispettorato Nazionale Del Lavoro - Parte_1
Sede Territoriale Di Caserta hanno proposto appello avverso la sentenza n. 137/2022 pubblicata l'11.1.2022, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - accogliendo l'opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 27/2016, proposta da , che irrogava una sanzione pari ad Controparte_1
€ 4.830,80, emessa a seguito di Verbale Unico conclusivo di accertamento n. CE00000/2014-345-
01 del 22.4.2014 - annullava il suddetto provvedimento ed ogni atto ad esso propedeutico e consequenziale.
In particolare, a seguito di accertamenti effettuati dall' Territoriale del Lavoro di Caserta, Parte_2
e alla conseguente stesura del verbale unico di accertamento e notificazione sopra citato,
l' aveva contestato a , quale autore della violazione, Parte_2 Controparte_1
l'illecito consistente nell'impiego di un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno nel periodo dal 1.12.2012 al 9.1.2013. Tale contestazione scaturiva dal ricorso amministrativo proposto dalla predetta società, che veniva accolto e quindi rideterminato da 16 a 10 il numero di giornate lavorative del lavoratore , la cui violazione era già stata già accertata con verbale di Parte_3 accertamento n. CE00000/2013-473-03 del 26.3.2013.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione dichiarando l'insussistenza della legittimazione passiva dell'opponente, in quanto quest'ultimo non ricopriva la carica di legale rappresentante della società datrice di lavoro, dalla data del 21.10.2013, come risultava dalla Parte_4 documentazione in atti.
Le Amministrazioni appellanti hanno censurato la decisione di primo grado deducendo la erronea individuazione da parte del Tribunale del soggetto legittimato passivo in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la conferma dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese del doppio grado.
Non si è costituito , che viene pertanto dichiarato contumace. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della
Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione della parte appellante, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con il presente gravame gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/1981, nella misura in cui la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione, ha dichiarato la non sussistenza della legittimazione passiva in capo allo , disconoscendo l'imputazione CP_1 all'opponente della sanzione amministrativa elevata in conseguenza dell'illecito contestato, per il fatto che dalla data del 21.10.2013 lo stesso non fosse più amministratore della Parte_4
L'appello è meritevole di accoglimento. L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Costituisce principio consolidato quello per cui la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento, tanto che la Suprema Corte ha chiarito che:
“a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della 'imputabilità' (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5);
b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della 'solidarietà' (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della 'riserva di legge' (art. 1), che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81” (Cass.
Civ., sez. I, sentenza n. 11954 dell'8.8.2003).
Ne consegue necessariamente che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione, mentre la circostanza che tale persona fisica ha agito come organo o rappresentante di una persona giuridica rileva ai fini della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.
Nel caso di specie, ai fini della individuazione del soggetto responsabile della violazione, appare del tutto irrilevante che lo non ricoprisse più la carica di amministratore dalla data del CP_1
21.10.2013, in quanto la violazione contestata di assunzione del lavoratore senza permesso di soggiorno e di omessa dichiarazione obbligatoria, si è consumata il 1.12.2012, ossia in epoca in cui l'appellato era amministratore della e aveva egli stesso provveduto ad assumere il Parte_4 lavoratore.
Soltanto lo , pertanto, era onerato ad assolvere gli obblighi previsti dalla legge, CP_1 laddove, come anzi detto, la circostanza che abbia agito quale organo o rappresentante di una persona giuridica rileverebbe, eventualmente, solo ai fini della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi del citato art. 6 della L. 689/81.
Del resto, è lo stesso appellato che nel verbale di sommarie informazioni DTL di Caserta del
1.2.2013 ha dichiarato di essere l'amministratore della società e che il Parte_4 lavoratore aveva lavorato “saltuariamente nel mese di dicembre 2012 e inizio gennaio Parte_3
2013 per complessivi 10 giorni di effettivo lavoro” (cfr. all. 4, produzione parte appellante). Alla luce di quanto sopra considerato, l'impugnazione deve essere accolta e rigettata l'opposizione proposta in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza: le stesse sono poste a carico dell'appellato e si liquidano, in favore delle parti appellanti in solido, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado, in favore delle parti Controparte_1 appellanti in solido, che liquida per il primo grado in complessivi € 852,00 ed in € 962,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Napoli, 16.10.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-