Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 24/12/2025, n. 23690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23690 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9696 del 2025, proposto da Impresa GI AR S.p.A., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con le mandanti S.I.F.EL. s.p.a., Costruzioni Linee Ferroviarie S.P.A., Rete Costruzioni Ferroviarie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Casavecchia e Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, alla via GI Mercantini n. 6, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
IT S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
- dell'e-mail 28.5.2025 ad oggetto " Revisione Prezzi - Conv. n. R2268-A2023 " con cui RF - Vice Direzione Generale Operation - Direzione Investimenti - Area Nord Ovest- Progetti Torino, vista la nota dell'Appaltatore prot. OUT/00869- 15.5.2025 recante richiesta di applicazione del d.l. 50/2022, l'ha respinta quanto ai lavori (rilevanti in questa sede);
- della nota 9.6.2025 ad oggetto "… Riscontro a istanza di revisione prezzi (riferimento nota Appaltatore n. prot. 869-2025del 15.5.2025) ", con cui IT - Direzione Operativa Infrastrutture Nord Ovest Torino - Genova, d'intesa con la Committenza, ha riscontrato la stessa istanza, rappresentando che è applicabile l'art. 8 della Convenzione, il quale richiama l'art. 29/1 lett. b) e ss del d.l. n. 4/2022, e che la mancata pubblicazione di DM attuativi " non consente di appurare la sussistenza delle condizioni da esso previste, rendendo di fatto inapplicabile quanto disciplinato dal DL 4/2022 e richiamato all'art. 8 della Convenzione";
- degli atti connessi e presupposti, In particolare, ove del caso, della lettera d'invito alla DAC.0246.2022, del disciplinare e dell'allegato schema di convenzione, il cui art. 8 contiene clausola revisionale in concreto inattuabile;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo/dovere di RF/IT di procedere all'istruttoria tesa a valutare la sussistenza dei presupposti per l'adeguamento del corrispettivo contrattuale, in considerazione e applicazione dei prezzari RF aggiornati, fermi restando criteri e limiti recepiti dalla Convenzione (possibilità di valutare variazioni di prezzo ove superiori al 5% di quelli rilevati nell'anno di presentazione dell'offerta e compensazione della variazione in misura pari all'80% per la parte eccedente il 5%), previa eventuale declaratoria di nullità, ai sensi dell' art. 1419 c.c. e integrazione ai sensi dell'art. 1339 cc, della clausola revisionale contenuta nella Convenzione (e richiamata in atti successivi) in considerazione della sua inefficacia;
con condanna di RF - e, con essa, di IT - ad ogni relativo e conseguente adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento. La ricorrente si duole, in particolare, del rigetto della propria istanza di revisione dei prezzi, formulata, ai sensi dell’art. 26, comma 6 ter del D.L. n. 50/2022, in relazione ai lavori di cui al I SAL, siccome eseguiti nell’ambito della commessa di cui alla procedura ristretta DAC.0246.2022 per l’affidamento della “ Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione dell'elettrificazione con sistema a corrente continua 3 KV sulla tratta Ivrea - Aosta della linea ferroviaria Chivasso - Aosta e interventi di adeguamento e miglioramento nelle stazioni di ÔN e Nus ”.
2. Il diniego della istanza da parte della stazione appaltante si fonda sulle seguenti ragioni:
- l'art. 26, comma 6 ter, del D.L. n. 50/2022 si applica agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione compreso tra il primo gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 che non hanno avuto accesso al FOI, mentre l'appalto de quo ha avuto accesso al FOI per € 22.710.476,01;
- la clausola revisionale di cui all'art. 8 della Convenzione R.2268 - A2023 richiama l'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022 e ss, norma che, per la rilevazione degli incrementi dei prezzi, rinvia ad adottandi decreti attuativi del Ministero dei Trasporti. Sennonché, non avendo il ridetto Ministero mai adottato i citati decreti, il meccanismo compensativo di cui all’articolo 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, pure richiamato in Convenzione, è rimasto inattuato ed inattuabile e, comunque, avrebbe cessato “ di avere applicazione con l'entrata in efficacia dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, ossia a far data dal 1 luglio 2023".
3 . Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, co. 1 lett. a) D.L. n.. 4/2022, degli artt. 1339 - 1419 c.c. - Sviamento di potere. Eccesso di potere per contrasto con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – Difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alla L. n. 241/1990. Violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, di buona fede e tutela dell’affidamento. Nonché degli artt. 1362 e ss c.c”.
La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, sostiene che l’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 avrebbe reso obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole revisionali e che, ai fini della concreta operatività del meccanismo revisionale della compensazione, di cui alla lettera b dello stesso comma, il Decreto Ministeriale del Ministero dei Trasporti, richiamato dall’articolo 29 citato, non sarebbe l’unico elemento di cui la stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto tener conto ai fini della rilevazione degli incrementi dei prezzi, potendosi considerare anche altri strumenti di rilevazione previsti dall’ordinamento e, tra questi, secondo l’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 (in tesi, per la parte di interesse, non derogato dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022), anche i prezzari predisposti secondo regole predeterminate dal legislatore e note all’avvio della gara (come le regole di cui all’art. 26, commi 6 e 7, del D.L. n. 50/2022 e allo stesso art. 106, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016).
La natura imperativa dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, la volontà di RF di inserire una clausola revisionale nei documenti di gara iniziali e nella Convenzione, l’inerzia del MIT, pur in periodo connotato da significative oscillazioni dei prezzi, la rilevanza attribuita dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 50/2016 ai prezzari, il principio di interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c., il principio di eterointegrazione di cui all’art. 1339 c.c., che consente l’inserimento, nei contratti, di clausole imposte da norme imperative ovvero la sostituzione, ai sensi 1419 cc, di quelle difformi (come concluso dal Tar Catania, sez. II, 2544/2023 e da ANAC nel parere precontenzioso 8.5.2024 n. 222), l’obbligo, codificato dall’art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, di prevedere clausole revisionali per tutti i contratti pubblici, l’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto e di tutela dell’affidamento nonché, infine, l’avvenuta assegnazione di risorse a valere sul FOI per un importo rilevante, sarebbero, secondo la prospettazione della ricorrente, tutti elementi che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a riconoscere la richiesta revisione del prezzo relativo ai lavori di cui al I SAL;
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, commi 2, ultimo periodo, e 12 del D.L. 50/2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. sotto altro profilo - Sviamento di potere. Eccesso di potere per contrasto con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – Difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alla l. 241/1990. Violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ”.
Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente rivendica:
- l’utilizzo delle risorse del FOI al fine di garantire l’adeguamento revisionale in occasione del pagamento del I SAL (lavori a tutto il 31.3.2025) rispetto a variazioni dei prezzi che si sarebbero verificate dopo l’anno di indizione della gara;
- l’applicazione dell’art. 26, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 50/2022, in tesi applicabile alla fattispecie per effetto del comma 12 dello stesso art. 26 (che prevede “ Fermo quanto previsto dall’art. 29 del dl 4/2022, in relazione a procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31.12.2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni…si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma …”), ai fini della rilevazione delle variazioni dei prezzi e, conseguentemente, dell’attivazione della clausola di cui all’art. 8 della Convenzione . Tale norma, secondo la ricorrente, individuando i prezzari aggiornati, come strumento di rilevazione dei prezzi, avrebbe dovuto consentire, in presenza di variazioni superiori al 5%, certificate dai citati prezzari, di operare (in ragione dell’80% dell’eccedenza) la compensazione.
4. Si sono costituiti Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
5. Alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla decisione della propria istanza cautelare.
6. In vista della udienza pubblica del 2 dicembre 2025, le parti hanno depositato reciproche memorie conclusive. In particolare, la parte ricorrente, nella propria memoria, ha sostenuto che l’art. 8 della Convenzione non rispetterebbe l’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, limitandosi a recepire la successiva lettera b). Tale articolo imporrebbe, in relazione a tutti i contratti pubblici, inclusi quelli di lavori, l’inserimento negli atti di gara di una clausola revisionale: sicché mancherebbe la piena conformità dell’art. 8 della Convenzione alla norma imperativa. Sul punto la ricorrente ha richiamato la sentenza del Tar Sicilia – Catania n.737/2025, con la quale il Giudice siciliano avrebbe accolto la richiesta dell’appaltatore di integrazione del contratto con la clausola revisionale prevista dall’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2002 in ragione del meccanismo dell’eterointegrazione ex art. 1339 cc.
Nella propria replica la stazione appaltante ha, di contro, eccepito l’inammissibilità di quanto ulteriormente dedotto dalla ricorrente nella propria memoria, circa la pretesa applicazione diretta della clausola di revisione dei prezzi ai sensi della fattispecie contemplata dalla lett. a), del comma 1, dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022. E ciò in quanto parte ricorrente, che in sede procedimentale, peraltro, non avrebbe mai formulato la ridetta istanza, avrebbe introdotto in giudizio una domanda nuova avente ad oggetto l’inserzione automatica nella Convenzione di apposita clausola di revisione dei prezzi, diversa rispetto all’originaria pretesa azionata nel gravame introduttivo siccome rivolta al conseguimento del rimedio compensativo previsto dall’art. 8 della Convenzione d’appalto.
7. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio ritiene la controversia ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quanto si dirà dappresso, in considerazione dell’ampia ed onnicomprensiva formulazione dell’art. 133, comma 1, lett. e.2), c.p.a. e della circostanza che nella fattispecie, in relazione alla pretesa revisione prezzi, si controverta dell’ an della stessa e non del suo quantum .
Invero, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, “L'istanza con la quale l'impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l'atto di avvio di un procedimento amministrativo «che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge; dunque, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell'istruttoria, in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi è effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l'esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell'amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest'ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l'amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l'entità della pretesa; è, dunque, da escludere che la pretesa vantata dall'appaltatore abbia la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le disposizioni in materia prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi; pertanto, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all' an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale; tale costruzione, ormai del tutto ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione, per effetto dell'art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a., che assoggetta l'intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mantiene inalterata la sua rilevanza con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive del contraente dell'amministrazione; la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo; ne consegue che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l'accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all'amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2024, n.1069).
9. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
E tanto deve concludersi avendo riguardo alla peculiare legislazione speciale in tema di emergenza da Covid-19 applicabile alla fattispecie.
In effetti il D.L. n. 4/2022, all’art 29, ha previsto che “ 1.Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ”.
Il successivo D.L. n. 50/2022, all’art 26, comma 6, ha poi previsto che, “ Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto” .
Ai sensi dei successivi commi 6 bis e 6 ter :
“ Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- “ Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”.
Ai contratti destinatari delle disposizioni appena enunciate, di cui ai commi 6 bis e 6 ter, secondo quanto previsto al comma 6 sexies, “non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25”.
Lo stesso art. 26, infine, al comma 7, prescrive “In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili ”.
La lettura, in combinato disposto, delle norme appena enunciate, nel loro portato letterale e nella loro ratio, conduce alle seguenti conclusioni:
a) per contratti come individuati agli articoli 6 bis e 6 ter, relativi a procedure con termine di presentazione delle offerte cadente nel periodo di emergenza pandemica, il meccanismo revisionale previsto dalla normativa eccezionale prevede l’applicazione, agli stati di avanzamento, dei prezzari aggiornati, ma solo ove i contratti non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. L’esclusione di questi contratti dall’eccezionale meccanismo revisionale trova la sua ratio nella circostanza che l’accesso al Fondo, consentendo alla stazione appaltante di intervenire ex ante al fine di far fronte alle oscillazioni in aumento dei prezzi, incide sull’importo a base d’asta e, dunque, sulla stessa previsione di spesa per la commessa, favorendo il finanziamento di quadri economici adeguati alle previsioni di aumento dei prezzi;
b) ai contratti di appalto di lavori rientranti, per oggetto e dimensione temporale, nel novero di quelli di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell’art 26 del D.L. n. 50/2022, ancorchè finanziati mediante il FOI, per espressa previsione del legislatore recata nel comma 6 sexies , non si applica l’articolo 29 del D.L. n. 4/2022, comma 1, lettera b. Tale articolo che, come visto, prescrive che, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, possa farsi fronte alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, mediante un meccanismo di compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, resta dunque applicabile a contratti che per oggetto e dimensione temporale non rientrano fra quelli indicati ai commi 6 bis e 6 ter.
D’altronde, proprio al fine di evitare una sovracompensazione degli aumenti, il legislatore, ragionevolmente, ha riservato il meccanismo compensativo di cui all’articolo 29 citato ai soli contratti non rientranti fra quelli di cui ai commi 6 bis e 6 ter, essendo per questi previsto una specifica modalità di adeguamento del prezzo sugli stati di avanzamento ovvero una modalità di finanziamento, tramite il FOI, idonea ad assicurare all’appalto, ex ante , risorse adeguate alla prospettiva di aumento dei prezzi.
Orbene, l’appalto per cui è lite rientra, per oggetto (affidamento di lavori) e dimensione temporale (termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 ed avvio della procedura entro il 31 dicembre 2022), fra quelli di cui al comma 6 ter , nonché fra quelli che, ai sensi del comma 7, hanno potuto accedere, e vi hanno avuto accesso, alle risorse del FOI. Sicchè ad esso non può applicarsi alcun altro meccanismo revisionale e men che meno il meccanismo compensativo di cui all’articolo 29 del D.L. n. 4/2022, siccome espressamente escluso dal legislatore per tali contratti.
Di qui l’infondatezza delle censure con le quali la ricorrente si duole della mancata applicazione del meccanismo compensativo di cui al citato articolo 29.
10. Quanto alle doglianze rivolte alla Convenzione e, in particolare, all’articolo 8, trattasi di censure che esulano dai confini della giurisdizione di questo giudice, afferendo al rapporto contrattuale fra la Pubblica Amministrazione ed il committente, sul quale ha sindacato il solo giudice ordinario (Tar Lazio Roma, sez. IV Ter , 10 ottobre 2025 n. 17471).
11. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato, salvo il difetto di giurisdizione del giudice adito limitatamente all’applicazione della citata clausola contrattuale.
12. Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in parte, per quanto in motivazione, dichiarando il difetto di giurisdizione, essendone munito il giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia in parte qua potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Monica AL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TA CA |
IL SEGRETARIO