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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7428/2017 R.G. proposto da CI OL, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ciabatti, (zzob z con domicilio eletto in Roma, Via Monte Zebio n. :30, presso l'avv. IA CI. - RICORRENTE- contro AN NN, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Baccetti, con domicilio in Firenze, Via Cavour n. 83. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 250/2016, pubblicata in data 25.2.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.11.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. LA IC ha convenuto in giudizio US AN dinanzi al Tribunale di Firenze, esponendo che, con l'ausilio di un promotore Civile Sent. Sez. 2 Num. 1745 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/01/2023 finanziario (tal Nocentini), aveva costituito presso la Banca Fideuram un dossier titoli per circa euro 420.000,00, ma che, avuta - successivamente - la necessità di occultare le proprie disponibilità per sottrarsi alle pretese economiche di un ex socio, aveva deciso di procedere ad un'intestazione delle proprie possidenze a persona di fiducia indicatagli dal suddetto promotore;
aveva quindi prelevato il controvalore dei titoli mediante l'emissione di 49 assegni circolari - per l'importo complessivo di C 257.000,00 - girandoli alla AN affinché ne restasse depositaria, con obbligo di restituire le somme a richiesta, restituzione che quest'ultima si era rifiutata di effettuare, accampando motivazioni infondate. Ha chiesto di condannare US AN alla restituzione dell'importo di C 257.000,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite. Nella resistenza della convenuta, che ha contestato che l'attrice avesse titolo per pretendere la retrocessione delle somme, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse prova della consegna del denaro e della promessa di procedere alla restituzione, ma non dell'effettivo ammontare delle somme versate alla convenuta. L'attrice non aveva depositato copia fronte-retro degli assegni;
i documenti acquisiti e le prove assunte (riepilogo contabile e deposizione testimoniale dell'intermediario) non erano sufficienti a dimostrare le fondatezza della pretesa, non potendosi neppure ordinare alla Banca l'esibizione della documentazione, non essendovi prova che l'interessata ne avesse fatto richiesta prima del giudizio. Su appello della IC, la Corte d'appello di Firenze ha confermato - con diversa motivazione - la decisione impugnata. Il Giudice distrettuale ha ritenuto che a fondamento della domanda restitutoria fosse stata dedotta la simulazione relativa del conto corrente: ne era prova il fatto che l'intestazione del rapporto consentiva alla convenuta di movimentare e di disporre liberamente delle somme depositate ed inoltre il rapporto bancario era stato 2 chiuso dalla AN, senza che la banca nulla avesse obiettato alla luce di quanto risultante dalla documentazione in suo possesso. Avendo le parti concluso un negozio simulato, occorreva la prova scritta dell'interposizione fittizia di persona, restando irrilevante la dimostrazione dei pagamenti. Era comunque infondata - secondo la pronuncia - la richiesta di esibizione dei titoli, non avendo la ricorrente inoltrato alla banca un'istanza di acquisizione completa degli atti;
l'ammontare delle somme corrisposte alla AN non era - infine - comprovata neppure dagli altri elementi documentali acquisiti al processo. La cassazione della sentenza è chiesta da LA IC con ricorso affidato a due motivi;
US AN resiste con controricorso. La causa, originariamente destinata alla trattazione in pubblica udienza, è stato decisa in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1417 c.c., 112, 324 e 329 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto che, a fondamento della domanda, fosse stata dedotta non un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ma di intestazione fiduciaria di cui era stata acquisita piena prova, e che, avendo l'appellante censurato la pronuncia solo per aver escluso che vi fosse prova dei pagamenti e del loro effettivo ammontare, una diversa qualificazione della fattispecie era ormai preclusa dal giudicato interno. Non era stata mai dedotta dalla ricorrente una simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente, né che la banca avesse partecipato all'operazione e difatti solo la correntista aveva piena disponibilità delle movimentazioni del conto, tanto che, come ritenuto anche dalla Corte distrettuale, la AN aveva chiuso i rapporti bancari senza che l'istituto' di credito avesse nulla da eccepire. 1.1. Il motivo è fondato. 3 Il Tribunale aveva ritenuto provata la dazione di denaro, oltre al fatto che la AN si era impegnata a restituirla;
aveva respinto la domanda esclusivamente per carenza di prova dell'esatto ammontare dei versamenti (essendo stato acquisii:o il fronte degli assegni, ma non anche il retro recante la girata dei titoli). Nel dar conto delle risultanze della dichiarazioni testimoniali del Nocentini, promotore finanziario, il Tribunale, per quanto sinteticamente, aveva posto in rilievo come anche il teste avesse riconosciuto di aver messo in contatto le parti a seguito della richiesta insistente dell'attrice di trovarle una persona di fiducia cui versare il denaro ricavato dalla smobilitazione di un investimento, in ragione di suoi problemi con un socio, evidenziancio che la AN aveva accettato l'intestazione fiduciaria e aveva confermato più volte di voler restituire le somme. Nella prima decisione non vi era, dunque, alcun riferimento all'intestazione del conto, questione che aveva semmai attinenza alle modalità mediante cui la AN avrebbe dovuto provvedere al temporaneo deposito e alla custodia delle liquidità, essendo queste ultime (o i titoli al portatore trasferiti a mezzo girata) l'oggetto della prefigurata intestazione fiduciaria (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2 e 3) Neppure la ricorrente aveva difatti prospettato la simulazione soggettiva del rapporto bancario: si legge nella citazione introduttiva che la IC - nel 2004 - aveva predisposto un'intestazione fiduciaria delle proprie possidenze a persona indicata dal promotore finanziario e a tal fine aveva prelevato i controvalore dei titoli facenti parte di un portafoglio in essere presso Banca Fideuram, consegnando alla convenuta 49 assegni circolari, fino alla restituzione (cfr. citazione introduttiva, pag. 3-4). Inequivoca era quindi l'evocazione - nella citazione introduttiva - di un'ipotesi di intestazione fiduciaria con riferimento alle disponibilità finanziarie dell'attrice: nessun riferimento era dato rilevare - a giustificazione della pretesa restitutoria - al perfezionamento di un 4 accordo che coinvolgesse anche la banca in merito all'intestazione fittizia del conto, non prevedendosi affatto che la IC potesse movimentare, quale effettiva intestataria, le disponibilità ivi giacenti. Era dunque descritto il perfezionamento di un pactum fiduciae evidentemente circoscritto alle liquidità (o al più agli assegni), senza che le parti avessero assunto alcuna disposizione riguardo al conto corrente. E' tuttavia opportuno chiarire che, poiché il pactum fiduciae aveva ad oggetto il denaro (o i titoli) e non i conti correnti, non era necessaria la prova scritta neppure della costituzione del rapporto fiduciario. Le S.U. di questa Corte hanno recentemente stabilito che tale accordo, anche quando preveda il trasferimento di beni immobili, è un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, non essendo sottoposto alla forma scritta (Cass. s.u. 6459/2020). Il fatto che l'intestazione avesse ad oggetto somme giacenti su un conto corrente bancario, che va stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 124 t.u.b., non poteva comportare alcun vincolo di forma, tanto più se si considera come fosse in discussione non la simulazione soggettiva del contratto bancario, ma il trasferimento fiduciario delle somme che su tali conti erano affluiti, operazione per la quale non era comunque imposto alcun requisito formale (cfr. in fattispecie analoga, Cass. 31570/2019). 1.2. La Corte d'appello, ritenendo che la domanda si fondasse su un'ipotesi di simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente, ha quindi assunto a fondamento della pronuncia una fattispecie non allegata, immutando anche l'originario thema probandum, avendo richiesto la dimostrazione per iscritto del perfezionamento di un accordo di cui fosse partecipe l'istituto di credito, prova non richiesta e non reputata indispensabile dal 5 Tribunale, né imposta dal contenuto effettivo dell'azione esercitata in giudizio. In definitiva, la pronuncia appare il frutto di un'errata interpretazione del contenuto della domanda, effettuata in violazione dei limiti entro cui è consentita al giudice di secondo grado una diversa qualificazione, oltre che del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. 12943/2012; Cass. 11629/2017; Cass. 8645/2018; Cass. 14077/2018; Cass. 30607/2018; Cass. 5832/2021; Cass. 15368/2022). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente il primo motivo di gravame, vertente sulla non contestazione dell'ammontare dei versamenti da parte della resistente e sul rilievo dell'apertura di un conto corrente specificamente destinato al deposito dei fondi fino alla restituzione (circostanza che - si sostiene a pag. 5 dell'appello - dovrebbe indurre, già per la finalizzazione del conto stesso, ad attribuire alla ricorrente le complessive disponibilità ivi giacenti, il cui ammontare sarebbe suscettibile di prova anche mediante le distinte riepilogative o all'esito dell'esame congiunto degli elementi acquisiti, ivi inclusi gli assegni già prodotti e le dichiarazioni testimoniali, salva la prova contraria da parte dell'intestataria circa una diversa provenienza delle somme). 2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia contraddittoriamente ritenuto insufficiente la prova dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla ricorrente, affermando tuttavia che tale prova non era decisiva, occorrendo dimostrare il carattere simulato dell'intestazione del conto mediante una controdichiarazione scritta. Assume la ricorrente che la denunciata contraddizione si annida nel fatto che il Tribunale, ritenendo provata sia la dazione di denaro da parte della IC, che la promessa da parte della AN di procedere alla restituzione delle somme, aveva ritenuto dimostrata l'intestazione fiduciaria, e pertanto, se la Corte di merito avesse 6 tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal primo giudice e delle sole questioni ancora dibattute in appello, avrebbe dovuto limitarsi a concludere che la prova testimoniale era sufficiente a dimostrare il versamento di almeno di €. 200.000,00. Il motivo è assorbito: la motivazione della pronuncia si basa sull'asserita configurabilità di una simulazione soggettiva del contratto di conto corrente che è superata dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, richiedendo un nuovo complessivo riesame dei fatti di causa. In conclusione è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 4.11.2022.
aveva quindi prelevato il controvalore dei titoli mediante l'emissione di 49 assegni circolari - per l'importo complessivo di C 257.000,00 - girandoli alla AN affinché ne restasse depositaria, con obbligo di restituire le somme a richiesta, restituzione che quest'ultima si era rifiutata di effettuare, accampando motivazioni infondate. Ha chiesto di condannare US AN alla restituzione dell'importo di C 257.000,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite. Nella resistenza della convenuta, che ha contestato che l'attrice avesse titolo per pretendere la retrocessione delle somme, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse prova della consegna del denaro e della promessa di procedere alla restituzione, ma non dell'effettivo ammontare delle somme versate alla convenuta. L'attrice non aveva depositato copia fronte-retro degli assegni;
i documenti acquisiti e le prove assunte (riepilogo contabile e deposizione testimoniale dell'intermediario) non erano sufficienti a dimostrare le fondatezza della pretesa, non potendosi neppure ordinare alla Banca l'esibizione della documentazione, non essendovi prova che l'interessata ne avesse fatto richiesta prima del giudizio. Su appello della IC, la Corte d'appello di Firenze ha confermato - con diversa motivazione - la decisione impugnata. Il Giudice distrettuale ha ritenuto che a fondamento della domanda restitutoria fosse stata dedotta la simulazione relativa del conto corrente: ne era prova il fatto che l'intestazione del rapporto consentiva alla convenuta di movimentare e di disporre liberamente delle somme depositate ed inoltre il rapporto bancario era stato 2 chiuso dalla AN, senza che la banca nulla avesse obiettato alla luce di quanto risultante dalla documentazione in suo possesso. Avendo le parti concluso un negozio simulato, occorreva la prova scritta dell'interposizione fittizia di persona, restando irrilevante la dimostrazione dei pagamenti. Era comunque infondata - secondo la pronuncia - la richiesta di esibizione dei titoli, non avendo la ricorrente inoltrato alla banca un'istanza di acquisizione completa degli atti;
l'ammontare delle somme corrisposte alla AN non era - infine - comprovata neppure dagli altri elementi documentali acquisiti al processo. La cassazione della sentenza è chiesta da LA IC con ricorso affidato a due motivi;
US AN resiste con controricorso. La causa, originariamente destinata alla trattazione in pubblica udienza, è stato decisa in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1417 c.c., 112, 324 e 329 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto che, a fondamento della domanda, fosse stata dedotta non un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ma di intestazione fiduciaria di cui era stata acquisita piena prova, e che, avendo l'appellante censurato la pronuncia solo per aver escluso che vi fosse prova dei pagamenti e del loro effettivo ammontare, una diversa qualificazione della fattispecie era ormai preclusa dal giudicato interno. Non era stata mai dedotta dalla ricorrente una simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente, né che la banca avesse partecipato all'operazione e difatti solo la correntista aveva piena disponibilità delle movimentazioni del conto, tanto che, come ritenuto anche dalla Corte distrettuale, la AN aveva chiuso i rapporti bancari senza che l'istituto' di credito avesse nulla da eccepire. 1.1. Il motivo è fondato. 3 Il Tribunale aveva ritenuto provata la dazione di denaro, oltre al fatto che la AN si era impegnata a restituirla;
aveva respinto la domanda esclusivamente per carenza di prova dell'esatto ammontare dei versamenti (essendo stato acquisii:o il fronte degli assegni, ma non anche il retro recante la girata dei titoli). Nel dar conto delle risultanze della dichiarazioni testimoniali del Nocentini, promotore finanziario, il Tribunale, per quanto sinteticamente, aveva posto in rilievo come anche il teste avesse riconosciuto di aver messo in contatto le parti a seguito della richiesta insistente dell'attrice di trovarle una persona di fiducia cui versare il denaro ricavato dalla smobilitazione di un investimento, in ragione di suoi problemi con un socio, evidenziancio che la AN aveva accettato l'intestazione fiduciaria e aveva confermato più volte di voler restituire le somme. Nella prima decisione non vi era, dunque, alcun riferimento all'intestazione del conto, questione che aveva semmai attinenza alle modalità mediante cui la AN avrebbe dovuto provvedere al temporaneo deposito e alla custodia delle liquidità, essendo queste ultime (o i titoli al portatore trasferiti a mezzo girata) l'oggetto della prefigurata intestazione fiduciaria (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2 e 3) Neppure la ricorrente aveva difatti prospettato la simulazione soggettiva del rapporto bancario: si legge nella citazione introduttiva che la IC - nel 2004 - aveva predisposto un'intestazione fiduciaria delle proprie possidenze a persona indicata dal promotore finanziario e a tal fine aveva prelevato i controvalore dei titoli facenti parte di un portafoglio in essere presso Banca Fideuram, consegnando alla convenuta 49 assegni circolari, fino alla restituzione (cfr. citazione introduttiva, pag. 3-4). Inequivoca era quindi l'evocazione - nella citazione introduttiva - di un'ipotesi di intestazione fiduciaria con riferimento alle disponibilità finanziarie dell'attrice: nessun riferimento era dato rilevare - a giustificazione della pretesa restitutoria - al perfezionamento di un 4 accordo che coinvolgesse anche la banca in merito all'intestazione fittizia del conto, non prevedendosi affatto che la IC potesse movimentare, quale effettiva intestataria, le disponibilità ivi giacenti. Era dunque descritto il perfezionamento di un pactum fiduciae evidentemente circoscritto alle liquidità (o al più agli assegni), senza che le parti avessero assunto alcuna disposizione riguardo al conto corrente. E' tuttavia opportuno chiarire che, poiché il pactum fiduciae aveva ad oggetto il denaro (o i titoli) e non i conti correnti, non era necessaria la prova scritta neppure della costituzione del rapporto fiduciario. Le S.U. di questa Corte hanno recentemente stabilito che tale accordo, anche quando preveda il trasferimento di beni immobili, è un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio, non essendo sottoposto alla forma scritta (Cass. s.u. 6459/2020). Il fatto che l'intestazione avesse ad oggetto somme giacenti su un conto corrente bancario, che va stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 124 t.u.b., non poteva comportare alcun vincolo di forma, tanto più se si considera come fosse in discussione non la simulazione soggettiva del contratto bancario, ma il trasferimento fiduciario delle somme che su tali conti erano affluiti, operazione per la quale non era comunque imposto alcun requisito formale (cfr. in fattispecie analoga, Cass. 31570/2019). 1.2. La Corte d'appello, ritenendo che la domanda si fondasse su un'ipotesi di simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente, ha quindi assunto a fondamento della pronuncia una fattispecie non allegata, immutando anche l'originario thema probandum, avendo richiesto la dimostrazione per iscritto del perfezionamento di un accordo di cui fosse partecipe l'istituto di credito, prova non richiesta e non reputata indispensabile dal 5 Tribunale, né imposta dal contenuto effettivo dell'azione esercitata in giudizio. In definitiva, la pronuncia appare il frutto di un'errata interpretazione del contenuto della domanda, effettuata in violazione dei limiti entro cui è consentita al giudice di secondo grado una diversa qualificazione, oltre che del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. 12943/2012; Cass. 11629/2017; Cass. 8645/2018; Cass. 14077/2018; Cass. 30607/2018; Cass. 5832/2021; Cass. 15368/2022). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente il primo motivo di gravame, vertente sulla non contestazione dell'ammontare dei versamenti da parte della resistente e sul rilievo dell'apertura di un conto corrente specificamente destinato al deposito dei fondi fino alla restituzione (circostanza che - si sostiene a pag. 5 dell'appello - dovrebbe indurre, già per la finalizzazione del conto stesso, ad attribuire alla ricorrente le complessive disponibilità ivi giacenti, il cui ammontare sarebbe suscettibile di prova anche mediante le distinte riepilogative o all'esito dell'esame congiunto degli elementi acquisiti, ivi inclusi gli assegni già prodotti e le dichiarazioni testimoniali, salva la prova contraria da parte dell'intestataria circa una diversa provenienza delle somme). 2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia contraddittoriamente ritenuto insufficiente la prova dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla ricorrente, affermando tuttavia che tale prova non era decisiva, occorrendo dimostrare il carattere simulato dell'intestazione del conto mediante una controdichiarazione scritta. Assume la ricorrente che la denunciata contraddizione si annida nel fatto che il Tribunale, ritenendo provata sia la dazione di denaro da parte della IC, che la promessa da parte della AN di procedere alla restituzione delle somme, aveva ritenuto dimostrata l'intestazione fiduciaria, e pertanto, se la Corte di merito avesse 6 tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal primo giudice e delle sole questioni ancora dibattute in appello, avrebbe dovuto limitarsi a concludere che la prova testimoniale era sufficiente a dimostrare il versamento di almeno di €. 200.000,00. Il motivo è assorbito: la motivazione della pronuncia si basa sull'asserita configurabilità di una simulazione soggettiva del contratto di conto corrente che è superata dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, richiedendo un nuovo complessivo riesame dei fatti di causa. In conclusione è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 4.11.2022.